C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 15/02/2017 – Delibera – Ricorso U.S. Perarolo Vigontina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 25/1/2017 della Divisione Regionale di Calcio a Cinque – Squalifica per due giornate giocatore Biancato Fabiano; Ammenda di € 500,00 a carico della Società – Campionato di Serie “C 1” Calcio a Cinque Regionale

Ricorso U.S. Perarolo Vigontina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 25/1/2017 della Divisione Regionale di Calcio a Cinque – Squalifica per due giornate giocatore Biancato Fabiano; Ammenda di € 500,00 a carico della Società – Campionato di Serie “C 1” Calcio a Cinque Regionale

La Società U.S. Perarolo Vigontina ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 47 del 25/1/2017 della Divisione Regionale di Calcio a Cinque e relative ai seguenti provvedimenti disciplinari : – Squalifica per due giornate giocatore Biancato Fabiano. – Ammenda di € 500,00 a carico della Società : “per lancio di una lattina vuota sul terreno di gioco senza conseguenze e perche un proprio sostenitore in occasione di una rete della squadra avversaria, scavalcava la recinzione del terreno di gioco dirigendosi con fare minaccioso verso l'Arbitro desistendo all'ultimo momento e rientrando in tribuna da dove offendeva il direttore di gara. Successivamente veniva lanciato dalla tribuna, con violenza, sempre da un proprio sostenitore un pallone che colpiva il 2º Arbitro senza procurargli danni fisici”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica per due giornate a carico del giocatore Biancato Fabiano, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 46, comma 2, lettera b) del C.G.S. presa in esame la parte del ricorso riguardante la sanzione dell’ammenda di € 500,00.-; sentito, l’arbitro n. 2 per le vie brevi il quale ha confermato quanto riferito nel suo rapporto di gara, precisando che ha individuato con certezza lo spettatore che ha scavalcato la transenna e quello che gli ha lanciato il pallone contro, come appartenenti alla tifoseria del Perarolo Vigontina perché questa si trovava in un settore ben preciso della tribuna; esaminata la documentazione ufficiale agli atti dalla quale risultano in realtà distinti episodi, uno portato a referto dall’arbitro n. 1 Sig. Cal e gli altri due dall’arbitro n. 2 Sig. Annoè come sopra riportato. Il primo episodio, pacificamente ascrivibile a un sostenitore della squadra dell’Eurogiorgione è consistito nel lancio di una lattina vuota sul terreno di gioco, senza conseguenze. Il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado lo ha erroneamente ascritto alla Società Perarolo Vigontina. Per tale infrazione la Società Eurogiorgione deve essere sanzionata, ai sensi dell’art. 4, comma 3 e art. 18,comma 1, lettera b) del C.G.S. con l’ammenda di € 140,00.- Gli altri episodi, ascrivibili, come sopra descritto, alla Società Perarolo Vigontina sono quelli relativi alla parte motiva del Giudice Sportivo di primo grado, depurati dal riferimento all’episodio del lancio della lattina. Per tali violazioni, sempre sulla base degli articoli del Codice di Giustizia Sportiva sopra citati, la sanzione originariamente applicata a carico della Società Perarolo Vigontina deve essere rimodulata in € 300,00.- P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Perarolo Vigontina; - di dichiarare inoppugnabile il provvedimento della squalifica per due giornate del giocatore Biancato Fabiano; - di ridurre a € 300,00 il provvedimento della ammenda a carico della Società Perarolo Vigontina; - di applicare a carico della Società Eurogiorgione la sanzione della ammenda di € 140,00; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo è dovuta.

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