C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 10/05/2017 – Delibera – Ricorso U.S.Pellestrina Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 60 del 27/4/2017 –- Ammenda € 300,00 alla Società; Squalifica 7 gg. giocatore Busetto Luca; Squalifica 5 gg. giocatore Vianello Luca; Squalifica 4 gg. giocatore Vianello Mattia; Squalifica 3 gg. giocatore Scalabrin Francesco; Andreetta Daniele; Scarpa Andrea; Vianello Devid – Play-off Campionato di 3^ Categoria

Ricorso U.S.Pellestrina Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 60 del 27/4/2017 –- Ammenda € 300,00 alla Società; Squalifica 7 gg. giocatore Busetto Luca; Squalifica 5 gg. giocatore Vianello Luca; Squalifica 4 gg. giocatore Vianello Mattia; Squalifica 3 gg. giocatore Scalabrin Francesco; Andreetta Daniele; Scarpa Andrea; Vianello Devid – Play-off Campionato di 3^ Categoria

La Società U.S. Pellestrina ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia con Comunicato n. 60 del 27/4/2017 con la quale ha assunto il provvedimento della squalifica fino al 31/7/2017 a carico dell’allenatore Melis Cristiano per i seguenti motivi : - Ammenda € 300,00 a carico della Società : “per gravissimi insulti e minacce reiterati dal 20º del 1º t. fino al termine della partita contro la terna arbitrale da parte dei propri tifosi in campo avverso. Per gli atti vandalici (documentati) compiuti dai propri tesserati agli spogliatoi e per il clima intimidatorio ed offensivo instaurato dagli stessi tesserati nei confronti della terna in campo e al termine della partita, tanto che gli stessi arbitri, dopo aver pregato i dirigenti locali di chiamare la forza pubblica (mai arrivata) sono stati costretti negli spogliatoi per circa 40 minuti (Si pongono a carico della Soc. Pellestrina i gravissimi danni arrecati dai propri giocatori allo spogliatoio, debitamente quantificati e fatturati dalla Soc. Santangiolese)”. - Squalifica per 7 giornate a carico del giocatore Busetto Luca : “espulso per doppia ammonizione, insultava e minacciava pesantemente prima un assistente di parte correndogli appresso e poi lo stesso arbitro”. - Squalifica per 5 giornate a carico del giocatore Vianello Luca : “(nato il 25/5/91) dopo essere stato sostituito si posizionava dietro la recinzione per offendere e minacciare gravemente l'assistente di parte più vicino”. - Squalifica per 4 giornate a carico del giocatore Vianello Mattia : “espulso per aver spinto e fatto cadere un avversario, alla vista del cartellino rosso offendeva e minacciava il direttore di gara”. - Squalifica per 3 giornate a carico del giocatore Scalabrin Francesco : “Espulso per doppia ammonizione, si rifiutava momentaneamente di uscire dal t.d.g. Una volta uscito ,insultava l'arbitro da fuori campo”.

- Squalifica per 3 giornate a carico dei giocatori non espulsi : Andreetta Daniele : “per gravi offese, minacce e applausi di scherno verso l'arbitro al termine della gara”. Scarpa Andrea : “per gravi insulti, minacce e applausi di scherno verso l'arbitro al termine della gara”. Vianello Devid : “per gravi insulti, minacce e applausi di scherno verso l'arbitro al termine della gara”. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Pellestrina esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente, che ha precisato che all’arrivo nello spogliatoio assegnato alla squadra ha trovato il copri cassetta e relativo galleggiante staccati dalla parete e appoggiati di fianco al water e che il piano del tavolo risultava staccato dalle relative zampe e solamente appoggiato alle stesse; sentito, altresì, personalmente l’arbitro il quale ha precisato di essere entrato nello spogliatoio del Pellestrina per l’appello e di aver verificato che lo stesso si trovava in assoluto ordine e non nelle condizioni riscontrate al termine della partita e fotografate come da documentazione in atti; peraltro, l’arbitro ha precisato di non essere entrato nel locale “bagno” prima dell’inizio della gara e quindi di non essere in grado di descrivere lo stato dello stesso; lo stesso direttore di gara ha riferito di aver sentito rumori “sospetti” provenire dallo spogliatoio del Pellestrina, ma di non essere in grado di riferire ulteriori dettagli al riguardo. A questo punto la Corte : ritiene congrua la sanzione pecuniaria irrogata dal Giudice Sportivo alla Società, attese le dichiarazioni del direttore di gara il quale, avendo visto lo spogliatoio in due momenti diversi (prima dell’inizio della gara e successivamente all’abbandono dello stesso da parte del Pellestrina) e in due condizioni completamente diverse, ha implicitamente accertato che i danni non possono essere che attribuiti alla società medesima ed ai suoi tesserati. A ciò si aggiunga che è stato lo stesso Presidente del Pellestrina a riferire circa lo stato del locale “bagno” che presentava il copri cassetta e il galleggiante appoggiati a terra ma integri, cosa che invece non era più al termine della gara, come si rileva dalle foto in atti. Con riferimento, infine, all’attribuzione in carico dei danni arrecati agli spogliatoi del campo della Società Santangiolese, la Corte ritiene che non competa agli Organi di Giustizia Sportiva la relativa liquidazione e che pertanto dovrà essere concordata tra le parti e in caso di mancato accordo ci si potrà rivolgere al competente Tribunale Federale a livello Nazionale – Sezione Vertenze Economiche (cfr. art. 30, comma 26, lettera a) del C.G.S.) Per quanto riguarda invece le posizioni dei calciatori, la Corte ritiene più congrue rispetto agli accadimenti così come descritti dal rapporto arbitrale le seguenti sanzioni: - la squalifica per 5 giornate a carico del calciatore Busetto Luca; -la squalifica per 4 giornate a carico del calciatore Vianello Luca; -la squalifica per 2 giornate a carico dei calciatori Andreetta Daniele, Scarpa Andrea e Vianello Devid. vengono invece confermate perché ritenute congrue rispetto ai fatti a loro addebitati : -la squalifica per 4 giornate a carico del calciatore Vianello Mattia; -la squalifica per 3 giornate a carico del calciatore Scalabrin Francesco P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Pellestrina;

di confermare : la sanzione della ammenda di € 300,00 a carico della Società; la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Vianello Mattia; la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Scalabrin Francesco; - di ridurre : a cinque giornate la sanzione della squalifica a carico del giocatore Busetto Luca; a quattro giornate la sanzione della squalifica a carico del giocatore Vianello Luca; a due giornate la squalifica a carico dei giocatori Andreetta Daniele; Scarpa Andrea; Vianello Devid; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

 

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