C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 23/11/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Città di Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 39 del 3/11/2016 del C.R.V. – Squalifica per quattro giornate giocatore Davide Montrone; Inibizione sino al 21/11/2016 Dirigente Achille Salvadori – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso A.S.D. Città di Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 39 del 3/11/2016 del C.R.V. – Squalifica per quattro giornate giocatore Davide Montrone; Inibizione sino al 21/11/2016 Dirigente Achille Salvadori – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Città di Venezia non ha fatto seguito al preannuncio del ricorso avverso i provvedimenti indicati in oggetto e, pertanto, nella fattispecie, la Corte non può che applicare il disposto di cui all’art. 33, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il gravame della prescritta tassa. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Montrone Davide; - di confermare l’inibizione sino al 21/11/2011 a carico del Dirigente Salvadori Achille (tra l’altro sanzione inoppugnabile ai sensi dell’art. 45,comma 3, lettera b C.G.S.); - di disporre l’addebito della tassa reclamo dovuta.
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