C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 07/06/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Riva Malcontenta Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 65 del 24/5/2017 – Squalifica Allenatore Ciullo Federico fino al 10/10/2017; Inibizione fino al 10/10/2017 Dirigente Rizzetto Maurizio; Ammenda di € 70,00 a carico della Società – Torneo “Paolo Verde” tra squadre federate – Categoria Juniores

Ricorso A.S.D. Riva Malcontenta Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 65 del 24/5/2017 – Squalifica Allenatore Ciullo Federico fino al 10/10/2017; Inibizione fino al 10/10/2017 Dirigente Rizzetto Maurizio; Ammenda di € 70,00 a carico della Società – Torneo “Paolo Verde” tra squadre federate – Categoria Juniores

La Società A.S.D. Riva Malcontenta ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia con Comunicato n. 65 del 24/5/2017 con le quali ha assunto i provvedimenti su indicati per i seguenti motivi : - Ammenda di € 70,00.- a carico della Società : “perché al termine della partita una persona, non in lista, entrava nel terreno di gioco per insultare e minacciare gravemente l’arbitro”. - Squalifica fino al 10/10/2017 a carico dell’allenatore Ciullo Federico : “per gravi insulti e minacce al termine della gara verso l’arbitro”. - Inibizione fino al 10/10/2017 a carico del dirigente Rizzetto Maurizio : “per gravi insulti e minacce al termine della gara verso l’arbitro”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Riva Malcontenta ; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i Sigg.ri Rizzetto Maurizio e Ciullo Federico; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara; valutati i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo di primo grado che appaiono congrue rispetto ai fatti accaduti; tenuto conto del principio che nei giudizi sportivi il referto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata (cfr art. 35.1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Riva Malcontenta; - di confermare la sanzione della ammenda di € 70,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 10.10.2017 a carico dell’allenatore Ciullo Federico; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 10.10.2017 a carico del dirigente Rizzetto Maurizio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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