Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 024/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO SIG. N. L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 15 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE;  - ART.  1  BIS,  COMMI  1,  DEL  CGS,  IN  RELAZIONE  ALL’ART.  21, COMMI 2 E 3, DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.; - ART. 1 BIS, COMMA 5, DEL CGS; - ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, DEL CGS; - ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 3667/705PF15- 16 GT/SDS DELL’11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA)

Massima: L’eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS è infondata Sotto tale profilo, questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto, come anche ricordato dallo stesso reclamante, la questione di diritto agitata anche nel presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 075/CFA, con cui ha escluso la perentorietà dei suddetti termini. Orbene, questo Collegio non intende discostarsi dalla suddetta decisione ancora di recente assunta: di seguito, quindi, anche per non appesantire la presente decisione, si richiamano i tratti salienti del ragionamento logico-giuridico sotteso alla medesima.L’azione disciplinare, anche laddove fosse stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concessi ai deferiti per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale ad una dichiarazione di improcedibilità o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori. Rinunciando ad ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva FIGC e CONI, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare ai termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS agli stessi deve essere negata natura perentoria. Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite della decisione n. 075/CFA prima richiamata – e che qui evidentemente si condivide – la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi. E qui viene in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Norma che si applicherebbe, in sostanza, anche ai termini previsti dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. Tale assunto non può essere condiviso. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici delle Sezioni Unite di questa Corte, nella stesura della prima richiamata decisione, “non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato”. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente o attraverso una formale qualificazione o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico svolto nella suddetta decisione, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è, invece, inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento alla perentorietà, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, vale con riguardo ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la suddetta pronuncia, “il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione”. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, già affermata, come detto, da precedenti decisioi delle Sezioni Unite di questa Corte, appare coerente con il sistema, senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Infatti, “l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte”. Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una “sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)”, si tratta quindi di una “fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole”. Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi, ai quali questo Collegio intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un “termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali”, ossia ad imprimere un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio. Degno di piena condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, ter, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, “occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: «Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI»”, che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. “Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»”. E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento per la fattispecie deve essere individuata in quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Riepilogando, dunque, deve escludersi che i termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbiano natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza degli stessi, nei termini e nei limiti sopra precisati, non avrebbe potuto condurre alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.: S. S. DIRIGENTE DELLA A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA; A. G.NON SOCIO MA RIFERIBILE ALLA A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA 1, E ALL’ART. 61 COMMA 1 DELLE N.O.I.F.; DELLA  SOCIETÀ  A.S.D.  SPORTING  CLUB  MESSINA  PER  RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA N.  3741/1275  PF15-16  GP/MB/PP  DEL 12.10.2016

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento  per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, in quanto il termine di cui trattasi non può essere qualificato perentorio ma acceleratorio. La Corte rimette gli atti al TFN per l’esame nel merito. Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale del CR Sicilia, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate. Si ripercorrono, di seguito, i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici delle Sezioni Unite, per traslarlo nella fattispecie in esame. A norma dell’art. 32 ter, comma 4, CGS, «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria». Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite e che qui evidentemente si condivide «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi». E qui viene, appunto, in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, pure invocata dal ricorrente a sostegno della natura perentoria del termine entro il quale esercitare l’azione disciplinare. Detta norma, si applicherebbe, questo in sintesi l’assunto dell’odierno appellante, anche al termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. Assunto questo che non può essere condiviso. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies CGS (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte federale d’appello, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica,  può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (cfr. Collegio Garanzia per lo Sport del CONI, prima sezione, n. 27-2016) pure invocata dall’appellante a conforto della asserita natura perentoria del termine ex art. 32 ter, comma 4, CGS e richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte». Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)». Si tratta, quindi, di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio». Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 ter, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. «Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”». E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS». Riepilogando, dunque, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO: DEL SIG. C. A. DIRIGENTE DELLA A.S.D. NASITANA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA 1, E ALL’ART. 61 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., DELLA SOCIETÀ A.S.D. NASITANA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA N.  3490/1338  PF15-16  GP/MB/PP  DEL 06.10.2016

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento  per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, in quanto il termine di cui trattasi non può essere qualificato perentorio ma acceleratorio. La Corte rimette gli atti al TFN per l’esame nel merito. Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale del CR Sicilia, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate. Si ripercorrono, di seguito, i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici delle Sezioni Unite, per traslarlo nella fattispecie in esame. A norma dell’art. 32 ter, comma 4, CGS, «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria». Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite e che qui evidentemente si condivide «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi». E qui viene, appunto, in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, pure invocata dal ricorrente a sostegno della natura perentoria del termine entro il quale esercitare l’azione disciplinare. Detta norma, si applicherebbe, questo in sintesi l’assunto dell’odierno appellante, anche al termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. Assunto questo che non può essere condiviso. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies CGS (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte federale d’appello, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica,  può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (cfr. Collegio Garanzia per lo Sport del CONI, prima sezione, n. 27-2016) pure invocata dall’appellante a conforto della asserita natura perentoria del termine ex art. 32 ter, comma 4, CGS e richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte». Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)». Si tratta, quindi, di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio». Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 ter, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. «Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”». E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS».

Riepilogando, dunque, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO: DEL SIG. T. G. PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F., DEI SIGG.RI B. F., I. S., I. F., P. E., C.S., L.C. S. M., L. D. S., M. A., R. V.A., V. G. E FIGLIA E. CALCIATORI DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO, AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F. DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E  2 C.G.S., SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA  N.  3655/1315  PF15-16  /MS/AG  DEL 10.10.2016

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento  per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, in quanto il termine di cui trattasi non può essere qualificato perentorio ma acceleratorio. La Corte rimette gli atti al TFN per l’esame nel merito. Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale del CR Sicilia, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate. Si ripercorrono, di seguito, i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici delle Sezioni Unite, per traslarlo nella fattispecie in esame. A norma dell’art. 32 ter, comma 4, CGS, «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria». Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite e che qui evidentemente si condivide «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi». E qui viene, appunto, in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, pure invocata dal ricorrente a sostegno della natura perentoria del termine entro il quale esercitare l’azione disciplinare. Detta norma, si applicherebbe, questo in sintesi l’assunto dell’odierno appellante, anche al termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. Assunto questo che non può essere condiviso. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies CGS (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte federale d’appello, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica,  può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (cfr. Collegio Garanzia per lo Sport del CONI, prima sezione, n. 27-2016) pure invocata dall’appellante a conforto della asserita natura perentoria del termine ex art. 32 ter, comma 4, CGS e richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte». Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)». Si tratta, quindi, di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio». Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 ter, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. «Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”». E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS».

Riepilogando, dunque, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO: DEL SIG. B. S. ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. D. GANGI CALCIO, DEI SIGG.RI S. E., S. G., V. M. DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ POL. D. GANGI CALCIO, DELLA SOCIETÀ POL. D. GANGI CALCIO, SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA  N.  3751/1077  PF15-16  /MB/AG  DEL 12.10.2016

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento  per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, in quanto il termine di cui trattasi non può essere qualificato perentorio ma acceleratorio. La Corte rimette gli atti al TFN per l’esame nel merito. Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale del CR Sicilia, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate. Si ripercorrono, di seguito, i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici delle Sezioni Unite, per traslarlo nella fattispecie in esame. A norma dell’art. 32 ter, comma 4, CGS, «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria». Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite e che qui evidentemente si condivide «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi». E qui viene, appunto, in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, pure invocata dal ricorrente a sostegno della natura perentoria del termine entro il quale esercitare l’azione disciplinare. Detta norma, si applicherebbe, questo in sintesi l’assunto dell’odierno appellante, anche al termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. Assunto questo che non può essere condiviso. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies CGS (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte federale d’appello, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica,  può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (cfr. Collegio Garanzia per lo Sport del CONI, prima sezione, n. 27-2016) pure invocata dall’appellante a conforto della asserita natura perentoria del termine ex art. 32 ter, comma 4, CGS e richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte». Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)». Si tratta, quindi, di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio». Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 ter, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. «Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”». E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS». Riepilogando, dunque, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG. A. A., C. C., C. I., M.A., P. L., T. F., A. C., A. G., C. C., R. G., T. B., V. A.C., V. P., Z. G. A., F. D., S. G., F. G. (CALCIATORI TESSERATI ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETÀ DELLA SOCIETÀ A.S.D. DONNALUCATA), A.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. DONNALUCATA) E LA SOCIETÀ A.S.D. DONNALUCATA PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 1 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F. E ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.3732/1316 PF15-16 MS/AG DELL’11.10.2016

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento  per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, in quanto il termine di cui trattasi non può essere qualificato perentorio ma acceleratorio. La Corte rimette gli atti al TFN per l’esame nel merito. Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale del CR Sicilia, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate. Si ripercorrono, di seguito, i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici delle Sezioni Unite, per traslarlo nella fattispecie in esame. A norma dell’art. 32 ter, comma 4, CGS, «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria». Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite e che qui evidentemente si condivide «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi». E qui viene, appunto, in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, pure invocata dal ricorrente a sostegno della natura perentoria del termine entro il quale esercitare l’azione disciplinare. Detta norma, si applicherebbe, questo in sintesi l’assunto dell’odierno appellante, anche al termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. Assunto questo che non può essere condiviso. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies CGS (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte federale d’appello, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica,  può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (cfr. Collegio Garanzia per lo Sport del CONI, prima sezione, n. 27-2016) pure invocata dall’appellante a conforto della asserita natura perentoria del termine ex art. 32 ter, comma 4, CGS e richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte». Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)». Si tratta, quindi, di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato  che,  all’esito  di  una  adeguata  ponderazione  del  complessivo  materiale  istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio». Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 ter, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. «Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”». E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS».

Riepilogando, dunque, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 08/TFN-SD del 01 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.

V. (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Società SSC Napoli Spa), A. C. (all’epoca dei fatti Consigliere Delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società SSC Napoli Spa), A. B. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SSC Napoli Spa), A. D. N., R. C. (all’epoca dei fatti soggetti che svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 CGS, all’interno della Società SSC Napoli Spa), Società SSC NAPOLI Spa - (nota n. 13475/597 pf16-17 GM/GP/ma del 12.06.2017).

