Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.043/TFN del 21 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  1 (94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.T., C.B. e S.F. – (Fallimento Società Carrarese Calcio Srl) - (nota n. 3914/1059 pf 15-16 GT/ma del 13.10.2016).

Massima: L'eccezione preliminare di inammissibilità e/improcedibilità dell'atto di deferimento per l'asserita violazione dell'art. 32 ter, c. 4°, CGS nella parte in cui assegna alla Procura Federale il termine di 20 giorni dalla conclusione delle indagini per informare l'interessato dell'intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che lo giustificano, è infondata. Non ignora il Collegio l’indirizzo assunto dalla Sezione in ordine alla perentorietà dei termini del procedimento disciplinare sancita dall’art. 38, c. 6 del CGS. Sennonché, detto indirizzo deve essere rimeditato alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte Federale d’Appello che, nella deliberazione C. ed altri di cui nel C.U. n. 75 del 2.12.2016, è stata di diverso avviso ritenendo non perentoria la natura di tale termine, dopo una altrettanto approfondita esegesi in chiave sistematica delle norme in esame: senza considerare che il termine in questione comunque non era venuto a scadenza, in forza della proroga concessa dal Procuratore Generale per lo Sport (40 giorni decorrenti dal 15.6.2016).

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 23 Novembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CFA del 02 Dicembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.RI: - C.B., EX AGENTE DI CALCIATORI; - M.D.E., EX TESSERATO PER US LECCE, AC MILAN, PARMA FC, AS LIVORNO E UC SAMPDORIA; - E.S., EX TESSERATO PER PARMA FC; - G.A., EX TESSERATO ASCOLI CALCIO; - S.T., EX TESSERATO PER SS LAZIO E PARMA FC; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento  per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, in quanto il termine di cui trattasi non può essere qualificato perentorio ma acceleratorio. Il Tribunale, all’esito di una ricostruzione interpretativa acutamente rappresentata, ma, tuttavia, non condivisibile, ha erroneamente dichiarato la improcedibilità del 30 deferimento. Il termine di cui trattasi, stabilito dall’art. 32 ter, comma 4, CGS non può, infatti, essere qualificato come perentorio e, ad ogni buon conto, anche laddove lo stesso predetto termine potesse essere considerato perentorio, l’azione disciplinare sarebbe stata, nel caso di specie, tempestivamente ed utilmente esercitata, mediante deferimento emesso nel termine indicato dalla norma che deve ritenersi decorrere dall’ultima notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, trattandosi di fattispecie complessa e con più parti. La Corte rimette gli atti al TFN per l’esame nel merito. Ritiene questa Corte che il termine di cui trattasi non possa qualificarsi perentorio. Difetta, anzitutto, una specifica ed espressa disposizione normativa in tal senso. Una lettura sistematica delle norme federali in materia disciplinare, condotta alla luce delle previsioni del codice di rito civile, induce a ritenere che ai termini previsti per l’apertura e la conclusione del procedimento disciplinare può essere attribuita natura perentoria solo se e in quanto così siano espressamente qualificati dal legislatore federale o sia previsto uno specifico effetto sanzionatorio. Occorre muovere dalla lettera della norma di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, già ricordata e che per facilità di lettura qui si riporta: «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ora, non si può, anzitutto, che prendere atto del fatto, come già sopra osservato, che la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (la norma, peraltro, non senso significato, prevede, appunto, che il Procuratore “esercita” e non già “deve” esercitare l’azione disciplinare). È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi. E qui viene, appunto, in rilievo la disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS (“Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”) invocata dai deferiti odierni appellati e richiamata dal Tribunale di prime cure a fondamento della propria decisione. Detta norma, si applicherebbe, questo, in sintesi, l’assunto difensivo, anche al termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS.. L’assunto non può essere condiviso. Rimessa al legislatore federale ogni eventuale valutazione in ordine alla opportunità di un espresso e più chiaro coordinamento con la norma di cui all’art. 38, comma 6, CGS, ragioni di natura sistematica, in primo luogo, inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine 21 di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato. A partire da quella di cui all’art. 34 bis(rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”): “1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. 2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. 3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all’Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio. 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone”. Così, invece, l’art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti: “… L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo”. Nello stesso senso, l’art. 32 sexies CGS (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”): “… Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’accordo, alle sanzioni pecuniarie in esso contenute”. Se ne ricava che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Del resto, se l’art. 38, comma 6, CGS valesse effettivamente a qualificare come perentori tutti i termini del codice, le suddette menzionate espresse qualificazioni non troverebbero agevole spiegazione e rischierebbero di tradursi in una mera, inutiliter data, duplicazione della prima richiamata disposizione, già di per sé, secondo la prospettazione difensiva degli appellati, esaustiva e sufficiente. Occorre, dunque, rinunciare ad ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, avendo il legislatore sportivo previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi. E, per quanto qui segnatamente interessa, in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria. Sempre sul piano sistematico occorre, poi, considerare che la norma di cui all’art. 32 ter è inserita nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), mentre quella di cui all’art. 38 è inserita nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Una siffatta collocazione sembra confortare il convincimento di questo Collegio secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà è effettuato ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti 22 trovano la loro Massima espressione ed attuazione. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, qui affermata, appare coerente con il sistema e non contrasta con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, invocata dagli appellati e richiamata dallo stesso Tribunale federale nazionale, considerato che l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso, appunto, proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte. In tale contesto complessivo di riferimento sistematico è, poi, possibile osservare che il pubblico ministero federale, i cui atti dotati di efficacia endoprocessuale esauriscono i loro effetti nella fase delle indagini preliminari, agisce come organo di investigazione caratterizzato da ampia libertà ed autonomia, seppur, ovviamente, nell’ambito del reticolato normativo dettato per tale fase. Con riguardo, in particolare, ai tempi ed ai termini dell’attività istruttoria il legislatore della riforma del codice di giustizia sportiva ha indicato delle previsioni di Massima volte a regolamentare, per quanto possibile e con efficacia essenzialmente ordinatoria, il susseguirsi delle attività tipiche della fase procedimentale, ferme fatte, ovviamente, le disposizioni dettate ai fini prescrizionali. Traspare, in modo chiaro, dalle suddette indicazioni normative, l’esigenza di una definizione della fase istruttoia preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi, esigenza, questa, più volte, del resto, affermata dalla giurisprudenza sportiva e messa in evidenza dalla dottrina in materia. Non, dunque, una illimitata discrezionalità nella determinazione della durata delle indagini nella fase che precede il deferimento, ma una cadenza temporale ordinamentale affidata al prudente apprezzamento del Procuratore federale da “adeguare” al singolo procedimento istruttorio, in relazione alla complessità della fattispecie ed alle eventuali difficoltà delle acquisizioni probatorie e compatibilmente anche con le esigenze organizzative del suo Ufficio, non facilmente valutabili all’esterno. Non ci si può, qui, esimere dall’evidenziare, seppur rapidamente ed in via incidentale, come il predetto termine di trenta giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare dalla scadenza del termine a difesa assegnato dalla Procura si rivelerebbe, laddove ritenuto posto in modo perentorio, probabilmente inadeguato, specie laddove si tenga conto che nello stesso predetto termine la Procura federale dovrebbe esaminare le deduzioni dell’indagato, valutarne le argomentazioni difensive o sentire lo stesso in audizione (se richiesto), rivalutare il materiale probatorio acquisito alla luce delle prospettazioni e delle indicazioni formulate dall’indagato medesimo. Per ciò che concerne, in particolare, l’audizione richiesta dall’interessato è possibile osservare come la stessa sia evidentemente volta a soddisfare esigenze istruttorie dell'indagato medesimo e non già a garantire un necessario contraddittorio preliminare o consentire all’inquirente di acquisire (eventuali) ulteriori elementi a suo carico, per cui deve ritenersi che, laddove richiesta dal destinatario dell’invito a difendersi, l’audizione diventi un onere per la Procura federale.A tal proposito è bene rimarcare come la Procura federale, anche in sede di acquisizione ante causam di materiale istruttorio, agisce pur sempre nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, avvalendosi di un regime probatorio che sposta al momento del processo le esigenze del contraddittorio pieno; regime, questo, non solo correlato a quella che è la natura stessa delle sue funzioni, ma anche non sovrapponibile agli schemi civilistici fondati sul principio dell’onere della prova piena da parte dell’attore, né a quelli penalistici volti ad anticipare alla fase del procedimento le garanzie tipiche della fase contenziosa piena. In altri termini, sotto questo angolo visuale, la perentorietà del termine di cui trattasi sembra in contrasto, non solo con il principio della obbligatorietà dell’azione disciplinare desumibile dallo stesso art. 32 ter CGS (azione, cioè, da esercitarsi obbligatoriamente in presenza di un minimo di fumus di fondatezza della fattispecie illecita accertata e di sufficienza di elementi probatori atti a sostenere l’accusa in giudizio), ma anche con lo stesso interesse dell’indagato, le cui garanzie difensive sarebbero frustrate laddove non si riconoscesse alla Procura federale la (concreta) possibilità di esaminare gli elementi e documenti a discarico dallo stesso offerti nella memoria 23 difensiva o in sede di audizione, specie in procedimenti complessi, quali quelli, come il caso di specie, che coinvolgono un numero consistente di indagati, le cui posizioni si intrecciano e nelle quali, dunque, le deduzioni di uno possono anche influire sulla posizione di altro coindagato. La lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, dunque, non incide in alcun modo sulle garanzie difensive dell’indagato. Anzi. La previsione di una fase pre-processuale è volta, da un lato, a proteggere la funzione del pubblico ministero federale, nel senso di sollevarlo dal disagio di un deferimento in difetto di sufficienti elementi idonei a sostenere la responsabilità dell’incolpato, dall’altro, a garantire l’indagato di non essere portato a giudizio in ipotesi in cui non vi siano sufficienti elementi probatori da cui desumere la responsabilità dello stesso. Il Procuratore federale deve, dunque, muoversi con equilibrio tra le opposte esigenze connesse, l’una, all’obbligo di richiedere l’accertamento della responsabilità dell’indagato (considerata l'obbligatorietà e la irretrattabilità dell'azione di cui trattasi e vista l'indisponibilità del bene tutelato, quella della pubblica accusa federale deve considerarsi, con riferimento all’ordinamento sportivo nel cui ambito ci troviamo, quale azione iurispublici al pari dell'azione penale), l’altra, all’esigenza di non gravare inutilmente la posizione dell’indagato, portando fino al processo notizie di illecito che, all’esito dell’attività istruttoria, si rivelino prive di fondamento o, quantomeno, incapaci di reggere al confronto contenzioso. In tale direzione, non vi è dubbio che, pur essendo inconfutabile l'interesse dell’ordinamento federale al corretto esercizio della funzione inquirente e, quindi, della repressione delle condotte illecite, lo stesso non può, tuttavia, soverchiare l'interesse del tesserato a non sopportare l'onere di un processo manifestamente inutile. Da qui il necessario contemperamento delle due esigenze che vede il suo momento di maggior rilievo proprio nello spatiumdeliberandi esistente tra le difese presentate dall’indagato dopo l’avviso di conclusione delle indagini ed il concreto esercizio dell’azione disciplinare. Alla Procura federale, infatti, organo neutrale e indipendente, che agisce nell’interesse dell’ordinamento e a fini di giustizia, è demandata la ricerca delle prove tanto a carico, quanto a discarico.Del resto, nello svolgimento della sua autonoma e discrezionale attività di indagine, funzionalizzata alla verifica della non manifesta infondatezza dell'evento illecito di cui è venuto a conoscenza, il Procuratore federale è tenuto, al pari del Pubblico ministero penale, a svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore del presunto responsabile. E l’importanza della decisione di archiviazione o di esercizio dell’azione disciplinare (deferimento e archiviazione rappresentano, in alternativa, l’effetto ineludibile del carattere necessario dell’azione intestata alla Procura) che assumerà il Procuratore federale riveste ancora maggiore rilievo sol che si consideri come, nell’ordinamento sportivo, non è prevista una verifica sulle determinazioni, appunto, in ordine allo svolgimento dell'azione, da parte di un diverso organo di natura giurisdizionale, come accade, invece, nell’ambito dell’esercizio dell’azione penale. È, dunque, senza dubbio interesse, per quanto detto, tanto dell’ordinamento, quanto dell’indagato, consentire che, in contesti procedimentali complessi e con più parti, quale quello oggetto del presente giudizio, la Procura federale possa disporre di un congruo spazio temporale al fine di verificare, alla luce, lo si ribadisce, delle argomentazioni difensive e della documentazione offerta dall’indagato, se sussistano effettivamente o meno quegli elementi probatori idonei a sostenere l’accusa in giudizio che lo stesso legislatore federale ha posto quale presupposto per l’esercizio dell’azione disciplinare. Si osservi, più in generale, come il procedimento della Procura federale non rivesta di certo natura di procedimento amministrativo e, del pari, come non rivesta di certo natura giurisdizionale vera e propria. Pertanto, al procedimento istruttorio di cui trattasi, se non sono applicabili i principi fondamentali che oggi regolano l'esercizio della funzione amministrativa tipicamente intesa (a titolo esemplificativo, accesso e contraddittorio, se non nei limiti delle specifiche disposizioni federali), non sono neppure applicabili principi e regole tipiche della fase processuale in senso stretto intesa. Si tratta, come detto, di una sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità). Fase, questa procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un 24 avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caretterizzate da esigenze diverse e discipinate da differenti regole. Sotto diverso profilo, sia consentito anche osservare come l’affermazione della perentorietà del termine di cui si discute condurrebbe ad un esito abnorme (proscioglimento dell’indagato) in una fase che, come detto, non è neppure ancora quella cognitiva. L’indagato, in altri termini, ne trarrebbe un effetto sostanziale che andrebbe sicuramente al di là delle ragionevoli previsioni del sistema procedimentale nel cui ambito il termine di cui trattiamo è incardinato.La declaratoria di improcedibilità, nella fattispecie, vestirebbe natura ed effetti di “proscioglimento”, a fronte, invece, della inosservanza di un termine di natura esclusivamente (pre-)processuale. In tale direzione, in fattispecie, ovviamente, solo in parte assimilabile a quella che qui ci occupa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di verifiche tributarie, che «il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione» (Cassazione, sez. trib., 5 ottobre 2012, n. 17002). Analogamente, come detto, apparirebbe, francamente, eccessiva la sanzione della improcedibilità dell’azione disciplinare volta all’accertamento (ed alla eventuale conseguente condanna) dell’indagato per il solo superamento (di qualche giorno) di un termine, a fronte del disagio arrecato all’indagato medesimo dall’assoggettamento, per qualche giorno in più di quanto indicato nella previsione normativa, alla mera incertezza dell’esercizio o meno dell’azione disciplinare nei suoi confronti. Richiamati i profili finalistici dell'azione di responsabilità disciplinare, comunque conformati, nei tratti essenziali, agli istituti civilistici, intesi a tutelare l'esigenza che l’adesione alla Federazione sia utilizzata per il raggiungimento di fini propri e non già per finalità illecite, unitamente con l'esigenza di sanzionare le condotte devianti dai fondamentali principi posti dall’ordinamento federale, occorre, ancora una volta, osservare come non sia prevista alcuna decadenza del potere del Procuratore federale di emettere l'atto di deferimento in giudizio per il mancato rispetto del termine di cui trattasi. Anzi, l'imposizione di un obbligo di alternativamente emettere l'atto di citazione o disporre l'archiviazione, ha fatto affermare a consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, a proposito del procedimento erariale per certi versi assimilabile, sotto gli aspetti qui in rilievo, a quello disciplinare-sportivo, «che detto potere (rectius, obbligo) permane pur dopo la scadenza del termine, non potendosi logicamente e sistematicamente ammettere che l'attività istruttoria del Procuratore regionale non abbia alcun esito né positivo né negativo» (Corte dei Conti, sezioni riunite, 9 marzo 2005, n. 1), per poi concludere che «gli effetti della mancata osservanza del termine ordinatorio vanno individuati di volta in volta in relazione alla natura dell'atto rispetto al quale il termine è stabilito, ovvero al mancato rispetto del termine fissato dal giudice nel provvedimento di proroga ovvero mediante il collegamento a termini fissati per altri atti connessi», con la inequivoca precisazione che, in ogni caso, «la pronuncia del giudice dovrà essere di natura meramente processuale, con esclusione di effetti diretti sul diritto sostanziale». Del resto, non è casuale che l'ordinamento federale tenga ben distinti i termini di prescrizione e di decadenza dai termini procedimentali, come quello di trenta giorni per emettere l'atto di deferimento a giudizio, in quanto (solo) i primi, a differenza degli altri, operano sul piano del diritto sostanziale. Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi deve escludersi che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. La ratio di tale conclusione è anche desumbile dalla semplice, quanto inequivoca, considerazione che, diversamente ragionando, l'azione della Procura federale sarebbe limitata e compressa da un ulteriore e ben più penalizzante limite (di natura decadenziale) rispetto a quello ben più lungo legato alla prescrizione, limite incompatibile con le prima ricordate finalità ordinamentali del giudizio di responsabilità disciplinare. A tale conclusione non è di ostacolo il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che il diritto di accesso ai tribunali, previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, con disposizione cui il giudice 25 italiano deve dare applicazione a norma dell'art. 117 Cost., implica l'esigenza di evitare che un'interpretazione troppo formalistica delle regole di procedura dettate dalla disciplina nazionale impedisca l'esame nel merito dell’eventuale incolpazione (cfr. Cassazione, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 7020). In definitiva, questa Corte ritiene che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. La necessità di definizione della fase preprocessuale riflette, infatti, non vi è dubbio, l’esigenza di tutela del soggetto sottoposto alle indagini volte all’accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità a vedere risolta una situazione di incertezza che incide sulla sua vita associativa e, sovente, anche di relazione, con un provvedimento di archiviazione oppure con il deferimento, provvedimento, questo, a partire dal quale le sue garanzie difensive trovano la Massima espansione, in applicazione dei principi del giusto processo e di quello, in particolare, dell’accertamento della responsabilità nel contesto di un contraddittorio pieno, proprio della fase di cognizione. Nel contempo, tuttavia, è chiara l’insistenza di altra esigenza, quella della repressione delle condotte che si pongano in contrasto con la nomativa federale, così come altrettanto chiaro l’interesse alla giustizia, in generale, ma anche nello specifico, essendo, come detto, interesse, appunto, non solo dell’ordinamento, ma anche del singolo indagato consentire una adeguata valutazione del complessivo materiale istruttorio al fine della adozione del provvedimento di archiviazione o di esercizio dell’azione disciplinare, onde evitare tanto un inutile dispendio di attività processuale, quanto un inutile onere ulteriore di difesa in capo all’indagato, nelle ipotesi in cui, all’esito delle rappresentazioni difensive dello stesso (o degli altri coindagati), possano ritenersi sussistenti gli elementi per escludere la responsabilità dell’indagato medesimo, o, comunque, insussistenti sufficienti elementi per sostenerne l’accusa in giudizio. La sede è impropria per richiamare una seppur sintetica ricostruzione dottrinaria del termine processuale, ma non appare inutile, ai fini propri del presente giudizio, ricordare che nel nostro panorama giuridico il “termine” indica il periodo di tempo entro cui, secondo la disposizione di legge o il provvedimento del giudice, un determinato atto debba o possa essere compiuto, così divenendo, il termine medesimo, un requisito dell’atto o un fatto giuridico, strutturalmente autonomo e caratterizzato da una propria efficacia (di tipo estintivo o meno a seconda della classificazione perentoria o ordinatoria allo stesso assegnata). La locuzione “perentorio” conduce poi, attraverso un breve esame etimologico, alla perenzione, ossia a quel tipico effetto di cancellazione di quanto già realizzato. Insomma, il termine perentorio può essere inteso come quella condizione che, in caso di inosservanza dello stesso, conduce, come effetto ipso iure, alla decadenza del correlato diritto. Ecco perché dottrina e giuisprudenza definiscono come perentorio quel termine stabilito, appunto, a pena di decadenza. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare come i termini del procedimento disciplinare siano «da qualificarsi — di regola — ordinatori e non perentori, ad eccezione di quelli previsti per l'inizio e la conclusione del procedimento stesso nonché di quello massimo di 90 giorni che può intercorrere tra un atto e l'altro del procedimento. Più in generale, i termini del procedimento disciplinare devono intendersi ordinatori in tutti i casi in cui la fonte regolatrice del rapporto non commini — in caso dell'inosservanza degli stessi — effetti decadenziali, in relazione al principio sancito dall'art. 152 c.p.c.» (così, ad esempio, TAR Lazio, sez. I, 14 febbraio 2012, n. 1491). «Il carattere ordinatorio o perentorio dei termini stabiliti in materia di procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti discende dagli effetti che la fonte regolatrice del rapporto ricollega alla loro osservanza, tenuto conto che, in base al principio sancito dall'art. 152 c.p.c., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari perentori; per quanto riguarda le norme degli artt. 16 e 17, d.lg. 30 ottobre 1992 n. 449, esse hanno chiara natura ordinatoria non essendo prevista alcuna decadenza nell'ipotesi di loro inosservanza» (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2189). Ne consegue che il mancato rispetto di un termine non perentorio non può determinare effetti invalidanti dei provvedimenti adottati (nel caso di specie, deferimento), fermo restando, peraltro, che «l’azione di responsabilità amministrativa può essere riproposta, salva la prescrizione quinquennale, per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi soggetti, anche dopo una pronuncia 26 di inammissibilità dell'azione per il superamento del termine di proposizione dell'atto di citazione» (Corte dei Conti, sez. giurisd. Lazio, 6 marzo 2012, n. 270). Analogamente, in materia tributaria si è osservato che «ogni decadenza non può che essere testuale, dovendo essere espressamente sancita dalla legge, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., comma 2, sicchè, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto, ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa, ovverosia costituisce un invito a non indugiare, e l'atto può essere compiuto dall'interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto» (cfr. Cassazione, sez. tributaria, 8 maggio 2013, n. 10761; Cassazione, n. 12259 del 2010; Cassazione, sez. unite, n. 21498 del 2004). In breve, mentre il termine perentorio è strettamente correlato alla decadenza, per quello ordinatorio il decorso del termine non spiega una incidenza sull’atto a quo, ma solo un effetto relativo su quello ad quem. La differenza tra termini perentori e ordinatori, allora, non risiede tanto nell’effetto della loro inosservanza, connaturata in entrambi i casi, ma nella modalità di realizzazione di tale effetto: ipso iure, in un caso; previa valutazione discrezionale del giudice, nell’altro. In applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, dai quali questa Corte non intende discostarsi, deve concludersi che il termine in questione ha, come detto, natura sollecitatoria e non già perentoria. Si tratta, cioè, di un termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itineraprocedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio. Certo è, per contro, che la Procura federale è tenuta alla osservanza di detto termine, pur previsto dal sistema: disattendere il termine acceleratorio di cui trattasi (come nel caso di specie) per pochi giorni o in occasione di procedimenti complessi con molteplici indagati le cui condotte violative risultano tra loro intrecciate, è eccezione che l’ordinamento è in grado di assorbire e tollerare, alla luce delle specifiche variegate esigenze di cui si è detto; un sistematico mancato rispetto dello stesso predetto termine denoterebbe, invece, una insufficienza (per “definizione”, per così dire) del termine di cui trattasi oppure una disfunzione dell’organizzazione dell’attività investigativa, con la connessa esigenza di un eventualmente apposito esame e valutazione nelle opportune sedi istituzionali. Sotto ulteriore profilo, diversamente ritenendo e considerando, quindi, perentori tutti i termini che regolano lo svolgimento della fase procedimentale, che precede, cioè, l’eventuale giudizio innanzi al giudice sportivo, si dovrebbe ritenere perentorio, a titolo meramente esemplificativo, anche quello di cui all’art. 32 quinquies, comma 4, CGS, che così recita: “Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all’archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l’archiviazione con determinazione succintamente motivata.”. Orbene, se il Procuratore federale non comunicasse il suo intendimento di archiviare entro cinque giorni ed il termine, per effetto del richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, dovesse reputarsi perentorio, l’eventuale archiviazione successivamente disposta dovrebbe reputarsi inammissibile o la Procura decaduta da tale possibilità. Con la conseguenza che il Procuratore dovrebbe procedere necessariamente al deferimento, avendo consumato la possibilità di optare per l’archiviazione? Evidente, il paradosso, che smentice anche l’assunto secondo cui la perentorietà dei termini è posta a garanzia dell’indagato o dell’incolpato. 27 Ed allora, riepilogando, l’art. 32 ter, comma 4, CGS, non qualifica espressamente come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare (trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa assegnati dalla Procura federale con l’avviso di conclusione delle indagini). Occorre, pertanto, desumerne la natura in via necessariamente interpretativa. Orbene, in tale prospettiva occorre ricercare il dato, il riferimento positivo, nell’ambito, anzitutto, del codice di giustizia sportiva. In tale direzione, tuttavia, deve escludersi, per quanto detto, la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS. Soccorre, allora, una interpretazione di tipo logico-sistematica che, come detto, sembra portare ad escludere la natura perentoria del termine di cui trattasi. In breve, in difetto di qualificazione, da parte dell’ordinamento federale, della natura del termine de quo occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”. Nel predetto codice Coni non vi è alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. Né, per inciso, risulta esservi una norma replica dell’art. 38, comma 6, CGS. Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Per l’effetto del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento è, dunque, quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. Detta disposizione reca un principio generale del nostro ordinamento giuridico (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6430; Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3431), con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. È, infatti, principio generale dell’ordinamento giuridico quello secondo cui è perentorio il termine stabilito a pena di decadenza, inammissibilità, improcedibilità e tale è dichiarato dalla legge (o dal Giudice nei casi consentiti dalla legge medesima).Riprendendo un arresto giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, «gli artt. 152 e 156 c.p.c., traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità» (Cassazione, sez. V, 27 giugno 2011, n. 14020). È vero che l’espressa qualificazione normativa può anche mancare, potendosi, la perentorietà di un termine, desumersi dallo scopo e dalla funzione che esso è chiamato a svolgere o dagli effetti riconnessi dalla legge al suo infruttuoso decorso (cfr. Corte Costituzionale, 1 aprile 2003, n. 107; Cassazione, 5 marzo 2004, n. 4530). In particolare, di recente la Suprema Corte, nella sentenza, resa a sezioni unite, 23 settembre 2014, n. 19980 (richiamata sia dall’accusa, che dalla difesa) ha affermato che la perentorietà può anche desumersi «dalla considerazione dello scopo» e «l’espressa qualificazione può anche risultare dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l’inutile decorso di esso produce secondo l’espressa sanzione normativa». Orbene, a tal riguardo, il termine posto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS, non è, come detto, espressamente qualificato come perentorio e detta sua asserita natura non è desumibile da altri indici, quali l’espressa previsione di una data conseguenza sanzionatoria. Nel caso di specie, insomma, come anche correttamente evidenziato dalla Procura federale in sede di discussione, difetta tanto la formale qualificazione, quanto il riferimento ad un espresso effetto sanzionatorio: c’è la norma-precetto, manca la norma-sanzione. Tutte le suesposte considerazioni conducono questa Corte ad escludere che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non comporta l’improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso. Con il secondo mezzo di doglianza la Procura federale censura, comunque, la decisione di prime cure nella parte in cui ritiene che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorra, 28 per ciascun deferito, dal momento di comunicazione allo stesso dell’avviso di conclusione delle indagini. Anche questo motivo è fondato. La disposizione normativa in materia fa riferimento alla “scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”, disciplinando, con ogni evidenza, l’ipotesi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un solo indagato. Difetta, invece, una esplicita disciplina per l’ipotesi del procedimento con pluralità di indagati. Pertanto, occorre desumere in via interpretativa la disciplina applicabile alla fattispecie, che, ai sensi del combinato disposto delle norme, già sopra richiamate, di cui all’art. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni deve essere rintracciata nel codice di rito civile. Orbene, detto impianto codicistico (e, segnatamente, per quanto qui rileva, le norme di cui agli artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c.) prevede, appunto, che il termine decorra dall’ultima delle notifiche effettuate. In particolare, recita l’art. 165, comma 2, c.p.c., “se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”. Detta norma, nel disporre che “l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”, «non soltanto precisa che, in tal caso, si verifica una protrazione delle formalità, di cui la costituzione dell'attore si compone; ma è altrettanto significativo del fatto che il differimento di questa modalità implica anche il logico differimento del termine stesso di costituzione a decorrere dall'ultima notificazione» (Cassazione, 18 gennaio 2001, n. 718). Tesi, questa, inaugurata da Cassazione 6 novembre 1958, n. 3601, secondo cui l'art. 165, comma 2, c.p.c. nell'affermare che “se la citazione è notificata a più persone l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”, intendeva differire non solo tale formalità, ma anche i termini per la costituzione dell'attore e, senza dubbio, più convincente, anche per le ragioni di seguito meglio precisate. Non è, anzitutto, consentito all’interprete ritenere che l’art. 165, comma 1, c.p.c. permetta di affermare che, nel caso di più notificazioni, il dies a quo deve essere individuato nella prima notificazione. Anzi, il comma 2 della medesima disposizione, con gli incisi “se la notificazione è notificata a più persone” e “dall’ultima notificazione” sembra imporre, più che suggerire, all’interprete di cristallizare il dies a quo dall’ultima delle notifiche, e non già dalla prima. Si aggiunga che, in sede processuale di valutazione degli atti, occorre privilegiare la sostanza sulla forma e, dunque, ritenere valido l’atto nei casi in cui abbia raggiunto il suo scopo e sia funzionale alle esigenze allo stesso sottese. Tale ricostruzione ermeneutica appare anche in linea con evidenti ragioni di logica-giuridica e di economia processuale. Diversamente opinando, del resto, se anche nel processo pluriparte il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare dovesse farsi decorrere dal primo avviso di comunicazione di conclusione delle indagini, ne conseguirebbe un effetto, per certi versi, paradossale, che imporrebbe alla Procura federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo. Conclusione, questa, che, nel contempo, risulterebbe sia irragionevole, sia contraria tanto all’interesse di ciascun incolpato, quanto all’interesse superiore della giustizia ed al principio di economia del giudizio. È, infatti, di certo, interesse dell’ordinamento federale esaminare in un unico giudizio, ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare personale di ciascuno, il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti e che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi. Nel caso di istruttoria unica si realizza una connessione soggettiva e oggettiva delle vicende, dei fatti, delle condotte e delle circostanze che coinvolgono i singoli soggetti sottoposti al procedimento: unico (o, comunque, comune a più deferiti), dunque, il materiale istruttorio, unitario e congiunto è opportuno che sia l’esame dello stesso e delle singole posizioni disciplinari dedotte in giudizio. Ciò non significa, come già più volte affermato dalla giurisprudenza endofedereale, che singole posizioni, per ragioni eccezionali o, comunque, particolari, possano (o debbano) essere stralciate. Ma, nello stesso tempo, non nutre alcun dubbio, questo Collegio, che è anche interesse degli incolpati poter esaminare, in modo integrale, le emergenze probatorie complessivamente acquisite dalla Procura e di quelle offerte a discarico da ciascun incolpato, unitamente alle argomentazioni difensive degli stessi, al fine di potersi difendere da tutti gli elementi che potenzialmente possono 29 incidere sfavorevolmente in ordine all’accertamento della responsabilità dello stesso e, contemporaneamente, desumere dal predetto materiale eventuali utili elementi a discarico. Senza dire, ancora, che, fino alla scadenza dell’ultimo termine a difesa assegnato agli indagati, l’organo inquirente potrebbe acquisire documenti, elementi e argomentazioni difensive di un indagato che potrebbero rivelarsi utili anche per la posizione di altro o altri coindagati, tanto da poter anche giungere, in ipotesi, all’archiviazione dell’azione nei confronti dello stesso o di alcuni degli indagati. Né possono, a supporto della tesi contraria, essere richiamate generiche esigenze di celerità dei procedimenti e di rapida celebrazione dei processi, essendo evidente che, laddove si ritenesse che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorra dalla notifica dell’anzidetta comunicazione a ciascun indagato, ne deriverebbe una moltiplicazione dei giudizi, con un inutile e diseconomico dispendio di attività giudiziaria e con connesso inevitabile rallentamento della celebrazione dei processi e dell’accertamento delle responsabilità di ciascuno. In altri termini, l’instaurazione di diversi autonomi processi, con riferimento a fattispecie complesse, specie se con molteplici tesserati coinvolti, produrrebbe una proliferazione di procedimenti, che rallenterebbero, anziché accelerare, il corso della giustizia sportiva, con evidente vulnus al principio di economia processuale e potenziale lesione del principio di efficienza dell’azione disciplinare e celerità dei procedimenti, cui tutto l’ordinamento sportivo è informato. E, ancora, non si può neppure affermare che, così argomentando, si lascerebbe l’indagato alla mercè di una valutazione meramente discrezionale dell’organo inquirente, atteso che, in ogni caso, a garantire tempi certi per la definizione del procedimento disciplinare, vi è, appunto, il termine per la decisione di primo grado che deve, comunque, intervenire, a pena di estinzione, come noto, entro novanta giorni dal deferimento a giudizio. Del resto, occorre anche considerare che quello della notificazione è un procedimento e, come tale, deve essere considerato unitario, una sequela di atti tra loro correlati. Se, dunque, il procedimento di notificazione è unitario, non sembra possibile immaginare una formazione progressiva della fattispecie rappresentata dalla finalità dello stesso, costituito dalla rituale instaurazione del giudizio. Anche l'interpretazione finalistica della norma, dunque, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e delle specifiche (sopra in sintesi ricordate) molteplici esigenze del procedimento disciplinare sportivo depone nel senso di ancorare all’ultima notificazione la decorrenza del termine per la concreta emissione dell’atto di deferimento. Una siffatta interpretazione non lede né il principio della durata ragionevole del processo, nè il diritto di difesa delle parti. D’altronde, la soluzione qui accolta è comunque idonea ad assicurare i principi inderogabili del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c. ed art. 24 Cost. Anzi, a ben vedere, realizza un equo contemperamento delle molteplici esigenze che insistono sulla fattispecie, oltre che degli interessi della parte pubblica (accusa federale) e di quelle private. La decorrenza del termine dall’ultima notifica appare anche più funzionale, per quanto già osservato, al complessivo esercizio del diritto di difesa di ognuno dei deferiti, oltre che alle esigenze di economia processuale. Da ultimo, ritiene questa Corte, inconferente il richiamo della difesa alla decisione n. 58 del 2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, secondo cui i termini per il valido esercizio dell’azione disciplinare decorrerebbero dalla prima notifica. Invero, la fattispecie oggetto del giudizio che ha trovato, poi, esito nella predetta decisione è del tutto differente da quella che costituisce oggetto del presente giudizio disciplinare. Il Collegio di Garanzia ha, infatti, affermato il principio secondo cui, nel caso di reiterazione di un deferimento, in origine viziato, il termine di estinzione (novanta giorni) del giudizio di primo grado decorre non già dal deferimento validamente effettuato, ma dal primo seppur invalidamente emesso o per qualche ragione non efficace.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.034/TFN del 24 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.P. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSRL), G.F. (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSRL), V.T. (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSRL), Società AC PISA 1909 SSRL - (nota n. 4062/160 pf 16-17 GP/gb del 18.10.2016).

