C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 12/10/2016 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1160 Stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. ZANOLLA Adriano già Presidente A.S.D. Arcole del Sig. TROCAN Virgil Daniele Giocatore A.S.D. Arcole (in persona degli esercenti la potestà genitoriale) del Sig. FADINI Flavio Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole del Sig. ZORZELLA Gianluca Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole del Sig. RODELLA Cristiano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole del Sig. CALO’ Mariano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole del Sig. PERTILE Giuliano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole della Società ASD Arcole La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 1/7/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. ZANOLLA ADRIANO, Presidente della società ASD ARCOLE “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S.; 39 delle N.O.l.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Trocan Virgil Daniele e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 18 gare del Campionato Allievi Provinciale di Verona (vedi elenco incluso nell’atto di deferimento della Procura). Il suddetto Presidente deve, inoltre, rispondere della violazione degli artt. 61, commi 1 e 5, 39 delle N.O.I.F, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 12 gare del predetto Campionato Allievi Provinciale di Verona 2015/16 (vedi elenco incluso nell’atto di deferimento della Procura) in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Trocan Virgil Daniele, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essere tesserato e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il calciatore TROCAN VIRGIL DANIELE (nato il 9.06.2000) “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato n. 18 gare nelle fila della Soc. ARCOLE di n. 18 gare del Campionato Allievi Provinciale di Verona 2015/16 (vedi elenco incluso nell’atto di deferimento della Procura), senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Rilevato, altresì, che in occasione di 2 gare (evidenziate nell’atto di deferimento) il calciatore Trocan Virgil Daniele non ha partecipato alle predette partite, in quanto solo inserito nella lista consegnata all’arbitro e non è subentrato ad alcun compagno nel corso dell’incontro;
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1160 Stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. ZANOLLA Adriano già Presidente A.S.D. Arcole del Sig. TROCAN Virgil Daniele Giocatore A.S.D. Arcole (in persona degli esercenti la potestà genitoriale) del Sig. FADINI Flavio Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole del Sig. ZORZELLA Gianluca Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole del Sig. RODELLA Cristiano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole del Sig. CALO’ Mariano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole del Sig. PERTILE Giuliano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole della Società ASD Arcole La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 1/7/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. ZANOLLA ADRIANO, Presidente della società ASD ARCOLE “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S.; 39 delle N.O.l.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Trocan Virgil Daniele e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso di n. 18 gare del Campionato Allievi Provinciale di Verona (vedi elenco incluso nell’atto di deferimento della Procura). Il suddetto Presidente deve, inoltre, rispondere della violazione degli artt. 61, commi 1 e 5, 39 delle N.O.I.F, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 12 gare del predetto Campionato Allievi Provinciale di Verona 2015/16 (vedi elenco incluso nell’atto di deferimento della Procura) in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Trocan Virgil Daniele, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essere tesserato e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il calciatore TROCAN VIRGIL DANIELE (nato il 9.06.2000) “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato n. 18 gare nelle fila della Soc. ARCOLE di n. 18 gare del Campionato Allievi Provinciale di Verona 2015/16 (vedi elenco incluso nell’atto di deferimento della Procura), senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Rilevato, altresì, che in occasione di 2 gare (evidenziate nell’atto di deferimento) il calciatore Trocan Virgil Daniele non ha partecipato alle predette partite, in quanto solo inserito nella lista consegnata all'arbitro e non è subentrato ad alcun compagno nel corso dell'incontro;
Rilevato, infine, che il calciatore Trocan Virgil Daniele, pur non avendo preso materialmente parte alle suddette gare, si è reso in ogni caso responsabile della violazione descritta, al pari del Dirigente Accompagnatore Ufficiale Zanolla Adriano il quale, mediante la rituale sottoscrizione alla partecipazione del calciatore suddetto alle gare sopra menzionate, ha in concreto dichiarato e certificato la regolare posizione del calciatore che, tuttavia, tale non era (Commissione Disciplinare Nazionale - C.U. n. 64 del 21.2.2012, decisione n. 275; dello stesso tenore Commissione Disciplinare Nazionale - C.U. n. 69 della stagione sportiva 2008-2009,decisione n. 157). Ciò in quanto la consumazione della violazione ascritta al calciatore e al Dirigente Accompagnatore Ufficiale si perfeziona nel momento della sottoscrizione della lista presentata all'arbitro”. il Sig. FADINI FLAVIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ARCOLE “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare del Campionato Provinciale Allievi di Verona 2015/16 (vedi elenco incluso nell’atto di deferimento della Procura) n cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Trocan Virgil Daniele sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.” il Sig. ZORZELLA GIANLUCA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ARCOLE “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato Allievi Provinciale di Verona 2015/16 , in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Trocan Virgil Daniele sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.” il Sig. RODELLA CRISTIANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ARCOLE, “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sottoelencata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Trocan Virgil Daniele sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE VERONA VENETO GIRONE F 2015-16 13.12.2015 ARCOLE – Porto il Sig. CALO' MARIANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ARCOLE “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato Provinciale Allievi di Verona, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Trocan Virgil Daniele sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”.
