C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 25/01/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Velo Calcio a 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 45 della Divisione Regionale di Calcio a Cinque del 18/1/2017 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bourrous Yassin – Campionato Allievi Regionale
Ricorso A.S.D. Velo Calcio a 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 45 della Divisione Regionale di Calcio a Cinque del 18/1/2017 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bourrous Yassin – Campionato Allievi Regionale
La Società A.S.D. Velo Calcio a 5 ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 45 della Divisione Calcio a Cinque del 18/1/2017, e relativa alla squalifica per quattro giornate di gara a carico del calciatore Bourrous Yassin : “per condotta violenta nei confronti di un avversario. Colpiva con calcio e pugni a palla lontana un giocatore avversario. Una volta divisi i due giocatori, continuava con fare minaccioso ed andava alla ricerca del contatto fisico con lo stesso che nel frattempo si era allontanato, venendo trattenuto con forza dai compagni, Uscendo, profferiva minacce al giocatore del Cornedo.”.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società A.S.D. Velo con il quale afferma che la condotta sopra riportata deve imputarsi al giocatore Saciri Giulio della squadra del Futsal Cornedo, essendo state invertite, a suo dire, le responsabilità con il giocatore Bourrous Yassin ; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato quanto descritto nel proprio rapporto di gara ed in particolare che è stato il giocatore Bourrous Yassin a dare origine alla rissa e a proseguirla anche dopo essere stato diviso dai propri dirigenti; ritenuto, alla luce del quadro fattuale risultante dal rapporto e della particolare valenza probatoria dello stesso (ex art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva) congrua la sanzione inflitta in primo grado P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Velo Calcio a 5; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Bourrous Yassin; - di introitare la tassa reclamo versata.
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