C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 101 del 14/06/2017 – Delibera – Ricorso A.C. Sambonifacese A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 92 del 17/5/2017 – Squalifica giocatore Piccoli Filippo fino al 17/11/2017 – Gara play-out Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.C. Sambonifacese A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 92 del 17/5/2017 – Squalifica giocatore Piccoli Filippo fino al 17/11/2017 – Gara play-out Campionato di 2^ Categoria

La Società A.C. Sambonifacese A.S.D. ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 92 del 17/5/2017 con la quale ha assunto il seguente provvedimento disciplinare : “espulso perché contestava una decisione arbitrale con fare minaccioso, irriguardoso e blasfemo, nonché spingendo l'Arbitro prima con la spalla poi con il petto fino a farlo indietreggiare. Allontanato dai compagni di squadra rientrava in campo per proseguire nel medesimo comportamento (spinte e frasi di contestazione). Sanzione determinata anche in considerazione della pausa estiva.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Sambonifacese; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto con il quale precisa che il comportamento del calciatore Piccoli non aveva i connotati della violenza, ma ha tenuto una condotta di vibrante protesta anche in termini fisici; ritenuto che alla luce di quanto sopra la sanzione debba essere parzialmente ridimensionata P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Sambonifacese; - di ridurre al 31/10/2017 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Piccoli Filippo; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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