C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 08/03/2017 – Delibera – Ricorso G.S. CASTELNUOVO SANDRA’ Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 63 dell’08/2/2017 del C.R. Veneto – Applicazione art. 17/2 C.G.S. e 1 punto di penalizzazione gara Petra Malo-Castelnuovo Sandrà del 29/1/2017; ammenda di € 103; Inibizione fino al 20/2/2017 Sigg.ri Benamati Massimiliano e Spacone Veronica (Dirigenti) – Campionato Allievi Regionale Elite
Ricorso G.S. CASTELNUOVO SANDRA’ Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 63 dell’08/2/2017 del C.R. Veneto – Applicazione art. 17/2 C.G.S. e 1 punto di penalizzazione gara Petra Malo-Castelnuovo Sandrà del 29/1/2017; ammenda di € 103; Inibizione fino al 20/2/2017 Sigg.ri Benamati Massimiliano e Spacone Veronica (Dirigenti) – Campionato Allievi Regionale Elite
Le Società U.S.D. Petra Malo e G.S. Castelnuovo Sandrà hanno presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 63 dell’8/2/2017 del Comitato Regionale Veneto e relative alle sanzioni sopra elencate per i seguenti motivi : “perché la gara non ha potuto avere inizio in quanto, nonostante il Direttore di gara avesse dichiarato la praticabilità del terreno di giuoco alla disputa dell’incontro, entrambe le società dichiaravano di non voler disputare la gara, adducendo a motivo la tutela della sicurezza dei giocatori per la presenza di ghiaccio nel campo di gioco. Premesso che l'art. 60 delle NOIF prevede che il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco è competenza esclusiva del direttore di gara; rilevato pertanto che il comportamento tenuto da entrambe le società debba considerarsi quale prima rinuncia ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente ha riunito in un unico giudizio i due ricorsi contrassegnati con lettere A) e B) preso in esame i ricorsi ritualmente presentati dalla Società U.S.D. Petra Malo e G.S. Castelnuovo Sandrà; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i rappresentanti della Società Petra Malo assistiti dall’Avv. Andrea Scalco del Foro di Vicenza; sentiti i rappresentanti della Società Castelnuovo Sandrà assistiti dall’Avv. Brighenti Olga del Foro di Verona; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi che ha confermato che, anche dopo aver invitato le due Società a precisare per iscritto le motivazioni che le inducevano a non disputare l’incontro, lui ha, inequivocabilmente, ribadito la propria intenzione di dare inizio alla gara, ritenendo il campo assolutamente praticabile; tenuto presente che l’art. 35.1.1. del C.G.S. che attribuisce al rapporto dell’arbitro fonte di prova piena e privilegiata P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Delibera A)di respingere il ricorso presentato dalla Società USD Petra Malo; - di confermare l’applicazione del provvedimento della sanzione della perdita della gara Petra MaloCastelnuovo Sandrà del 29/1/2017 con il risultato di 0-3 ed un punto di penalizzazione in classifica; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 103,00 (prima rinuncia); - di confermare la sanzione della inibizione a carico dei Dirigenti Marchese Fabrizio e Vanzo Fabrizio fino al 20/2/2017; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
B)di respingere il ricorso presentato dalla Società G.S. Castelnuovo Sandrà; - di confermare il provvedimento dell’applicazione della sanzione della perdita della gara per 0-3 relativa all’incontro oggi preso in esame ed un punto di penalizzazione in classifica; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 103,00 (prima rinuncia); - di confermare la sanzione della inibizione a carico dei Dirigenti Spacone Veronica e Benamati Massimiliano fino al 20/2/2017; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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