C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 10/05/2017 – Delibera – Ricorso A.C.D. Castelbaldo Masi Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 88 del 4/5/2017 –- Squalifica per quattro giornate giocatore Antonioli Marco – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso A.C.D. Castelbaldo Masi Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 88 del 4/5/2017 –- Squalifica per quattro giornate giocatore Antonioli Marco - Campionato di 1^ Categoria

La Società A.C.D. Castelbaldo Masi ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 88 del 4/5/2017 con la quale ha assunto il provvedimento della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Antonioli Marco per i seguenti motivi : “una giornata per l'espulsione, tre giornate per avere offeso pesantemente il direttore di gara, nonché aver avuto un comportamento irriguardoso verso lo stesso il tutto accompagnato da espressioni blasfeme.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Castelbaldo Masi; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la sanzione irrogata che appare congrua rispetto ai fatti addebitati P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Castelbaldo Masi; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Antonioli Marco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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