C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 20/04/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 223 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : 1) Sig. VALLI Antoine Tecnico I squadra ASD Olimpique Axa all’epoca dei fatti 2) Sig. TUNDRECI Catalin Dirigente Accompagnatore ASD Mellaredo all’epoca dei fatti 3) Sig. CELADIN Franco Dirigente Accompagnatore ASD Mellaredo all’epoca dei fatti 4) Sig. CACCO Mirco Presidente ASD Mellaredo all’epoca dei fatti 5) Sig. CALABRESE Alessandro all’epoca dei fatti calciatore dell’ASD Mellaredo, già ASD Olimpique Axa C. 6) Sig. DELFINO Marco all’epoca dei fatti Calciatore capitano ASD Mellaredo, già ASD Olimpique Axa 7) Sig. DANUT Constantin Calciatore di nazionalità rumena tesserato ASD Mellaredo dal settembre 201 8) Sig. EL BOUKHARI Brahim Calciatore tesserato ASD Mellaredo dal 3.3.2016 9) Società A.S.D. MELLAREDO già Olimpique Axa Cadoneghe La Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. con atto datato 15/3/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 223 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : 1) Sig. VALLI Antoine Tecnico I squadra ASD Olimpique Axa all’epoca dei fatti 2) Sig. TUNDRECI Catalin Dirigente Accompagnatore ASD Mellaredo all’epoca dei fatti 3) Sig. CELADIN Franco Dirigente Accompagnatore ASD Mellaredo all’epoca dei fatti 4) Sig. CACCO Mirco Presidente ASD Mellaredo all’epoca dei fatti 5) Sig. CALABRESE Alessandro all'epoca dei fatti calciatore dell’ASD Mellaredo, già ASD Olimpique Axa C. 6) Sig. DELFINO Marco all’epoca dei fatti Calciatore capitano ASD Mellaredo, già ASD Olimpique Axa 7) Sig. DANUT Constantin Calciatore di nazionalità rumena tesserato ASD Mellaredo dal settembre 201 8) Sig. EL BOUKHARI Brahim Calciatore tesserato ASD Mellaredo dal 3.3.2016 9) Società A.S.D. MELLAREDO già Olimpique Axa Cadoneghe La Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. con atto datato 15/3/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1)il sig. Valli Antoine, all'epoca dei fatti Tecnico I squadra dell’ASD Olimpique Axa Cadoneghe s.s. 14-15 e Dirigente accompagnatore della società ASD Mellaredo s.s. 15-16 “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 2 CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver, scientemente e reiteratamente, ideato di utilizzare illegittimamente, come in effetti ha utilizzato, la carta di identità del calciatore Calabrese Alessandro, nonostante l'assenza di quest'ultimo, in occasione delle gare ufficiali di C5 disputate sia dalla società Olimpique Axa Cadoneghe durante la stagione sportiva 2014-2015, (sottoscrivendone le relative distinte di gara), sia dalla società Mellaredo durante la stagione sportiva 2015-2016; ed infatti, il Valli indicava i relativi estremi del documento di identità del Calabrese in distinta, subito dopo l'indicazione del nominativo del suddetto calciatore assente, previa applicazione sulla stessa carta di identità, della foto del calciatore che, di volta in volta, sostituiva il predetto Calabrese, al fine di trarre in inganno il direttore di gara in sede di riconoscimento pre-gara nonché al fine di consentire la partecipazione, sotto falso nome, in gare ufficiali disputate dalla società Olimpique Axa Cadoneghe prima e Mellaredo dopo, di calciatori ignoti, non tesserati e privi di copertura medica ed assicurativa. Inoltre, lo stesso Valli, dopo la propria audizione dinanzi il collaboratore della Procura Federale, nonostante informato da quest'ultimo del divieto di divulgare a terzi informazioni oggetto del procedimento de quo, contattava sia il calciatore Calabrese Alessandro, sia il dirigente Tundreci Catalin al fine di depistare le indagini; infine, lo stesso Valli, in sede di audizione, ha riferito al collaboratore della PF, circostanze false, (smentite da tutti gli altri soggetti auditi), al fine di trarre in inganno gli organi di giustizia sportiva”;
