C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 06/07/2016 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 939 Stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CIPRIANI Andrea Calciatore già A.C.D. Sona M. Mazza del Sig. GRISI Matteo Dirigente accompagnatore A.C.D. Sona M. Mazza della Società A.C.D. Sona M. Mazza

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 939 Stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CIPRIANI Andrea Calciatore già A.C.D. Sona M. Mazza del Sig. GRISI Matteo Dirigente accompagnatore A.C.D. Sona M. Mazza della Società A.C.D. Sona M. Mazza Il Tribunale Federale Territoriale premette quanto segue: - che con C.U. n. 144/CFA del 20/6/2016 la Corte Federale d’Appello ha accolto il reclamo dell’A.C. Sona Mazza avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Tribunale del C.R.V. a suo carico (cfr. Com. Uff. CRV n.96 dell’8/6/2016); - che la C.F.A. ha annullato le decisioni impugnate in base all’art. 7,comma 4 del C.G.S.; - che la C.F.A. ha inoltre disposto il rinvio degli atti a questo Tribunale per l’esame del merito inerente il deferimento della Procura Federale nei confronti di: Il Sig. CIPRIANI Andrea – Calciatore A.C.D. Sona M. Mazza all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2 del CGS e, art. 39 delle N.O.I.F. per aver egli disputato n. 8 gare del Campionato di Promozione 2015/16 nelle fila della Soc. ACD Sona M. Mazza (vedi elenco incluso nell’atto di deferimento della Procura Federale) senza averne titolo perché non tesserato”; Il Sig. GRISI Matteo – Dirigente accompagnatore A.C.D. Sona M. Mazza “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 e art. 39 delle N.O.I.F per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società Sona M. Mazza in occasione di n. 8 gare del Campionato di Promozione 2015/16 (vedi elenco incluso nell’atto di deferimento della Procura Federale) in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Cipriani Andrea, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara”. La Società A.C.D. Sona M. Mazza “per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., dell’operato del calciatore innanzi citato e del dirigente accompagnatore”. Al dibattimento del 5/7/2016 sono risultate assenti tutte le parti deferite: il Sig. CIPRIANI Andrea Calciatore già A.C.D. Sona M. Mazza il Sig. GRISI Matteo Dirigente accompagnatore A.C.D. Sona M. Mazza la Società A.C.D. Sona M. Mazza tutti assistiti dall’Avv. Carlo Antonio GHIRARDI del Foro di Brescia, anch’egli assente. E’ risultato presente il Dott. Salvatore SCIUTO, in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale Federale territoriale procede preliminarmente alla verifica della regolarità dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio.

Viene anzitutto accertato che l’atto di contestazione degli addebiti è stato notificato alle parti a cura della Procura Federale a mezzo corriere espresso con tre distinti plichi, indirizzati alle medesime parti deferite presso il sig. Valbusa Gianmarco, D.S. secondo quanto indicato dalla società A.C.D. Sona M. Mazza in sede di iscrizione al Campionato 2015/2016, e che risultano essere stati ritirati dal sig. Valbusa Gianmarco personalmente in data 06/06/2016 alle ore 8,40 (quello indirizzato all’A.C.D. Sona M. Mazza) e alle 8,41 (quelli indirizzati a Cipriani Andrea e Grisi Matteo). La notifica risulta così essersi perfezionata ai sensi dell’art. 38, co. 8, prima parte lett. b) C.G.S. (per le persone fisiche) e seconda parte, lett. b) C.G.S. (per la società), stante la mancanza, a tale data di elezione di domicilio ai fini del procedimento. Il dato dell’avvenuta notificazione dell’atto di deferimento della Procura Federale in data 06/06/2016 è stato, altresì, sancito dalla decisione della Corte Federale d’Appello, III Sezione, nella riunione del 16/06/2016 di cui in premessa. Né appare necessario ai fini della regolarità del procedimento un’ulteriore notificazione di tale atto, stante l’unitarietà del procedimento stesso. Quanto all’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio in data odierna, risulta in atti che detto avviso sia stato comunicato, tra l’altro, a ciascuno dei deferiti, a mezzo lettere raccomandate A/R nel domicilio eletto presso lo studio del loro difensore, avv. Carlo Antonio Ghirardi, spedite in data 20/06/2016 e ritirate in data 23/06/2016. A tal proposito merita sottolineare che l’elezione di domicilio dei soggetti deferiti presso lo studio dell’avv. Ghirardi del Foro di Brescia risulta dalla procura alle liti, conferita al medesimo da tutti i soggetti deferiti ed apposta in calce al reclamo datato 09/06/2016, avverso la decisione in data 08/06/2016 di questo Tribunale;. L’avvenuta elezione di domicilio in data 09/06/2016 consente di ritenere ritualmente eseguita la comunicazione dell’avviso di convocazione ai sensi dell’art. 38, co. 8, prima parte lett. a) C.G.S. (per le persone fisiche) e seconda parte lett. a) C.G.S. (per la società), stante l’unitarietà del procedimento. Risulta, inoltre, rispettato il termine di comparizione ai sensi dell’art. 30, co. 11, C.G.S., fissato in giorni dieci, giusta provvedimento del Presidente del Tribunale Federale Territoriale in data 18/05/2016, C.U. n. 90. Conclusivamente, il Tribunale ritiene che il procedimento sia stato regolarmente radicato e conseguentemente che l’assenza delle parti oggi deferite – che peraltro nemmeno hanno allegato motivi di impedimento a comparire – non risulti giustificata. Rimette alla Procura Federale di valutare eventuali profili di non conformità del predetto comportamento delle parti ai canoni stabiliti dall’art. 1 bis, co. 3, C.G.S. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : *a carico del Sig. CIPRIANI Andrea, Calciatore già A.C.D. Sona M. Mazza, 1 giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza; *a carico del Sig. GRISI Matteo, Dirigente accompagnatore A.C.D. Sona M. Mazza, 40 giorni di inibizione; *a carico dell’A.C.D. Sona M. Mazza 2 punti di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 per il principio di afflittività della sanzione, oltre a € 100,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale - valutati gli atti del procedimento - sentito il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ritenuto che è un dato acquisito agli atti che la posizione irregolare del calciatore Cipriani Andrea è stata accertata, in primo grado, dal Tribunale Nazionale Sezione Tesseramenti, con provvedimento in data 23/02/2016 C.U. N. 9/TFN, confermato dalla Corte Federale di Appello, 5^ Sezione (C.U. 102/CFA del 09/06/2016) - ritenuto che risulta parimenti pacifico in atti che il predetto calciatore Cipriani Andrea ha giocato n. 8 partite del campionato di competenza con la società A.C.D. Sona M. Mazza, mentre risultava ancora tesserato per la società A.C. Garda - ritenuta la congruità delle sanzioni proposte dalla Procura Federale della F.I.G.C. e condivisa, alla stregua del principio di afflittività, la richiesta di applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica a carico della società A.C.D. Sona M. Mazza con riferimento alla stagione sportiva 2015/2016 P.Q.M. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : - a carico del Sig. CIPRIANI Andrea, Calciatore già A.C.D. Sona M. Mazza: 1 giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza; - a carico del Sig. GRISI Matteo, Dirigente accompagnatore A.C.D. Sona M. Mazza: 40 giorni di inibizione; - a carico dell’A.C.D. Sona M. Mazza: 2 punti di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 per il principio di afflittività della sanzione, oltre a € 100,00 di ammenda.

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