C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 14/09/2016 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 2 stagione 2016/17 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Alessandro DI ROCCO Giocatore G.S. Duomo della Società G.S. Duomo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 19/7/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 2 stagione 2016/17 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Alessandro DI ROCCO Giocatore G.S. Duomo della Società G.S. Duomo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 19/7/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :
il Sig. Alessandro DI ROCCO – Giocatore G.S. Duomo all’epoca dei fatti, ora S.P. Pozzonovo “ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 e art. 5. Comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, con le espressioni di cui al “post” pubblicato sul proprio profilo del Social Network Instagram, di cui al punto A) della parte motiva dell’atto di deferimento allegato, che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte, pubblicamente leso la reputazione del Sig. Andrea Roncoletta, Arbitro della gara Delta Calcio Rovigo-Duomo (Allievi del 25/5/2016);” la Società G.S. Duomo “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al Sig. Alessandro Di Rocco, tesserato come calciatore all’epoca dei fatti”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 13/9/2016. AI dibattimento del 13/9/2016 sono risultati presenti : il Sig. Alessandro DI ROCCO già Giocatore G.S. Duomo, ora S.P. Pozzonovo, assistito dal padre Sig. Davide Di Rocco la Società G.S. Duomo, rappresentata dal Sig. Enrico Chiarion (Presidente) -il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO Ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, ha poi concluso , proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. del Sig. DI ROCCO Alessandro giocatore G.S. Duomo all’epoca dei fatti, ora tesserato S.P. Pozzonovo : un mese di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017; a carico della Società G.S. Duomo : ammenda di € 55,00= Il Tribunale Federale Territoriale preso atto che -“la quantificazione delle sanzioni nella misura, particolarmente ridotta di cui sopra, è dovuta : 1)Per quanto riguarda il calciatore al fatto che, pur se tardivamente ed in modo non pubblico, lo stesso ha mostrato sia attraverso contatti epistolari e diretti con la sezione AIA di Este, sia mediante inserzione di specifico messaggio su Instagram il proprio ravvedimento e la propria presa di coscienza dell’offensività delle frasi pubblicate nei confronti dell’arbitro sempre su Instagram; 2)Per quanto riguarda la società, per il fatto che la stessa non solo ha provveduto a scusarsi con il Presidente della Sezione AIA di Este, ma anche adottato concrete iniziative per la formazione dei giovani atleti tesserati di una cultura sportiva ispirata a criteri di lealtà e rispetto nei confronti di tutte le componenti del mondo calcistico”. -sentite le parti deferite le quali si sono riportate alle rispettive memorie richiedendo l’applicazione delle sanzioni minime possibili; Il Tribunale stante la pacificità dei fatti contestati e ritenute congrue le sanzioni disciplinari proposte dalla Procura Federale della F.I.G.C., anche alla luce delle ragioni illustrate a sostegno dispone l’adozione dei provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. del Sig. DI ROCCO Alessandro : giocatore G.S. Duomo all’epoca dei fatti, ora tesserato S.P. Pozzonovo, 1 mese di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; a carico della Società G.S. Duomo : ammenda di € 55,00.-
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