C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 22/03/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Bosaro Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 33 dell’1/3/2017 – Applicazione art. 17/2 del C.G.S. gara Bosaro Calcio 2013 – Junior Anguillara del 26/2/2017; Squalifica per otto giornate giocatore Cattozzo Mattia – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Bosaro Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 33 dell’1/3/2017 – Applicazione art. 17/2 del C.G.S. gara Bosaro Calcio 2013 – Junior Anguillara del 26/2/2017; Squalifica per otto giornate giocatore Cattozzo Mattia - Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Bosaro ha presentato rituale ricorso avverso la delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo con Comunicato n. 33 dell’1/3/2017 con le quali ha deciso le seguenti sanzioni :

-sanzione sportiva della perdita della gara indicata a margine per 0-3 (applicazione art. 17/2 del C.G.S.) : “Si rileva dal R.A. che la gara veniva sospesa al 21’ del secondo tempo in quanto al 19’, mentre la palla usciva dalle linee perimetrali del campo, l’Arbitro poneva l’attenzione sul n° 10 Cattozzo Mattia del Bosaro Calcio 2013 che si trovava in prossimità della recinzione delimitante la tribuna e che stava gesticolando contro qualcuno non precisato del pubblico. Anche altri giocatori di entrambe le squadre accorrevano in quella zona del terreno di gioco per capire cosa stesse succedendo. Immediatamente l’Arbitro interrompeva la gara con un fischio, si avvicinava al giocatore Cattozzo Mattia e lo ammoniva, nel frattempo l’Arbitro notava che in tribuna si era creata una situazione di generale disordine: alcune persone, probabilmente di tifo opposto, si stavano spingendo ed una di queste, a causa della spinta ricevuta, cadeva dalle gradinate finendo a terra di schiena. A quel punto il giocatore Cattozzo Mattia si avvicinava alla recinzione e dava un calcio violento ad una persona che si trovava in piedi appena oltre la rete stessa, nella zona antistante la tribuna (il giocatore calciava prima la rete e di conseguenza colpiva il tifoso). Immediatamente l’Arbitro estraeva il cartellino rosso nei confronti del giocatore Cattozzo Mattia. Da qui la situazione è degenerata. Il giocatore Cattozzo Mattia si toglieva la maglia e si avviava di corsa verso il lato corto di gioco e scavalcava la recinzione in corrispondenza del bar. Da quel momento l’Arbitro lo perdeva di vista. Si formavano diversi capannelli di giocatori e dirigenti avversari, in tale circostanza esattamente al 21’ del s.t. l’Arbitro emetteva un altro fischio e comunicava ad alta voce che la gara era momentaneamente sospesa. Alcuni giocatori uscivano dal recinto di gioco e, presumibilmente, si dirigevano verso la tribuna, l’Arbitro non riusciva ad identificare gli stessi né le loro azioni a causa del generale clima di confusione e tensione che si era creato. Nel frattempo l’Arbitro si spostava verso la zona adiacente il bar e si accorgeva che il n° 11 Capuzzo Luca (Junior Anguillara) si trovava a terra all’interno del recinto di gioco perdendo sangue dal naso. L’Arbitro non ha avuto modo di verificare come l’incidente fosse avvenuto. Durante lo svolgimento dei fatti, il Cap. della Soc. Bosaro Calcio 2013, Carretta Ivan, era regolarmente reperibile dall’Arbitro, mentre il Cap. della Società Junior Anguillara, Drandi Davide, nonostante più volte fosse stata chiesta la presenza ai propri compagni, non era mai reperibile. Appurato che la maggior parte dei giocatori non era intenzionata a calmarsi, che alcuni giocatori si trovavano doloranti perché probabilmente erano stati colpiti da avversari o da tifosi, che i dirigenti delle due squadre non erano in grado di risolvere la situazione che si era venuta a creare, che i tifosi stavano ancora litigando e alcuni erano in procinto di forzare i cancelli di entrata al recinto di gioco con il conseguente rischio di incolumità per i tesserati, l’Arbitro decretava la sospensione definitiva della gara mediante il triplice fischio poiché non vi erano le condizioni per portarla a compimento. Verificato che la sospensione della gara è stata determinata dall'impossibilità da parte del Direttore di Gara di proseguirla essendo venute meno le condizioni a causa degli accadimenti di cui sopra; Il G.S., visti gli Artt.: 4 c. 3 e 4; 12 c. 3 e 5; 17 c. 2; 35 c. 1.1. del C.G.S., delibera di: - sanzionare le Società con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3”. -squalifica per otto giornate a carico del calciatore Cattozzo Mattia : “dopo essere stato ammonito, si avvicinava alla recinzione e dava un calcio violento ad una persona che si trovava in piedi appena oltre la rete stessa, nella zona antistante la tribuna (il giocatore calciava prima la rete e di conseguenza colpiva il tifoso). Immediatamente veniva a quel punto espulso. Il giocatore, a seguito della sanzione, si toglieva la maglia e si avviava di corsa verso il lato corto di gioco e scavalcava la recinzione in corrispondenza del bar, da quel momento l’Arbitro lo perdeva di vista. Recidivo (atti violenti)”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Bosaro; esaminata la documentazione ufficiale agli atti;

sentiti il rappresentante della Società ricorrente e il calciatore Cattozzo Mattia assistiti dall’Avv. Luigi Rando del Foro di Rovigo; sentito, inoltre, personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto scritto nel rapporto di gara; ritenuto il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado congruamente motivato e le sanzioni applicate rispondenti alla gravità dei fatti come accertati P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Bosaro; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara oggi presa in esame per 0-3, in applicazione del disposto di cui all’art. 17, comma 2 del C.G.S.; - di confermare la sanzione della squalifica per otto giornate a carico del calciatore Cattozzo Mattia; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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