C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 06/07/2016 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 700 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 700 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. COMPAORE Yarcoba Calciatore all’epoca tesserato irregolarmente per le Società ASD Valdalpone Roncà e USD Montebello del Sig. CAVAZZA Emilio Presidente all’epoca dei fatti e attualmente S.S.D. Valdalpone Roncà del Sig.DAL CERO Giovanni Segretario all’epoca dei fatti e attualmente SSD Valdalpone Roncà del Sig. DAL CERO Luca Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente SSD Valdalpone Roncà del Sig. CORTINA Franco Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente SSD Valdalpone Roncà del Sig. ZORDAN Marco Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente USD Montebello del Sig. PONATO Silvano Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente USD Montebello delle Società S.S.D. Valdalpone Roncà e U.S.D. Montebello La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 22/6/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il sig. Compaore Yarcoba “violazione dell'art. 1 bis comma 1 e art.,3 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 10, commi 2 e 4 e 40 c.4 NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto una richiesta di tessera mento per la società Montebello,nonostante fosse,seppur irregolarmente,tesserato per la S.S.D. Valdapone Roncà e da quest'ultima regolarmente impiegato nelle gare di campionato indicate; per aver altresì partecipato alle sedute di allenamento presso l’USD Montebello, nonostante fosse tesserato, seppur irregolarmente, per la S.S.D. Valdalpone Ronca, in favore della quale, nello stesso periodo partecipava alle gare B.go Soave-Valdalpone Roncà del 28.11.2015, e Gazzolo–Valdalpone Roncà del 12.12.2015”; il sig. Cavazza Emilio “violazione degli artt. 1 bis comma 1 e dell'art. 3 comma 1 CGS in relazione all'art. 39 co. 2 NOIF e all'art. 10, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso la dovuta diligenza in ordine alla richiesta di tessera mento del calciatore Compaore Yarcoba, rivelatasi irregolare”; il sig. Dal Cero Giovanni “violazione degli art. 1 bis comma 1 e 3 comma 1 CGS, in relazione all'art. 39 co. 2 NOIF e all'art. 10, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto per la stagione sportiva 2015-2016 la richiesta di tesseramento irregolare del calciatore Compaore Yarcoba”. il sig. Dal Cero Luca “violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61 e 66 NOIF, per aver redatto e consegnato al direttore di gara in occasione delle gare Valdalpone Roncà-Colognola del 03.10.2015, Valdalpone Roncà-Real Monteforte del 31.10.2015, Valdalpone Roncà-Tregnago del 14.11.2015, B.go SoaveValdalpone Roncà del 28.11.2015, Gazzolo-Valdalpone Roncà del 12.12.2015 le distinte di gara in cui dichiarava che il sig. Compaore Yarcoba e/o Compaore Giacomo era regolarmente tesserato all'epoca dei fatti e partecipava alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado non ne avesse titolo”. il sig. Cortina Franco “violazione dell'art. 1 bis comma 1 e dell'art. 3 comma 1 del C.G.S., in relazione agli art. 61 e 66 NOIF, per aver redatto e consegnato al direttore di gara in occasione delle gare San Giovanni Ilarione-Valdalpone Roncà del 07.11.2015, Cavalponica–Valdalpone Roncà del 24.10.2015, le distinte di gara in cui dichiarava che il sig. Compaore Yarcoba era regolarmente tesserato all'epoca dei fatti e partecipava alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado non ne avesse titolo”. Pag. 101 del Comunicato n. 2 il sig. Zordan Marco, “violazione dell'art. 1 bis comma 1 e dell'art. 3 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 40 co. 4 NOIF e all'art. 10, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto per la stagione sportiva 2015-2016 la richiesta di tesseramento del calciatore Compaore Yarcoba nonostante fosse a conoscenza che lo stesso era tesserato per altra società con la quale stava regolarmente giocando”. il sig. Ponato Silvano, “violazione dell'art. 1 bis comma 1 e dell'art. 3 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 co. 4 NOIF e all'art. 10, commi 2 e 4 del C.G.S., per aver consentito per la stagione sportiva 2015-2016 la richiesta di tessera mento del calciatore Compaore Yarcoba nonostante fosse a conoscenza che lo stesso era tesserato per altra società con la quale stava regolarmente giocando”. la Società S.S.D. Valdalpone, “deferimento ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascritte al proprio Presidente, Sig. Ponato Silvano ed ai propri tesserati Zordan Marco e Compaore Yarcoba”. la Società U.S.D. Montebello, “deferimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascritte al proprio Presidente Cavazza Emilio ed al