il Sig. PERTILE GIULIANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ARCOLE “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato Provinciale Allievi di Verona, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Trocan Virgil Daniele sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.” la Società ASD ARCOLE “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei Dirigenti Accompagnatori”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, osserva che i soggetti deferiti presenti nell’udienza del 20/9/2016 avevano fatto presente che la documentazione medica relativa all’idoneità fisica del giocatore Trocan Virgil Daniele, sarebbe stata in possesso del Sig. Zanolla Adriano – già presidente dell’AASD Arcole all’epoca dei fatti – e chiedevano il differimento dell’udienza che veniva accettato e per cui veniva fissato il rinvio della stessa alla data del l’11/10/2016. Viene infine rilevata la ritualità della notifica della fissazione della riunione dell’11/10/2016. AI dibattimento dell’11/10/2016 sono risultati presenti : il Sig. ZORZELLA Gianluca Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole la Società ASD Arcole rappresentata dall’attuale Presidente in carica Sig. Salgari Maurizio il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Non si sono presentati, ma hanno giustificato la loro assenza dovuta a motivi di lavoro e nel contempo hanno chiesto l’assunzione di provvedimenti sanzionatori minimi : il Sig. ZANOLLA Adriano già Presidente A.S.D. Arcole il Sig. CALO’ Mariano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole il Sig. PERTILE Giuliano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole Non si sono presentati, pur ritualmente convocati : il Sig. TROCAN Virgil Daniele Giocatore A.S.D. Arcole (in persona degli esercenti la potestà genitoriale) il Sig. FADINI Flavio Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole il Sig. RODELLA Cristiano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite presenti; tenuto conto del certificato medico del calciatore Trocan Virgil Daniele, rilasciato il 13/11/2015, il Rappresentante della Procura Federale chiede che venga depennato dall’atto di deferimento ogni riferimento all’imputazione di cui agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F. ad eccezione delle gare disputate dal calciatore summenzionato dal 4/10/2015 all’8/11/2015, ossia in data anteriore al rilascio del certificato medico stesso;
ha poi concluso , proponendo le seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. TROCAN Virgil Daniele già Giocatore A.S.D. Arcole, ora svincolato : squalifica di 45 giorni, a decorrere dal prossimo tesseramento valido a favore di Società federate a carico del Sig. FADINI Flavio Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole all’epoca dei fatti : inibizione di 20 giorni, a decorrere dal prossimo tesseramento valido a favore di Società federate a carico Sig. ZANOLLA Adriano Presidente A.S.D. Arcole, all’epoca dei fatti : inibizione di 4 mesi ac carico del Sig. CALO’ Mariano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole all’epoca dei fatti : inibizione di 15 giorni a carico del Sig. PERTILE Giuliano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole all’epoca dei fatti : inibizione di 15 giorni a carico del Sig. ZORZELLA Gianluca Dirigente A.S.D. Arcole all’epoca dei fatti : inibizione di 15 giorni a carico del Sig. RODELLA Cristiano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole all’epoca dei fatti : inibizione di 15 giorni a carico dell’ASD Arcole a) n. 5 punti di penalizzazione da scontarsi alla prossima iscrizione nel campionato allievi b) ammenda di € 150,00.- Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa; - sentito il rappresentante della Procura Dott. Sciuto che ha illustrato le ragioni del deferimento. - sentite le parti deferite oggi rappresentate che chiedono l’applicazione di sanzioni minime e depositano l’originale del certificato medico già trasmesso via e-mail dal Sig. Zanolla; - condivisi gli argomenti prodotti dal Rappresentate dalla Procura Federale e la loro rilevanza ai fini della presente decisione); - ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei fatti ascritti ai soggetti deferiti; - ritenuta la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura della F.I.G.C., ad eccezione della sanzione pecuniaria, che data l’attuale posizione dell’A.S.D. Arcole (Società di puro Settore Giovanile e Scolastico che svolge esclusivamente attività di base) viene individuata nell’applicazione edittale dell’ammenda di € 50,00 dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. TROCAN Virgil Daniele già Giocatore A.S.D. Arcole, ora svincolato : squalifica di 45 giorni, a decorrere dal prossimo tesseramento valido a favore di Società federate a carico del Sig. FADINI Flavio Dirigente Accompagnatore ASD Arcole all’epoca dei fatti : inibizione di 20 giorni, a decorrere dal prossimo tesseramento valido a favore di Società federate a carico Sig. ZANOLLA Adriano Presidente A.S.D. Arcole, all’epoca dei fatti : inibizione di 4 mesi ac carico del Sig. CALO’ Mariano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole all’epoca dei fatti : inibizione di 15 giorni a carico del Sig. PERTILE Giuliano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole all’epoca dei fatti : inibizione di 15 giorni a carico del Sig. ZORZELLA Gianluca Dirigente A.S.D. Arcole all’epoca dei fatti : inibizione di 15 giorni a carico del Sig. RODELLA Cristiano Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole all’epoca dei fatti : inibizione di 15 giorni a carico dell’ASD Arcole a) n. 5 punti di penalizzazione da scontarsi alla prossima iscrizione nel campionato allievi b) ammenda di € 50,00.-
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