Massima: E’ irricevibile il deferimento per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti. L’art. 32 ter comma 4 del CGS, infatti, prevede che, contestualmente alla comunicazione di conclusione delle indagini, il Procuratore Federale concede un termine all’incolpato per presentare memorie o essere sentito; qualora ritenga, poi, di procedere al deferimento, procede all’esercizio dell’azione disciplinare entro trenta giorni dalla scadenza del termine concesso all’incolpato. Nel caso di specie con la comunicazione di conclusione delle indagini - notificata agli interessati in data 6 Settembre 2016 - il Procuratore Federale concedeva agli incolpati un termine pari a cinque giorni per presentare memorie o per richiedere audizione mentre la successiva azione disciplinare è stata esercitata con atto comunicato agli odierni deferiti in data 18 ottobre 2016. L'azione é stata esercitata, pertanto, in palese violazione dei termini sopra indicati. La norma violata, che trova rispondenza nell’art. 44 comma 4 del CGS CONI, fissa termini che per l’art. 38, comma 6 del CGS FIGC sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”). Tale principio è già stato sancito in recentissime pronunce di questo Tribunale (per tutte TFN-SD Com. Uff. n. 30 – s.s. 2016/2017 del 3 Novembre 2016) dalle quali questo Collegio non ha motivo di discostarsi.

Massima: Poiché l’inosservanza del termine perentorio è rilevabile d’ufficio, giusta il richiamo al processo civile contenuto nell’art. 2, comma 6 del CGS CONI, la declaratoria di irricevibilità va estesa anche alla parte non costituitasi nel presente giudizio e che, pertanto, non ha sollevato tale eccezione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.033/TFN del 15 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. + ALTRI - (nota n. 2668/880 pf15-16 FDL/gb del 15.9.2016).

Massima: E’ irricevibile il deferimento per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti.  L’art. 32-ter, comma 4, CGS stabilisce che “qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (e cioè quella di non disporre l’archiviazione: nota nostra), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare, formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza”. La norma citata, che trova il proprio corrispondente nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, fissa termini che, secondo l’art.38, comma 6, CGS sono perentori e, come tali, non possono essere prorogati (“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”). Traslando il concetto processuale al caso in esame, il Tribunale osserva che: - la conclusione delle indagini è stata comunicata alla totalità degli interessati in data 6 giugno 2016; il termine di giorni 30, entro cui gli interessati avrebbero potuto essere sentiti ovvero avrebbero potuto presentare scritti difensivi, sarebbe decorso in data 6 luglio 2016. Pertanto, il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato agli interessati nei successivi 30 giorni e cioè entro la data del 5 agosto 2016; al contrario, risulta dagli atti processuali che il deferimento è stato comunicato in data 15 settembre 2016. Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento è stato tardivamente promosso in violazione alla perentorietà dei termini stabiliti dall'art. 32-ter, comma 4, CGS con la conseguenza che il deferimento va dichiarato irricevibile. L’inosservanza del termine perentorio costituisce un’eccezione rilevabile d’ufficio, giusta il richiamo alle disposizioni sul processo civile contenuto all’art. 2, comma 6, CGS CONI, in forza del quale «per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva». Per l’effetto, la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l’hanno eccepita. Il principio della tardività è poi sorretto anche da pacifico orientamento reso dalla giurisprudenza edita da questo TFN e dal Collegio di Garanzia del CONI secondo il quale (cfr. Decisione n. 27/2106 – Prima Sezione): “nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la Massima restrizione dei tempi per la risoluzione di controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati...”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.033/TFN del 15 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: W.T. (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), S.S. (all’epoca dei fatti segretario del Settore Giovanile della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl - (nota n. 2963/1063 pf15-16 GT/ma del 23.9.2016).

Massima: E’ irricevibile il deferimento per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS ed  all’art. 32 quinques comma 3 del CGS, recanti norme sull’azione del Procuratore Federale. Dal combinato disposto dell’art. 32 ter comma 4 del CGS e dell’art. 32 quinques comma 3 del CGS emerge che, qualora non vi sia una proroga delle indagini regolarmente autorizzata dalla Procura Generale dello Sport, il Procuratore Federale è tenuto a comunicare all’interessato la propria intenzione di procedere al deferimento entro 80 giorni dall’iscrizione nell’apposito registro previsto dall’art. 32 quinquies comma 2 del fatto o dell’atto rilevante. Infatti l’art. 32 quinques, comma 3 prevede che la durata delle indagini non può superare i sessanta giorni, mentre l’art. 32 ter, comma 4 prevede che, qualora non intenda procedere all’archiviazione il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento Orbene, nel caso di specie l’iscrizione del fatto nel registro dei procedimenti è avvenuta in data 15 Aprile 2016 (vedasi il deferimento della Procura Federale), mentre la comunicazione di cui all’art. 32 ter, comma 4 è stata effettuata in data 15 Luglio 2016, in violazione, pertanto dei termini sopra indicati. La norma, che trova rispondenza nell’art. 44 comma 4 CGS CONI, fissa termini che per il comma 6 dell’art. 38 CGS sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”). Tale principio è già stato sancito in recentissime pronunce di questo Tribunale (per tutte TFN C.U. 30 s.s. 2016/2017 del 3 Novembre 2016) dalle quali questo Collegio non ha motivo di discostarsi.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 57 del 08/11/2016www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale D'Appello, Comunicato Ufficiale n. 146  in data 23 giugno 2016

Parti: B.I./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Ritiene, al riguardo, il Collegio che risulterebbe contrario ad ogni principio giuridico l’applicazione retroattiva del nuovo termine di 40 giorni previsto dal codice entrato in vigore successivamente all’avvio dell’attività di indagine. Ricorda, invece, il Collegio che, ai sensi dell'art. 32, comma 11, del CGS vigente all'epoca dei i fatti, "le indagini relative a fitti denunciali nel periodo... 1° gennaio – 30 giugno (dovevano) concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva". Nel caso di specie, l'inizio delle indagini risale al 20.1.2014, a seguito dell'acquisizione - in data 9.1.2014 - di articoli di stampa relativi al procedimento penale che ha coinvolto i vertici della società e dunque la Procura doveva concludere la propria attività (come effettivamente è stato) entro il 31 dicembre 2014.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.031/TFN del 08 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.N. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 2785/1157 pf15-16 MS/vdb del 19.9.2016).

Massima: E’ irricevibile il deferimento per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti. Invero, l’art. 32 ter, comma 4, CGS, prevede che, dopo la comunicazione di conclusione delle indagini, qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di non procedere all’archiviazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare, formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato. La norma, che trova rispondenza nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, fissa termini che sono perentori atteso che, ai sensi del comma 6 dell’art. 38 CGS, sono tali tutti i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.030/TFN del 03 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.R., G.P., G.A. e G.P. (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nell’elenco FIGC), P.D.F., R.C.D.O.B. e M.E. (all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società Andria Bat) - (nota n. 2449/400 pf14-15 GP/ma del 09.09.2016).

Massima: E’ irricevibile il deferimento per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti. Senonché, l’atto unitario di deferimento è stato adottato ….., allorquando già risultavano scaduti per tutti gli incolpati i termini per poter promuovere l’azione disciplinare. Sulla natura di tale termine, il Collegio ribadisce l’indirizzo assunto dal Tribunale secondo cui deve ritenersi la sua perentorietà, con conseguente decadenza dall’azione disciplinare nel caso del suo superamento. Ed invero, il menzionato termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dell’azione disciplinare dalla richiamata norma, che trova rispondenza nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, al pari di tutti gli altri termini imposti alle parti del procedimento (Procura federale e incolpati), previsti dal CGS, ha natura perentoria (testualmente, art. 38, comma 6, CGS) e non può essere prorogato (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016; TFN CC.UU. nn. 43- 19/2016-17); tanto che la sua inosservanza, pur in mancanza di eccezione di parte, deve ritenersi altresì rilevabile ex officio ed insuscettivo di sanatoria non potendo rientrare lo stesso nella disponibilità delle parti siccome posto a presidio dell’interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. Tanto, in linea con le norme ed i principi del processo civile cui gli organi di giustizia devono conformare la propria attività in forza del richiamo operato dall’art. 2, comma 6, CGS CONI (cfr. TFN C.U. n. 43/2016-17). Va soggiunto che la Procura federale, titolare dell’azione disciplinare e dunque tenuta a fornire – secondo i princìpi generali - gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo d’ufficio. In definitiva, assorbite le altre questioni, il procedimento in esame va dichiarato irricevibile nei confronti di tutti gli incolpati.

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Impugnazione Istanza:  – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. (Arbitro effettivo CAN 5 appartenente alla Sezione AIA di Treviso) - (nota n. 2420/844 pf15-16 MS/vdb del 08.09.2016).

Massima: E’ irricevibile il deferimento per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi all’incolpato per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito. Vi è, però, che il termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dell’azione disciplinare, al pari di tutti gli altri termini previsti dal CGS, è un termine perentorio (art. 38, comma 6, CGS) e non può essere prorogato (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016; TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Sulla natura del termine, il Collegio ribadisce l’indirizzo assunto dal Tribunale secondo cui deve ritenersi la sua perentorietà, con conseguente decadenza dall’azione disciplinare nel caso del suo superamento. Ed invero, il menzionato termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dell’azione disciplinare dalla richiamata norma, che trova rispondenza nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, al pari di tutti gli altri termini imposti alle parti del procedimento, previsti dal CGS, ha natura perentoria (testualmente, art. 38, comma 6, CGS) e non può essere prorogato (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016; TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17); tanto che la sua inosservanza, pur in mancanza di eccezione di parte, deve ritenersi altresì rilevabile ex officio ed insuscettivo di sanatoria non rientrando lo stesso nella disponibilità delle parti siccome posto a presidio dell’interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. Tanto, in linea con le norme ed i principi del processo civile cui gli organi di giustizia devono conformare la propria attività in forza del richiamo operato dall’art. 2, comma 6, CGS CONI (cfr. TFN C.U. n.43/2016-17). Va soggiunto che la Procura federale, titolare dell’azione disciplinare e dunque tenuta a fornire – secondo i princìpi generali - gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo d’ufficio. Manca, infatti, agli atti anche l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione della chiusura delle indagini inoltrata all’incolpato, la cui eventuale tardiva ricezione avrebbe potuto legittimare, se del caso, un diverso calcolo per la decorrenza del termine di che trattasi. In definitiva, assorbite le altre questioni, il procedimento va dichiarato irricevibile.