Massima: E’ irricevibile il deferimento per violazione dell’art. 32 quinques CGS in quanto le indagini non si sono concluse nei 60 giorni dall’esposto contenente la notizia di reato, ma sono state avviate successivamente a seguito di un articolo di stampa. Occorre  premettere, che  l’art.32  quinques  del  codice  di  giustizia  sportiva  impone  al Procuratore Federale lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. A tal fine vi è l’obbligo di iscrivere in un apposito registro, tutte le notizie ed i fatti rilevanti. Tale norma si pone, a parere del collegio, quale necessaria disciplina avente funzione sia di trasparenza dell’attività inquirente che di garanzia per i presunti responsabili in ordine alle modalità di esercizio dell’azione disciplinare e di rigoroso rispetto del termine di durata delle indagini. La precisazione è importante, giacché il comma 3 dell’art. 32 quinques prevede che la durata delle indagini non può superare i sessanta giorni decorrenti dalla data di iscrizione nell’apposito registro, fatte salve le proroghe previste dalla stessa norma. Orbene, nel caso di specie l’indagine prende le mosse da un articolo di stampa che reca il seguente titolo “La Procura prende tempo su – omissis -. – omissis - all’attacco”. Nell’articolo di stampa si riportano le paroleche non risultano smentite dal dichiarante, dal Procuratore Federaledi un Sostituto Procuratore Federale che spiega apertamente i motivi per i quali la Procura Federale non avrebbe, alla data dell’11 gennaio 2017, attivato i procedimenti di competenza nei confronti degli odierni deferiti. Secondo tali dichiarazioni la Procura avrebbe voluto attendere gli esiti del procedimento penale per diffamazione pendente nei confronti di – omissis -. Nello stesso articolo, poi, si contezza dei fatti in questione e dell’opinione del denunciante, Sig. – omissis -, secondo il quale la Procura avrebbe dovuto già adottare provvedimenti nei confronti degli odierni deferiti per violazione della cd “vincolo di giustizia”. Nell’articolo viene inoltre evidenziato che l’– omissis - avrebbe già sollecitato per due volte la Procura Federale affinché adottasse provvedimenti nei confronti di – omissis -. Non si evince, pertanto, quale possa essere il fatto o l’atto rilevante che emergerebbe dall’articolo di stampa, che, al contrario, lamentava una tattica presuntivamente “attendista” della Procura Federale in merito a fatti già alla Stessa noti, che abbia potuto far scaturire l’avvio dell’indagine in questione. L’articolo in questione, anzi, spiegava proprio le ragioni per le quali la Procura Federale, allo stato, avesse ritenuto di non avviare alcuna azione. In altri termini, se la Procura ha ritenuto non rilevanti le precedenti segnalazioni presentate dall’- omissis- al punto tale che un sostituto procuratore Federale ha apertamente dichiarato agli organi di stampa che si sarebbe aspettato l’esito del procedimento penale prima di intraprendere eventuali azioni, non si comprende come l’articolo di stampa possa aver introdotto ulteriori elementi oggettivi tali da far emergere fatti o atti degni di essere iscritti, diversamente dalle segnalazioni già presentate, nel registro previsto dall’art. 32 quinquies CGS. può ritenersi che la mera pubblicazione dell’articolo di stampa possa, di per se solo, consentire un ripensamento delle attività di propria competenza. È evidente, che, in assenza di ulteriori elementi di novità, qualora la Procura avesse ritenuto i fatti degni di approfondimento investigativo, avrebbe dovuto sin da subito tempestivamente iscrivere le segnalazioni dell’– omissis - nell’apposito registro ed avviare e concludere le relative indagini entro sessanta giorni dalla data di iscrizione di tali atti, in virtù dell’obbligo in capo al Procuratore Federale previsto dall’art. 32 quinques, comma 1; ragionando “a contrario” sarebbe sufficiente pubblicare un comunicato stampa ovvero una notizia anche solo marginalmente attinente ad una vicenda già in possesso dell’organo inquirente ed inizialmente ritenuta non rilevante per consentire un’apertura di un’indagine non debitamente avviata per tempo. Tale interpretazione, tuttavia, si ritiene lesiva dei principi di garanzia e celerità sui quali è improntato l’Ordinamento sportivo e, inoltre, potrebbe dare adito a soggettive valutazioni dell’organo inquirente in ordine al an al quando ed al quomodo avviare l’attività investigativa.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 50 del 10/07/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017

Parti: I.C./Federazione Italiana Giuoco Calcio – D. P./Federazione Italiana Giuoco Calcio – L. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio - Brescia Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La pretesa rescindente per improseguibilità del giudizio di appello fino alla decisione di merito risultando denunciato che la perentorietà del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, già affermata in prime cure, sarebbe rimasta -diversamente da quella inerente al distinto termine per l’avviso di conclusione delle indagini- specificamente inoppugnata dal Procuratore Federale, con acquiescenza parziale è infondata. La decisione impugnata esamina adeguatamente la quaestio voluntatis derivata dal reclamo del Procuratore Federale, e invero analiticamente conto (cfr. pg. 15) del rigetto dell’eccezione di inammissibilità del rimedio esperito dalla Procura della F.I.G.C. assumendo che una serie di elementi testuali “non lasciano dubbi in ordine alla volontà della ricorrente di contestare (quantomeno, anche) l’affermazione di perentorietà del termine di giorni trenta previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS per l’esercizio dell’azione disciplinare”. Ora, di dei modi di deduzione in concreto impiegati, la questione in esame attiene alla ricostruzione del fatto (processuale) della manifestazione volitiva del potere di impugnazione e, pertanto, soffre di limiti di sindacabilità, in questa sede, assai stringenti, il che consente a questo Collegio di agevolmente escludere che la valorizzazione dei dati attraverso i quali inferire l’ampiezza della determinazione impugnatoria dell’Ufficio della F.I.G.C. risulti incorrere nel vizio di “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di discussione tra le parti”. Anche diversamente argomentando, peraltro, vale a dire nel senso dell’accesso diretto alla situazione processuale del grado anteriore da cui soltanto verificare la parziale acquiescenza eventualmente preclusiva del successivo giudizio di merito della Corte Federale, questo Collegio ritiene che, di dei pur giusti rilievi della difesa della F.I.G.C. in ordine alla suitas del principio dell’art. 2, c. 6, C.G.S. CONI, debba valorizzarsi in maniera pressoché decisiva l’ampiezza dell’effetto devolutivo stabilito dall’art. 37, c. 6, C.G.S. CONI, dove -assumendosi che “la controversia è devoluta al collegio nei limiti delle domande ed eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse”- si stabilisce una tendenza traslativa verso il grado di appello della materia già sub iudice in primo grado che appare assai maggiore e intensa ove voglia farsene rapporto con l’omologa circostanza dell’impugnazione di merito disciplinata quale mezzo di impugnazione delle sentenze nel c.p.c.

Massima: Il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare di 30 giorni a far tempo dall’ultimo onere difensivo sostenibile dall’interessato non è perentorio, in base alla giurisprudenza di questo Collegio (anche nella sua composizione più estesa), che più volte si è occupato della natura del termine e sempre ne ha escluso, per il caso di infrazione, ogni conseguenza decadenziale sopra il potere del titolare dell’azione disciplinare (cfr., per es., C.G.S. n. 36 dell’8 maggio 2017; Sez. Un. 25/2017). Si tratta di “giurisprudenza” nei confronti della quale i motivi di ricorso adesso in esame non offrono elementi per mutare l’orientamento diverse ragioni di dissenso. E’ perciò univoca la sanzione di errore di ogni decisione assolutoria dal merito del giudizio che sia fondata esclusivamente sul rilievo dell’infrazione del termine in esame.

Massima: Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso avverso la delibera della CFA che, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha annullato la decisione del TFN - che si  era  pronunciato  per  l’irricevibilità del deferimento del Procuratore Federale ed ha rinviato il procedimento allo stesso Giudice di primo grado endofederale, per il relativo esame del merito.

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 007/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 75/TFN del 12.4.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. F. M. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ AS AVELLINO 1912) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER ANNI 5; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 6491/1225PF15-16GP/BLPDEL16.12.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. A. I. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ AS AVELLINO 1912) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA MESI 18; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 6491/1225 PF15-16 GP/BLP DEL 16.12.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 6491/1225 PF15-16 GP/BLP DEL 16.12.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO TORBELLAMONACA BREDA AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 2; AMMENDA DI € 2.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 6491/1225PF15-16GP/BLPDEL16.12.2016

Massima: Infondata è l’eccezione che il procedimento sarebbe affetto sin dall’origine da improcedibilità, per violazione dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.. Secondo i prefati reclamanti, infatti, la comunicazione di conclusione delle indagini sarebbe stata notificata oltre il termine di giorni venti dalla data di conclusione delle medesime indagini. Facendo corretta applicazione del principio di diritto sancito dalle SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport (dispositivo prot. 212/2017 dell’8.3.2017 e decisione n. 25, depositata il 7.04.2017), il giudice a quo aveva ritenuto infondata l’eccezione, confermando in tal modo il precedente pronunciamento di questa Corte. Come noto, la questione concerne il termine di proposizione dell’azione disciplinare: secondo i reclamanti il dies a quo, per l’avvio dell’azione disciplinare, andrebbe individuato nella data di comunicazione a ciascun indagato dell’avviso di conclusione delle indagini, ad opera della Procura Federale. Si fa rinvio alle granitiche ed esaustive argomentazioni svolte nella citata decisione, che tutte si condividono, per evidenziare quanto sostenuto in tema dal supremo Organo di giustizia dell’Ordinamento sportivo: “Ancorare la decorrenza del termine alla data dell’ultima notifica è, quindi, la conclusione più ragionevole e più coerente con i principi e le esigenze del procedimento disciplinare sportivo”. In applicazione di questo principio di diritto, gli atti di deferimento di cui trattasi –anche a prescindere dalla natura dei termini in scrutinio- risultano tempestivamente proposti, calcolando i termini dall’ultima notifica.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 009/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76 del 12.4.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL CALCIATORE M.D.E. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN SUCCESSIONE, PER LE SOCIETÀ US LECCE SPA, AC MILAN SPA, PARMA F.C. S.P.A., A.S. LIVORNO S.R.L. E U.C. SAMPDORIA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE: -AMMENDA DI € 14.000; INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1ED 8, E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 RICORSO DEL SIG. C.B. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE: -INIBIZIONE PER MESI 2; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8, 19, COMMA 3 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL  RICORSO DEL CALCIATORE G.A.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE: -AMMENDA DI € 9.000; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE: AMMENDA DI € 9.000; INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  PER  LA  VIOLAZIONE  DELL’ART.  4,  COMMA  1 IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO SIG. C.R., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.07.2016

Massima: Tardività del deferimento avvenuto oltre il termine di 30 gg (violazione dell’art. 32 ter comma 4 CGS, nel testo vigente all’epoca dei fatti). La Procura Federale ha notificato al Lecce il 3.5.2016 la comunicazione indagini assegnando per deposito di memorie o per l’audizione il termine di 30 gg, che scadeva il 3.6.2016. Il P.F. ha poi notificato il deferimento per l’esercizio dell’azione disciplinare il 28.7.2016 e quindi ben oltre detto termine. In ordine alla nota, controversa posizione giurisprudenziale circa la natura del termine, questa Corte ritiene assecondabile la tesi che ne ravvisa l’ordinatorietà, anziché la perentorietà. In tal senso si è espresso il Collegio Garanzia del Coni a Sezioni Unite prot. n.00212/17 in data 8.3.2017 e Decisione n. 25 del 7.4.2017 le cui conclusioni - raggiunte dopo la disamina dell’inquadramento generale delle norme richiamate e di una loro lettura coordinata, in armonia con i principi del procedimento di giustizia sportiva - trovano del tutto concordi questi giudici. Pertanto l’esercizio nella specie dell’azione disciplinare da parte della Procura non può dirsi tardivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 94/TFN-SD del 16 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.R.(all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), S.U.(all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), N.O. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Varese Spa), V.M. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società AS Varese Spa) - (nota n. 10435/187 pf 16/17/GP/GC/ag del 24.3.2017).

