C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 16/11/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Pescantina Settimo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 27 del 3/11/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Ferrarese Stefano – Campionato di 2 ^ Categoria

Ricorso A.S.D. Pescantina Settimo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 27 del 3/11/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Ferrarese Stefano – Campionato di 2 ^ Categoria

La Società A.S.D. Pescantina ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona con Comunicato n. 27 del 3/11/2016 e relativa alla squalifica per tre giornate a carico del giocatore Ferrarese Stefano : “espulso per somma di ammonizioni - a fine gara – offendeva l’arbitro”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Pescantina Settimo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la sanzione adottata nel giudizio di primo grado che appare congrua in relazione agli accadimenti ed agli atti compiuti dall’incolpato; tenuto conto di quanto disposto dall’art. 35.1.1. del C.G.S. che conferisce al rapporto arbitrale carattere di prova piena e privilegiata P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Pescantina Settimo; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Ferrarese Stefano; - di disporre l’addebito della tassa ricorso non versata.

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