C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 05/04/2017 – Delibera – Ricorso A.C.D. Sona Mazza Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 76 del 22/3/2017 – Squalifica per quattro giornate giocatore Cipriani Andrea – Campionato di Promozione

Ricorso A.C.D. Sona Mazza Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 76 del 22/3/2017 – Squalifica per quattro giornate giocatore Cipriani Andrea - Campionato di Promozione

La Società A.C.D. Sona Mazza ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 76 del 22/3/2017 con la quale ha deciso la sanzione disciplinare della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Cipriani Andrea per i seguenti motivi : “a fine gara colpiva con violenza un giocatore della squadra avversaria provocandogli danni fisici”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.C.D. Sona Mazza; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; ritenuto che il comportamento del calciatore Cipriani non può qualificarsi con connotati di violenza, considerato che, come si evince dallo stesso rapporto del direttore di gara, il Cipriani voleva sedare la rissa e dividere i calciatori coinvolti, anche se ha utilizzato una modalità poco ortodossa; considerato, inoltre, che il danno fisico procurato al calciatore avversario è stato dovuto alla concitazione del momento e non alla sua reale volontà P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Sona Mazza; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Cipriani Andrea; - essendo il reclamo accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

 

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