C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 01/03/2017 – Delibera – Ricorso U.S.C. S.Tomio A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del 15/2/2017 della Divisione Regionale di Calcio a Cinque – Squalifica per dieci giornate giocatore Gasparotto Ivan – Divisone di Calcio a Cinque – Campionato Juniores Regionale
Ricorso U.S.C. S.Tomio A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del 15/2/2017 della Divisione Regionale di Calcio a Cinque – Squalifica per dieci giornate giocatore Gasparotto Ivan – Divisone di Calcio a Cinque - Campionato Juniores Regionale
La Società U.S.C. S.Tomio A.S.D. ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 52 del 15/2/2017 della Divisione Regionale di Calcio a Cinque e relativa alla sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del calciatore Gasparotto Ivan : “perché a seguito di una ammonizione scagliava con forza il pallone contro l’arbitro colpendolo ad un fianco, provocandogli dolore (art.19 comma 4 lett. c del C.G.S.). Al termine della gara rallentava l’uscita dell’arbitro dall’impianto di gioco colpendolo con un pugno l’autovettura dello stesso, senza provocare danni e rivolgendosi a lui con frasi e gesti irriguardosi e tono minaccioso (sanzione aggravata in ragione della giovane età). La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società S.Tomio esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, che pur confermando quanto riportato nel referto di gara ha precisato che il colpo inferto alla macchina non era di particolare violenza, atteso che non ha prodotto danni alla macchina stessa; verificato che dall’esame complessivo dei fatti non si sono ravvisati episodi di particolare violenza, ma piuttosto episodi di carattere oltraggioso ed irriguardoso, si ritiene più congruo rideterminare la sanzione nella squalifica di sei giornate di gara P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società S.Tomio; - di ridurre il provvedimento della squalifica a carico del calciatore Gasparotto Ivan a sei giornate di gara; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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