 

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Impugnazione Istanza:  – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD AC Palazzolo ora ASD Città di Siracusa già ASD Sport Club Siracusa), la Società ASD CITTÀ DI SIRACUSA - (nota n. 2454/837 pf15-16 MS/vdb del 09.09.2016).

Massima: E’ irricevibile il deferimento per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini. Sulla natura del termine, il Collegio ribadisce l’indirizzo assunto dal Tribunale secondo cui deve ritenersi la sua perentorietà, con conseguente decadenza dall’azione disciplinare nel caso del suo superamento. Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura federale, il menzionato termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dell’azione disciplinare dalla richiamata norma, che trova rispondenza nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, al pari di tutti gli altri termini imposti alle parti del procedimento, previsti dal CGS, ha natura perentoria (testualmente, art. 38, comma 6, CGS) e non può essere prorogato (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016; TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17); tanto che la sua inosservanza, pur in mancanza di eccezione di parte, deve ritenersi altresì rilevabile ex officio ed insuscettivo di sanatoria non rientrando lo stesso nella disponibilità delle parti siccome posto a presidio dell’interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. Tanto, in linea con le norme ed i principi del processo civile cui gli organi di giustizia devono conformare la propria attività in forza del richiamo operato dall’art. 2, comma 6, CGS CONI (cfr. TFN C.U. n. 43/2016-17). Va soggiunto che la Procura federale, titolare dell’azione disciplinare e tenuta pertanto a fornire – secondo i princìpi generali - gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo d’ufficio. In definitiva, in accoglimento della eccezione preliminare, assorbite le altre questioni, il procedimento va dichiarato irricevibile.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.027/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.V.(all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Avellino 1912 Srl) - (nota n. 572/360 pf15-16 AM/SP/ma del 12.7.2016).

Massima: E’ irricevibile il deferimento per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini. Appare del tutto evidente che il procedimento in oggetto non rispetta i termini di cui all’art. 32 ter, comma 4 CGS in quanto la comunicazione di chiusura delle indagini non è stata comunicata agli incolpati entro i venti giorni dalla loro conclusione e l’azione disciplinare, avviata con l’atto di deferimento di cui trattasi, non è stata esercitata entro i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al Sig. – omissis -  per la presentazione degli scritti difensivi o per essere ascoltato. Orbene, ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS tutti i termini previsti nel Codice sono perentori e, come tali, sono insuscettibili di sanatoria. La loro inosservanza è rilevabile altresì d’ufficio, non rientrando gli stessi nella disponibilità delle parti siccome posti a presidio dell’interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. Ne consegue, che il deferimento in esame deve essere dichiarato irricevibile per tardività dell’azione disciplinare.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.026/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.V.  (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Avellino 1912 Srl) - (nota n. 572/360 pf15-16 AM/SP/ma del 12.7.2016).

Massima: E’ irricevibile il deferimento per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini. Appare del tutto evidente che il procedimento in oggetto non rispetta i termini di cui all’art. 32 ter, comma 4 CGS in quanto la comunicazione di chiusura delle indagini non è stata comunicata agli incolpati entro i venti giorni dalla loro conclusione e l’azione disciplinare, avviata con l’atto di deferimento di cui trattasi, non è stata esercitata entro i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al Sig. – omissis - per la presentazione degli scritti difensivi o per essere ascoltato. Orbene, ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS tutti i termini previsti nel Codice sono perentori e, come tali, sono insuscettibili di sanatoria. La loro inosservanza è rilevabile altresì d’ufficio, non rientrando gli stessi nella disponibilità delle parti siccome posti a presidio dell’interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. Ne consegue, che il deferimento in esame deve essere dichiarato irricevibile per tardività dell’azione disciplinare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.026/TFN del 24 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A. + ALTRI - (nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016).

Massima: E’ irricevibile il deferimento per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini. Il comma 4 dell’art. 32 ter CGS recita che “qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (di non disporre l’archiviazione: nota nostra), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare, formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza”. La norma, che trova rispondenza nell’art. 44 comma 4 CGS CONI, fissa termini che per il comma 6 dell’art. 38 CGS sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”)….Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento è stato promosso tardivamente in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art 32 ter comma 4, per cui va dichiarato irricevibile. Poiché l’inosservanza del termine perentorio è rilevabile d’ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 CGS CONI, la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l’hanno eccepita. Il principio della tardività è sorretto anche il pacifico orientamento reso dalla giurisprudenza di relazione, edita da questo TFN (C.U. n. 19 del 04/10/16 - stagione 2016/2017), e dal Collegio di Garanzia del CONI secondo il quale (Decisione n. 27/2106 - Prima Sezione): "nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la Massima restrizione dei tempi per la risoluzione di controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati...".

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.019/TFN del 04 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Città di Palermo, AC Milan Spa e Torino FC Spa), L.P. (all’epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società Parma FC Spa), C.B., C.D., R.V., B.G., N.V. (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nel registro della FIGC), S.R. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società AC Milan Spa, Genoa C&F Spa, US Lecce Spa, Parma FC Spa, Reggina Calcio Spa e AS Livorno Srl), C.R. (all’epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società US Lecce Spa), M.D.E. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Lecce Spa, AC Milan Spa, Parma FC Spa, AS Livorno Srl e UC Sampdoria Spa), P.M. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società Parma FC Spa, US Sassuolo Calcio Srl e Delfino Pescara 1936 Srl), E.S. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa), G.A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa), S.T.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società SS Lazio Spa e Parma FC Spa), Società US Lecce Spa - (nota n. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma del 28.7.2016).

Massima: Il deferimento è improcedibile. L’art. 32 ter, comma 4 CGS prevede che “qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato o all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale (…)”. Dalla documentazione in atti risulta che le comunicazioni di conclusione dell’indagine sono state notificate ai deferiti in un periodo di tempo compreso tra il 4 e il 9 maggio 2016 e che il deferimento è stato notificato nelle date comprese tra il 28 e il 29 luglio 2016 e pertanto successivamente al termine previsto dal citato art. 32 ter, comma 4 CGS. Atteso che l’art. 38, comma 6 GSS espressamente dichiara che “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, si deve ritenere che la Procura Federale avrebbe dovuto esercitare l’azione disciplinare entro il termine previsto dal suddetto art. 32 ter comma 4 CGS. Tale indirizzo giurisprudenziale è stato peraltro confermato dal Collegio di Garanzia del CONI (Decisione n. 27 – 2016 – Prima Sezione), secondo cui “Nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la Massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all’incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc...”.

 

Decisione C.F.A. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 109-112/CFA del 19 Aprile 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 22 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. I.G.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 E MESI 7; - DELL’AMMENDA DI € 115.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI: - D.C.D.; - I.G.L., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. D.C.D. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4; - DELL’AMMENDA DI € 80.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A., NONCHÉ ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SOSPESO ED ISCRITTO ALL’ALBO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. A.F. (AGENTE DI CALCIATORI FINO AL 31.3.2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PRECLUSIONE, INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. A.F., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015

Massima: Priva di fondamento anche l’eccezione di «nullità della decisione impugnata per la precedente nullità dell’atto di deferimento, in conseguenza del mancato rispetto del termine di 40 giorni di cui all’art. 32 quinquies CGS». 29 Secondo la prospettazione difensiva sussiste violazione del termine previsto dall’art. 32 quinquies CGS, «in quanto l’iscrizione a carico dell’I. nell’apposito registro era avvenuta in data 23 giugno 2015, mentre solo in data 6 agosto 2015 sarebbe intervenuta la notifica all’interessato della conclusione delle indagini». Secondo parte appellante è stato proprio il TFN a porre nel nulla il precedente avviso notificato il 21 luglio 2015, dal momento in cui ha rigettato l’eccezione di nullità del deferimento per omesso avviso dell’interrogatorio. Pertanto, il ricorrente lamenta che non si può «da un lato vanificare il primo avviso di conclusione delle indagini di cui al 21.07.2015, laddove si deve scongiurare la violazione dell’omessa audizione dell’incolpato che ne aveva fatto richiesta e dall’altro recuperarne l’efficacia per sostenere il rispetto del termine di 40 giorni previsto per le indagini. Delle due l’una, o vi è la nullità denunciata per omessa audizione dell’incolpato o vi è la violazione del termine di cui all’art. 32 quinquies CGS». A tal proposito deve, anzitutto, osservarsi come la difesa di I., sul punto, appaia contraddittoria, visto che nel contempo, si sostiene anche che l’avviso di conclusione indagini del 21 luglio 2015 non sarebbe mai stato revocato dalla Procura: se è vero, però, che non è mai stato revocato, allora significa che, comunque, non è infruttuosamente decorso il termine di quaranta giorni di cui trattasi. Ma a prescindere da questa osservazione l’eccezione di cui trattasi non può essere condivisa, anche se la motivazione del Tribunale sul punto va corretta. Afferma, a tal riguardo, il TFN: «effettivamente in data 23 giugno 2015 era stata effettuata l'iscrizione nell'apposito registro della Procura federale del nome del D. C.e degli altri incolpati nel presente procedimento e che un primo avviso di conclusione delle indagini era stato notificato allo stesso D.C.e agli altri incolpati in data 21 luglio 2015. Quindi ampiamente entro il termine dei 40 giorni previsto dall'art. 32 quinquies CGS». Ne consegue, secondo l’organo di prime cure, «che il mancato rispetto del termine dei 40 giorni previsto dall'art. 32 quinquies CGS ha trovato origine nel provvedimento di separazione disposto dal Procuratore Federale il 28 luglio 2015, cui però non hanno fatto seguito particolari atti d'indagine, se si esclude l'audizione del P. in data 27 luglio 2015, anteriore allo stesso provvedimento di separazione. Non può tuttavia condividersi l'affermazione che questa irregolarità abbia determinato un indebito allungamento dei termini e abbia frustrato il diritto del D.C. a una rapida definizione del procedimento, considerando che si è trattato di uno sforamento di solo quattro giorni, cui non sembra estranea la stessa difesa che aveva avanzato un'istanza in data 23 luglio 2015 che alla fine si è rivelata priva di qualche rilievo procedurale». Sembra, dunque, ritenere, il TFN che, sotto un profilo strettamente formale, si versi, in effetti, in ipotesi di mancato rispetto del termine di quaranta giorni, ma che, tuttavia, la sanzione di questo “sforamento” non è quella della nullità del procedimento, bensì quella della inutizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente. Per affermare questo, evidentemente, il Tribunale considera l’avviso di conclusione delle indagini come atto d’indagine. Ma così non è. Sotto tale profilo, dunque, deve essere corretta la motivazione, essendo opportuno, incidentalmente, visto quanto si dirà di seguito, ribadire, che l’avviso di conclusione delle indagini non è atto di indagine, bensì atto endoprocedimentale, che ben può essere assunto (anzi, è logico sia assunto) dopo la fase delle indagini, eventualmente, quindi, anche spirato il termine prescritto per lo svolgimento delle stesse. Ciò, come detto, affermato in via incidentale, l’eccezione sarebbe stata, comunque, infondata anche laddove fosse stato possibile considerare atto di indagine l’avviso di cui trattasi. Senza, qui, voler ripercorrere i momenti, in fatto, salienti della vicenda che ci occupa, appare sufficiente ricordare che il primo avviso di conclusione delle indagini, quello del 21 luglio 2015, è stato superato per effetto, come già sopra osservato, della istanza dell’interessato e come, per consentire il pieno esercizio dei diritti difensivi, la Procura abbia emesso il provvedimento di separazione del procedimento di cui si è detto e rinnovato, in data 6 agosto 2015, l’avviso contenente le facoltà difensive esercitabili. Orbene, il primo (pur superato) predetto avviso è stato espressamente richiamato nel contenuto da quello rinnovato in data 6 agosto e, dunque, conserva gli effetti interruttivi e processuali che gli sono propri. Il termine di cui all’art. 32 quinquies CGS non potrebbe, comunque, dirsi spirato. Peraltro, correttamente il TFN ha evidenziato come non appaia logico far scaturire da un provvedimento (quello di separazione del 28 luglio e quello correlato successivo di 30 rinnovazione dell’avviso del 6 agosto) sostanzialmente riconducibile alle esigenze difensive rappresentate da I., effetti preclusivi definitivi sul piano prodimentale. In ogni caso, anche laddove si fosse effettivamente verificata l’ipotesi del superamento del termine di giorni quaranta di cui trattasi, la conseguenza non sarebbe, certo, quella della nullità o improcedibilità. Infatti, come già questa Corte ha avuto occasione di affermare in precedente decisione, tale conclusione non trova riscontro nell’ordinamento federale. Al riguardo, la Corte ritiene che il mancato rispetto da parte della Procura federale dei termini stabiliti dall’art. 32, comma 11, CGS vigente all’epoca dei fatti non possa condurre a tale preclusiva conclusione. Convergono verso tale prospettiva elementi di carattere sia letterale che elementi già evidenziati nella precedente decisione di questa Corte, idonei ad escludere la correttezza della decisione del TFN sul punto specifico, che, per ragioni di economia espositiva, qui di seguito si richiamano. «Sotto il primo profilo, stante il principio di tassatività delle cause di improcedibilità al quale deve essere riconosciuta portata generale, l’assenza di una previsione nell’ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell’indagine da parte della Procura federale preclude che possa venire in esame tale valutazione tanto più che, in ambito processuale (rectius procedimentale), andrebbero comunque evitate interpretazioni formalistiche. Sotto il profilo squisitamente sistematico, inoltre, deve essere considerato che – fermo restando il richiamato principio della tassatività delle ipotesi di improcedibilità – la ricerca della soluzione idonea a colmare quella che nel CGS all’epoca vigente (ed in particolare nell’art. 32, comma 11 oggi sostituito dall’art. 32 quinquies nuovo CGS) appariva essere una lacuna, imponga l’individuazione della norma dell’ordinamento generale (diritto comune) che governi l’ipotesi che presenti maggiori similitudini ed analogie con quella oggi posta all’attenzione della giustizia sportiva. Si deve quindi fare riferimento ad una norma che regoli una fattispecie simile, che sia espressione di un principio e che persegua uno scopo pratico replicabile per la fattispecie non regolata nell’ordinamento sportivo. Nel compimento di tale operazione, peraltro, si deve tenere presente che solo con il CGS CONI, al quale opera esplicito riferimento il nuovo CGS FIGC entrato in vigore il 1.7.2014, è stato stabilito, all’art. 2, comma 6, che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Pertanto, fino all’entrata in vigore del nuovo CGS FIGC – che, detto incidentalmente, nel richiamare i principi del processo civile accoglie inevitabilmente dell’ordinamento sportivo il principio della tassatività delle ipotesi di improcedibilità reiteratamente affermato dalla giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. lav., 28.1.2009, n. 2171; Cassazione civile, sez. lav., 3.8.2004, n. 14869) – l’individuazione della norma utilizzabile per il caso non disciplinato ben avrebbe potuto essere compiuta, in mancanza di un espresso richiamo, anche prescindendo dal ricorso prioritario al codice di rito del processo civile. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, “in assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”. In tale contesto, pertanto, non può non essere tenuto in considerazione che il codice di procedura penale e, in particolare, l’art. 407, comma 3, stabilisce che “salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati”. La conseguenza del tardivo esercizio dell’iniziativa del pubblico ministero è rappresentata, pertanto, in questo contesto, dalla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine. Si tratta di una soluzione che appare perfettamente coerente con la fattispecie oggetto di esame. Ed infatti la previsione di un termine per il compimento dell’attività inquirente si giustifica nell’ambito del generale principio del favor rei e del diritto di difesa che implicano che il soggetto sottoposto ad indagine “possa individuare un momento finale delle indagini che lo riguardano”, con la conseguenza che “la preclusione vada a colpire ogni attività inquirente espletata dopo la consumazione di detto termine” (Corte Giustizia Federale, sez. V, Com. Uff. n. 162/CGF 2008/2009, 6.4.2009). Peraltro, non può non essere rilevato come l’applicazione del 31 medesimo principio anche nel presente caso appaia coerente con l’evoluzione normativa che ha condotto, il CONI prima e la stessa FIGC dopo, a ritenerne opportuno l’espresso accoglimento nel nuovo CGS mediante l’introduzione di una disposizione chiaramente ispirata proprio al contenuto dell’art. 407, comma 3, c.p.p. L’art. 32 quinquies, comma 3, C.G.S., infatti stabilisce oggi che “la durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. Per tali ragioni la Corte ritiene insussistente l’improcedibilità dichiarata dal TFN con la decisione impugnata dal momento che l’azione disciplinare, anche se esercitata oltre la scadenza del termine stabilito per la conclusione delle indagini, ove non ricorra l’eventuale prescrizione del fatto illecito commesso deve comunque ritenersi validamente azionata; ferma restando l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del termine» (CFA, C.U. n. 60/CFA del 25 maggio 2015).

