C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 17/05/2017 – Delibera – Ricorso Sig. Davide Montrone – Giocatore tesserato A.S.D. Città di Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 88 del 4/5/2017 –- Squalifica per 5 anni – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso Sig. Davide Montrone – Giocatore tesserato A.S.D. Città di Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 88 del 4/5/2017 –- Squalifica per 5 anni - Campionato di 1^ Categoria
Il Sig. MONTRONE Davide – giocatore tesserato per l’A.S.D. Città di Venezia ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 88 del 4/5/2017 con la quale ha assunto a suo carico il provvedimento della squalifica fino al 4/5/2022 con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., per i seguenti motivi: “Espulso dall'arbitro per comportamento irriguardoso, alla comunicazione del provvedimento gli si avvicinava spingendolo petto contro petto, quindi lo afferrava per le orecchie nel tentativo, dichiarato, di alzarlo da terra, provocandogli dolore e impedendogli ogni altro movimento, compreso quello di riporre il cartellino; accompagna il comportamento con espressioni ingiuriose, coinvolgendone la madre, e minacciose. Il comportamento cessa grazie all'intervento di alcuni giocatori e dirigenti della squadra avversaria, nell'inerzia di quelli della società di appartenenza. Inerzia giustificata dall'allenatore col dire, a fine partita, che non si fidava d'intervenire perché "quello lì é matto" e avrebbe potuto colpire anche lui. Al termine della gara, mentre l’arbitro. si accingeva ad uscire dall'impianto, Montrone redarguiva l'allenatore della squadra ospite per intrattenersi col direttore di gara che offendeva nuovamente e minacciava. Rilevato che il giocatore rivestiva la posizione di capitano; considerato che tale posizione aggrava il comportamento tenuto; verificato dal curriculum che lo stesso giocatore si é reso responsabile nel corso del campionato di episodi della stessa indole nei confronti dei direttori di gara; valutata l'età più che matura, considerata come ulteriore aggravante, il G.s. delibera di applicare a Montrone Davide la squalifica a tutto il 04.05.2022; -disporre, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 C.G.S., a carico del giocatore la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dal calciatore Davide Montrone; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente il supplemento di rapporto; ritenuto che il provvedimento del Giudice di primo grado, ampiamente motivato, corrisponda agli accadimenti verificatisi, pacifici nella loro fattualità e che la sanzione comminata sia commisurata alla particolare gravità dei fatti, tale da confermarla nella sua interezza P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dal Sig. Davide MONTRONE; - di confermare il provvedimento sanzionatorio della squalifica a suo carico fino al 4/5/2022, confermando inoltre la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, prevista dal disposto di cui all'art. 19, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva; - di introitare la tassa reclamo versata.
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