C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 11/01/2017 – Delibera – Ricorso G.S.D. Torreselle Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del 21/12/2016 del C.R.V. – Squalifica per cinque giornate giocatore Stocco Luca – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso G.S.D. Torreselle Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del 21/12/2016 del C.R.V. – Squalifica per cinque giornate giocatore Stocco Luca – Campionato di 1^ Categoria
La Società G.S.D. Torreselle ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 52 del C.R.V. del 21/12/2016, e relativa alla squalifica per cinque giornate di gara a carico del calciatore Stocco Luca : “espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Torreselle; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i rappresentanti della Società reclamante; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, che ha confermato il contenuto del rapporto di gara e del supplemento descrivendo ulteriormente il comportamento ascritto al calciatore Stocco; ritenuto, alla luce del quadro fattuale risultante dal rapporto e della particolare valenza probatoria dello stesso (ex art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva) congrua la sanzione inflitta in primo grado P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Torreselle; - di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Stocco Luca; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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