C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 20/04/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Pol. Virtus Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 81 del 5/4/2017 –- Squalifica per dieci giornate giocatore Leoni Andrea – Campionato di Promozione
Ricorso A.S.D. Pol. Virtus Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 81 del 5/4/2017 –- Squalifica per dieci giornate giocatore Leoni Andrea - Campionato di Promozione
La Società A.S.D. Pol. Virtus ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 81 del 5/4/2017 con la quale ha assunto il provvedimento della squalifica per dieci giornate a carico del giocatore Leoni Andrea, per i seguenti motivi : “si rivolgeva al giocatore avversario Cissé Mohamed con espressioni ingiuriose di contenuto razzista 8art. 11.1 C.G.S.)”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Pol. Virtus; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’Avv. Luca Bronzato in rappresentanza della Società ricorrente, come da documento di delega in atti; letto il rapporto di gara; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, nonché visto il supplemento di rapporto pervenuto a questa Corte nel quale il direttore di gara ha specificato che il calciatore Andrea Leoni, dopo aver subito un normale contrasto di gioco, si è rivolto al giocatore avversario Mohamed Cissè apostrofandolo con l’espressione “negro”; ritenuto che una siffatta espressione, a prescindere dal significato etimologico del termine, abbia un indubbio connotato offensivo a sfondo razzista in quanto evidentemente utilizzata, in assenza di alcuna possibile giustificazione, per riferirsi al colore della pelle in senso dispregiativo; rilevato, inoltre, e per quanto occorrere possa, che la stessa reazione avuta dal giocatore Cissé, pur non giustificabile nei modi, dia altresì conferma di come l’epiteto utilizzato sia stato anche percepito dal destinatario come ingiurioso e discriminatorio con riferimento al colore e alla razza, P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Pol. Virtus; - di confermare la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del giocatore Leoni Andrea - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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