C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 22/02/2017 – Delibera – Ricorso U.S.D. Malacarne Lamonese Avverso delibera Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 44 dell’8/2/2017 – ripetizione gara Lonigo – Omologazione gara Belvedere-Lamonese del 29/1/2017 – Campionato di 3^ Categoria

Ricorso U.S.D. Malacarne Lamonese Avverso delibera Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 44 dell’8/2/2017 – ripetizione gara Lonigo – Omologazione gara Belvedere-Lamonese del 29/1/2017 – Campionato di 3^ Categoria

La Società U.S.D. Malacarne Lamonese ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano con Comunicato n. 44 dell’8/2/2017, con la quale ha deciso l’omologazione della gara in oggetto. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Malacarne Lamonese; viste le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Belvedere; esaminata la documentazione ufficiale agli atti;

verificato che dagli stessi atti risulta, inequivocabilmente, che la riserva in ordine alla regolarità dell’altezza è stata presentata dalla società ricorrente, al direttore di gara prima dell’inizio dell’incontro e che era dovere dello stesso direttore di gara , come previsto dal Regolamento del Gioco Calcio e dalla Casistica, procedere all’accertamento della regolarità delle porte alla presenza dei capitani delle due squadre; constatato che l’arbitro non ha provveduto in conseguenza e con ciò incorrendo in errore tecnico P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Malacarne Lamonese; - di deliberare la ripetizione della gara Belvedere-Automalacarne Lamonese in data da destinarsi dalla Delegazione Distrettuale di Bassano; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo versata viene accreditata.

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