C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 16/11/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Poleo Aste Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 39 del 3/11/2016 del C.R.V. – Squalifica per otto giornate giocatore Lotto Davide; Squalifica per cinque giornate giocatore Belhassan Sofien – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso A.S.D. Poleo Aste Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 39 del 3/11/2016 del C.R.V. – Squalifica per otto giornate giocatore Lotto Davide; Squalifica per cinque giornate giocatore Belhassan Sofien – Campionato di 1^ Categoria

La Società A.S.D. Poleo Aste ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 39 del C.R.V. del 3/11/2016, e relative ai seguenti provvedimenti disciplinari : - Squalifica per otto giornate a carico del giocatore Lotto Davide : “per aver colpito intenzionalmente, senza interessarsi del pallone, la caviglia dell'avversario con il piede alto, causando allo stesso un serio danno fisico, frattura scomposta della caviglia, il giocatore è stato trasportato in ospedale dopo la richiesta di intervento dei sanitari (118) durante la gara, la stessa è stata sospesa per 82 minuti”; - Squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Belhassan Sofien : “una giornata per l'espulsione, quattro giornate per reiterate e gravissime offese al direttore di gara, estese anche ai famigliari dello stesso”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Poleo Aste; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha escluso dal suo punto di vista, la volontà del calciatore Lotto di colpire direttamente l’avversario, ma l’azione medesima è stata posta sicuramente in essere con quella eccessiva vigoria fisica che presupponeva la possibilità di colpire l’avversario anche con conseguenze gravi, in tal modo configurandosi un’ipotesi di dolo eventuale; per quanto riguarda la posizione del giocatore Belhassan si ritiene rideterminare la sanzione della squalifica a suo carico riducendola a quattro giornate di gara P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Poleo Aste; - di ridurre a cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Lotto Davide; - di ridurre a quattro giornate la squalifica a carico del calciatore Belhassan Sofiane; - essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa reclamo.

 

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