segretario, munito dei poteri di firma, Dal Cero Giovanni, nonché ai propri tesserati Dal Cero Luca, Cortina Franco e Compaore Yarcoba”. AI dibattimento del 5/7/2016 sono risultati presenti : il Sig. ZORDAN Marco Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente USD Montebello il Sig. PONATO Silvano Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente USD Montebello, rappresentato dal Sig. Zordan Marco, giusta delega in atti la Società U.S.D. Montebello, rappresentata dal Sig. Zordan Marco, giusta delega in atti il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Nopn si sono presentati i seguenti soggetti deferiti : il Sig. COMPAORE Yarcoba Calciatore all’epoca tesserato irregolarmente per le Società ASD Valdalpone Roncà e USD Montebello il Sig. CAVAZZA Emilio Presidente all’epoca dei fatti e attualmente S.S.D. Valdalpone Roncà il Sig.DAL CERO Giovanni Segretario all’epoca dei fatti e attualmente SSD Valdalpone Roncà il Sig. DAL CERO Luca Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente SSD Valdalpone Roncà il Sig. CORTINA Franco Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente SSD Valdalpone Roncà la Società S.S.D. Valdalpone Roncà Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - sentite le parti deferite oggi rappresentate, - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. COMPAORE Yarcoba Calciatore all’epoca tesserato irregolarmente per le Società ASD Valdalpone Roncà e USD Montebello : n. 4 giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2016/17 a carico del Sig. CAVAZZA Emilio Presidente all’epoca dei fatti e attualmente S.S.D. Valdalpone Roncà : inibizione per n. 3 mesi a carico del Sig.DAL CERO Giovanni Segretario all’epoca dei fatti e attualmente SSD Valdalpone Roncà . inibizione per n. 3 mesi a carico del Sig. DAL CERO Luca Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente SSD Valdalpone Roncà . inibizione per n. 2 mesi a carico del Sig. CORTINA Franco Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente SSD Valdalpone Roncà : inibizione per n. 2 mesi a carico del Sig. ZORDAN Marco Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente USD Montebello : inibizione per n. 3 mesi a carico del Sig. PONATO Silvano Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente USD Montebello : inibizione per n. 3 mesi a carico della S.S.D. Valdalpone Roncà a) penalizzazione di n. 4 punti da scontare nel Campionato Giovanissimi 2016/17 b) ammenda di € 500,00.- a carico dell’U.S.D. Montebello a) penalizzazione di n. 2 punti da scontare nel Campionato Giovanissimi 2016/17 b) ammenda di € 400,00.- Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti del deferimento - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite rappresentate - ritiene congrue le sanzioni disciplinari proposte dalla Procura Federale della F.I.G.C. per la Società Valdalpone Roncà; - per quanto riguarda la Società U.S.D. Montebello, il suo Presidente Ponato Silvano ed il dirigente Zordan Marco non pare sussistano prove concrete della conoscenza in capo al Presidente ed al Dirigente di un precedente tesseramento a nome del giocatore Compaore Yarcoba, risultando lo stesso svincolato. Non emerge quindi la violazione di cui all’Art. 40 co.4 N.O.I.F. di cui all’imputazione della procura. Dall’insussistenza di violazione di siffatta disposizione normativa, discende l’impossibilità di ritenere configurate le altre imputazione (Art. 10 co. 2 e 4 e Art. 1 bis co. 1 ed Art 3 co. 1 C.G.S.) - Ritiene pertanto il Tribunale di non dover sanzionare i comportamenti della Società U.S.D. Montebello, del Presidente Ponato e del dirigente Zordan conferma l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: a carico del Sig. CAVAZZA Emilio Presidente all’epoca dei fatti e attualmente S.S.D. Valdalpone Roncà : mesi 3 di inibizione a carico del Sig. COMPAORE Yarcoba Calciatore all’epoca tesserato irregolarmente per le Società ASD Valdalpone Roncà e USD Montebello : n. 4 giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2016/17 a carico del Sig.DAL CERO Giovanni Segretario all’epoca dei fatti e attualmente SSD Valdalpone Roncà : mesi 3 di inibizione a carico del Sig. DAL CERO Luca Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente SSD Valdalpone Roncà : mesi 2 di inibizione a carico del Sig. CORTINA Franco Dirigente all’epoca dei fatti e attualmente SSD Valdalpone Roncà : mesi 2 di inibizione a carico della SSD Valdalpone Roncà a)punti 4 di penalizzazione da scontare nel campionato 2016/2017 categoria giovanissimi b)ammenda – euro 500 di ammenda dispone inoltre per il Sig. ZORDAN Marco : nessun provvedimento a carico per il Sig. PONATO Silvano : nessun provvedimento a carico a carico dell’ U.S.D. Montebello : nessun provvedimento a carico.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it