C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 07/12/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Calcio Saonara Villatora Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 43 del 16/11/2016 del C.R.V. – Addebito danni autovettura arbitro gara Saonara Villatora-Clodiense del 12/11/2016 – Campionato Juniores Elite

Ricorso A.S.D. Calcio Saonara Villatora Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 43 del 16/11/2016 del C.R.V. – Addebito danni autovettura arbitro gara Saonara Villatora-Clodiense del 12/11/2016 – Campionato Juniores Elite

La Società Calcio Saonara Villatora ha presentato rituale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale di primo grado di cui al C.U. n. 43 del 16/11/2016, con la quale poneva a suo carico la responsabilità dei danni arrecati all’autovettura dell’arbitro della gara su indicata. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Saonara Villatora; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato quanto riportato nel supplemento del rapporto di gara ed ha anche precisato di aver parcheggiato l’auto nel posto indicatogli dal Dirigente addetto all’arbitro Sig. Contin; rilevato, inoltre, che lo stesso addetto all’arbitro, su specifica richiesta del direttore di gara ha tranquillizzato quest’ultimo, dichiarando la sicurezza del parcheggio; considerato, quindi, che la Società ricorrente si è in tal modo assunta la responsabilità di ogni eventuale conseguenza anche dannosa nei confronti dell’autovettura arbitrale, per quanto causata da soggetti terzi P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Saonarese Villatora; - di confermare la responsabilità della Società Saonarese Villatora dei danni arrecati all’autovettura dell’arbitro della gara oggi presa in esame; - di trasmettere la documentazione ufficiale all’Ufficio Contabilità del C.R. Veneto per gli incombenti del caso (v. Comunicato del C.R.V. n. 1 del 5/7/2016 pag. 44); - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it