2) il sig. Tundreci Catalin, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore dell'ASD Mellaredo “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, sia per aver omesso ogni segnalazione agli organi di giustizia sportiva, una volta scoperto l'indebito utilizzo della carta di identità da parte della ASD Olimpique Axa Cadoneghe prima e della ASD Mellaredo dopo, ad opera del Valli, sia per aver sottoscritto in occasione delle gare di campionato 2015- 2016 le distinte di gara compilate da Valli Antoine e consegnate al DDG, relative alla società Mellaredo C5 del 19.2.2016 e del 15.3.2016, in cui risulta indicato il nominativo e la carta di identità del calciatore Calabrese Alessandro, attestandone in tal modo la relativa presenza nonostante l'assenza di quest'ultimo e consentendo cosi ad altro ignoto calciatore di partecipare, sotto falso nome, alle suddette gare, privo di tesseramento, copertura medica e assicurativa”; 3) il sig. Celadin Franco, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore dell'ASD Mellaredo “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, sia per aver omesso ogni segnalazione agli organi di giustizia sportiva una volta scoperto l'indebito utilizzo della carta di identità da parte ASD Mellaredo già ASD Olimpique Axa Cadoneghe ad opera del Valli, sia per aver sottoscritto in occasione delle gare di campionato 2015-2016 le distinte di gara compilate da Valli Antoine e consegnate al DDG, relative alla società Mellaredo C5 del 22.1.2016 e 8.4.2016, in cui risulta indicato il nominativo e la carta di identità del calciatore Calabrese Alessandro, attestandone in tal modo la relativa presenza nonostante l'assenza di quest'ultimo e consentendo cosi ad altro ignoto calciatore di partecipare, sotto falso nome, alle suddette gare, privo di tesseramento, copertura medica e assicurativa; inoltre, lo stesso Celadin, dovrà rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 3 CGS, per non essersi presentato dinanzi al collaboratore della Procura federale, nonostante regolare convocazione, senza addurre alcun motivo ostativo”; 4) il sig. Cacco Mirco, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD Mellaredo, “per rispondere della violazione dell'art.1 bis, comma 1 CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato dei propri Dirigenti, Valli Antoine, Tundreci Catalin e Celadin Franco, consentendo in tal modo l'utilizzo illegittimo della carta di identità del calciatore Calabrese Alessandro, nei termini e nei modi indicati nei capi di incolpazione relativi ai predetti dirigenti, come nel presente atto sopra descritti, con l'aggravante della recidiva alla luce dei CU n. 84 del 4.5.16 e n. 96 del 8.6.16 del C.R. Veneto, dai quali risulta che il suddetto Presidente è stato deferito dalla PF e sanzionato dal Tribunale Federale per aver omesso il tesseramento di calciatori utilizzati in gare ufficiali dalla società Mellaredo C5, in difetto di tesseramento e privi copertura medica e assicurativa”; 5) il sig. Calabrese Alessandro, all'epoca dei fatti calciatore dell’ASD Mellaredo, già ASD Olimpique Axa Cadoneghe “per rispondere della violazione dell'art.1 bis, comma 1 CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso ogni segnalazione agli organi di giustizia sportiva e ordinaria, una volta scoperto l'indebito utilizzo della propria carta di identità da parte ASD Mellaredo già ASD Olimpique Axa Cadoneghe, il cui smarrimento era stato dallo stesso denunciato in data 3.4.2014 presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Cadoneghe, nonché per aver tentato di depistare le indagini, dopo aver essere stato contattato da Valli Antoine, in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento”; 6) il sig. Delfino Marco, all'epoca dei fatti calciatore - capitano della ASD Olimpique Axa Cadoneghe, s.s. 14- 15 e della ASD Mellaredo s.s. 15-16 per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso ogni segnalazione agli organi di giustizia sportiva, (in occasione delle gare ufficiali di C5 disputate sia dalla società Olimpique Axa Cadoneghe nella stagione sportiva 2014-2015, sia dalla società Mellaredo nella stagione sportiva 2015-16), per l'indebito utilizzo della carta di identità del calciatore Calabrese Alessandro, da parte dei propri dirigenti, nonostante l'assenza di quest'ultimo, al fine di consentire alle suddette società la partecipazione, sotto falso nome, in gare ufficiali disputate dalle predette società, di calciatori ignoti, non tesserati e privi di copertura medica e assicurativa”;
