C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 25/01/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 226 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Riccardo PORTOGHESE Presidente ASD Parona della Società A.S.D. Parona La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 13/12/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 226 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Riccardo PORTOGHESE Presidente ASD Parona della Società A.S.D. Parona La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 13/12/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Riccardo PORTOGHESE – Presidente A.S.D. Parona anche nella stagione Sportiva 2015/16 “per rispondere per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 43, comma 5 delle NOIF le cui responsabilità derivano dal rapporto d’immedesimazione organica per le omissioni poste in essere dalla propria Società per non avere adempiuto all’obbligo di informare immediatamente a mezzo lettera raccomandata, la Segreteria Federale, il C.R. Veneto e la Sezione Medica del Settore Tecnico della inidoneità alla pratica agonistica del proprio calciatore Andrea VIZZINI, certificata il 6/4/2016 , dall’Istituto di Medicina dello Sport di Verona, comunicata dall’Azienda ULSS di Verona, il giorno 13.04.2016, alla stessa Società di appartenenza del calciatore, come meglio indicato nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato”. la Società A.S.D. Parona – nella stagione sportiva 2015/2016 “per rispondere, a titolo diretto, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 43, comma 5 delle NOIF per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente Riccardo Portoghese, al momento della commissione dei fatti nel cui interesse è stata svolta l’attività sopra contestata”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 24/1/2017. AI dibattimento del 24/1/2017 sono risultati presenti : il Sig. PORTOGHESE Riccardo Presidente ASD Parona, rappresentato dal Sig. Caccia Luigi Alberto per delega come da documento in atti la Società A.S.D. Parona rappresentata dal Sig. Caccia Luigi Alberto per delega come da documento in atti In rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. sono risultati presenti : il Dott. Salvatore SCIUTO il Dott. Vincenzo ROSSETTO Il Dott. Sciuto ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, sentite le parti deferite rappresentate alla riunione e vista la disponibilità manifestata dalle stesse, i Rappresentati della Procura hanno ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento); il Dott. Sciuto ha concluso l’intervento, concordando i seguenti provvedimenti disciplinari intervenuti tra i soggetti deferiti e i Rappresentati della Procura della F.I.G.C. presenti all’udienza, riducendo, conseguentemente, i provvedimenti sanzionatori come segue : a carico del Sig. PORTOGHESE Riccardo Presidente ASD Parona : inibizione di 30 giorni (anziché giorni 45 come da sanzione base) a carico dell’A.S.D. Parona ammenda di € 300,00 (anziché 450,00 come da sanzione base) Il Tribunale Federale Territoriale preso atto dell’accordo intercorso tra le parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2) del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone e conferma l’efficacia dell’accordo e l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: a carico del Sig. PORTOGHESE Riccardo Presidente ASD Parona : inibizione di 30 giorni (anziché giorni 45 come da sanzione base) a carico dell’A.S.D. Parona ammenda di € 300,00 (anziché 450,00 come da sanzione base).

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