C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 22/02/2017 – Delibera – Ricorso A.C. Zevio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 59 del 25/1/2017 del C.R.V. – ripetizione gara Lonigo – Zevio del 22/1/2017 – Campionato Regionale Allievi
Ricorso A.C. Zevio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 59 del 25/1/2017 del C.R.V. – ripetizione gara Lonigo – Zevio del 22/1/2017 – Campionato Regionale Allievi
La Società A.C. Zevio ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 59 del C.R.V. del 25/1/2017 con la quale ha deciso la ripetizione della gara in oggetto per i seguenti motivi : “rilevato dal R.A. che, all'11' minuto del 2' tempo, l'Arbitro decideva di terminare anticipatamente la gara in quanto non più emotivamente sereno per continuare l’incontro in quanto, durante l'uscita dal terreno di un giocatore espulso, veniva da questo colpito al braccio volontariamente; rilevato tuttavia che il decretare la fine anticipata della gara deve corrispondere ad una reale situazione di pericolo e l'Arbitro deve porre in essere tutti gli accorgimenti per cercare di portare a termine l'incontro, mentre, nel caso di specie, la situazione di pericolo si è rilevata come proiezione di uno stato d'animo dell'Arbitro esageratamente preoccupato o timoroso”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Zevio; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; verificato che la Società Lonigo, pur avendo ricevuto la comunicazione del ricorso, non ha ritenuto di produrre nei termini controdeduzioni; sentito, altresì, personalmente l’arbitro, che ha espressamente dichiarato che a seguito del colpo ricevuto e della pressione psicologica determinata dai continui insulti da parte del calciatore Minotti Enrico (Lonigo) non era più in grado di continuare con la giusta serenità la direzione della gara; atteso che non vi è dubbio che vi è stato un diretto nesso di causalità tra il comportamento del Minotti e la decisione dell’arbitro di porre fine all’incontro P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Zevio; - di applicare a carico della Società Lonigo la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17/1 del C.G.S., omologando la gara stessa c.s. : Lonigo-Zevio 0-3; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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