C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 14/12/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Futsal Flame Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 31 del 30/11/2016 – Squalifica per quattro giornate giocatore Citton Manuel – Divisione Calcio a Cinque Campionato di Serie “D”
Ricorso A.S.D. Futsal Flame Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 31 del 30/11/2016 – Squalifica per quattro giornate giocatore Citton Manuel – Divisione Calcio a Cinque Campionato di Serie “D”
La Società A.S.D. Futsal Flame ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano con Comunicato n. 31 del 30/11/2016 e relativa alla squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Citton Manuel : per i seguenti motivi : “il calciatore offendeva un avversario con epiteto razziale”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società A.S.D. Futsal Flame; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha confermato di aver sentito personalmente il calciatore Citton Manuel offendere il giocatore avversario Sebbar Said (Atletico Bassano)con l’epiteto razziale “negro di merda”; che tale epiteto ha senza dubbio alcuno carattere gravemente discriminatorio; tenuto conto che l’art. 11, comma 2 del C.G.S. prevede espressamente quale sanzione edittale minima per una simile violazione la squalifica per dieci giornate di gara; tenuto conto che a tale riguardo gli Organi Disciplinari, accertato che il fatto rientra nell’ipotesi normativa, non hanno alcuna discrezionalità per ridurre il minimo edittale; ritenuto, comunque che, a tutto voler concedere, non risulta alcuna eventuale scriminante da poter applicare alla fattispecie concreta oggetto della presente decisione; considerato, altresì, che in sede di gravame avanti a questa Corte non vige il divieto di “reformatio in peius” P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Futsal Flame; - di rideterminare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Citton Manuel in dieci giornate; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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