Massima: Sulla natura dei termini ex art. 32 ter comma 4 CGS si è pronunciato il Collegio di garanzia del CONI che con decisione a sezioni unite n. 25/2017 “ha escluso la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l’esercizio dell’azione disciplinare a cura delle procure federali. Infatti, la disposizione normativa dell’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC, integralmente mutuata dall’art. 44, comma 4, CGS CONI, non contiene un’esplicita previsione di perentorietà dei termini per l’apertura e la conclusione del procedimento disciplinare”

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.105/CFA del 10 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 12 Giugno 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 71 del 6.12.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO   PROCURATORE   FEDERALE   AVVERSO   LA   DECLARATORIA   DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.: L. P., ALL’EPOCA DEI FATTI A.E. SEZ. AIA DI CROTONE; I.  V.,  AL’EPOCA  DEI  FATTI  D.S.  DELL’A.S.D.  CASABONA CALCIO; R. F., ALL’EPOCA DEI FATTI CALC. DELL’A.S.D. CASABONA CALCIO; D. L. S., ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO EX ART. 1BIS, COMMA 5 CGS OPERANTE PER A.S.D. CASABONA CALCIO; C. D.,  ALL’EPOCA  DEI  FATTI  PRESIDENTE  ONORARIO A.S.D. CASABONA CALCIO; PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 7 COMMI 1 E 2, C.G.S.; E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASABONA CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 2, E DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. I. M., ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO EX ART. 1BIS, COMMA 5 CGS OPERANTE PER A.S.D. CASABONA CALCIO; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO –NOTAN.3401/1125PF15-16/GT/CC DEL 5.10.2015

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento  per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, in quanto il termine di cui trattasi non può essere qualificato perentorio ma acceleratorio. La Corte rimette gli atti al TFN per l’esame nel merito. Come noto, la recente pronuncia della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite (Com. Uff. n. 065/CFA– riunione del 23.11.2016) ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale, né ancor più potrebbe condurre questa Corte, ad una dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito illustrate. Ritiene opportuno, questa Corte, ripercorrere i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici nella pronuncia in rilievo per traslarlo nella fattispecie in esame. L'indagine non può che muovere dal dato positivo: a norma dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.  allo stesso deve essere negata natura perentoria». Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite -e che qui evidentemente si condivide- «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi». E qui viene in rilievo l’art. 38, comma 6, C.G.S. a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 C.G.S. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, C.G.S., in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies C.G.S. (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, C.G.S., alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016) richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43- 19/2016-17). Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte». Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)», si tratta quindi di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questo Collegio intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio». Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dai giudici a Sezioni Unite attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S.. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 ter, comma 4 C.G.S.) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il

Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, C.G.S. «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, C.G.S., alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. «Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, C.G.S. Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”». E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, C.G.S. Figc e 2, comma 6, C.G.S.  Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.». Ed allora, riepilogando, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello, riunita a Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso. Esclusa, pertanto, la perentorietà dei termini ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S., ritiene, questo Collegio, che dall’esame degli atti ufficiali emergano elementi sufficienti per riformare in parte la decisione del Giudice di prime cure. Parte ricorrente ritiene, poi, come detto, erronea la decisione del Tribunale di prime cure laddove ha dichiarato che il termine di trenta giorni per la proposizione del deferimento decorrerebbe dal momento della trasmissione a ciascun deferito della comunicazione delle indagini e non invece, in forza del principio del simultaneus processus, dalla data dell’ultima notifica. Fermo restando quanto affermato in ordine al primo motivo di gravame, assorbente di ogni ulteriore questione, anche questo motivo è fondato. Il dettato normativo posto a base della decisione gravata prevede espressamente che il termine per la proposizione del deferimento decorra “dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione di memorie”, pertanto la decorrenza del termine non è correlata alla posizione di ogni singolo deferito. Ove si accedesse all’interpretazione del dato normativo secondo la quale nel caso di deferimento con pluralità di soggetti, per ciascun deferito decorrerebbe un termine diverso in correlazione al momento nel quale lo stesso ha ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini, si frusterebbero i principi generali del processo sportivo che impongono farsi riferimento ai principi e alle norme generali del processo civile per quanto non disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva del Coni (art. 2 C.G.S.). Ed invero, posto che il codice di rito statuale prevede espressamente, in tutte le ipotesi di adempimento susseguente alla notificazione di un atto, che il relativo termine decorra dall’ultima delle notifiche effettuate e giammai per ogni singolo soggetto dal momento di ricezione dell’atto da parte dello stesso, i termini processuali previsti dall’art. 32 ter C.G.S. (30 giorni) non possono che decorrere dalla scadenza dell’ultimo termine a difesa.

Massima: Non è assoggettato alla giustizia sportiva colui al quale si imputa di aver preso parte attiva alla proposta illecita, per il fatto di aver accompagnato il presidente onorario della società, presso l’abitazione del direttore di gara. Pertanto egli, non è tesserato, e non si è reso responsabile ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. ai sensi del quale “Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Orbene, quanto all’interpretazione dell’obbligo di osservanza della normativa federale anche per coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, in giurisprudenza si è affermato che “è evidente l’intento normativo di assoggettare alle norme della giustizia sportiva tutti coloro che sono legati ad una società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall’ordinamento sportivo, anche all’evidente fine di evitare facili elusioni della normativa federale e della relativa giurisdizione, omettendo qualsiasi vincolo formale” (Com. Uff. n. 82 del 18.5.2016 Tribunale Nazionale Federale – Sez. Disciplinare). Questa Corte, pertanto, pur condividendo l’essenza dell’impianto accusatorio della Procura federale, ritiene -alla luce dei fatti accertati, come risultanti dalle evidenze probatorie riversate in atti- che nel comportamento contestato al sig. – omissis -  non possa individuarsi quella “attività” richiesta dalla norma citata, non potendo serenamente affermarsi che – omissis -abbia svolto “attività” nell’interesse della società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. Ciò conduce ad escludere che si possa radicare l’assoggettamento del sig. – omissis - alla Giustizia Sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 91/TFN-SD del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.R.(all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco Figc) P.D.F.,   R.C.D. O.B. e M.E. (all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società Andria Bat) - (nota n. 2449/400 pf14-15 GP/ma del 09.09.2016).

Massima: L’eccezione preliminare è fondata sotto il profilo dell’irricevibilità del deferimento. Dall’esame degli atti emerge che i – omissis - e  - omissis -  hanno ricevuto  la  comunicazione  di  conclusione  delle  indagini,  emessa  in  data  2.5.2016,  il successivo 6.5.2016, nella quale veniva concesso un termine a difesa di giorni trenta (in scadenza il 6.6.2016); che i Signori - omissis - e - omissis - hanno ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini, emessa in data 24.6.2016 con altro protocollo, in pari data, nella quale veniva concesso un termine a difesa di giorni trenta (in scadenza il 24.7.2016). Orbene, il termine per il valido esercizio dell’azione disciplinare tramite adozione dell’atto di deferimento (art. 32 ter, comma 4, CGS) giungeva a scadenza per i primi due deferiti il 6 luglio 2016 e per i secondi due deferiti il 23.8.2016, considerati nel calcolo i trenta giorni per lo svolgimento di attività difensiva concessi agli incolpati. Senonché, l’atto unitario di deferimento è stato adottato il giorno 9.9.2016, allorquando già risultavano scaduti per tutti gli incolpati i termini per poter promuovere l’azione disciplinare. Sulla natura di tale termine, il Collegio ribadisce l’indirizzo assunto dal Tribunale secondo cui deve ritenersi la sua perentorietà, con conseguente decadenza dall’azione disciplinare nel caso del suo superamento. Ed invero, il menzionato termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dell’azione disciplinare dalla richiamata norma, che trova rispondenza nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, al pari di tutti gli altri termini imposti alle parti del procedimento (Procura federale e incolpati), previsti dal CGS, ha natura perentoria (testualmente, art. 38, comma 6, CGS) e non può essere prorogato (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016; TFN CC.UU. nn. 43- 19/2016-17); tanto che la sua inosservanza, pur in mancanza di eccezione di parte, deve ritenersi altresì rilevabile ex officio ed insuscettivo di sanatoria non potendo rientrare lo stesso nella disponibilità delle parti siccome posto a presidio dell’interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. Tanto, in linea con le norme ed i principi del processo civile cui gli organi di giustizia devono conformare la propria attività in forza del richiamo operato dall’art. 2, comma 6, CGS CONI (cfr. TFN C.U. n. 43/2016-17) Va soggiunto che la Procura federale, titolare dell’azione disciplinare e dunque tenuta a forniresecondo i princìpi generali - gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo d’ufficio. In definitiva, assorbite le altre questioni, il procedimento in esame va dichiarato irricevibile nei confronti di tutti gli incolpati.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 84/TFN-SD del 09 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: U. G. (Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AS Casale Calcio Srl dal 10 agosto 2012 al 10 gennaio 2013 nonché socio di riferimento della stessa fino al 31 dicembre 2012), D. F. (Amministratore Unico dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 aprile dal 2013 alla data del fallimento, nonché Amministratore Unico della controllante …. Srl nello stesso periodo), A. D. S. (Presidente in ambito federale dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 luglio 2013 alla data del fallimento, nonché socio di riferimento della stessa dal 1 gennaio 2013, titolare del 90% delle quote della Società controllante …. Srl nello stesso periodo), P. D. S. (Amministratore di fatto dell’AS Casale Calcio Srl dal 1 gennaio 2013 alla data di cessazione dell’attività sportiva nonché titolare effettivo del 90% del capitale sociale della controllante …. Srl nello stesso periodo) - (nota n. 6678/1060 pf15- 16 GP/GT/ag del 21.12.2016).

