C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 07/06/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 688 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti del seguente soggetto : Calciatore AMINE MATOUSSI Mohamed già tesserato Società U.S. Lentiai La Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. con atto datato 23/5/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Calciatore AMINE MATOUSSI Mohamed (già tesserato Società U.S. Lentiai) “per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis,comma 1 e 10,comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 6 delle NOIF per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2016/17 per la Società U.S. Lentiai senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale”. AI dibattimento del 6/6/2017 non si è presentato il soggetto deferito, vista l’e-mail fatta pervenire dalla Società U.S. Lentiai con la quale ha fatto conoscere l’impossibilità di trasmettere la lettera di notifica di comparizione al soggetto deferito per non conoscere il suo l’attuale domicilio non avendo avuto più contatti con lo stesso.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 688 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti del seguente soggetto : Calciatore AMINE MATOUSSI Mohamed già tesserato Società U.S. Lentiai La Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. con atto datato 23/5/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Calciatore AMINE MATOUSSI Mohamed (già tesserato Società U.S. Lentiai) “per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis,comma 1 e 10,comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 6 delle NOIF per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2016/17 per la Società U.S. Lentiai senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale”. AI dibattimento del 6/6/2017 non si è presentato il soggetto deferito, vista l’e-mail fatta pervenire dalla Società U.S. Lentiai con la quale ha fatto conoscere l’impossibilità di trasmettere la lettera di notifica di comparizione al soggetto deferito per non conoscere il suo l’attuale domicilio non avendo avuto più contatti con lo stesso.

La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Vincenzo ROSSETTO e Dott. Salvatore SCIUTO. Il Dott. Sciuto ha esposto il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo ed ha concluso proponendo il seguente provvedimento disciplinare : a carico di AMINE MATOUSSI Mohamed (calciatore già tesserato Società U.S. Lentiai) : squalifica per mesi tre (a decorrere dal futuro e valido tesseramento a favore di Società della F.I.G.C.). Il Tribunale Federale Territoriale letto l’atto del deferimento, - letta la comunicazione fatta pervenire dall’U.S. Lentiai - sentiti i rappresentanti della Procura e valutata la sanzione proposta - ritenuto congruo il provvedimento sopra citato dispone l’adozione della seguente sanzione disciplinare : a carico di AMINE MATOUSSI Mohamed (calciatore già tesserato Società U.S. Lentiai) : squalifica per mesi tre (a decorrere dal futuro e valido tesseramento a favore di Società della F.I.G.C.).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it