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 142/CFA del 16 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CFA del 20 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Veneto - Com. Uff. n. 96 dell’8.6.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO A.C.D. SONA M.MAZZA avverso LE SANZIONI:SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL CALC. C.A., ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. GARDA;INIBIZIONE DI 40 GIORNI AL SIG. G.M., DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE A.C.D. SONA M. MAZZA;AMMENDA DI € 100,00 E PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE DA APPLICARSI ALLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE A, STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA M. MAZZA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA  EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMI 1 E 5 C.G.S.

Massima: La Corte annulla la decisione del TFT e rinvia gli atti allo stesso poiché il deferimento è stato notificato solo il giorno prima della seduta fissata per il dibattimento innanzi al Tribunale federale territoriale. La disposizione di cui all’art. 41, comma 2, CGS, ma, prima ancora, la stessa logica giuridica oltre che la ratio di sistema, prescrive che l’atto di incolpazione della Procura federale preceda la comunicazione dell’avviso di convocazione delle parti innanzi al Tribunale federale. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, poiché anche laddove si dovesse considerare efficace la notificazione dell’avviso di convocazione, rimarrebbe dato insuperabile la circostanza della notifica del deferimento in data, comunque, successiva e, peraltro, un solo giorno prima dell’udienza innanzi al Tribunale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.033/TFN del 04 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.T.  (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Prato 1908 Spa), Società AC PRATO 1908 Spa - (nota n. 2840/380-456 pf14-15 AM/SP/ma del 25.9.2015).

Massima: L’art. 32 quinquies punti 2 e 3 CGS dispone, rispettivamente, che il Procuratore iscriva “nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti”, e che “la durata delle indagini non può superare 40 giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”. La interpretazione logica del combinato disposto delle richiamate disposizioni impone, invero, di ritenere che la iscrizione nel registro – non potendosi connotare, in difetto di espressa previsione in tal senso, come oggetto di un obbligo assoluto, da assolvere a pena di improcedibilità – costituisca un onere in difetto del cui assolvimento l’inizio delle indagini, e, dunque, la scadenza del termine per concluderle diventerebbero incerti e, dunque, liberamente accertabili con specifico riferimento al momento in cui risulti che la notizia sia pervenuta nell’aria di conoscibilità della Procura Federale. In applicazione del principio testé illustrato devesi affermare come, nella specie, l’inizio delle indagini relative ai deferiti – in difetto di formale autonoma iscrizione – non possa, comunque, essere fatto risalire a data anteriore a quella – 9.2.2015 – dell’apertura del procedimento nel quale, proprio secondo la corretta ricostruzione offerta dai medesimi deferiti, è successivamente confluita la denuncia inviata dal Presidente di Lega che ha originato le specifiche indagini in danno del – omissis -. Da quanto precede discende, quindi, in via ulteriore, che le indagini si sono correttamente svolte sino a tutto l’8.6.2015, che costituisce il giorno di scadenza del termine per la conclusione delle indagini all’esito delle tempestive richieste di proroga trasmesse dalla Procura in data 19.3., e 28.04.2015.

Massima: La mancata conclusione delle indagini entro il termine per esse stabilito determina, infine – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei deferiti in forza di precedenti decisioni fondate, tuttavia, su un disposto normativo del tutto diverso da quella attuale, e già vigente all’epoca dei fatti oggetto delle invocate decisioni – unicamente la inutilizzabilità degli atti istruttori eventualmente compiuti oltre il cennato termine. Il previgente art. 32 11 CGS - oltre a concedere un termine per lo svolgimento delle indagini assai più ampio (e comunque mai inferiore a sei mesi) di quello attuale – non aveva stabilito gli effetti della mancata conclusione delle indagini, aprendo la strada anche a una interpretazione rigorosa circa una sopravvenuta improcedibilità dell’intero procedimento. L’attuale normativa (art. 32 quinquies 3 CGS), invece – oltre, come detto, a fissare l’assai più breve termine di quaranta giorni per il compimento delle indagini - ha regolamentato gli effetti della loro eventuale intempestività - stabilendo che ciò determina unicamente la “inutilizzabilità” degli “atti compiuti dopo la scadenza del termine”. A corollario di quanto precede devesi precisare come – anche in forza della modifica normativa di cui sopra – la comunicazione di conclusione delle indagini al soggetto “Avvisato” assume rilievo unicamente in ordine alle attività che a essa fanno seguito (audizione personale/deposito memoria), ma non in ordine alla validità degli atti di indagine che sono sempre utilizzabili ove effettivamente esauritisi entro la scadenza del termine per il loro compimento, restando del tutto priva di rilievo la successiva comunicazione della conclusione delle indagini, ancorché essa intervenga dopo la scadenza del termine in questione. Chiarito, in via generale, quanto precede devesi osservare come, nel caso di specie, sia la audizione dell’indagato che tutte le altre attività di indagine - peraltro, essenzialmente documentali - si siano esaurite ben prima della scadenza del termine prorogato di conclusione delle indagini (08.06.2015), con conseguente utilizzabilità di tutti gli atti istruttori in questione

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Unite: Decisione n. 35 del 10/08/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., a Sezioni Unite, adottata in data 22 maggio 2015 (in Comunicato ufficiale n. 58/CFA), con motivazioni pubblicate il 5 giugno 2015 (in Comunicato ufficiale n. 69/CFA)

Parti: M.M. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/S.B.

Massima: Il Presidente – omissis -, sempre con riferimento al termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, ha sostenuto che la decisione della Corte Federale è erronea anche per non aver ritenuto fondato il motivo con il quale aveva lamentato che l’art. 32, comma 11, del CGS poteva consentire all’inquirente federale una sola istanza di prosecuzione investigativa, nel rispetto del principio di celerità del processo sportivo, mentre, nella specie, la richiesta di proroga era stata duplice e non aveva fatto altro che allungare impropriamente i termini dell’indagine che si era protratta oltre il termine massimo di un anno sancito anche dall’art. 15.1 dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali. Anche tale motivo non è fondato. Si deve, infatti, ritenere coerente con la citata disposizione del previgente CGS la possibile concessione anche di diverse proroghe se, come nella specie, giustificate dal protrarsi nel tempo di comportamenti che sono legati da una evidente connessione e dalla conseguente complessità delle indagini.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 14 Aprile  2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CFA del 25 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN – Sez. Disc. del 16.03.2015

Impugnazione – istanza:2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO PROPOSTO A CARICO DEI SIGG. R.L., PRESIDENTE P.T. DEL C.R. UMBRIA, E.C., F.N., P.G., L.R. E C.M. (COMPONENTI P.T. DEL C.R. UMBRIA) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS C.G.S. (NOTA N.3671/896 PF 12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014)

Massima: La Corte, su ricorso della Procura Federale annulla la decisione del TFN che aveva dichiarato improcedibile il deferimento per violazione dell’art. 32, comma XI, del vecchio CGS e rimette gli atti alla stessa per il giudizio di merito. Ed infatti la Corte deve osservare come l’avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415 c.p.p., acquisito dalla Procura federale in data 28.6.2012, non possa non rappresentare un atto in possesso di tutti i requisiti in base ai quali si possa ritenere integrata nel caso concreto la “denuncia dei fatti” in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 32.9 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, la Procura Federale doveva svolgere le indagini necessarie ai fini dell’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari. Esso, infatti, nella fattispecie contiene la circostanziata descrizione di capi di imputazione concernenti le ipotesi di falsità dei verbali del Comitato regionale umbro e rappresenta, seppure in sintesi, le circostanze di fatto contestate; inoltre, riproducendo addirittura l’immagine fotostatica dei verbali stessi nelle parti ritenute oggetto di alterazione, individua, in tal modo, significativi elementi idonei anche a consentire riscontri di natura probatoria. Peraltro, la circostanza che il predetto atto (avviso ex art. 415 bis c.p.p.) sia pervenuto alla Procura Federale a seguito della propria richiesta di acquisizione nel contesto di un più ampio rapporto collaborativo con la Procura della Repubblica di Perugia per l’accertamento di fatti, relativi alla condotta dei deferiti, rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni in relazione alle condotte oggetto di deferimento per cui si procede ed a quelle oggetto di altro connesso procedimento, contraddice la tesi dell’Organo requirente secondo il quale avrebbe effettivamente avuto cognizione dei fatti qui addebitati al – omissis - ed agli altri componenti del Comitato regionale umbro solo con la successiva acquisizione della copia della richiesta di rinvio a giudizio dei deferiti. Pertanto, avendo la Procura Federale ricevuto la denuncia del fatto in data 28.6.2012 (mediante l’acquisizione della comunicazione ex art. 415 bis c.p.p.), correttamente il T.F.N. ha ritenuto che le conseguenti indagini, a norma dell’art. 32, comma 11, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, in assenza di proroga (nella fattispecie non richiesta dalla Procura Federale) da parte della Corte di Giustizia Federale, avrebbero dovuto essere concluse entro il 31 dicembre della stagione successiva e quindi entro il 31.12.2012. Tuttavia, pur muovendo da tale corretta premessa, il TFN trae conseguenze in ordine alla procedibilità del deferimento che non possono essere condivise da questa Corte. Infatti, a giudizio del T.F.N., al mancato rispetto del termine per la conclusione dell’indagine conseguirebbe l’improcedibilità del deferimento. Tale conclusione non trova riscontro nell’ordinamento federale. Al riguardo la Corte ritiene che il mancato rispetto da parte della Procura Federale dei termini stabiliti dall’art. 32, comma 11, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti non possa condurre a tale preclusiva conclusione. Vi sono infatti ragioni, sia di carattere letterale che di carattere sistematico, che escludono la correttezza della decisione del T.F.N. sul punto specifico. Sotto il primo profilo, stante il principio di tassatività delle cause di improcedibilità al quale deve essere riconosciuta portata generale, l’assenza di una previsione nell’ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell’indagine da parte della Procura Federale preclude che possa venire in esame tale valutazione tanto più che, in ambito processuale (rectius procedimentale), andrebbero comunque evitate interpretazioni formalistiche. Sotto il profilo squisitamente sistematico, inoltre, deve essere considerato che - fermo restando il richiamato principio della tassatività delle ipotesi di improcedibilità – la ricerca della soluzione idonea a colmare quella che nel C.G.S. all’epoca vigente (ed in particolare nell’art. 32, comma 11 oggi sostituito dall’art. 32 quinquies nuovo C.G.S.) appariva essere una lacuna, imponga l’individuazione della norma dell’ordinamento generale (diritto comune) che governi l’ipotesi che presenti maggiori similitudini ed analogie con quella oggi posta all’attenzione della giustizia sportiva. Si deve quindi fare riferimento ad una norma che regoli una fattispecie simile, che sia espressione di un principio e che persegua uno scopo pratico replicabile per la fattispecie non regolata nell’ordinamento sportivo. Nel compimento di tale operazione, peraltro, si deve tenere presente che solo con il C.G.S. CONI, al quale opera esplicito riferimento il nuovo C.G.S. F.I.G.C. entrato in vigore il 1.7.2014, è stato stabilito, all’art. 2, comma 6, che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Pertanto, fino all’entrata in vigore del nuovo C.G.S. F.I.G.C. – che, detto incidentalmente, nel richiamare i principi del processo civile accoglie inevitabilmente nell’ordinamento sportivo il principio della tassatività delle ipotesi di improcedibilità reiteratamente affermato dalla giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. lav., 28.1.2009 n. 2171; Cassazione civile, sez. lav., 3.8.2004 n. 14869) – l’individuazione della norma utilizzabile per il caso non disciplinato ben avrebbe potuto essere compiuta, in mancanza di un espresso richiamo, anche prescindendo dal ricorso prioritario al codice di rito del processo civile. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, “in assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”. In tale contesto, pertanto, non può non essere tenuto in considerazione che il codice di procedura penale e, in particolare, l’art. 407, comma 3, stabilisce che “salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati”. La conseguenza del tardivo esercizio dell’iniziativa del pubblico ministero è rappresentata, pertanto, in questo contesto, dalla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine. Si tratta di una soluzione che appare perfettamente coerente con la fattispecie oggetto di esame. Ed infatti la previsione di un termine per il compimento dell’attività inquirente si giustifica nell’ambito del generale principio del favor rei e del diritto di difesa che implicano che il soggetto sottoposto ad indagine “possa individuare un momento finale delle indagini che lo riguardano”, con la conseguenza che “la preclusione vada a colpire ogni attività inquirente espletata dopo la consumazione di detto termine” (Corte Giustizia Federale, sez. V, Com. Uff. n. 162/CGF 2008/2009, 6.4.2009). Peraltro, non può non essere rilevato come l’applicazione del medesimo principio anche nel presente caso appaia coerente con l’evoluzione normativa che ha condotto, il CONI prima e la stessa F.I.G.C. dopo, a ritenerne opportuno l’espresso accoglimento nel nuovo C.G.S. mediante l’introduzione di una disposizione chiaramente ispirata proprio al contenuto dell’art. 407, comma 3, c.p.p. L’art. 32 quinquies, comma 3, C.G.S., infatti stabilisce oggi che “la durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. Per tali ragioni la Corte ritiene insussistente l’improcedibilità dichiarata dal T.F.N. con la decisione impugnata dal momento che l’azione disciplinare, anche se esercitata oltre la scadenza del termine stabilito per la conclusione delle indagini, ove non ricorra l’eventuale prescrizione del fatto illecito commesso deve comunque ritenersi validamente azionata; ferma restando l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del termine.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 22 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CFA del 05 Giugno 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 29.4.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. M.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE A), DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7044/205 PF12-13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) -