Massima: Risulta infondata l’eccezione pregiudiziale …. sulla improcedibilità, inammissibilità e/o irricevibilità del deferimento per violazione dei termini dell’art. 32 ter comma 4 CGS anche in relazione all’art. 32 quinquies commi 2 e 3 stesso Codice. La nota questione relativa alla perentorietà/ordinatorietà dei termini richiamata dai deferiti è stata definitivamente risolta dalla pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite del 20 aprile 2017 (il cui testo è stato depositato dalla Procura Federale nel corso della odierna riunione ed acquisito agli atti, nulla opponendo i deferiti), che, chiamato a decidere sulla decorrenza del dies a quo per il deferimento nel caso di comunicazione di conclusione delle indagini notificate a più incolpati ed alla natura, se ordinatoria ovvero perentoria, dei termini nella fase predibattimentale, ha statuito nel primo caso che il termine per procedere al deferimento decorre dall’ultima notifica e, nel secondo caso, che i termini nella fase delle indagini preliminari sono da considerarsi ordinatori e non perentori. A tale orientamento questo Tribunale deve allo stato uniformarsi, con conseguente rigetto della detta eccezione.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Seconda Sezione: Decisione n. 28 del 26/04/2017www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., pubblicata, limitatamente al dispositivo, sul C.U. n. 080/CFA del 14 dicembre 2016 e, completa di motivazione, sul C.U. n. 102/CFA del 7 febbraio 2017

Parti: A. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio – F. P./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il termine di trenta giorni per la notifica dell’atto di deferimento, previsto nell’art. 32-ter, comma 4, C.G.S., non è perentorio. Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia, con la decisione del 7 aprile 2017, n. 25, da cui non vi è ragione di discostarsi. La perentorietà dei termini, affermata dall’art. 38, comma 6, C.G.S., va riferita, in applicazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, ai termini del procedimento sportivo contenzioso, non a quelli della fase precontenziosa, di cui si dibatte nella specie. Del resto, la decisione della Prima Sezione di questo Collegio, n. 27 del 6 luglio 2016, richiamata dai ricorrenti, ha riguardo al termine per il deposito del dispositivo delle decisioni, senza alcun riferimento alla fase precontenziosa. Anche questa Sezione ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione della perentorietà dei termini nella decisione n. 49/2016 del 18 ottobre 2016, ritenendo che il termine di 10 giorni, fissato dall’art. 34, comma 2, C.G.S. FIGC per il deposito e la pubblicazione delle decisioni, non riguarda la pubblicazione integrale delle stesse a mezzo di comunicato ufficiale, che attiene, invece, al diverso profilo della divulgazione.

Massima: Il dies a quo ex art. 32- ter, comma 4, C.G.S. per l’avvio dell’azione disciplinare in caso di pluralità di deferiti  decorre dalla data dell’ultima notifica, nel caso di pluralità di indagati. Sulla questione si sono già espresse le Sezioni Unite di questo Collegio, nella decisione già richiamata, e qui condivisa. Non essendo espressamente prevista l’ipotesi di deferimento con pluralità di destinatari, può ritenersi principio generale quello ricavabile dai principi del processo, secondo cui il termine per le incombenze successive alla notifica di un atto decorre, nel caso di pluralità di notifiche, da quella effettuata per ultima. L’esigenza di concentrare in un unico procedimento vicende connesse impone di far luogo ad un unico procedimento disciplinare, con la conseguente esigenza di coordinare la decorrenza dei termini della fase precontenziosa.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 126/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 150/C.D. Settore Tecnico del 16.01.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G. F. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ALLIEVI NAZIONALI DELLA SOCIEAVEZZANO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI  4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO S.S. 2015/16 PUNTO  2.6  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  -  NOTA N. 5677/880 PF15-16 GM/GP/MA DEL 25.11.2016

Massima: La recente granitica decisione delle SS.UU. di questa Corte (in Com. Uff. n. 065/CFA), il cui approfondito ed esaustivo esame logico-sistematico condotto in tema e le conclusioni ivi assegnate questo Collegio condivide appieno e secondo cui deve escludersi che il termine fissato dal citato art. 32 ter, comma 4, C.G.S., abbia natura perentoria. E’ davvero arduo ripercorrere e riassumere in questa sede il complesso iter argomentativo che ha condotto le SS.UU. di questa Corte a negare natura perentoria al suddetto termine, sicché appare conducente richiamare qui la preziosa elaborazione svolta al riguardo nella decisione di questa Corte del 19.1.2017 (in Com. Uff. n. 108/CFA), cui si fa rinvio, perché condivisa.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite  : Comunicato ufficiale n.  095/CFA del 22 Gennaio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CFA del 20 Aprile 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 06.12.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: S. G., ALL’EPOCA DEIFATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; C.    M. ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; P. D. ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; C. I. ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA; B. S. ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA; B.  R.  ALL’EPOCA  DEI  FATTI  AMMINISTRATORE  UNICO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA; M.         M. ALL’EPOCA       DEI     FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC SIENA SPA; C. D. ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA; CUNICO TIZIANO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA; L. P. ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA; M. L. ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. DELLE SOCIETÀ: VICENZA CALCIO SPA; BRESCIA CALCIO SPA; –  NOTE  2587/638  PF  15-16  GP/SDS  DEL  14.09.2016  E  969/642  PF15-16  SP/GB  DEL 20.07.2016

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento  per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, in quanto il termine di cui trattasi non può essere qualificato perentorio ma acceleratorio. La Corte rimette gli atti al TFN per l’esame nel merito. La decisione del Tribunale impugnata dalla Procura federale sembra far “generale” riferimento ai termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Afferma, in breve, il TFN: la predetta norma dispone termini perentori affinché l’interessato venga avvisato entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini della intenzione della Procura di procedere nei suoi confronti e, successivamentenei, perché sia notificato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, l’atto di incolpazione mediante deferimento. Ora, siccome la Procura federale non ha specificato quale è l’ultimo atto di indagine e questo non può essere identificato con l’avviso ai deferiti di conclusione delle indagini, né con la relazione finale di conclusione delle indagini, non è stata fornita «alcuna prova utile a far ritenere che i termini perentori previsti dall’art. 32 ter comma 4 del CGS siano stati rispettati». Ora, a ben vedere, lo schema del ricorso della Procura federale sembra, invero, ripercorre la traccia motiva della decisione del Tribunale federale nazionale, contestando – anch’essa in “generale” – la qualificazione, come perentori, dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Dunque, sia il termine di giorni venti per la comunicazione della notizia di conclusione delle indagini, sia quello successivo di giorni trenta per l’esercizio dell’azione disciplinare. Sotto tale profilo, come correttamente evidenziato, in sede di replica dibattimentale, dall’avv. Chitè, già nella stessa intestazione del primo motivo di gravame è possibile ricavare la volontà della pubblica accusa federale di contestare l’«erronea qualificazione dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS come “perentori”», dunque, tanto quello anzidetto di giorni venti per la comunicazione conclusione indagini, quanto quello di giorni trenta per la formulazione della incolpazione vera e propria. Peraltro, a ben vedere, l’impugnazione proposta dalla Procura federale è incentrata piuttosto sull’esito cui conduce la qualificazione, operata dal Tribunale di prime cure, come perentori dei termini di cui trattasi, a prescindere se tale risultato (irricevibilità) derivi dalla violazione del primo termine (venti giorni per la comunicazione di conclusione indagini) o dalla violazione del secondo termine (trenta giorni per il deferimento). In ogni caso, la complessiva stesura dell’atto di appello e lo stesso espresso riferimento alla decisione del 2 dicembre 2016, n. 075/CFA, unitamente al titolo del motivo d’appello, non lasciano dubbi in ordine alla volontà della ricorrente di contestare (quantomeno, anche) l’affermazione di perentorietà del termine di giorni trenta previsto dalla norma di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS per l’esercizio dell’azione disciplinare. Disattesa, dunque, l’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla Procura federale, nel merito lo stesso è fondato e merita accoglimento. Non merita, in primo luogo, condivisione il ragionamento del Tribunale federale nazionale sotteso alla decisione in ordine all’infruttuoso trascorrere dei termini asseritamente perentori di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. L’art. 32 ter, comma 4, CGS, prevede: «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». L’art. 32 quinquies CGS prevede, invece, che il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia e deve, a tal fine, iscrivere nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante o quello diverso (max 100 gg., prima proroga, max 120 gg., seconda proroga) stabilito dalla proroga eventualmente richiesta ed autorizzata dalla Procura generale dello Sport, prescrivendo che «gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati». Orbene, dalla nota del 18 novembre 2016 della Procura federale, di risposta all’ordinanza istruttoria del TFN e dalla relativa documentazione acquisita al procedimento, si ricava quanto segue: Proc. n. 638 pf15-16 Iscrizione registro dei procedimenti in data 18.01.2016 (proroga concessa 2 volte); termine finale comprese proroghe in data 17.05.2016 (120 giorni dalla data di registrazione); notifica avviso di conclusione indagini in data 6.06.2016 (20 giorni dal 17.5.2016); notifica deferimento in data 14.09.2016. Proc. n. 642 pf15-16 Iscrizione registro dei procedimenti in data 20.01.2016 (proroga concessa 2 volte); termine finale comprese proroghe in data 19.05.2016 (120 giorni dalla data di registrazione); notifica avviso di conclusione indagini in data 31.05.2016 (20 giorni dal 19.5.2016); notifica deferimento in data 20.07.2016. Deve, dunque, in via incidentale, per quanto di non decisivo rilievo ai fini della definizione del presente giudizio, osservarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal TFN, nel caso di specie, l’avviso di conclusione indagini risulta essere stato notificato entro giorni venti dal  termine massimo (come ritualmente prorogato) previsto dalla disposizione prima ricordata per l’espletamento delle stesse. Ad ogni buon conto, anche laddove così non fosse, non occorre dimenticare che, come espressamente disposto dalla norma di cui all’art. 32 quinquies CGS e come affermato da consolidata giurisprudenza degli organi federali di giustizia sportiva, la sanzione, per il caso dello svolgimento di indagini oltre il termine indicato, sarebbe stata quella della inutilizzabilità dei detti (tardivi) atti di indagine e non anche quella della inammissibilità o improcedibilità o irricevibilità del deferimento. In ogni caso, la questione rimane assorbita dalla definizione di quella più generale relativa alla natura perentoria o meno dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Sotto tale profilo, come si diceva, questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 075/CFA, con cui ha escluso la perentorietà dei suddetti termini, escludendo l’improcedibilità o irricevibilità del deferimento effettuato dopo l’infruttuso trascorrere del termine di giorni trenta, anche nel caso, quale quello qui in rilievo, in cui si asserisce come non rispettato il termine di giorni venti per l’avviso di conclusione indagini, necessariamente propedeutico all’esercizio dell’azione disciplinare. Orbene, questo Collegio non intende discostarsi dalla suddetta decisione ancora di recente assunta e di seguito, quindi, richiama i tratti salienti del ragionamento logico-giuridico sotteso alla medesima. L’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concessi ai deferiti per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale ad una dichiarazione di improcedibilità o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori. Rinunciando ad ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva FIGC e CONI, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare ai termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS agli stessi deve essere negata natura perentoria. Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite della decisione n. 075/CFA prima richiamata – e che qui evidentemente si condivide – la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione  mediante  atto  di  deferimento  a  giudizio.  È  compito  dell’interprete,  dunque, qualificare il termine di cui trattasi. E qui viene in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Norma che si applicherebbe, in sostanza, anche ai termini previsti dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. Tale assunto non può essere condiviso. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici delle Sezioni Unite di questa Corte, nella stesura della prima richiamata decisione, “non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato”. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente o attraverso una formale qualificazione o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico svolto nella suddetta decisione, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è, invece, inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento alla perentorietà, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, vale con riguardo ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la suddetta pronuncia, “il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione”. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, già affermata, come detto, da precedenti decisioi delle Sezioni Unite di questa Corte, appare coerente con il sistema, senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Infatti, “l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte”. Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una “sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)”, si tratta quindi di una “fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole”. Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi, ai quali questo Collegio intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un “termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali”, ossia ad imprimere un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto  possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio. Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32,  ter, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, “occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: «Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della  giustizia  sportiva emanato dal CONI»”, che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. “Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»”. E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento per la fattispecie deve essere individuata in quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Riepilogando, dunque, deve escludersi che i termini tutti di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente  giudizio, abbiano natura  perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza degli stessi, nei termini e nei limiti sopra precisati, non avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 75/TFN-SD del 12 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  A. M. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), B. R. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), C. L. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), I. A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), M. F. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), P. M.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), P. L. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Torbellamonaca), P. F. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), T. W. (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl e ASD ATLETICO TORBELLAMONACA - (nota n. 6491/1225 pf15-16 GP/GT/blp del 16.12.2016).

