C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 07/12/2016 – Delibera – Ricorso U.S. Provese A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 31 del 23/11/2016 – Ammenda di € 60,00 a carico della Società – Campionato Giovanissimi Provinciale “Fascia B”

Ricorso U.S. Provese A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 31 del 23/11/2016 – Ammenda di € 60,00 a carico della Società – Campionato Giovanissimi Provinciale “Fascia B”

La Società U.S. Provese A.S.D. ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona con Comunicato n. 31 del 23/11/2016 e relativa alla sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società : “per comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Provese con il quale lamenta l’estraneità di responsabilità dei propri sostenitori rispetto all’addebito sopra descritto; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto, nel quale ha precisato che il comportamento offensivo nei suoi riguardi è da attribuire ai sostenitori della Società U.S. Corbiolo tenuto conto di quanto disposto dall’art. 35.1.1. del C.G.S. che conferisce al rapporto e supplemento arbitrale carattere di prova piena e privilegiata P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Provese; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società Provese; - di rinviare gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona per il riesame del referto arbitrale e del suo supplemento; Essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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