7) il sig. Constantin Danut, calciatore di nazionalità rumena tesserato con l'ASD Mellaredo dal settembre 2016 “per rispondere della violazione dell'art.1 bis, comma 3 CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non essersi presentato dinanzi al collaboratore della Procura Federale, nonostante regolare convocazione, senza addurre alcun motivo ostativo”; 8) il sig. El Boukhari Brahim, calciatore tesserato con l'ASD Mellaredo dal 3.3.2016 “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 3 CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non essersi presentato dinanzi al collaboratore della Procura Federale, nonostante regolare convocazione, senza addurre alcun motivo ostativo”; 9) la società ASD Mellerado già ASD Olimpique Axa Cadoneghe “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, delle violazioni commesse dai soggetti sopra indicati, come sopra descritte, con l'aggravante della recidiva alla luce del C.U. n. 84 del 4.5.2016 e n. 96 del 8.6.2016 del Comitato Reg.le Veneto”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 18/4/2017. AI dibattimento del 18/4/2017 non sono risultati presenti: 2) Sig. TUNDRECI Catalin Dirigente Accompagnatore ASD Mellaredo all’epoca dei fatti 3) Sig. CELADIN Franco Dirigente Accompagnatore ASD Mellaredo 6) Sig. DELFINO Marco all’epoca dei fatti Calciatore capitano ASD Mellaredo, già ASD Olimpique Axa 4) Sig. CACCO Mirco Presidente ASD Mellaredo all’epoca dei fatti 9) Società A.S.D. MELLAREDO già Olimpique Axa Cadoneghe assistiti dall’Avv. Devis Ceccato del Foro di Padova Non si sono presentati, pur ritualmente convocati : 1) Sig. VALLI Antoine Tecnico I squadra ASD Olimpique Axa all’epoca dei fatti 5) Sig. CALABRESE Alessandro all'epoca dei fatti calciatore dell’ASD Mellaredo, già ASD Olimpique Axa C. 7) Sig. DANUT Constantin Calciatore di nazionalità rumena tesserato ASD Mellaredo dal settembre 201 8) Sig. EL BOUKHARI Brahim Calciatore tesserato ASD Mellaredo dal 3.3.2016 In rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. sono risultati presenti : il Dott. Salvatore SCIUTO il Dott. Vincenzo ROSSETTO Il Tribunale ha preso atto che per i Sigg.ri Tundreci e Delfino é intervenuto l’accordo ai sensi dell’art. 23 del CGS per una sanzione di 6 mesi, rispettivamente, di inibizione e di squalifica e ritenute congrue dispone la definizione del procedimento con l’adozione dei suddetti provvedimenti disciplinari. l Rappresentanti della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO e il Dott. Vincenzo ROSSETTO hanno esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite oggi rappresentate; - hanno concluso il loro intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : 1) a carico Sig. VALLI Antoine Tecnico I squadra ASD Olimpique Axa all’epoca dei fatti due anni di inibizione 3) a carico Sig. CELADIN Franco Dirigente Accompagnatore ASD Mellaredo all’epoca dei fatti 12 mesi di inibizione (3 mesi per non essersi presentato alle convocazioni in sede di indagine) 4) a carico Sig. CACCO Mirco Presidente ASD Mellaredo all’epoca dei fatti : 9 mesi di inibizione 5) a carico Sig. CALABRESE Aless. all'epoca dei fatti calciatore dell’ASD Mellaredo, già ASD Olimpique : 12 mesi di squalifica 7) a carico Sig. DANUT Constantin Calciatore rumeno tesserato ASD Mellaredo dal settembre 2016: 3 mesi di squalifica 8) a carico Sig. EL BOUKHARI Brahim Calciatore tesserato ASD Mellaredo dal 3.3.2016 : 3 mesi di squalifica 9) a carico Società A.S.D. MELLAREDO già Olimpique Axa Cadoneghe : 15 punti di penalizzazione da scontarsi nel corrente Campionato di Serie C 2 di Calcio a 5 e ammenda di Euro 2.000,00. Propone infine la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per quanto di eventuale competenza in relazione alla eventuale mancata segnalazione ai Carabinieri del ritrovamento della carta di identità del Sig. Alessandro Calabrese rilasciata dal Comune di Cadoneghe n. AU 9278213 della quale ha denunciato lo smarrimento ai Carabinieri di Cadoneghe in data 3/4/2014 L’Avv. Ceccato Devis per la Società