C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 22/03/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Calcio Porto Viro Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 73 del 15/3/2017 – Disputa di una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso per un anno) – Campionato di Promozione

Ricorso A.S.D. Calcio Porto Viro Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 73 del 15/3/2017 – Disputa di una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso per un anno) - Campionato di Promozione

La Società A.S.D. Calcio Porto Viro ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 73 del 15/3/2017 con le quali ha deciso la sanzione della disputa della gara del 26/3/2017 a porte chiuse e l’ulteriore disputa di un’altra gara a porte chiuse (quest’ultimo provvedimento sospeso per un anno) per i seguenti motivi : “Rilevato dal R.A. dal supplemento e dal rapporto dei due A.A. che per tutta la durata del secondo tempo i sostenitori del Porto Viro insultavano e minacciavano l'A. e l'A.A.2, quest'ultimo anche fatto oggetto di sputi e attinto con acqua; che gli stessi soggetti profferivano nei confronti di un avversario di colore espressioni denigratorie da valutarsi quale espressione di discriminazione ai sensi dell'art. 11 c. 3 e 16 c. 2bis C.G.S. che al termine della gara i sostenitori della società Porto Viro lanciavano un sasso nei confronti dell'A.A.1, senza peraltro colpirlo, nonché colpivano i giocatori avversari con sputi; che all'uscita dall'impianto altro isolato sostenitore profferiva frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro; il G.S. delibera di applicare alla società Porto Viro con le seguenti sanzioni: - disputa della prossima gara interna a porte chiuse per i fatti di cui sopra; - disputa di una ulteriore gara a porte chiuse, per i fatti discriminatori, sospendendo l'esecuzione della stessa per periodo di messa in prova di un anno, con l'avvertimento che la reiterazione di un comportamento della stessa indole nel termine della messa in prova comporta la revoca della sospensione con esecuzione della sanzione sospesa, oltre a quella comminata per la nuova violazione”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Calcio Porto Viro; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente;

sentito, inoltre, personalmente l’assistente arbitrale n. 2, Sig. Faggian Filippo, autore del rapporto nel quale viene segnalato che al 43’ del secondo tempo alcuni sostenitori della Società Porto Viro insultavano il calciatore avversario n. 2 con un’espressione a sfondo razzista; preso atto che il predetto assistente ha precisato che il pubblico che assisteva alla gara era superiore alle 400 unità e che l’insulto è stato assolutamente episodico e profferito da isolati sostenitori in occasione di un’azione di gioco; considerato che nemmeno il direttore di gara ha riportato nel suo referto questo episodio, il che conferma il connotato episodico, isolato e non diffusamente recepibile dell’insulto; ritenuto, pertanto, che il fenomeno sia privo dei requisiti di dimensione e percezione tali da configurarli in termine di espressione di discriminazione rilevante ai sensi dell’art. 11,comma 3 e art.16, comma 2 bis e art. 18, comma 1, lett. f) del C.G.S. risulta invece pacifico il fatto “che per tutta la durata del secondo tempo i sostenitori del Porto Viro insultavano e minacciavano l'A. e l'A.A.2, quest'ultimo anche fatto oggetto di sputi e attinto con acqua” P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accogliendo il ricorso nei termini in cui è stato presentato : - annulla il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado nella parte in cui ha disposto “disputa di una ulteriore gara a porte chiuse, per i fatti discriminatori, sospendendo l’esecuzione della stessa per periodo di messa in prova di un anno, con l’avvertimento che la reiterazione di un comportamento della stessa indole, nel termine della messa in prova, comporta la revoca della sospensione con esecuzione della sanzione sospesa, oltre a quella comminata per la nuova violazione”; - resta ferma la disputa della prossima gara casalinga a porte chiuse (Porto Viro-Maerne del 26/3/2017 del Campionato di Promozione) per gli altri fatti acclarati di cui al predetto provvedimento delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Calcio Porto Viro; - di annullare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso per un anno); - di confermare la disputa della gara casalinga del Campionato di Promozione a porte chiuse in programma il 26/3/2017; - essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa reclamo.

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