Massima: L'eccezione di improcedibilità del deferimento con riferimento, alla violazione dei termini previsti dall'art. 32 ter comma 4, del CGS da parte della Procura Federale é infondata alla luce del recente pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI a sezioni unite (dispositivo prot. 212/17 del 8 marzo 2017) che ha respinto l'identico motivo di ricorso proposto avverso la delibera della Corte d'Appello Federale che ha ritenuto tali termini ordinatori. Non ignora questo Tribunale che il Collegio di Garanzia del CONI, IV Sezione con decisione n. 23 del 28 marzo 2017, con riferimento ad analoga disposizione prevista nel Regolamento di Giustizia FIT, ha ritenuto che i termini ivi previsti siano da considerare perentori; tuttavia, a fronte di un pronunciamento, reso dalle Sezioni Unite del supremo Organo di giustizia dell'Ordinamento sportivo con specifico riferimento al Codice di Giustizia sportiva della FIGC, non ritiene vi siano motivi specifici per discostarsi da tale ultimo orientamento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 76/TFN-SD del 12 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  B.C. (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), E.M.D. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Lecce Spa, AC Milan Spa, Parma FC Spa, AS Livorno Srl e UC Sampdoria Spa), S.E.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa), A.G. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa), T.S.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società SS Lazio Spa e Parma FC Spa) - (nota n. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma del 28.7.2016).

Massima: L’art. 1 bis, comma 1 del CGS prevede che i tesserati siano tenuti “all’osservanza delle norme e degli atti federali” e pertanto questo Tribunale, secondo un consolidato orientamento, ritiene che i deferiti possano essere sanzionati in conseguenza di violazione anche delle norme previste dal Regolamento Agenti Figc. Inoltre, il recente provvedimento delle S.S. U.U. del Collegio di Garanzia del Coni (Prot. n. 00212/17 del 8.3.2017 e Decisione n. 25 del 7.4.2017), sulla qualificazione del termine ex art. 32 ter CGS induce questo Tribunale a disattendere le contestazioni mosse dai difensori sulla asserita improcedibilità dell’azione disciplinare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  L.P.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società AC Cesena Spa), I.C. (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa), P.A.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Lanciano ed Alma Juventus Fano 1906 Srl), G.S. all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Spa), M.B. (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna), M.Z.Z.(all’epoca dei fatti tesserato con le Società Taranto, Como, Varese e Frosinone), Società AC CESENA Spa e SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 330 pf13-14 AM/SP/ma del 15.7.2016).

Massima: L’eccezione formulata da alcuni deferiti sull’irricevibilità del deferimento per decorrenza dei termini ex art. 32 ter comma IV non può essere accolta, in quanto la giurisprudenza consolidatasi con la recente decisione emessa del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, ha chiarito che tali termini non possono considerarsi perentori.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 25 del 07/04/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite - FIGC, di cui al C.U. n. 092/CFA del 19 gennaio

Parti: Santarcangelo Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio – M. D. C./ Federazione Italiana Giuoco Calcio - Paganese Calcio 1926 s.r.l./ Federazione Italiana - Vigor Lamezia srl/ Federazione Italiana Giuoco Calcio – V. F./ Federazione Italiana Giuoco Calcio – S. C./ Federazione Italiana Giuoco Calcio – C. A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio – F. M./ Federazione Italiana Giuoco Calcio – C.d’E./ Federazione Italiana

Massima: Ritiene il Collegio che la decisione impugnata sia corretta quanto all’individuazione di un unico dies a quo per tutti i soggetti coinvolti, coincidente con quello dell’ultima notifica. A militare per tale conclusione vi sono vari argomenti di carattere sistematico e teleologico. La fattispecie del deferimento con pluralità di destinatari non è espressamente prevista né dal CGS FIGC che nel CGS CONI; infatti, l’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC si limita a stabilire che il termine per la proposizione del deferimento decorre “dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”, disciplinando, con ogni evidenza, l’ipotesi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un solo indagato. Non rimane, quindi, che rifarsi ai principi e alle norme generali del processo civile, così come richiamate dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS FIGC e 2, comma 6, CGS CONI. Si ritiene condivisibile il richiamo, da parte della Corte d’Appello Federale, delle norme relative all’iscrizione a ruolo dei giudizi e degli appelli - artt. 165, com. 2, 347 e 369, com. 1, c.p.c. – le quali prevedono la decorrenza del termine dalla data dell’ultima notificazione. Parimenti condivisibile e pertinente è il richiamo, da parte della FIGC, della disciplina processualistica di una fattispecie analoga a quella in esame, ossia la citazione in giudizio della Procura della Corte dei Conti a seguito dell’invito a dedurre. L’art. 67, com. 6, del codice del processo contabile prevede che “Nel caso l’invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 (il deposito dell’atto di citazione, quindi nel caso in esame il deferimento) decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato”. Parte resistente richiama, altresì, la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 1/2005/QM che, nell’esprimere la ratio della norma, chiarisce che “tali conclusioni si fondano sull’esigenza… che l’invito a dedurre, quando il Procuratore regionale ha individuato  una pluralità di presunti corresponsabili del danno pubblico, debba essere emesso contestualmente nei confronti di tutti e formulato in modo tale da far emergere le assunte corresponsabilità onde permettere ai soggetti convenibili di esercitare pienamente la loro difesa avanzata e di esaminare nell’ambito di un unico processo le azioni di responsabilità promosse a carico di più soggetti in relazione allo stesso danno”. L’individuazione del dies a quo nella data dell’ultima notifica appare anche più coerente con ragioni di ordine logico. Far decorrere il termine  con  scansioni temporali  differenti  per ciascun  avvisato significherebbe imporre al Procuratore federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo. Tale conclusione contrasterebbe con la volontà del legislatore sportivo di concentrare (fatte salve eccezioni) in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse. Come osservato dalla Corte d’Appello Federale, è di certo interesse dell’ordinamento federale esaminare in un unico giudizio, ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare personale di ciascuno, il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti, che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi. Ciò non significa, come già più volte affermato dalla giurisprudenza endofederale, che non vi sia la possibilità, per ragioni eccezionali, di frazionare i procedimenti disciplinari, stralciando la posizione di alcuni incolpati, con prosecuzione del giudizio per gli altri; ma si tratta di un’eccezione che, come tale, non va sovrapposta alla regola. La Corte Federale, inoltre, ha giustamente evidenziato che è anche interesse degli incolpati poter esaminare, in modo integrale, le emergenze probatorie complessivamente acquisite dalla Procura e quelle offerte a discarico da ciascun incolpato, unitamente alle argomentazioni difensive degli stessi, al fine di potersi difendere da tutti gli elementi che potenzialmente possono incidere sfavorevolmente in ordine all’accertamento della responsabilità dello stesso e, al contempo, desumere dal predetto materiale eventuali utili elementi a discarico. Senza contare che, fino alla scadenza dell’ultimo termine a difesa assegnato agli indagati, l’organo inquirente potrebbe acquisire documenti, elementi e argomentazioni difensive di un indagato che potrebbero rivelarsi utili anche per la posizione di altro o altri coindagati, tanto da poter anche giungere, in ipotesi, all’archiviazione dell’azione nei confronti dello stesso o di alcuni degli indagati. Pertanto, far decorrere il termine diversamente per ciascuno porterebbe alla conseguenza che l’organo giudicante, da un lato, e lo stesso deferito, dall’altro, vedrebbero pregiudicata la possibilità di avere la piena cognizione su tutti i fatti e posizioni riguardanti una medesima fattispecie, con il pericolo di insorgenza di contrasti tra giudicati. L’instaurazione di diversi autonomi processi sarebbe dunque irragionevole, nonché contraria tanto all’interesse di ciascun incolpato, quanto all’interesse superiore della giustizia. A supporto della tesi contraria, non possono richiamarsi esigenze di immediatezza e celerità del procedimento sportivo, poiché l’individuazione di termini diversi per ciascun indagato condurrebbe proprio alla conseguenza opposta. Infatti, la proliferazione di procedimenti comporterebbe un diseconomico dispendio di attività giudiziaria con un conseguente rallentamento della giustizia. Ciò sarebbe in palese contrasto con i principi di economia processuale, di efficienza dell’azione disciplinare e di celerità dei procedimenti, cui l’ordinamento sportivo è informato. L’intepretazione qui accolta risulta, in ogni caso, maggiormente garantista per tutti gli incolpati, in quanto anche l’incolpato primo notificatario, pur non conoscendo il momento esatto della ricezione della notifica da parte dell’ultimo incolpato, momento dal quale deve decorrere il termine per l’emanazione dell’atto di deferimento, avrà comunque a disposizione il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica ricevuta, al quale poi dovrà evidentemente sommarsi il periodo di tempo intercorrente tra la propria notifica e quella dell’ultimo incolpato. Il periodo di tempo per la preparazione della propria difesa sarà quindi maggiore, spostandosi in avanti il relativo termine per il deferimento. Ancorare la decorrenza del termine alla data dell’ultima notifica è, quindi, la conclusione più ragionevole e più coerente con i principi e le esigenze del procedimento disciplinare sportivo. Rilevato che nel caso in esame l’ultima notifica ad uno degli incolpati – F. D.L. - è avvenuta  in  data  23.5.2016,  se  ne  desume  che  l’atto  di  deferimento  di  cui  trattasi  risulta tempestivamente proposto, essendo stato effettuato in data 4.8.2016, e quindi entro i 45+30 giorni decorrenti dal 23.5.2016.

