C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 05/04/2017 – Delibera – Ricorso Pol. Mottinello Nuovo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 76 del 22/3/2017 – Squalifica fino al 1°/5/2017 allenatore Favrin Giorgio – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso Pol. Mottinello Nuovo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 76 del 22/3/2017 – Squalifica fino al 1°/5/2017 allenatore Favrin Giorgio - Campionato di 1^ Categoria

La Società Pol. Mottinello Nuovo ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 76 del 22/3/2017 con la quale ha deciso la sanzione disciplinare della squalifica dell’allenatore Favrin Giorgio fino al 1°/5/2017 per i seguenti motivi : - “per aver protestato in maniera plateale le decisioni arbitrali, entrando nel terreno di gioco, inoltre profferiva offese verso l’arbitro. Durante l’intervallo faceva rientro nello spogliatoio della propria squadra per dare indicazioni ai propri giocatori”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Pol. Mottinello Nuovo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato di non aver in alcun modo autorizzato l’entrata dell’allenatore già espulso negli spogliatoi della propria squadra; valutato il provvedimento sanzionatorio che appare equo rispetto ai fatti acclarati e quindi esente da censure; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha il valore di prova piena e privilegiata (vedi art. 35.1.1. del C.G.S.) P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Pol. Mottinello Nuovo - di confermare la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Favrin Giorgio fino al 1°/5/2017; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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