C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 09/11/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Calcio Pozzo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 26/10/2016 – Squalifica giocatore Passaia Federico per tre giornate – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Calcio Pozzo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 26/10/2016 – Squalifica giocatore Passaia Federico per tre giornate – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Calcio Pozzo ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona con Comunicato n. 26 del 26/10/2016, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Passaia Federico : “per comportamento offensivo e ironico verso l’arbitro al termine della gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società A.S.D. Pozzo e la successiva memoria integrativa; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato la frase blasfema proferita, nella circostanza, dal calciatore Passia Federico; ritenuta, pertanto, congrua la sanzione disciplinare irrogata dal Giudice sportivo di primo grado P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Pozzo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Passaia Federico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

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