C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 04/05/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Football Valbrenta Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 86 del 27/4/2017 –-Infrazione art. 34 NOIF con applicazione art. 17 C.G.S. gara Calidonense-FootballValbrenta del 23/4/2017, 1 punto penalizzazione; ammenda di € 50,00; Inibizione fino all’1/5/2017 dirigente Todesco Renato- Campionato di Promozione
Ricorso A.S.D. Football Valbrenta Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 86 del 27/4/2017 –-Infrazione art. 34 NOIF con applicazione art. 17 C.G.S. gara Calidonense-FootballValbrenta del 23/4/2017, 1 punto penalizzazione; ammenda di € 50,00; Inibizione fino all’1/5/2017 dirigente Todesco Renato- Campionato di Promozione
La Società A.S.D. Football Valbrenta ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 86 del 27/4/2017 con le quali ha assunto i provvedimenti sanzionatori indicati in oggetto per infrazione al disposto di cui all’art. 34 NOIF e alla norma pubblicata con il Comunicato n. 1 del 5/7/2017, per aver, al 34’ del 2° tempo, eseguito la sostituzione del giocatore Rigoni Marco (classe 1996), con il giocatore Dissegna Michele (classe 1985) “venendo così meno all’impiego di un calciatore fuoriquota nato dal 1° gennaio 1996”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Valbrenta; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’assistente arbitrale n. 1, il quale ha dichiarato che la sostituzione avvenuta al 34’ del secondo tempo riguardava l’impiego del giocatore n. 15 Audisio Andrea (nato il 14/11/1997) e non del giocatore n. 14 Dissegna Michele (nato l’11/7/1985) P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera alla luce dei chiarimenti pervenuti : - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Valbrenta; - di confermare la validità della gara oggi presa in esame, confermando il risultato della gara acquisito in campo che viene così omologata : Calidonense-FootballValbrenta 2-0; - di annullare i seguenti provvedimenti accessori assunti dal G.S. : a) 1 punto di penalizzazione in classifica; b) Ammenda di € 50,00; c) Inibizione fino al 1°/5/2017 a carco del Sig. Todesco Ernesto (dirigente accompagnatore). - Essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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