Massima: Le parti ricorrenti hanno sollevato innanzi a codesto Collegio la questione relativa alla falsa applicazione dell’art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC, ai sensi del quale l’azione del Procuratore Federale, antecedente all’instaurazione del contraddittorio davanti agli organi di giustizia sportiva, si esercita all’interno di predeterminati spazi temporali. A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti argomentano che, seguendo un’interpretazione di carattere letterale delle norme, la valenza perentoria di detti termini si ricava dall’art. 38, com. 6, CGS FIGC, il quale afferma espressamente che “tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”. I ricorrenti hanno, altresì, richiamato un recente orientamento giurisprudenziale pronunciato da codesto Collegio, secondo cui “nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la Massima restrizione dei tempi per  la risoluzione delle controversie sportive,  dovendosi la giurisdizione armonizzare all’incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc. …” (Decisione n. 27/2016). Il motivo di doglianza appare limitato e riduttivo, dal momento che non tiene conto dell’inquadramento generale delle norme richiamate e di una loro lettura coordinata, in armonia con i principi del procedimento di giustizia sportiva. Seguendo una diversa interpretazione di natura letterale, si può dedurre che la qualificazione perentoria dei termini indicati dall’art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC appare arbitraria e si pone in aperto contrasto con il disposto dell’art. 1, com. 2, del medesimo regolamento di giustizia federale. Infatti, tale norma chiama in ausilio il Codice della Giustizia Sportiva CONI emanato nel 2014 in seguito alla riforma del settore, in caso di carenza normativa all’interno del codice federale. A questo punto il passaggio logico impone il rimando al CGS CONI, il quale non contiene alcuna norma che determini i caratteri di perentorietà ai termini dell’azione disciplinare. Non si riscontra, nemmeno, una norma replica dell’art. 38, com. 6, CGS FIGC che stabilisce una perentorietà estesa a tutti i termini presenti nel medesimo codice. A fortiori, pertanto, codesto Collegio reputa opportuno richiamare l’art. 2, com. 6, CGS CONI che prevede espressamente il rimando alle norme generali del processo civile, per quanto compatibili, in caso di dubbio o vuoto normativo, che nella specie potrà eventualmente meglio puntualizzare il legislatore sportivo. A tal riguardo il riferimento ricade sull’art. 152, com. 2, c.p.c. che distingue le due tipologie di termini  imposti dalla legge: ordinatori o perentori. Di regola ogni  termine è considerato ordinatorio, a meno che la legge non dichiari espressamente la sua perentorietà che si traduce in cause di decadenza, inammissibilità o improcedibilità. La recente evoluzione giurisprudenziale ha  evidenziato,  altresì,  che  la  perentorietà  può anche  ricavarsi  in  assenza  di  un’espressa qualificazione normativa, purché si possa desumere “dalla considerazione dello scopo”, “dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l’inutile decorso di esso produce secondo l’espressa sanzione normativa” (Cass. Sez. Un., n. 19980/2014) Di conseguenza, sulla base di una lettura sistematica della norma endofederale (art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC) ed esofederale (art. 44, com. 4, CGS CONI), alla luce del richiamo delle norme processual-civilistiche operato dall’art. 2, com. 6, CGS CONI, sembra ragionevole escludere la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l’esercizio dell’azione disciplinare a cura delle procure federali. Infatti, la disposizione normativa dell’art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC, integralmente mutuata dall’art. 44, com. 4, CGS CONI, non contiene un’esplicita previsione di perentorietà dei termini per l’apertura e la conclusione del procedimento disciplinare. Per quanto detto finora, di conseguenza, in difetto di una simile attribuzione, il termine di cui trattasi non può considerarsi puramente perentorio. Lo stesso Codice di Giustizia Sportiva CONI, quando ha voluto individuare termini di valenza perentoria, lo ha fatto esplicitamente. A titolo esemplificativo, è opportuno richiamare l’art. 47, com. 3, CGS CONI, secondo cui “gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati” e l’art. 48, com. 2, CGS CONI il quale, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione, stabilisce che “decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l’accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare”. Gli odierni ricorrenti mettono, quindi, in rilievo la disposizione di cui all’art. 38, com. 6, CGS FIGC, in forza del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, che si applicherebbe al termine previsto all’art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC. Nemmeno questo argomento assume pregio. Continuando a rimanere aderenti ad un’interpretazione sistematica, l’art. 38 del Codice di giustizia federale è stato inserito all’interno del titolo IV, rubricato “Norme generali del procedimento”. Si può dedurre che il riferimento alla perentorietà di cui trattasi si adatta alla fase decisoria del procedimento sportivo, escludendone, di conseguenza, un’applicazione alla fase precontenziosa. Una simile impostazione nella lettura della normativa richiamata conferirebbe coerenza all’intero sistema di giustizia sportiva e porterebbe, altresì, a concludere che non sarebbe logico estendere la norma in esame agli altri titoli del Codice di Giustizia FIGC, come il Titolo III (“Organi di Giustizia Sportiva”), dove è inserito l’art. 32 ter, com. 4, relativo all’attività del Procuratore Federale. In questa ottica il riferimento al precedente di codesto Collegio (Decisione n. 27/2016) invocato dai ricorrenti conferma l’interpretazione della natura non perentoria del termine in questione, considerato che la perentorietà del termine attiene al momento processuale e non al procedimento istruttorio, ad esso antecedente. Ancora, la natura perentoria del termine rischierebbe di compromettere il contemperamento delle esigenze di accertamento della responsabilità dell’indagato e di garanzia dell’indagato stesso dal resistere ad un processo manifestamente infondato. Tra le funzioni dell’ordinamento sportivo e, in particolare, dell’ordinamento federale, vi è l’esigenza di reprimere le condotte illecite attraverso l’azione dei propri organi inquirenti. Uno spazio temporale eccessivamente vincolante entro cui svolgere le proprie attività potrebbe creare una serie di difficoltà in capo al Procuratore Federale nel mettere insieme sufficienti elementi probatori che giustifichino la chiusura delle indagini ed il conseguente atto di  deferimento dell’incolpato, specie in procedimenti dove il numero dei co-indagati è consistente. Infatti, le attività di indagine sono finalizzate alla ricerca delle prove a carico, ma anche a favore dell’indagato. Qualora risultasse, dagli esiti della fase istruttoria, la manifesta infondatezza della notizia di illecito, l’azione della Procura Federale si tradurrebbe nella decisione di archiviazione. Se, dunque, ipoteticamente, la perentorietà dei termini relativi all’esercizio  dell’azione disciplinare si dovesse applicare anche al procedimento di archiviazione, si giungerebbe al paradosso per cui la Procura Federale che non la rispettasse sarebbe costretta a procedere al deferimento nonostante le notizie di illecito si rivelino prive di fondamento. Tutto questo a discredito del principio del giusto processo e del connesso favor rei che ispirano il nostro ordinamento. All’opposto, la perentorietà del limite temporale in questione si porrebbe in contrasto anche con l’interesse dell’indagato a non essere condotto dinnanzi ad un giudice federale sulla base di un quadro probatorio sprovvisto di concreti elementi di fondatezza. In particolare, un termine estremamente rigido, soprattutto nel caso di procedimenti complessi che coinvolgono una pluralità di indagati, rischierebbe di comprimere eccessivamente le garanzie difensive dell’indagato che sarebbe limitato nella produzione e nella valutazione di memorie scritte o audizioni. Con particolare riferimento alle attività inquirenti della fase istruttoria, è, altresì, necessario escludere che i termini applicati siano puramente ordinatori. Nel momento preprocessuale è opportuno che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano ragionevolmente brevi, in ossequio alle esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportiva. La durata delle indagini antecedente al deferimento non gode, dunque, della discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve rispettare un determinato percorso temporale che può essere adeguato in relazione alla complessità del caso e alle eventuali difficoltà nei rilievi probatori. Infatti, se la Procura Federale dovesse disattendere sistematicamente il rispetto del termine di cui si tratta, la norma risulterebbe inadeguata alla funzione cui è deputata o l’attività investigativa si rivelerebbe inadatta alla tutela dell’ordinamento sportivo. Nel caso qui esaminato,  in cui sono deferiti più soggetti dell’ordinamento sportivo in relazione a fatti tra loro connessi, l’acquisizione del materiale probatorio e le notificazioni delle comunicazioni si distribuiscono fisiologicamente lungo un lasso di tempo superiore rispetto a quanto avviene nei procedimenti che coinvolgono un numero più ristretto di soggetti. Di conseguenza, disattendere il termine di cui trattasi rappresenterebbe un’eccezione alle normali attività istruttorie che l’ordinamento può tollerare, in ragione delle particolari esigenze connesse con il caso di specie.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 68/TFN-SD del 27 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A. + ALTRI - (nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016).

