C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 09/11/2016 – Delibera – Ricorso U.S.D. Cimapiave Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 20 del 26/10/2016 – Squalifica giocatore Giangreco Vito per quattro giornate – Campionato di 2^ Categoria
Ricorso U.S.D. Cimapiave Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 20 del 26/10/2016 – Squalifica giocatore Giangreco Vito per quattro giornate – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Cimapiave ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso con Comunicato n. 20 del 26/10/2016, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Giangreco Vito : “perché colpiva volutamente con un calcio di particolare violenza un avversario al capo causandogli dolore e capogiri da rendere necessario l’intervento del massaggiatore per più minuti. All’atto del provvedimento d’espulsione protestava e ritardava l’uscita dal terreno di gioco”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società U.S.D. Cimapiave; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato la volontarietà del gesto compiuto dal calciatore Giangreco Vito; ritenuto, alla luce di quanto sopra, congrua la sanzione applicata nel giudizio di primo grado P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Cimapiave; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Giangreco Vito; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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