Mellaredo e per il Presidente Sig. Mirco Cacco, richiamando l’atto di conclusione delle indagini, ha ribadito che il Sig. Antoine Valli ha sempre agito in piena autonomia e il Sig. Cacco ha semplicemente ereditato, a seguito della fusione, una situazione quale quella di cui al deferimento. Il predetto, pertanto, potrà essere tutt’al più ritenuto responsabile per quanto verificatosi dopo la predetta fusione. Ha concluso Insistendo per l’accoglimento di quanto indicato nella memoria difensiva, depositata il 14/4/2017. Il Tribunale Federale Territoriale ha preso atto che tra i Sigg.ri Tundreci e Delfino e i Rappresentanti della Procura é intervenuto l’accordo ai sensi dell’art. 23 del CGS per una sanzione di 6 mesi, e ritenuta la sussistenza di cui al comma 2 del predetto articolo, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui sopra, che ritiene congrue, c.s. : 2) a carico del Sig. TUNDRECI Catalin Dirigente Accomp.tore ASD Mellaredo all’epoca dei fatti: inibizione di mesi 5; 6) a carico Sig. DELFINO Marco all’epoca dei fatti Calciatore capitano ASD Mellaredo, già ASD Olimpique Axa, ora tecnico operante nella Società Arcella : squalifica di mesi 6. letto l’atto del deferimento riguardante gli altri soggetti deferiti Visti gli atti di accusa sentiti i soggetti deferiti oggi presenti sentiti i rappresentanti della Procura richiamato il precedente di cui alle riunioni del 20 e 24 aprile 2007 della Commissione Disciplinare incardinata presso questo Comitato (Pres. Manente avv. Diego) in causa Martini + Altri e società Montebaldina, poi fusa A.S.D. U.S. Cerea ritenute corrette le sanzioni disciplinari proposte dal Rappresentante della Procura della F.I.G.C. attesa la gravità dei comportamenti ascritti ai tesserati già appartenenti alla società Olimpique Axa Cadoneghe e documentati, nonché al giocatore Alessandro Calabrese; ritenute invece non congrue le sanzioni proposte dalla Procura per quanto concerne la posizione dell’attuale presidente la società Mellaredo, la società stessa ed i suoi tesserati.
Per il primo, vale la considerazione che se anche fosse stato a conoscenza delle voci relative alle irregolarità, avrebbe potuto porre in essere un comportamento vigilante solo quando le persone oggi indagate fossero entrate nella compagine sociale e, quindi per le quattro partite nelle quali le falsificazioni si sono verificate “in favore” della sua società; per i secondi, valgono considerazioni di equità sostanziale, non disgiunte dal fatto che l’avere “ereditato” un intero organigramma finalizzato alla realizzazione di un campionato di settore (calcio a cinque) rende più difficoltoso apportare le doverose misure di controllo sull’operato dei propri atleti e dirigenti. Tutto ciò considerato Il Tribunale Federale Territoriale Conferma e dispone l’adozione dei provvedimenti disciplinari: 1) a carico Sig. VALLI Antoine Tecnico I squadra ASD Olimpique Axa all’epoca dei fatti : inibizione per anni due (con decorrenza da quando avrà un tesseramento valido presso Società federate) 3) a carico Sig. CELADIN Franco Dirigente Accompagnatore ASD Mellaredo all’epoca dei fatti : inibizione per mesi 9 (di cui 3 mesi per non essersi presentato alle convocazioni in sede di indagine) 4) a carico Sig. CACCO Mirco Presidente ASD Mellaredo all’epoca dei fatti: inibizione di 5 mesi 5) a carico Sig. CALABRESE Alessandro all'epoca dei fatti calciatore dell’ASD Mellaredo, già ASD Olimpique Axa Cadoneghe, 12 mesi di squalifica 6) a carico Sig. DANUT Constantin Calciatore rumeno tesserato ASD Mellaredo dal settembre 2016 : 3mesi di squalifica (tenuto conto della mancata presenza alle convocazioni in sede di indagine) da scontarsi da quando sottoscriverà un tesseramento valido presso Società federate 7) a carico Sig. EL BOUKHARI Brahim Calciatore tesserato ASD Mellaredo dal 3.3.2016 : 3 mesi di squalifica (per non essersi presentato alle convocazioni in sede di indagine) 8) a carico Società A.S.D. MELLAREDO già Olimpique Axa Cadoneghe : a) n.10 punti di penalizzazione da scontarsi nel corrente Campionato di Calcio a 5 Serie C 2 e b) ammenda di € 750,00.
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