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. M.M. DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE B) (NOTA N. 7044/205 PF12- 13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) -

Massima: La Corte ritiene necessario, in primo luogo, esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dal ricorrente in relazione alla presunta inammissibilità e/o inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine svolti con conseguente declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento notificato a suo carico. Sotto questo aspetto, la Corte ritiene condivisibile quanto rilevato dal TFN nella ordinanza n. 2 del giudizio di primo grado. I termini indicati nelle note del 28.9.2012 e del 26.3.2013 dal Procuratore federale hanno, invero, carattere ordinario ed ineriscono ad aspetti organizzativi interni dell'ufficio e sono, quindi, privi di rilevanza esterna. Come esattamente confermato dal TFN, invero, gli unici termini procedimentali cogenti trovano fonte nel C.G.S. e segnatamente nell'art. 32 comma 11 C.G.S. allora vigente. In relazione, invece, all’eccezione relativa alle presunte tardività della chiusura delle indagini, è appena il caso di osservare che correttamente la Procura Federale ha richiesto e ottenuto dalla Corte di giustizia federale le relative proroghe previste dal sopra richiamato art. 32. Ne consegue, pertanto, che la chiusura delle indagini è avvenuta nel rispetto della normativa e, quindi, dei termini all'epoca vigenti. In ordine alla presunta mancata conoscenza, da parte del ricorrente, delle anzidette proroghe, è appena il caso di ricordare che l'art. 22, comma 11, CGS (sia nella precedente, che nell'attuale versione) prevede che alla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali consegua la presunzione di conoscenza di quanto contenuto in questi ultimi, non essendo prevista la notifica a soggetti sottoposti alle indagini. A questo proposito, si rileva, altresì, che gli indagati sono, in ogni caso, sempre a conoscenza del numero distintivo del proprio procedimento, posto che, invero, lo stesso viene comunicato al momento dell'interrogatorio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.053/TFN del 29 Aprile 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico) - (nota n. 7044/205 pf12-13/SP/AM/blp del 9.3.2015).

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale, vista l’eccezione preliminare formulata all’odierna riunione dalla difesa dell’incolpato; rilevato che i termini indicati nelle note del 28.9.2012 e del 26.3.2013 dal Procuratore Federale hanno carattere ordinatorio e natura organizzativa dell’ufficio, in quanto tali privi di rilevanza esterna; ritenuto, peraltro, che il Procuratore Federale non ha limitato né poteva (auto)limitare termini procedimentali che trovano la loro fonte esclusivamente nel C.G.S., anche in ragione delle successive richieste di proroga delle indagini, poi concesse dalla Corte di Giustizia; rilevato che, in ordine alla mancata produzione di dette richieste di proroga e delle decisioni della Corte di Giustizia di concessione delle proroghe stesse, non può essere accolta l’eccezione sollevata giacché, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22, co. 11, CGS (tanto nella precedente quanto nell’attuale formulazione), tutto quanto pubblicato nei Comunicati Ufficiali si presume conosciuto in maniera assoluta, non essendo prevista la notifica ai soggetti sottoposti alle indagini; ritenuto, tra l’altro, che la produzione dei relativi comunicati ufficiali da parte della Procura Federale non può essere considerata tardiva, in quanto resa necessaria dall’eccezione sollevata dalla difesa dell’incolpato solo in data odierna; ritenuto, infine, che non emergono atti di indagine successivi all’ultima proroga concessa; P.Q.M. Rigetta l’eccezione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.038/TFN del 16 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria), C.E., N.F., G.P., R.L. e M.C. (Componenti p.t. del C.R. Umbria) - (nota n. 3671/896 pf12-13 SP/blp del 25.11.2014).

Massima: L’eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti in ordine alla improcedibilità dell’azione disciplinare per violazione dell’art. 32, comma XI, del vecchio CGS è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Difatti in data 28 giugno 2012 la Procura federale, dietro richiesta della stessa, aveva acquisito dalla Procura della Repubblica di Perugia l’avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento a carico del Sig. – omissis -, del Sig. – omissis - e di altri consiglieri del comitato regionale umbro e pertanto in quella data ed in quella circostanza la Procura stessa aveva preso cognizione della contestazione di falso elevata nei confronti dei predetti soggetti. Visto e considerato che l’avviso di conclusione delle indagini conteneva già i capi di imputazione concernenti l’ipotesi di falsità dei verbali del comitato regionale umbro, la Procura federale avrebbe dovuto attivarsi mediante l’apertura di un fascicolo sin dal momento in cui aveva acquisito il documento in questione ben sapendo che il termine per la conclusione delle indagini, secondo quanto disposto dall’art. 32, comma XI, CGS all’epoca vigente, era quello del 30 dicembre 2012. Di contro la Procura federale ha aperto l’inchiesta nei confronti del Sig. – omissis -, del Sig. – omissis - e degli altri consiglieri deferiti e non costituiti nel presente procedimento, solamente in data 23 aprile 2013 sul presupposto della richiesta di rinvio a giudizio di cui la Procura federale era venuta a conoscenza in data 9 agosto 2012.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.026/TFN del 15 Gennaio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.G. (Allenatore della Società AS Roma Spa), F.B. (Allenatore in seconda della Società AS Roma Spa), Società AS ROMA Spa - (nota n. 4071/97 pf13-14 SP/blp del 4.12.2014).

Massima: Questo TFN, sulla scorta dei principi generali, ma anche, a questo punto, per espressa previsione dell’art. 32 quinquies CGS attuale formulazione, conferma, in tema di atti di indagine tardivi, che gli stessi non possano né debbano essere utilizzati ai fini del decidere. Ergo, l’eventuale sconfinamento temporale dell’indagine ad opera della Procura federale non incide sulla legittimità del deferimento, né può invalidarlo, perlomeno quando quest’ultimo sia generato, anche solo parzialmente, da atti di indagine compiuti in modo tempestivo. E che, a prescindere da ogni altra considerazione, l’audizione dello stesso – omissis - sia avvenuta nel rigoroso rispetto dei termini di indagine appare circostanza incontestabile.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR  Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013

Impugnazione Istanza:(26) – APPELLO DEL SIG. B.C. (calciatore attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI  DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE .

Massima: L’art. 32 punto 11 inciso 2 CGS, prevede che le indagini  relative a fatti denunciati nel periodo 1° gennaio – 30 giugno devono concludersi entro  il 31 dicembre della stagione sportiva successiva.  La relazione della Procura non costituisce un atto d’indagine, bensì un elaborato di accompagno delle indagini, avente natura meramente amministrativa, cioè interna  all’Organo Federale, priva di valore costitutivo (cfr. conformi sul punto decisioni CDN n.  45 del 30.11.2012; CGF n. 37 del 9.9.2013).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 04 Aprile 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €  10.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA  1, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO DIRIGENTE, P.P.M.,  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE  DELL’ART 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 12 PREVIGENTE  REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 15, COMMA 1, E  16 REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 - (NOTA N. 9090/1034  PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) 2) RICORSO SIG. B.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE  ALL’ART. 12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON  RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 1, E ALL’ART. 16 DEL  REGOLAMENTO AGENTI, VIGENTE SINO AL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034  PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) 3) RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. C.L.;  - DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI  RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA  CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI  RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ,  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.12  DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE  NORME DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 1, E ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO  AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL  18.6.2012) -  RICORSO SIG. F.R. (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 6 E AMMENDA DI €  50.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15,  COMMI 1, 2, 3, 4, E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE  ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) 5) RICORSO SIG. A.F.(AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA  SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI €  15.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15,  COMMA 1, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI - RICORSO U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. F.R.;  - DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI  RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA  CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI  RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ,  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON GLI ARTT.  12, 15 COMMA 1, E 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO  2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - RICORSO SIG. S.D.(AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA  SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA  DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI  ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI  VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - RICORSO SIG.RA C.N.(AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA  SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA  DI € 10.000,00 INFLITTALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI  ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI  VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012)

- RICORSO SIG. R.A. (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA  SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA  DI € 30.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI  ARTT. 12, 15, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE  ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) -

Massima: La Corte non ritiene fondate le eccezioni di perenzioni dell’azione disciplinare ed improcedibilità del deferimento, per le stesse argomentazioni già espresse dal primo Giudice, dalle quali non ritiene di discostarsi.   Ancorché la maggior parte di fatti oggetto di causa siano risalenti nel tempo, devesi infattiritenere che solo alla fine della stagione 2008/2009, la Procura ha avuto modo di vagliarli compiutamente, in particolar modo, alla luce di quanto emerso con gli specifici elementi di cui all’esposto del – omissis -. Parimenti, non ritiene fondata l’eccezione di improcedibilità del deferimento anteriore alla novella del maggio 2009, relativa all’art. 32 C.G.S., per non essersi le indagini concluse entro la stagione in corso, quindi, entro il 30.6.2009.   La detta novella non comporta una immutazione di alcun diritto sostanziale, non essendo diretta a modificare la pena o ad introdurre nuove fattispecie di illeciti o ancora, a modificare i termini della prescrizione, ma introduce una nuova norma di natura meramente processuale e deve essere valutata semplicemente alla luce del diritto intertemporale.   Il nostro Ordinamento conosce 4 diverse tipologie di norme che regolano il diritto intertemporale: a) le norme interpretative, che sono applicabili, retroagendo nel tempo, alla norma che si intende interpretare ed a far data dalla sua introduzione, come se detta norma avesse avuto ab origine il senso e la ratio che la norma interpretativa le attribuisce; b) le norme ad efficacia retroattiva, che tali sono perché l’Ordinamento, affermandolo in maniera esplicita, ha inteso con le stesse regolare fattispecie che riguardano il passato; c) le norme ad efficacia immediata, dirette a regolare il presente e quindi, le fattispecie produttive di effetti giuridici non ancora esauritesi; d) le norme ad effetto differito, dirette a regolamentare le fattispecie che verranno ad esistenza da una determinata data in poi, laddove detta data è espressamente resa esplicita nella norma medesima. In siffatto quadro normativo, ritiene la Corte che la norma in esame sia ascrivibile alla categoria di quelle ad effetto immediato, non potendosi ipotizzare la natura interpretativa, retroattiva o ad effetto differito.   Peraltro, nel detto contesto, questa Corte ha già valutato la portata e gli effetti della novella di cui all’art. 32 comma 11 C.G.S., affermando che la stessa è applicabile anche ai fatti anteriori, purché il termine precedentemente assegnato per le indagini non sia ancora scaduto (Com. Uff. n.  049/C.G.F., riunione 31.8.2010).  Consegue che per fatti le cui indagini avrebbero dovuto concludersi entro il 30.6.2009, in virtù del novellato disposto dell’art. 32 comma 11, il termine devesi ritenere prorogato di diritto al 31.12.2009.   Entro il detto termine (22.12.2009), è stata, peraltro, richiesta la proroga e la sezione consultiva lo ha concesso in data 7.4.2010, per cui, il termine devesi ritenere ulteriormente prorogato fino al 30.6.2010.   Sta di fatto che entro il detto ultimo termine (più precisamente, nel periodo magio/giugno 2010) sono state effettuate tutte le audizioni (da ritenersi i veri atti di indagine) per cui, non rileva che la relazione ed il deferimento siano intervenuti in epoca successiva.   La norma impone infatti l’esaurimento delle indagini entro un determinato termine, ma non vieta in pari tempo che il risultato delle dette indagini ed il conseguente deferimento, possono essere esplicitati in epoca successiva, non potendosi confondere l’atto d’indagine con il relativo risultato dell’indagine medesima.   A nulla rileva, altresì, che gli atti contenenti le indagini, in seguito al loro smarrimento, possano essere stati riprodotti, desumendoli da una banca dati.   La semplice riproduzione, non costituisce nuovo atto d’indagine, mentre è appena il caso di osservare che nessuno ha contestato la conformità della detta riproduzione con gli atti originali.   Resta quindi il fatto che nel caso dedotto in giudizio, dovendosi le indagini concludere entro il termine del 30.6.2009, la novella dell’art. 32 comma 11 C.G.S. è intervenuta trovando i termini non ancora scaduti e li ha prorogati per legge fino al 31.12.2009.   La tempestiva richiesta di proroga, avanzata il 22.12.2009 e concessa dalla Sezione consultiva della C.G.F. il 7.4.2010, li ha prorogati fino al 30.6.2010 ed entro il detto termine sono state  concluse tutte le indagini, per cui, non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità del  deferimento, che è intervenuto all’esito di indagini da ritenersi tutte effettuate tempestivamente.  

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Giugno 2011  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. n. 57/CND del 9 febbraio 2011

Parti: A.S.D. GRACCIANO, SIG. L.P., SIG. S.B. E SIG. M.C./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Il termine a quo per il calcolo del tempo entro il quale devono essere concluse le indagini, quando non ci si trovi dinanzi a “fatti denunciati”, decorre dalla concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 99/CDN  del 30 Giugno 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza:   Deferimento della procura federale a carico di: G.S.(Direttore Sportivo della Soc. AS Chievo Verona Srl), J.C.B. (Amministratore delegato della  Soc. FC Juventus SpA), A. S.(Direttore Sportivo della Soc. FC Juventus SpA), A. D. O. (calciatore della Soc. FC Juventus SpA), M. Z. (Presidente del C.d.A. della Soc. US Città di Palermo SpA), R. F. (all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo della Soc. US Città di Palermo SpA), S. G. e M. G. (Agenti di calciatori) e delle societa’ AC Chievo Verona Srl, FC Juventus SpA e US Citta’ di Palermo SpA (nota n. 7964/1370pf07-08/SP/ad del 18.5.2010).

Massima: Per costante orientamento della CDN, né il deferimento, né altri provvedimenti di gestione interna alla Procura (tra i quali indubbiamente deve essere annoverato il provvedimento di riunione) costituiscono atti di indagine che sottostanno alla falcidia del limite temporale di cui al disposto di cui all’art. 32  del C.G.S. (ossia 30 giugno della stagione sportiva  in cui si è verificato il fatto), ciò che rileva ai fini della determinazione della procedibilità o meno è la tempistica delle indagini.  Ebbene, dall’esame degli atti emerge che l’intera attività di  indagine è stata compiuta nel pieno rispetto del predetto termine, ad eccezione degli atti di indagine relativi ad un procedimento, per il quale tuttavia la Procura ha chiesto e ottenuto dalla Corte Federale la proroga, per come emerge dalla documentazione in atti (cfr. CU N°. 1/CGF).  In tale contesto è indubbio che i provvedimenti di riunione sono stati adottati al mero scopo di economizzare il numero dei procedimenti da sottoporre all’esame di questa Commissione e non piuttosto, per  come paventato dalle difese  dei deferiti, per sfruttare surrettiziamente nei vari procedimenti i risultati delle varie indagini, ipotizzando un sistema di vasi comunicanti artatamente costruito dalla Procura al solo scopo di superare lo scoglio della prescrizione. Trattasi pertanto di provvedimenti (quelli con i quali è stata disposta la riunione) rientranti perfettamente nell’ambito dei poteri discrezionali e valutativi della Procura, rispetto al cui esercizio, non risulta violata alcuna norma dell’ordinamento sportivo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 60/CDN  del 20 Febbraio  2010 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (168) – Deferimento del Procuratore Federale a carico della società AC Isola Liri Srl (nota n. 4076/315pf09-10/AM/ma del 18.1.2010).