Massima: È stata altresì richiesta, o meglio reiterata, la eccezione di improcedibilità dell’atto di deferimento stante la violazione del termine di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS. Trattasi con tutta evidenza di questione superata dalla pronuncia della Corte Federale d’Appello sulla ordinatorietà di siffatto termine, per cui detta eccezione deve essere disattesa.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 66/TFN-SD del 24 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE ACARICO DI: G.P. (dal 19/06/2014 al 03/07/2015 proprietario del 80% delle quote societarie e dal 03/07/2015 e sino alla dichiarazione di fallimento socio unico della stessa nonché Presidente ed Amministratore Unico della Società SS Barletta Calcio Srl), F.T. (dal 19/06/2014 al 03/07/2015, proprietario del 20% delle quote societarie della SS Barletta Calcio), R.T.(socio di maggioranza, Consigliere e Presidente del C.d.A. sino al 18.06.2014 della SS Barletta Srl), M.P. (dal 28/06/2012 al 11/02/2013 Amministratore Unico della SS Barletta Srl e sino al 18/06/2014 Vice Presidente e consigliere Delegato della stessa), P.W.T. (socio e titolare del 20 % delle quote societarie della SS Barletta Calcio Srl sino al 18/06/2014), D.D. (dal 06/11/2013 al 19/06/2014 Consigliere di Amministrazione e comunque sino al 05/03/2015 con funzioni di Segretario Generale della SS Barletta Calcio Srl) - (nota n. 7216/01 pf16-1 GC/cc del 12.1.2017).

Massima: L'eccezione preliminare di improcedibilità dell'atto di deferimento per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 32 ter, coma 4, CGS in forza del quale "quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria" va disattesa. Per i deferiti tale termine, qualificato come perentorio, andrebbe fatto decorrere dal 17.10.2016, giorno dell'audizione del Signor …. e non dalla trasmissione degli atti da parte della Curatela avvenuta il 9.11.2016. L'avviso di conclusione di indagini sarebbe stato notificato il 18.11.2016, pervenuto il 24. In ordine alla natura dei termini del procedimento disciplinare di cui all'art. 38, comma 6, CGS, va considerato l'orientamento espresso dalla Corte Federale di Appello che, con la deliberazione Carpeggiani ed altri di cui al C.U. n. 75 del 2.12.2016 (ed in altre successive), ha affermato la non perentoria di tale termine. In ogni caso non è condivisibile individuare l'ultimo atto di indagine nell’interrogatorio del Signor …. avvenuto il 17.10.2016, atteso che solo in data 9.11.2016 è pervenuta la documentazione dal Curatore fallimentare di cui la Procura Federale aveva fatto espressa richiesta nell'esercizio della sua funzione inquirente. Tale acquisizione ed il relativo esame non può porsi fuori dal novero delle attività di indagini, con la conseguenza che il termine di venti giorni (non perentorio) per l'invio della comunicazione di conclusione delle indagini alla data del 18.11.2016 risulta comunque rispettato.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.  103/CFA del 09 Febbraio 2017  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CFA del 17 Marzo 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43 del 21.12.2016 fallimento della Società Carrarese Calcio Srl

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. T. R. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16 GT/MA DEL 13.10.2016 ((FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO SRL

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. B. C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 E AMMENDA  DI € 3.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16 GT/MA DEL 13.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO SRL

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. F. S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA  DI € 6.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16 GT/MA DEL 13.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO SRL

Massima: A prescindere dalla natura o meno perentoria del termine in questione, risulta assorbente nel caso di specie la circostanza fattuale del rispetto dei venti giorni di cui all’art. 32-ter, comma 4, C.G.S., come sostenuto dal primo giudice, atteso che il predetto termine (al 04.08.2016, data della notifica della comunicazione all’interessato) non era venuto a scadenza per effetto della proroga concessa dal Procuratore Generale per lo Sport (40 giorni decorrenti dal 15.06.2016). Questa Corte non condivide la tesi sostenuta dal ricorrente secondo la quale per il computo dei venti giorni non deve essere assunto come dies a quo la scadenza della proroga concessa alle indagini, ma l’ultimo atto concreto compiuto dall’organo inquirente. Tale interpretazione non trova conforto alcuno nel dettato normativo del C.G.S., ove non si fa mai cenno alla rilevanza processuale del singolo atto istruttorio ma alla durata dell’indagine, sottoposta a precisi vincoli temporali (60 giorni prorogabili di altri 40 ed in casi eccezionali di ulteriori 20, art. 32-quinquies, comma 3).

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  094- 098/CFA del 03 Gennaio e del 03 Febbraio 2017  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CFA del 21 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n.  150/TFT 17 del 15.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG. L. F., P. F., C. G., C. M., S.S., N. I., L. M. F., B. G., SCILLETTA A., R. G., B. G.M., B. A., S. S., A. R., G. R., I. G., M. C., P. G., R. F. M., S. C. A., R. S. (CALCIATORI TESSERATI ALL’EPOCA DEI FATTI, PER LA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SPORT    E    VITA),    S.    A.    (ALL’EPOCA    DEI    FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SPORT E VITA) E LA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SPORT E VITA PER  LE  VIOLAZIONI DELL’ART. 1 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMI 1, 2, 3 E 5 N.O.I.F. E ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  –  NOTA  N.3732/1345  PF15-16  MS/MM  DEL 12.10.2016

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento  per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, in quanto il termine di cui trattasi non può essere qualificato perentorio ma acceleratorio. La Corte rimette gli atti al TFN per l’esame nel merito. A ben vedere, infatti, la recente pronuncia della Corte Federale d’Appello Sezioni Unite (Com. Uff. n. 065/CFA– riunione del 23.11.2016) esclude la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, pur essendo tardivo l’esercizio dell’azione disciplinare, oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, non può condurre il Tribunale Federale Territoriale ad una dichiarazione di irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito illustrate. Ritiene indispensabile questa Corte ripercorrere i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici nella pronuncia in rilievo per traslarlo nella fattispecie in esame. L'indagine non può che muovere dal dato positivo: a norma dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria». Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite -e che qui evidentemente si condivide- «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi». E qui viene in rilievo l’art. 38, comma 6, C.G.S. a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 C.G.S. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, C.G.S., in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies C.G.S. (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, C.G.S., alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016) richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43- 19/2016-17). Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte». Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)», si tratta quindi di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio». Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dai giudici a Sezioni Unite attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, ter, comma 4 CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. «Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”». E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS figce 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Ed allora, riepilogando, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello, riunita a Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso. La questione che attiene alla rilevabilità d’ufficio da parte di questa Corte della violazione dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS è da reputarsi superata e assorbita dalla decisione in punto natura non perentoria del termine de quo. Esclusa, pertanto, la perentorietà dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS, ritiene, questo Collegio, che dall’esame degli atti ufficiali emergano elementi sufficienti per annullare la decisione del Giudice di prime cure.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  094- 098/CFA del 03 Gennaio e del 03 Febbraio 2017  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CFA del 21 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia- Com. Uff. n. 150/TFT17 del 15.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE     INTERREGIONALE AVVERSO            LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO: DEL SIG. P. A. PRESIDENTE A.S.D. G.  M. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA 1, E ALL’ART. 61 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., DELLA SOCIETÀ A.S.D. G. M. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,  SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3789/1014 PF15-16 GP/MB/PP DEL 12.10.2016

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento  per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, in quanto il termine di cui trattasi non può essere qualificato perentorio ma acceleratorio. La Corte rimette gli atti al TFN per l’esame nel merito. A ben vedere, infatti, la recente pronuncia della Corte Federale d’Appello Sezioni Unite (Com. Uff. n. 065/CFA– riunione del 23.11.2016) esclude la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, pur essendo tardivo l’esercizio dell’azione disciplinare, oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, non può condurre il Tribunale Federale Territoriale ad una dichiarazione di irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito illustrate. Ritiene indispensabile questa Corte ripercorrere i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici nella pronuncia in rilievo per traslarlo nella fattispecie in esame. L'indagine non può che muovere dal dato positivo: a norma dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria». Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite -e che qui evidentemente si condivide- «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi». E qui viene in rilievo l’art. 38, comma 6, C.G.S. a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 C.G.S. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, C.G.S., in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies C.G.S. (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, C.G.S., alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016) richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43- 19/2016-17). Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte». Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)», si tratta quindi di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio». Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dai giudici a Sezioni Unite attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, ter, comma 4 CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. «Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”». E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS figce 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Ed allora, riepilogando, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello, riunita a Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso. La questione che attiene alla rilevabilità d’ufficio da parte di questa Corte della violazione dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS è da reputarsi superata e assorbita dalla decisione in punto natura non perentoria del termine de quo. Esclusa, pertanto, la perentorietà dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS, ritiene, questo Collegio, che dall’esame degli atti ufficiali emergano elementi sufficienti per annullare la decisione del Giudice di prime cure.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  080/CFA del 14 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Calabria - Com. Uff. n. 45 del 24.10.2016)

