C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 22/02/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Casaleone 1956 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 dell’1/2/2017 del C.R.V. – Squalifica per quattro giornate giocatore Guerra Alessandro – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso A.S.D. Casaleone 1956 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 dell’1/2/2017 del C.R.V. – Squalifica per quattro giornate giocatore Guerra Alessandro – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Casaleone 1956 ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n.61 dell’1/2/2017del C.R. Veneto e relativa alla sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Guerra Alessandro : alla comunicazione dell’ammonizione il giocatore ha reagito tirando giù il cartellino che l’arbitro gli stava esibendo e gli si rivolgeva con espressioni di ingiuria e di minaccia, spingendolo leggermente al petto per accentuare il tono minaccioso”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’A.S.D. Casaleone 1956; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; esaminata la dinamica dell’avvenimento, si ritiene più congrua la squalifica per tre giornate P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Casaleone 1956; - di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Guerra Alessandro; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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