Massima: E’ inammissibile il deferimento della società alla CDN per il comportamento tenuto dai propri sostenitori che durate la gara e nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, nella curva destinata agli “Ultras“, hanno esposto, per la durata di circa tre minuti, uno striscione comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, origine territoriale ed etnica. Il deferimento deve essere dichiarato inammissibile, per l’effetto di quanto disposto dall’art. 35, comma 2.1, del vigente CGS che testualmente recita: “i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura Federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore dodici del giorno feriale successivo alla gara, nonché di altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale“. In relazione al caso in esame appare del tutto evidente che la predetta norma non lascia spazio a qualsiasi ombra di dubbio, evidenziando che l’unico organo competente ad irrogare le sanzioni per i fatti indicati in premessa, è quello del Giudice sportivo, da investire del caso nei modi e termini stabiliti dall’art. 35, comma 2.1, del CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN  del 13 novembre 2008  n.  1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (68) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.C. (Presidente della Soc. Cagliari Calcio SpA) e della società Cagliari Calcio SpA (nota n. 1810/738pf07-08/SP/blp del 20.10.2008)

Massima: Il deferimento è procedibile, quando le indagini si sono concluse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato il fatto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/CGF Riunione del 24 luglio 2007 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 194/CGF Riunione del 4 giungo 2008 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 188 del 18.5.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.S.D. Bojano avverso le sanzioni inflitte: dell’inibizione per anni 1 al Sig. M.A. (Presidente U.S.D. Bojano) per violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S.; dell’ammenda di € 3.000,00 all’U.S.D. Bojano per responsabilità diretta per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S.; dell’inibizione per mesi 6 al Sig. P.F.P. e della squalifica per 4 giornate di gara al calciatore A.D. per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S; della inibizione per mesi 3 al Sig. F.F. per violazione dell’art.1, comma 3 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale

Massima: Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva devono essere concluse dalla Procura Federale prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva, nulla prevedendo in merito al deferimento. Nel caso in esame, seppur il deferimento è avvenuto nel mese di marzo del 2007, le indagini si sono concluse nel mese di giugno 2006, come si evince dalla relazione dell’Ufficio Indagini, e pertanto nei termini prescritti dall’art. 27 comma 8 C.G.S.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 6/CDN del 4 Settembre 2007 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C.C. (assistente arbitro) per violazione art. 1 CGS e 37 comma 2 lett. b) del regolamento AIA oggi trasfuso nell’art. 40 comma 3 lett. c) del regolamento AIA (nota n. 236/405pf06-07/sp/ma del 31.7.2007).

Massima: E’ ammissibile il deferimento quando l’Ufficio indagini risulta aver completato tempestivamente i propri accertamenti nei termini previsti dalle norme all’epoca in vigore.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 marzo 2006– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18/C del 21/11/05 - www.figc.it

Parti: Calcio Como S.r.l. contro F.I.G.C. - U.S. Calcio Bolognese

Massima: La Corte Federale con C.U. n. 15 del 6.4.2004 ha chiarito che il termine di 7 giorni - previsto dall’art. 25 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per il deferimento alla Disciplinare di squadre che abbiano utilizzato calciatori in posizione irregolare – è perentorio e che entro detto termine deve essere fatto un deferimento non generico, nè condizionato nè con riserva. Tale criterio interpretativo, deve applicarsi in relazione ad ogni tipo di deferimento e quindi anche in cui il deferimento stesso è stato disposto non da un Organo inquirente ma (proprio ai sensi dell’art. 25 c. 4 C.G.S.) dal Presidente del Comitato Interregionale. L’atto di deferimento, avendo anche funzione di garanzia nei confronti dell’incolpato, deve considerarsi non generico e quindi idoneo alla finalità cui è preordinato quando, mediante precisi riferimenti ad un' azione od omissione, consente all' interessato l' esatta individuazione del fatto addebitatogli, al fine di consentirgli ogni possibile discolpa. Ne consegue che la nullità della contestazione (e delle accuse mosse all’incolpato) per genericità sussiste essenzialmente ove l’illecito sia evocato in termini così incerti o perplessi da comportare una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Per converso, non può ritenersi generico l’atto di addebito il quale contenga una circostanziata indicazione della specifica natura della condotta addebitata, in modo che possa essere agevolmente individuato dall' incolpato il particolare ed esatto angolo visuale dal quale la sua condotta dovrà essere vagliata. Nel caso in esame il Presidente del Comitato Interregionale, nel contesto del tempestivo atto, ha fatto riferimento alla indebita utilizzazione nella gara del calciatore, non avente titolo legittimo a prendervi parte perchè non regolarmente tesserato. Tale atto di deferimento non può essere considerato generico, proprio perchè circoscrive con ragionevole chiarezza la condotta effettivamente rilevante ai fini disciplinari e quindi già consente alle parti incolpate di percepire la esatta natura della violazione addebitata. In tale contesto, la circostanza che con ulteriore atto il Presidente il Presidente abbia integrato le premesse del precedente provvedimento (aggiungendo al richiamo degli artt. 1 e 12 C.G.S. ivi già contenuto quello all’art. 114 N.O.I.F. ) non determina una inammissibile novazione della contestazione originaria. La più dettagliata indicazione delle norme asseritamente violate, infatti, non ha inciso sulla individuazione del momento costitutivo della fattispecie sanzionabile in sede disciplinare, che resta quello originariamente individuato, e risulta in definitiva funzionalizzata a consentire una migliore tutela dei diritti difensivi delle parti.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C del 11 luglio 2005 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 18.5.2005

Impugnazione - istanza: Appello U.S. Torre avverso la sanzione dalla penalizzazione di n. 20 punti in classifica per la stagione sportiva 2004/2005 e l’ammenda di € 52,00, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto

Massima: Il termine di decadenza di sette giorni dalla data di disputa della gara, previsto dall’articolo 25 comma 5 C.G.S. , si riferisce esclusivamente alla impugnazione della regolarità della gara e quindi del risultato della stessa e non si applica, invece, ai deferimenti disposti per violazioni regolamentari commesse da Società che abbiano fatto partecipare a gare calciatori privi di titolo. Per tali violazioni, che comportano l’adozione di provvedimenti diversi dalla sanzione di perdita della gara, il deferimento può essere effettuato, per consolidata giurisprudenza, anche dopo la scadenza del predetto termine di decadenza, ma comunque entro il termine di prescrizione. Nel caso in esame, il deferimento non ha avuto riguardo alla regolarità delle gare alle quali ha partecipato il calciatore (ed infatti il risultato delle gare suddette non è stato messo in discussione, come affermato nello stesso atto di deferimento e ribadito dalla Commissione Disciplinare nella sua motivazione) ma si è riferito esclusivamente alla violazione regolamentare posta in essere dalla società con l’utilizzazione in venti gare di campionato del calciatore in posizione irregolare per carenza di tesseramento. Nessuna decadenza del potere di deferimento si è quindi verificata nel caso in esame. Quanto alla presunta carenza dell’elemento psicologico, è sufficiente rilevare che l’appellante, avendo avuto conoscenza della posizione del proprio calciatore e delle norme regolatrici del tesseramento degli svincolati attraverso la pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale, non può invocare a propria discolpa una situazione psicologica di buona fede.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 45/C Riunione del 16 Maggio 2005 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005

Impugnazione - istanza:Appello A.C. Martellago avverso la sanzione della penalizzazione di n. 9 punti in classifica nel campionato di eccellenza 2004/2005 inflittale a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto per responsabilità diretta, per violazione degli artt. 40 N.O.I.F. e 1, 1° comma e 12, 5° comma sub a) C.G.S.

Massima: L’atto di deferimento non effettuato a norma dell’art. 25, comma 5, C.G.S., essendo il termine ivi previsto già integralmente decorso, consente di punire la condotta antiregolamentare con una sanzione diversa da quelle della perdita della gara. Ciò non significa che la società responsabile di irregolarità non possa essere sanzionata a diverso titolo per la commissione delle stesse. Per cui la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara in cui è stato utilizzato il calciatore ab origine in posizione irregolare di tesseramento, è adeguata e proporzionata alla gravità dell’infrazione regolamentare posta in essere dalla società deferita, atteso che l’art. 12, comma 8, C.G.S.,il quale sanziona l’utilizzo di calciatori per i quali successivamente la F.I.G.C. abbia revocato il tesseramento per irregolarità imputabile alla società , è pienamente applicabile a tele fattispecie, la quale è addirittura più grave della prima.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 55/C Riunione del 7 Giugno 2004 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 27.5.2004

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Libertas Palestro Plebiscito avverso decisioni merito gara Libertas Palestro Plebiscito/Angelo Custode del 16.5.2004

Massima: L’art. 42, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che il termine per il deferimento per l’irregolare partecipazione di calciatori alla gara - che in via ordinaria, è stabilito nel settimo giorno dallo svolgimento della gara - subisce una deroga per le gare relative ai play-off e ai play-out per le quali il termine è stabilito “entro le ore 24 del giorno successivo”. Nella specie il deferimento della società da parte del Comitato Regionale è invece avvenuto dopo due giorni. Il deferimento è quindi fuori termine, a nulla rilevando il fatto che solo dopo due giorni il Comitato Regionale ha potuto conoscere della irregolare posizione del calciatore, non tesserato.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/Cf del 16 Aprile 2004 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Procedimento interpretativo d’ufficio sull’art. 25, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ad atti di deferimento

Interpretazione: Ciò che rileva sotto il profilo della validità dell’atto di deferimento è la sua idoneità ad avviare l’azione disciplinare. I termini assumono rilievo a questo proposito, atteso che essi assolvono ad una duplice funzione, quella di mettere rapidamente in grado l’accusato di conoscere i rilievi mossi nei suoi confronti e quello di pervenire ad una definizione sollecita dell’addebito disciplinare, in modo che non siano pregiudicati l’andamento del campionato e la stabilità dei suoi esiti.

Interpretazione: Il termine previsto dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 25, commi 4 e 5 C.G.S.) è perentorio e entro tale termine deve essere fatto un deferimento non generico, né condizionato, né con riserva. La perentorietà porta con sé la necessità che il deferimento non si fondi su elementi forniti successivamente alla scadenza del termine perentorio e che incidano sulla configurazione dell’addebito disciplinare. E’ possibile, invece, ogni completamento del deferimento entro il termine perentorio, anche una volta che il deferimento sia stato già proposto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 24 Novembre 2003 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003

Impugnazione - istanza: - Reclamo dell’U.S. Rossanese Calcio avverso decisioni merito gara Rossanese/Leonzio del 28.9.2003 a seguito di deferimento del Presidente del Comitato per l’Attività Interregionale per violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S.

Massima: A norma dell’art. 25, comma 5, così come modificato dal Com. Uff. F.I.G.C. n. 12/A del 31.7.2003, il deferimento da parte del Presidente del Comitato Interregionale, per posizione irregolare del calciatore non in regola con il tesseramento deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara. Al riguardo è significativa la recente modifica voluta dal legislatore sportivo in data 31.7.2003 che ha sostituito l’originario termine di quindici giorni con quello più limitato di sette giorni, proprio per garantire certezza e regolarità ai campionati. La necessità, pertanto, di una rigorosa osservanza dei tempi, certamente ristretti ma in tal modo disposti dal legislatore, impone di ritenere tardivo il deferimento inoltrato dal Comitato Interregionale e sollecitato dalla società la quale, peraltro, ha anche lasciato scadere il termine per proporre ritualmente reclamo al Giudice Sportivo. (Nel caso di specie, risulta inoltrato dal Presidente del Comitato Interregionale successivamente a tale termine e pertanto non può essere preso in considerazione)

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 28 Luglio 2003 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 6.5.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo della S.C. Cus Arcavacata avverso la sanzione della penalizzazione di n. 14 punti in classifica per il campionato 2002/2003 a seguito di deferimento del presidente del Comitato Regionale Calabria

Massima: E’ inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 24 commi 4 e 5 C.G.S, il deferimento del Procuratore Federale relativo alla posizione irregolare del calciatore quando pur avvenuto entro 15 giorni dalla pronuncia della Commissione Tesseramenti che ha dichiarato la nullità del tesseramento sia stato comunque promosso oltre i 15 giorni dallo svolgimento della gara a cui ha partecipato il calciatore.

Massima: Il deferimento per la posizione irregolare del calciatore ai sensi dell’art. 24 commi 4 e 5 C.G.S. deve avvenire perentoriamente entro 15 giorni dallo svolgimento della gara a cui il calciatore ha partecipato, altrimenti è inammissibile.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/Cf del 23 maggio 2003 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale di parere interpretativo dello art. 25, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento ai deferimenti per posizione irregolare di calciatori.

Interpretazione: La norma di cui all’art. 25, comma 5, C.G.S. va interpretata nel senso che il deferimento per la posizione irregolare di calciatori deve essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni dallo svolgimento della gara e che tale termine perentorio si riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato (o torneo) nel caso in cui sia intervenuta la predetta chiusura.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 24 marzo 2003 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 31 del 20.2.2003

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Bojano avverso decisioni merito n. 3 gare del Campionato Regionale Giovanissimi a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Molise del settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

Massima: A norma dell’art. 42, comma 4, C.G.S. che ricalca peraltro l’art. 25, comma 5, dello stesso Codice, il deferimento (da parte del Presidente del Comitato Regionale) per posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa. Qualora tale termine non sia stato rispettato, la CAF annulla senza rinvio la decisione della Commissione Disciplinare, che aveva irrogata la sanzione della perdita della gara, e ripristina il risultato conseguito sul campo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 4 luglio 2002 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 44 del 30.5.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Ghilarza Calcio avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 22 punti in classifica alla società reclamante e della squalifica al 15.9.2002 al calciatore C.C., inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sardegna.

