C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 07/09/2016 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 334 stagione 2014/15 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. BALDO Mirco già Dirigente accompagnatore U.P.D. Città di Musile Sig. GIRALDO ZAMPRANO Oscar Janvier Giocatore non tesserato Società U.P.D. Città di Musile ora inattiva La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 28/6/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

Deferimento della Procura Federale - Procedimento n. 334 stagione 2014/15 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. BALDO Mirco già Dirigente accompagnatore U.P.D. Città di Musile Sig. GIRALDO ZAMPRANO Oscar Janvier Giocatore non tesserato Società U.P.D. Città di Musile ora inattiva La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 28/6/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. BALDO Mirco, Dirigente U.P.D. Città di Musile “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 4 gare del Campionato Regionale Juniores 2014/2015 (vedi elenco inserito nell’atto di deferimento della Procura) in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Giraldo Zambrano Oscar Janvier (nato l’1.07.1985) sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che il predetto partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; il calciatore Giraldo Zambrano Oscar Janvier (nato l'1.07.1985) “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato n. 4 gare del Campionato Juniores regionali (vedi elenco inserito nell’atto di deferimento della Procura Federale) senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; la Società U.P.D. Città di Musile “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai Signori Baldo Mirco (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società) e Giraldo Zambrano Oscar Janvier (calciatore) alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S.” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 6/9/2016. AI dibattimento del 6/9/2016 sono risultati assenti : Sig. BALDO Mirco già Dirigente accompagnatore U.P.D. Città di Musile Sig. GIRALDO ZAMPRANO Oscar Janvier Giocatore non tesserato Società U.P.D. Città di Musile ora inattiva La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. - Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - preliminarmente ha osservato che la Società deferita è stata dichiarata inattiva all’inizio della corrente stagione sportiva 2016/17, come risulta dalla pubblicazione inserita nel Comunicato del C.R. Veneto n. 10 del 27/7/2016 - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - preso atto dell’inattività della Società Città di Musile e della mancata comparizione dei soggetti deferiti; - -ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : Pag. 586 del Comunicato n. 22 a carico del Sig. BALDO Mirco già Dirigente accompagnatore U.P.D. Città di Musile : inibizione per n. 3 mesi, a decorrere dal suo tesseramento utile in seno a società federate; a carico del Sig. GIRALDO ZAMPRANO Oscar Janvier Giocatore non tesserato : squalifica per n. 4 giornate di gara, con decorrenza dal momento dell’eventuale futuro tesseramento valido presso società federate; a carico dell’ U.P.D. Città di Musile ora inattiva : a)penalizzazione di n. 4 punti da applicare al Campionato Juniores Regionale b)ammenda di € 300,00.- I provvedimenti a carico della Società avranno decorrenza dalla prossima nuova affiliazione alla F.I.G.C. Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - constatata l’assenza delle parti deferite rappresentate - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuti congrui i provvedimenti sopra citati dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. BALDO Mirco già Dirigente accompagnatore U.P.D. Città di Musile : inibizione per n. 3 mesi, a decorrere dal suo tesseramento utile in seno a società federate; a carico del Sig. GIRALDO ZAMPRANO Oscar Janvier Giocatore non tesserato : squalifica per n. 4 giornate di gara, con decorrenza dal momento dell’eventuale futuro tesseramento valido presso società federate; a carico dell’ U.P.D. Città di Musile ora inattiva : a)penalizzazione di n. 4 punti da applicare al Campionato Juniores Regionale b)ammenda di € 300,00.- I provvedimenti a carico della Società avranno decorrenza dalla prossima nuova affiliazione alla F.I.G.C.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it