C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 16/11/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. USA Mortise Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 22 del 9/11/2016 – Squalifica fino al 4/12/2016 massaggiatore Maieroni Matteo – Campionato di 3^ Categoria
Ricorso A.S.D. USA Mortise Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 22 del 9/11/2016 – Squalifica fino al 4/12/2016 massaggiatore Maieroni Matteo – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. USA Mortise ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova con Comunicato n. 22 del 9/11/2016 e relativa alla squalifica fino al 4/12/2016 a carico del massaggiatore Maieroni Matteo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il ricorso presentato dalla Società USA Mortise verte su un provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (sanzione disciplinare inferiore ad un mese); alla luce di quanto sopra, il predetto ricorso non può essere preso in esame e, conseguentemente, viene dichiarato inammissibile P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere e dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società USA Mortise; - di confermare la squalifica fino al 4/12/2016 a carico del massaggiatore Maieroni Matteo; - di disporre l’addebito della tassa ricorso non versata.
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