C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 07/06/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 771 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 771 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : 1) CASELLA Simone Presidente ASD Malcesine Calcio 2) CALCAGNILE Nicolò Calciatore ASD Malcesine Calcio 3) CARLETTI Andrea Calciatore ASD Malcesine Calcio 4) CONCINI Simone Calciatore ASD Malcesine Calcio 5) SALA Carlo Dirigente ASD Malcesine Calcio 6) la Società ASD Malcesine Calcio La Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. con atto datato 23/5/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Simeone CASELLA – Presidente A.C. Malcesine “per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS. in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Nicolò CALCAGNILE, Andrea CARLETTI, Simone CONCINI e a far sottoporre gli stessi agli

accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi nel corso di una gara del Campionato Allievi Provinciale di Verona del 25/9/2016”. il calciatore Nicolò CALCAGNILE ' (nato il 4.05.2001 - matricola 6.600.105), all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.GS., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato una gara del Campionato Allievi Provinciale di Verona del 25/9/2016, nelle fila della Società MALCESINE, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il calciatore CARLETTI ANDREA (nato il 10.05.2001 - matricola 2.426.371), all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato una gara del 25/9/2016 del Campionato Provinciale Allievi di Verona nelle fila della Società MALCESINE, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.” il calciatore CONCINI SIMONE (nato il 3.12.2000 - matricola 2.645.570), all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. “per rispondere delia violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artI. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato una gara del Campionato Provinciale Allievi di Verona del 25/9/2016, nelle fila della Società MALCESINE, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il Sig. SALA CARLO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società MALCESINE, “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato Provinciale Allievi di Verona del 25/9/2016 in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori CALCAGNILE Nicolo', CARLETTI Andrea e CONCINI Simone sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa”. la società ASD MALCESINE CALCIO “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, dei calciatori innanzi citati e del Dirigente Accompagnatore”. AI dibattimento del 6/6/2017 non si presentati i soggetti deferiti, ed il Presidente dell’A.S.D. Malcesine Calcio ha fatto pervenire una comunicazione giustificativa e una memoria difensiva, accompagnata dai certificati medici attestanti l’idoneità fisica dei giocatori Calcagnile, Carletti e Concini. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Vincenzo ROSSETTO e Dott. Salvatore SCIUTO. Il Dott. Sciuto preliminarmente, visti gli attestati di idoneità dei giocatori deferiti, ha annullato dalle imputazioni indicate nell’atto dei deferimento, l’infrazione di cui all’art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF; ha esposto poi il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo ed ha concluso proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : 1) a carico di CASELLA Simone Presidente ASD Malcesine Calcio : inibizione per giorni 30 2) a carico di CALCAGNILE Nicolò Calciatore ASD Malcesine Calcio : ammonizione con diffida 3) a carico di CARLETTI Andrea Calciatore ASD Malcesine Calcio : ammonizione con diffida 4) a carico di CONCINI Simone Calciatore ASD Malcesine Calcio : ammonizione con diffida 5) a carico di SALA Carlo Dirigente ASD Malcesine Calcio :inibizione per giorni 20 6) a carico dell’ASD Malcesine Calcio : a) 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Allievi Provinciale della stagione 2017/18 b) ammenda di € 150.- Il Tribunale Federale Territoriale letto l’atto del deferimento, - letta la memoria difensiva presentata dall’A.S.D. Malcesine Calcio, - sentiti i rappresentanti della Procura e valutate le sanzioni proposte, - ritenuti congrui i provvedimenti sopra citati dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : 1) a carico di CASELLA Simone Presidente ASD Malcesine Calcio : inibizione per giorni 30 2) a carico di CALCAGNILE Nicolò Calciatore ASD Malcesine Calcio : ammonizione con diffida 3) a carico di CARLETTI Andrea Calciatore ASD Malcesine Calcio : ammonizione con diffida 4) a carico di CONCINI Simone Calciatore ASD Malcesine Calcio : ammonizione con diffida 5) a carico di SALA Carlo Dirigente ASD Malcesine Calcio :inibizione per giorni 20 6) a carico dell’ASD Malcesine Calcio : a) 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Allievi Provinciale della stagione 2017/18 b) ammenda di € 150.-

 

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