C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 21/12/2016 – Delibera – Ricorso A.C.D. San Martino Speme Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del C.R.V. del 14/12/2016 – Squalifica per due giornate giocatore Faedo Alessandro; applicazione art. 17/5 C.G.S. gara San Martino Speme-Montecchio Maggiore del 7/12/2016; Inibizione Sig. Corbellari Vanuccio fino al 2/2/2017 Dirigente accompagnatore – Campionato Juniores Elite

Ricorso A.C.D. San Martino Speme Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del C.R.V. del 14/12/2016 – Squalifica per due giornate giocatore Faedo Alessandro; applicazione art. 17/5 C.G.S. gara San Martino Speme-Montecchio Maggiore del 7/12/2016; Inibizione Sig. Corbellari Vanuccio fino al 2/2/2017 Dirigente accompagnatore – Campionato Juniores Elite

La Società A.C.D. San Martino Speme ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 50 del C.R.V. del 14/12/2016 e relative ai provvedimenti su indicati, applicati per i seguenti motivi: “nell'applicare la sanzione dell'ammonizione, é emerso che il calciatore non é tesserato con la società San Martino Speme, nella formazione della quale ha disputato la partita. P.Q.M. il G.S. delibera di: -squalificare il giocatore Faedo Alessandro per due giornate; -non convalidare il risultato conseguito sul campo San Martino Speme - Montecchio Maggiore 3 a 4; -sanzionare la società S.Martino Speme con la perdita della gara col peggior punteggio San Martino Speme - Montecchio Maggiore 0 a 3; -sanzionare il dirigente accompagnatore Corbellari Vanuccio con l'inibizione di trenta giorni a partire dall'13 dicembre 2016 al tutto il 18 dicembre 2016 e dall'8 gennaio 2017 a tutto il 2 febbraio 2017 e ciò agli effetti dell'effettività della sanzione”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società A.C.D. San Martino Speme e spedito alla Società controparte Montecchio Maggiore che ha dichiarato di non essere interessata a presentare controdeduzioni; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; preso atto che dagli esami effettuati presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto è risultato che il calciatore Faedo Alessandro è tesserato per la corrente stagione sportiva 2016/17 con la Società Illasi; ritenuto che il suo inserimento nella distinta formazione squadra da parte della Società San Martino Speme sia evidente frutto di mero errore di trascrizione, dovuto all’omonimia del cognome con il calciatore Faedo Carlo, regolarmente tesserato per la Società ricorrente; l’errore è spiegabile altresì con il fatto che nella precedente stagione sportiva 2015/2016 il giocatore Faedo Alessandro era tesserato per la stessa San Martino Speme; P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C.D. San Martino Speme; - di annullare la squalifica per due giornate a carico del calciatore Faedo Alessandro (attualmente tesserato A.C. Illasi); - di annullare l’applicazione dell’art. 17/5 a carico della Società ricorrente e quindi omologare la gara, oggi presa in esame, con il risultato acquisito in campo di : San Martino Speme – Montecchio 3-4; - di confermare la sanzione della inibizione nei confronti del dirigente accompagnatore Corbellari Vanuccio fino al 2/2/2017 (così come dettagliatamente indicata nel C.U. n. 50) al quale è comunque ascrivibile l’errore di trascrizione sulla distinta formazione squadra; - poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, non è dovuta la tassa reclamo.

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