Massima: La Commissione d’Appello è ben consapevole che in recente occasione (appello A.S. Civate, riunione 18 novembre 1999, Com. Uff. n. 11/C) è stata espressamente affermata dalla C.A.F. la natura perentoria del termine di quindici giorni (decorrente dalla disputa della gara interessata) dalla richiamata previsione - e ancor prima dall’art. 37, comma 3, del previgente C.G.S. - messo a disposizione degli organi direttivi delle Leghe, Comitati e Divisioni per il deferimento circa la posizione irregolare di calciatori, e che nella medesima sede è stato accuratamente evidenziato che la previsione di chiusura per cui il deferimento deve essere effettuato “comunque non oltre i sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce” trova applicazione solo quando il termine ordinario di 15 giorni vada a cadere oltre il settimo giorno ultimativo da essa richiamato, trattandosi di previsione chiaramente volta ad evitare che i provvedimenti disciplinari vengano adottati troppo oltre i tempi di chiusura dei suddetti campionati. Al tempo stesso occorre però rilevare, come è del resto nella logica delle cose, che l’applicazione di provvedimenti disciplinari a carico della società (come nella specie) e del tesserato, a differenza quindi dalla punizione sportiva della perdita della singola gara, non è preclusa, fatti salvi i termini di prescrizione, dal vano decorso del termine perentorio previsto per il deferimento. In tal senso può legittimamente estendersi, anche mediante utilizzazione di strumento analogico, il meccanismo che consegue, per i reclami delle parti, all’applicazione del combinato disposto dei commi 3 e 7 del predetto art. 42 Nuovo C.G.S., e dal quale può chiaramente evincersi l’esigenza di distinguere le finalità a cui tendono i reclami stessi (e, a questo punto può aggiungersi, dei deferimenti) ed i loro effetti finali. Non può, in definitiva, essere imposto ai predetti Organi Direttivi un termine strettissimo per il deferimento quando al deferimento stesso può conseguire l’applicazione di una sanzione disciplinare nei confronti di società o tesserati, e non la mera punizione sportiva della perdita della gara che richiede, anche per il coinvolgimento diretto di altri soggetti, tempi strettissimi di decisione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 4 Aprile 2002 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 55 del 28.2.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Guidonia Villanova avverso la sanzione della penalizzazione di punti 14 nella classifica del campionato in corso inflitta a seguito di deferimento del Presidente dal Comitato Regionale Lazio.

Massima: Quando il deferimento è proposto dal Presidente del Comitato Regionale, in merito alla posizione irregolare del calciatore, oltre il termine di 15 giorni dallo svolgimento delle gare previsto dall’art. 42 comma 3 C.G.S., e che avrebbe potuto portare, invece, a seguito di reclamo, alla modifica dei risultati conseguiti sul campo ex art.12 comma 1 C.G.S., esso è inteso come denuncia di violazione di norme regolamentari, perseguibili con le sanzioni previste dal combinato disposto dall’art. 42 comma 7 e dall’art. 13 lettere b/f C.G.S.; e ciò allo scopo di salvaguardare anche la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla utilizzazione di un calciatore non avente titolo. Per cui gli effetti non saranno quelli della perdita della gara nei confronti della società che ha utilizzato il calciatore in posizione irregolare, ma della penalizzazione in classifica per ogni gara a cui ha partecipato il calciatore ed ha conseguito un risultato utile.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 14 Settembre 2001 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 5 del 23.7.2001

Impugnazione - istanza: Appelli della Pol. Alberobello e dei sigg.ri P.A., G.A., P.D., M.G., C.N., P.D., D.L.A., T.D. e G.G. avverso decisioni a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: Il deferimento da parte del Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica del Comitato Regionale per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale della C.A.F., non è assoggettato al rispetto del termine previsto dall’art. 37 comma 3 C.G.S.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 19 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 dell’1.6.2000

Impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente della F.I.G.C. avverso la declaratoria di inammissibilità del deferimento proposto dal Presidente del Comitato Regionale Puglia a carico dell’Inter Copial Putignano in relazione alla partecipazione del calciatore G.E. in posizione irregolare nel corso del campionato 1999/2000.

Massima: Il deferimento per violazioni di norme regolamentari è proponibile indipendentemente dai termini indicati dall’art. 37 C.G.S., in quanto volto ad ottenere l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8 lettere b/f C.G.S. Essendo decorso il termine di 15 giorni dallo svolgimento delle gare previsto dall’art. 37 comma 3 C.G.S., che avrebbe potuto portare alla modifica dei risultati conseguiti sul campo, ben può essere denunciata la violazione di norme regolamentari perseguibili con le sanzioni previste dall’art. 8 lettere b/f C.G.S., e ciò allo scopo di salvaguardare la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla utilizzazione di un calciatore non avente titolo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 25 maggio 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - com. uff. n. 21/d - riunione del 17.2.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Caltagirone avverso la declaratoria di nullità del trasferimento del calciatore D.M. dalla Rossanese Calcio ad essa reclamante.

Massima: Quando, in seguito al deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale viene accertato che il calciatore ha partecipato in posizione irregolare, qualora il deferimento sia proposto oltre il termine di 15 giorni dalla svolgimento della gara, la Commissione disciplinare non potrà irrogare la sanzione sportiva della perdita della gara, ma comminare solo la penalizzazione di punti in classifica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 18 maggio 2000 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 37 del 13.4.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C- Carpineti avverso decisioni a seguito di deferimento dell’U.S. Vetto da parte del Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione alla partecipazione alla gara Vetto/Carpineti del 6.1.2000 del calciatore Ruffini Dario in posizione irregolare.

Massima: La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta solo quando il deferimento avvenga, ai sensi dall'art. 37 comma 3 cpv. C.G.S., nel termine di quindici giorni dalla disputa della stessa. Diversamente, il comma 6 della norma citata dispone che possano infliggersi solo sanzioni disciplinari non incidenti sul risultato della gara stessa (penalizzazione in classifica).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 4 maggio 2000 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com.Uff. n. 79 del 7.4.2000

Impugnazione - istanza:Appello della Fratellanza Sport Sestrese avverso decisioni a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’attività Interregionale a carico dei calciatori B.I. e R.A., nonché della Fratellanza Sport. Sestrese, per violazione rispettivamente degli artt .1, comma 1, e 7 C.G.S.

Massima: Per la partecipazione irregolare dei calciatori alla gara, per essere squalificati, su deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, viene inflitta alla società la penalizzazione di punti (tre) in classifica e la squalifica nei confronti dei suddetti calciatori.Massima: Quando il deferimento è avvenuto per la violazione dell'art. 7 C.G.S., la Commissione disciplinare può dare una qualificazione giuridica diversa da quella risultante dall'atto di deferimento e legittimamente applicare l'art. 8 lett. b/f C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 28 aprile 2000 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 75 del 31.3.2000

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Pro Vasto avverso la sanzione della penalizzazione di punti 3 nella classifica del campionato in corso, inflittagli a seguito di riferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’attività Interregionale per violazione dell’art. 7 C.G.S.

Massima: L'art. 19 C.G.S., infatti, prevede che "... Gli Organi Federali... deferiscono alle Commissioni Disciplinari le società, i dirigenti, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme federali... Tale obbligo di deferimento per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere adempiuto entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa e, comunque, non oltre sette giorni dalla chiusura del Campionato o del Torneo cui la gara si riferisce”. Questa ultima previsione normativa ha l'evidente scopo di dare certezza circa il risultato della gara in tempi compatibili con il relativo campionato, ma non è diretta alle diverse ipotesi di responsabilità dei soggetti che si siano resi colpevoli di violazione delle norme federali.Massima: Ricorre l'ipotesi prevista dall’art. 8 C.G.S. e non quella prevista dall’art 7 C.G.S. (che prevede la punizione sportiva della perdita della gara), per le società che si rendano responsabili della violazione delle norme federali ovvero di quelle in materia di tesseramento in relazione all’utilizzazione del calciatore nella gara, allorquando il deferimento da parte del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale è avvenuto oltre il termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/C Riunione del 18 novembre 1999 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 11 del 30.9.1999

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Civate avverso decisioni merito n. 2 gare a seguito di deferimento del vice presidente del Comitato Regionale Lombardia. Massima: Ai sensi dell'art. 37 comma 3 C.G.S. è inammissibile per tardività il deferimento per posizione irregolare del calciatore da parte del Vice-Presidente del Comitato Regionale, quando è stato proposto oltre il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara.

Massima: L'art. 37 comma 3 C.G.S. dispone che il deferimento da parte dei competenti Organi Direttivi Federali per la partecipazione irregolare di calciatori a gare deve essere adempiuto entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara. Tale termine è perentorio al pari di tutti quelli prescritti dal citato Codice.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C - Riunione del 12 febbraio 1998 - n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata Com. Uff. n. 18 del 27.11.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Atletico Matera avverso decisioni merito gara Bernalda/Atletico Matera del 19.10.1997

Massima: E’ inammissibile il deferimento proposto dal Presidente del Comitato Regionale, per la posizione irregolare del calciatore, quando è avvenuto oltre il termine previsto dell'art. 19 comma 2 C.G.S. e fuori delle forme contemplate dell'art. 25 comma 2 C.G.S. (Il deferimento avvenne in data 15/11/97, mentre la gara fu disputata il 19/10/97).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 18 dicembre 1997 - n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del 20.11.1997

Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Cornaredese avverso decisioni merito gara Cornaredese/Vighignolo del 28.9.1997

Massima: Il deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale nei confronti della società che ha schierato in campo un calciatore in posizione irregolare per essere lo stesso tesserato presso altra società deve essere proposto entro il termine di 15 giorni dallo svolgimento della gara a norma del nuovo testo dell'art. 37 comma 3 C.G.S. Qualora il deferimento avvenga oltre il suddetto termine ma abbia ad oggetto più gare a cui il calciatore risulta aver partecipato, non potrà essere comminata la sanzione sportiva della perdita della gara, ma dall’altro potrà essere irrogata la penalizzazione di punti in classifica (tre punti) a norma dell'art. 37 comma 6 C.G.S., in quanto detto comma 6 prevede comunque sanzioni a carico della società e del calciatore, anche in caso di decorso del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 - n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 178 del 24.4.1998Impugnazione - istanza: Appello del calciatore D.R.A. avverso la sanzione della squalifica per n. 4 giornate di gara inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.

Massima: La Procura Federale, ai sensi dall'art. 22 comma 3 C.G.S. "deferisce al giudizio della competente Commissione Disciplinare le società, i dirigenti ed i tesserati incolpati di illecito sportivo ed amministrativo, o di avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di probità, lealtà e rettitudine sportiva ...”. Nel caso in esame il deferimento concerne la violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per il quale "le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale”.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 - n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 178 del 24.4.1998

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore D.R.A. avverso la sanzione della squalifica per n. 4 giornate di gara inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.

Massima: "Gli Organi Federali.... deferiscono alle Commissioni Disciplinari le società, i dirigenti, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazione alle norme federali.... Tale obbligo di deferimento per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere adempiuto entro il sessantesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa e, comunque, non oltre sette giorni dalla chiusura del Campionato o del Torneo cui la gara si riferisce". Questa ultima previsione normativa ha, infatti, l'evidente scopo di dare certezza circa il risultato della gara in tempi compatibili con il relativo campionato, ma non è diretta alle diverse ipotesi di responsabilità dei soggetti che si siano resi colpevoli di violazione delle norme -federali. (Quindi, quando il calciatore, come nel caso in esame, viola l'art. 1 comma 1 C.G.S. per aver disputato nel campionato precedente ed in quello attuale presso società diverse, gare di campionato senza averne titolo è prevista a suo carico la squalifica. Nel caso in esame il Procuratore Federale deferisce anche le società che hanno schierato il calciatore senza averne titolo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C - Riunione del 29 gennaio 1998 - n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 22 dell'11.12.1997

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Nuova Capriolo avverso la sanzione della penalizzazione di n. 9 punti nella classifica 1997/98 inflittale a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia, a seguito della partecipazione del calciatore B.A. a n. 3 gare in posizione irregolare

Massima: Nel caso in cui il calciatore abbia partecipato a più gare in posizione irregolare di tesseramento, quando è decorso il termine di quindici giorni dallo svolgimento delle gare previsto dell'art. 37 C.G.S., che avrebbe potuto portare alla modifica dei risultati conseguiti sul campo, il deferimento fatto dal Presidente del Comitato Regionale è inteso denuncia di violazione di norme regolamentari, perseguibile con le sanzioni previste dell'art. 8 C.G.S. (penalizzazione) e ciò allo scopo di salvaguardare la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla utilizzazione di un calciatore non avente titolo.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 20 marzo 1997 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 175 del 15.2.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. San Severo avverso decisioni merito gara San Severo/A. Toma Maglie del 15.12.1996

Massima: Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti può deferire alla competente Commissione Disciplinare la società responsabile di aver schierato in campo il calciatore in posizione irregolare perché squalificato. Consegue la punizione sportiva della perdita della gara.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 27 febbraio 1997 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 25 del 30.1.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Castellaneta avverso la sanzione dell’ammenda di L. 100.000 con diffida inflittale a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Puglia, in relazione alla gara Corato/Castellaneta del 10.11.1996

Massima: L’art. 37 comma 6 C.G.S. prevede che, anche dopo il decorso del termine per il deferimento relativo all’impiego irregolare di calciatori, siano applicabili provvedimenti disciplinari (non, evidentemente, quello tecnico che influisce sul risultato della gara) a carico della società e del tesserato, salva la prescrizione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 2 maggio 1996 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 34 del 22.2.1996

Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Murese avverso decisioni merito 2 gare per partecipazione del calciatore C.L. in posizione irregolare.

Massima: Il deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale nei confronti della società che ha fatto partecipare a talune gare il calciatore squalificato deve essere proposto entro 60 giorni dallo svolgimento della gara previsto dall'art. 37 comma 3, ult. parte, C.G.S.; oltre tale termine il deferimento è inammissibile.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 29 febbraio 1996 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 21.12.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. Presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Affrico/Resco Reggello del 24.9.1995

Massima: Ai sensi dell'art. 37 comma 3 C.G.S., il deferimento da parte degli Organi Direttivi, delle Leghe e dei Comitati avverso la posizione irregolare di calciatore deve essere adempiuto entro il sessantesimo giorno dallo svolgimento della gara in oggetto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 25 gennaio 1996 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commíssíone Disciplinare, presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 106 del 23.12.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso del presidente della L.N.D. avverso decisioni adottate nei confronti del Sansepolcro Calcio, a seguito del proprio deferimento, per partecipazione a diverse gare del calciatore G.M. in posizione irregolare e appello del Sanseplcro Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di nr. 3 punti nella classifica 1995/96 inflittale, a seguito di deferimento del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, per partecipazione a diverse gare del calciatore G.M. in posizione irregolare.

Massima: Il deferimento del Presidente della L.N.D. alla Commissione Disciplinare per l’illegittima partecipazione del calciatore ad otto gare ufficiali del Campionato Nazionale Dilettanti, in quanto squalificato, ai sensi dell’art. 27 comma 2 lett. c) C.G.S. deve essere proposto entro il termine di 60 giorni dallo svolgimento della gara, in mancanza è inammissibile.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 18 gennaio 1996 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n.90 del 24.11.1995

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Altamura avverso decisioni merito gara Altamura Nuova Nardò del 3.9.1995, a seguito di deferimento del Presidente della L.N.D., per partecipazione del calciatore M.F. in posizione irregolare.

Massima: Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti può deferire al giudizio della Commissione Disciplinare presso quella Lega la società e il calciatore per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 7 comma 5 e 12 comma 6 C.G.S., quando alla gara ha partecipato un calciatore in posizione irregolare per essere stato in precedenza squalificato.

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