C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 23/11/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Cornuda Crocetta Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 40 del 9/11/2016 del C.R.V. – Ammenda di € 500,00 a carico della Società per infrazione art. 11 CGS, con sospensione del provvedimento per un anno; Squalifica per quattro giornate giocatore Gallina Erik; Squalifica per tre giornate giocatori Michielon Marco e Serghini Marouan – Campionato Regionale Allievi
Ricorso A.S.D. Cornuda Crocetta Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 40 del 9/11/2016 del C.R.V. – Ammenda di € 500,00 a carico della Società per infrazione art. 11 CGS, con sospensione del provvedimento per un anno; Squalifica per quattro giornate giocatore Gallina Erik; Squalifica per tre giornate giocatori Michielon Marco e Serghini Marouan – Campionato Regionale Allievi
La Società A.S.D. Cornuda Crocetta ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 40 del C.R.V. del 9/11/2016, e relative ai seguenti provvedimenti disciplinari : : - Ammenda di € 500,00 a carico della Società con sospensione per un anno del provvedimento : “rilevato che il comportamento di un gruppo di tifosi della Società Cornuda Crocetta 1920 si esprimeva con insulti di contenuto razzistico nei confronti del direttore di gara e con toni sicuramente percepibili anche a distanza, si ritiene realizzata la violazione dell'Art. 11 del C.G.S. si applica la sanzione di Euro 500,00 a carico della medesima Società. Considerato che si tratta della prima violazione, in applicazione della norma Art. 16 comma 2 bis C.G.S. la sanzione viene sospesa con l'avvertimento che il reiterarsi del comportamento della stessa indole determinerà l'esecuzione della sanzione sospesa oltre a quella comminata dalla nuova violazione commessa entro l'anno; - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gallina Erik : “per intervento particolarmente violento su di un avversario provocandogli danni fisici”; - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Michielon Marco : ” una giornata per l'espulsione e due giornate per aver colpito con uno sputo sulla spalla un avversario”; - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Serghini Marouan : “una giornata per l’espulsione e due giornate per comportamento violento nei confronti di un avversario”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Cornuda Crocetta; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i rappresentanti della Società reclamante; sentito, altresì, personalmente l’arbitro, che ha integralmente confermato quanto riferito nel rapporto di gara; ritenuti i provvedimenti assunti in primo grado correttamente motivati e le relative sanzioni congrue rispetto ai fatti commessi P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Cornuda Crocetta; - di confermare il provvedimento, sospeso per un anno, dell’ammenda di € 500,00 per infrazione dell’art. 11 CGS; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Gallina Erik; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico dei calciatori Michielon Marco e Serghini Marouan; - di disporre lì addebito della tassa ricorso non versata.
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