L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 143 DEL 19.01.2021 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. HELLAS VERONA  – Soc. BOLOGNA

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 (a mezzo e-mail pervenuto alle ore 20.07 del 17 gennaio 2021) in merito alla condotta del calciatore Koray Gunter (Soc. Hellas Verona) consiste nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 11°  del  secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale,

considerato che le riprese televisive non permettono di stabilire, senza margini  di ragionevole dubbio, che, il calciatore Gunter abbia proferito un’espressione blasfema;

in virtù di quanto sopra, questo Giudice, ritiene che non sussistono, i presupposti per sanzionare quanto segnalato ai sensi dell’art. 61 comma 3 CGS;

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Koray Gunter (Soc. Hellas Verona).

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