C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 08/03/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Loreo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 22/2/2017– Squalifica per quattro giornate giocatore Neodo Samuele – Campionato di Eccellenza

Ricorso A.S.D. Loreo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 22/2/2017– Squalifica per quattro giornate giocatore Neodo Samuele – Campionato di Eccellenza

La Società A.S.D. Loreo ha proposto ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 67 del 22/2/2017, con la quale ha Inflitto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Neodo Samuele : “per aver colpito con uno sputo al volto un giocatore avversario”. preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Loreo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i rappresentanti della Società opponente; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato con dovizia di particolari l’episodio, aggiungendo peraltro che il portiere della squadra del Belfiorese è stato attinto per ben due volte dallo sputo da parte del calciatore Neodo (Loreo) P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Loreo; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Neodo Samuele; - di disporre l’addebito della tassa reclamo versata non versata.

 

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