C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 09/11/2016 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 66 stagione 2016/17 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. BETTEGHELLA Alessandro Presidente ASD 1998 Audace C5 Sig. MOHAMMADI Mendhi già Calciatore ASD 1998 Audace C5 – ora svincolato Sig. PERONI Davide Dirigente ASD 1998 Audace C5 Società A.S.D. 1998 Audace C5 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/10/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 66 stagione 2016/17 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. BETTEGHELLA Alessandro Presidente ASD 1998 Audace C5 Sig. MOHAMMADI Mendhi già Calciatore ASD 1998 Audace C5 – ora svincolato Sig. PERONI Davide Dirigente ASD 1998 Audace C5 Società A.S.D. 1998 Audace C5 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/10/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. BETTEGHELLA Alessandro, Presidente della società ASD 1998 Audace C5 Verona “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S.; 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore MOHAMMADI MEHDI e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso di n. 2 gare del Campionato di il Calciatore MOHAMMADI Mehdi (nato il 1°.10.1994) – ora svincolato “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato le 2 gare elencate nell’atto di deferimento della Procura allegato, nelle fila della Società 1998 AUDACE C5 VERONA, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; il Sig. PERONI DAVIDE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società 1998 Audace C5 Verona “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare elencate nell’atto di deferimento della Procura allegato, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore MOHAMMADI MEHDI sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; la società ASD 1998 AUDACE C5 VERONA “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e del Dirigente Accompagnatore”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 2/11/2016. AI dibattimento del 2/11/2016 sono risultati presenti : il Sig. BETTEGHELLA Alessandro Presidente ASD 1998 Audace C5 la Società A.S.D. 1998 Audace C5 rappresentata dal Sig. Betteghella Alessandro (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.

Sono risultati assenti, pur ritualmente convocati : il Sig. MOHAMMADI Mendhi già Calciatore ASD 1998 Audace C5 – ora svincolato il Sig. PERONI Davide Dirigente ASD 1998 Audace C5 Il Dott. Sciuto hai esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, sentite le parti deferite oggi rappresentate; preso atto che il Sig. Betteghella ha chiesto un breve rinvio per la produzione del certificato medico di idoneità fisica del calciatore Mohammadi ha concluso il suo intervento, proponendo, nel caso venga prodotto il predetto certificato, i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. BETTEGHELLA Alessandro Presidente ASD 1998 Audace C5 : inibizione per giorni 30; a carico del Sig. MOHAMMADI Mendhi già Calciatore ASD 1998 Audace C5 – ora svincolato : squalifica per due giornate di gara, a decorrere da un tesseramento valido presso Società federate; a carico del Sig. PERONI Davide Dirigente ASD 1998 Audace C5 : inibizione per giorni 20; a carico della Società A.S.D. 1998 Audace C5 : a) n. 2 punti in classifica da applicare nel Campionato di Serie C 2 2016/17 b) ammenda di € 150,00.- Il Tribunale Federale Territoriale d’intesa con la Procura Federale ha concesso al Presidente della Società 1998 Audace C5 il termine del 7/11/2016 per la presentazione del certificato medico relativo al Calciatore Mohammadi Il Collegio del Tribunale Federale Territoriale riunito in data 8/11/2016 verificato che il Presidente della Società deferita ha ottemperato all’invio del documento relativo al giocatore MOHAMMADI Mendhi entro i termini stabiliti stante la pacificità dei fatti contestati ha sciolto la riserva di cui all’udienza del 2/11/2016 e ritenute congrue le sanzioni disciplinari proposte dalla Procura Federale della F.I.G.C., anche alla luce delle ragioni illustrate a sostegno conferma e dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: a carico del Sig. MOHAMMADI Mendhi già Calciatore ASD 1998 Audace C5 – ora svincolato :squalifica per due giornate di gara, a decorrere da un tesseramento valido presso Società federate; a carico del Sig. BETTEGHELLA Alessandro Presidente ASD 1998 Audace C5 : inibizione per giorni 30 a carico del Sig. PERONI Davide Dirigente ASD 1998 Audace C5 : inibizione per giorni 20 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; a carico della Società A.S.D. 1998 Audace C5 : a) n. 2 punti in classifica da applicare nel Campionato di Serie C 2 2016/17 b) ammenda di € 150,00.-

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it