C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 08/02/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 119 stagione 2016/17 nei confronti dei seguenti soggetti : dei Dirigenti : Sig. Raimondo DE ANGELI ‐ Presidente G.S.P. Vigo Legnago Sig. Riccardo SCARMAGNANI ‐ Dirigente Accompagnatore GSP Vigo Sig. Daniele CAPPELLARI ‐ Segretario GPS Vigo (non tesserato) Sig. Antonello DEGLI UOMINI – Dirigente GPS Vigo della Società : G.S.P. Vigo di Legnago La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 11/1/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 119 stagione 2016/17 nei confronti dei seguenti soggetti : dei Dirigenti : Sig. Raimondo DE ANGELI  Presidente G.S.P. Vigo Legnago Sig. Riccardo SCARMAGNANI   Dirigente Accompagnatore GSP Vigo Sig. Daniele CAPPELLARI  Segretario GPS Vigo (non tesserato) Sig. Antonello DEGLI UOMINI Dirigente GPS Vigo della Società : G.S.P. Vigo di Legnago La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 11/1/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. DE ANGELI Raimondo – Presidente Soc. G.S.P. Vigo di Legnago “per rispondere della violazione dell'art. dell'art.1 bis,c.1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. anche in relazione all'art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell'art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015    2016, punto1.1 lett.a), per aver consentito l'utilizzo di giovani calciatori in tutte le gare Cat. Esordienti a 9 della stagione sportiva 201516, periodo autunnale, senza rispettare i limiti di fasce di età, e per aver consentito l'utilizzo dei calciatori non tesserati, come dettagliatamente riportato nellatto di deferimento della Procura Federale. Il Sig. Scarmagnani Riccardo, Dirigente Accompagnatore della società GSP VIGO “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione all'art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scol. (oggi trasfuso integralmente nell'art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile), dell'art.61 (Adempimenti preliminari la gara), comma 1 delle NOIF, e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scol.,Stagione Sportiva 201516, punto 1.1 lett.a), per aver falsificato le date di nascita di calciatori Esordienti a 9 sulle relative distinte, in occasione di tutte le gare della stagione sportiva 201516, periodo autunnale, e dunque averne consentito l'utilizzo senza rispettare i limiti di età, nonché per aver consentito l'utilizzo dei calciatori non tesserati, come dettagliatamente riportato nell’atto di deferimento della Procura Federale”. Il Sig. Cappellari Daniele, Segretario della società GSP VIGO (non tesserato) “per rispondere della violazione dell'art.1 bis,c.1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art.36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell'art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), dell'art. 39 (Tesseramento dei calciatori), comma 1 delle NOIF, e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 20152016, punto 1.1 lett. a), per aver consentito l'utilizzo dei calciatori non tesserati in occasione di gare della stagione sportiva 201516, periodo autunnale, Cat. Esordienti a 9, come dettagliatamente riportato nellatto di deferimento della Procura Federale. Il Sig. Degli Uomini Antonello, Dirigente della società GSP VIGO “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell'art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 2016, punto 1.1 lett. a), per aver falsificato le date di nascita dei calciatori Esordienti a 9 sulle relative distinte, in occasione di tutte le gare della stagione sportiva 201516, periodo autunnale, e dunque averne consentito l'utilizzo senza rispettare i limiti di età, nonché per aver consentito l'utilizzo dei calciatori non tesserati, come dettagliatamente riportato nell’atto di deferimento della Procura Federale”. La Società GSP Vigo “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi1 e 2 CGS, per il comportamento posto in essere rispettivamente dal sig. Raimondo De Angeli, presidente, dal Sig.Cappellari Daniele, segretario e dai sigg.ri Scarmagnani Riccardo, e Degli Uomini Antonello,dirigenti”.   Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 7/2/2017.

AI dibattimento del 7/2/2017 le parti deferite : Sig. Raimondo DE ANGELI Presidente G.S.P. Vigo Legnago Sig. Riccardo SCARMAGNANI Dirigente Accompagnatore GSP Vigo Sig. Daniele CAPPELLARI Segretario GPS Vigo (non tesserato) Sig. Antonello DEGLI UOMINI Dirigente GPS Vigo della Società : G.S.P. Vigo di Legnago   non sono risultate presenti, ma hanno prodotto una memoria difensiva tramite il Presidente della Società G.S.P. Vigo a firma del Presidente De Angeli Raimondo. la Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO e dal Dott. Vincenzo ROSSETTO Il Dott. Salvatore SCIUTO, innanzitutto, comunica di non dar luogo a procedere nei confronti del Sig. Antonello DEGLI UOMINI, avendo appresa notizia del suo recente decesso e, successivamente, illustra i motivi e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo.   Il Dott. Sciuto unitamente al Dott. Rossetti nel formulare le richieste relative alle sanzioni da irrogare nei confronti dei soggetti deferiti, precisano che le stesse verranno abbattute di un terzo rispetto alle sanzioni base, come sotto indicate, e ciò tenuto conto della documentata e giustificata assenza di alcuni soggetti deferiti e della memoria difensiva fatta pervenire dal Presidente della Società Vigo : a carico del Sig. Raimondo DE ANGELI Presidente G.S.P. Vigo Legnago : inibizione di gg. 40 (sanzione base di gg. 60) a carico Sig. Riccardo SCARMAGNANI Dirigente Accompagnat. GSP Vigo : inibizione di gg.80 (sanzione base di gg. 120) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; a carico Sig. Daniele CAPPELLARI Segretario GPS Vigo (non tesserato): inibizione di gg. 40 (sanzione base di gg. 60) a decorrere dal futuro eventuale valido tesseramento presso Società della FIGC; a carico della Società G.S.P. Vigo ammenda di € 200,00 (sanzione base € 300,00.) Il Tribunale Federale Territoriale  visti gli atti di accusa  sentiti i rappresentante della Procura presenti     condivisi gli argomenti prodotti dai Rappresentati dalla Procura Federale e la loro rilevanza ai fini della presente decisione ritenuta la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura della F.I.G.C. dispone ladozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Raimondo DE ANGELI Presidente G.S.P. Vigo Legnago : inibizione di gg. 40 a carico Sig. Riccardo SCARMAGNANI Dirigente Accompagnatore GSP Vigo : inibizione di gg.80, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; a carico Sig. Daniele CAPPELLARI Segretario GPS Vigo all’epoca dei fatti (ora non tesserato): inibizione di gg. 40, a decorrere dal futuro eventuale valido tesseramento presso Società della FIGC; a carico della Società G.S.P. Vigo ammenda di € 200,00. 

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