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE   FEDERALE   AVVERSO    LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.:P.R., ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 6 C.G.S., CALIDONNA S.M., ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 6 C.G.S., M.A.DETTO "B.", ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE A.S.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1 E 2 C.G.S.,P.F., ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE A.S.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1 E 2 C.G.S.,C.G., ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE A.S.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1 E 2 C.G.S.,S. R., ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE A.S.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S., G.A., ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1 E 2 C.G.S., E DELLE SOCIETÀ: A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 7 COMMA 2 E 4 COMMA 2 C.G.S., U.S. PALMESE A.S.D., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ  DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 7 COMMA 2 E 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 7 COMMA 2 E 4 COMMA 2 C.G.S., U.S. SCALEA 1912, A TITOLO  DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA EX ART. 4 COMMA 5 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO      – NOTA N.1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento  per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, in quanto il termine di cui trattasi non può essere qualificato perentorio ma acceleratorio. Il termine di cui trattasi, stabilito dall’art. 32 ter, comma 4, CGS non può, infatti, essere qualificato come perentorio e, ad ogni buon conto, anche laddove lo stesso predetto termine potesse essere considerato perentorio, l’azione disciplinare sarebbe stata, nel caso di specie, tempestivamente ed utilmente esercitata, mediante deferimento emesso nel termine -indicato dalla norma- che deve ritenersi decorrere dall’ultima notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, trattandosi di fattispecie complessa e con più parti. La Corte rimette gli atti al TFN per l’esame nel merito.  Ritiene questa Corte che il termine di cui trattasi non possa essere qualificato perentorio. Difetta, anzitutto, una specifica ed espressa disposizione normativa in tal senso. Una lettura sistematica delle norme federali in materia disciplinare, condotta alla luce delle previsioni del codice di rito civile, induce a ritenere che ai termini previsti per l’apertura e la conclusione del procedimento disciplinare può essere attribuita natura perentoria solo se e in quanto così siano espressamente qualificati dal legislatore federale o sia previsto uno specifico effetto sanzionatorio. Occorre muovere dalla lettera della norma di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, già ricordata e che per facilità di lettura qui si riporta: «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un  termine  per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la  propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ora, non si può, anzitutto, che prendere atto del fatto, come già sopra osservato, che la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (la norma, peraltro, non senso significato, prevede, appunto, che il Procuratore “esercita” e non già “deve” esercitare l’azione disciplinare). È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi. E qui viene, appunto, in rilievo la disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS (“Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”) invocata dai deferiti odierni appellati e richiamata dal Tribunale di prime cure a fondamento della propria decisione. Detta norma, si applicherebbe, questo, in sintesi, l’assunto anche al termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. L’assunto non può essere condiviso. Rimessa al legislatore federale ogni eventuale valutazione in ordine alla opportunità di un espresso e più chiaro coordinamento con la norma di cui all’art. 38, comma 6, CGS, ragioni di natura sistematica, in primo luogo, inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato. A  partire  da  quella  di  cui  all’art.  34  bis(rubricato  “Termini  di  estinzione  del  giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”): Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all’Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone”. Così, invece, l’art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti: “… L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo”. Nello stesso senso, l’art. 32 sexies CGS (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”): “… Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’accordo, alle sanzioni pecuniarie in esso contenute”. Se ne ricava che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente: o attraverso una formale qualificazione o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Del resto, se l’art. 38, comma 6, CGS valesse effettivamente a qualificare come perentori tutti i termini del codice, le suddette menzionate espresse qualificazioni non troverebbero agevole spiegazione e rischierebbero di tradursi in una mera, inutiliter data, duplicazione della prima richiamata disposizione, già di per sé, secondo la prospettazione difensiva degli appellati resistenti, esaustiva e sufficiente. Occorre, dunque, rinunciare ad ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, avendo il legislatore sportivo previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi. E, per quanto qui segnatamente interessa, in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria. Sempre sul piano sistematico occorre, poi, considerare che la norma di cui all’art. 32 ter è inserita nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), mentre quella di cui all’art. 38 è inserita nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Una siffatta collocazione sembra confortare  il convincimento di questo Collegio secondo cui il riferimento alla perentorietà, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, è effettuato ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, qui affermata, appare coerente con il sistema e non contrasta con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, richiamata dal Tribunale federale nazionale, considerato che l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso, appunto, proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte. In tale contesto complessivo di riferimento sistematico è, poi, possibile osservare che il pubblico ministero federale, i cui atti dotati di efficacia endoprocessuale esauriscono i loro effetti nella fase delle indagini preliminari, agisce come organo di investigazione caratterizzato da ampia libertà ed autonomia, seppur, ovviamente, nell’ambito del reticolato normativo dettato per tale fase. Con riguardo, in particolare, ai tempi ed ai termini dell’attività istruttoria il legislatore della riforma del codice di giustizia sportiva ha indicato delle previsioni di Massima volte a regolamentare, per quanto possibile e con efficacia essenzialmente ordinatoria, il susseguirsi delle attività tipiche della fase procedimentale, ferme fatte, ovviamente, le disposizioni dettate ai fini prescrizionali. Traspare, in modo chiaro, dalle suddette indicazioni normative, l’esigenza di una definizione della fase istruttoria preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi, esigenza, questa, più volte, del resto, messa in evidenza dalla dottrina in materia e affermata dalla giurisprudenza sportiva. Non, dunque, una illimitata discrezionalità nella determinazione della durata delle indagini nella fase che precede il deferimento, ma una cadenza temporale ordinamentale affidata al prudente apprezzamento del Procuratore federale da “adeguare” al singolo procedimento istruttorio, in relazione alla complessità della fattispecie ed alle eventuali difficoltà delle acquisizioni probatorie e compatibilmente anche con le esigenze organizzative del suo Ufficio, non facilmente valutabili all’esterno. Non ci si può, qui, esimere dall’evidenziare, seppur rapidamente ed in via incidentale, come il predetto termine di trenta giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare dalla scadenza del termine a difesa assegnato dalla Procura si rivelerebbe, laddove ritenuto posto in modo perentorio, probabilmente inadeguato, specie laddove si tenga conto che nello stesso predetto termine la Procura federale dovrebbe esaminare le deduzioni dell’indagato, valutarne le argomentazioni difensive o sentire lo stesso in audizione (se richiesto), rivalutare il materiale probatorio acquisito alla luce delle prospettazioni difensive e delle indicazioni formulate dall’indagato medesimo. Per ciò che concerne, in particolare, l’audizione richiesta dall’interessato è possibile osservare come la stessa sia evidentemente volta a soddisfare esigenze istruttorie dell'indagato medesimo e non già a garantire  un  necessario  contraddittorio  preliminare  o  consentire  all’inquirente  di  acquisire (eventuali) ulteriori elementi a suo carico, per cui deve ritenersi che, laddove richiesta dal destinatario dell’invito a difendersi, l’audizione diventi un onere per la Procura federale.A tal proposito è bene rimarcare come la Procura federale, anche in sede di acquisizione ante causam di materiale istruttorio, agisce pur sempre nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, avvalendosi di un regime probatorio che sposta al momento del processo le esigenze del contraddittorio pieno; regime, questo, non solo correlato a quella che è la natura stessa delle sue funzioni, ma anche non sovrapponibile agli schemi civilistici fondati sul principio dell’onere della prova piena da parte dell’attore, né a quelli penalistici volti ad anticipare alla fase del procedimento le garanzie tipiche della fase contenziosa piena. Non occorre neppure trascurare di considerare, in questo ambito valutativo, che, come segnalato nell’atto di appello, laddove la notificazione sia eseguita a mezzo servizio postale, «la prova dell’avvenuta notifica, da rinvenirsi nell’avviso di ricevimento ovvero nella certificazione di compiuta giacenza apposta sul plico, nella maggior parte dei casi si acquisisce ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni per promuovere il deferimento, sempre con la medesima conseguenza della improcedibilità, ove detto termine venisse ritenuto perentorio». In altri termini, sotto questo angolo visuale, la perentorietà del termine di cui trattasi sembra in contrasto, non solo con il principio della obbligatorietà dell’azione disciplinare desumibile dallo stesso art. 32 ter CGS (azione, cioè, da esercitarsi obbligatoriamente in presenza di un minimo di fumus di fondatezza della fattispecie illecita accertata e di sufficienza di elementi probatori atti a sostenere l’accusa in giudizio), ma anche con lo stesso interesse dell’indagato, le cui garanzie difensive sarebbero frustrate laddove non si riconoscesse alla Procura federale la (concreta) possibilità di esaminare gli elementi e documenti a discarico dallo stesso offerti nella memoria difensiva o in sede di audizione, specie in procedimenti complessi, quali quelli, come il caso di specie, che coinvolgono un numero consistente di indagati, le cui posizioni si intrecciano e nelle quali, dunque, le deduzioni di uno possono anche influire sulla posizione di altro coindagato. La lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, dunque, non incide in alcun modo sulle garanzie difensive dell’indagato. Anzi. La previsione di una fase pre-processuale è volta, da un lato, a proteggere la funzione del pubblico ministero federale, nel senso di sollevarlo dal disagio di un deferimento in difetto di sufficienti elementi idonei a sostenere la responsabilità dell’incolpato, dall’altro, a garantire l’indagato di non essere portato a giudizio in ipotesi in cui non vi siano sufficienti elementi probatori da cui desumere la responsabilità dello stesso. Premesso che, considerata l'obbligatorietà e la irretrattabilità dell'azione di cui trattasi e vista l'indisponibilità del bene tutelato, quella della pubblica accusa federale deve considerarsi, con riferimento all’ordinamento sportivo nel cui ambito ci troviamo, quale azione iurispublici al pari dell'azione penale, il Procuratore federale deve, dunque, muoversi con equilibrio tra le opposte esigenze connesse, l’una, all’obbligo di richiedere l’accertamento della responsabilità dell’indagato l’altra, all’esigenza di non gravare inutilmente la posizione dell’indagato medesimo, portando fino al processo notizie di illecito che, all’esito dell’attività istruttoria, si rivelino prive di fondamento o, quantomeno, incapaci di reggere  al confronto contenzioso. In tale direzione, non vi è dubbio che, pur essendo inconfutabile l'interesse dell’ordinamento federale al corretto esercizio della funzione inquirente e, quindi, della repressione delle condotte illecite, lo stesso non può, tuttavia, soverchiare l'interesse del tesserato a non sopportare l'onere di un processo manifestamente inutile. Da qui il necessario contemperamento delle due esigenze che vede il suo momento di maggior rilievo proprio nello spatiumdeliberandi esistente tra le difese presentate dall’indagato dopo l’avviso di conclusione delle indagini ed il concreto esercizio dell’azione disciplinare. Alla Procura federale, infatti, organo neutrale e indipendente, che agisce nell’interesse dell’ordinamento e a fini di giustizia, è demandata la ricerca delle prove tanto a carico, quanto a discarico.Del resto, nello svolgimento della sua autonoma e discrezionale attività di indagine, funzionalizzata alla verifica della non manifesta infondatezza dell'evento illecito di cui è venuto a conoscenza, il Procuratore federale è tenuto, al pari del Pubblico ministero penale, a svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore del presunto responsabile. E l’importanza della decisione di archiviazione o di esercizio dell’azione disciplinare (deferimento  e  archiviazione  rappresentano,  in  alternativa,  l’effetto  ineludibile  del  carattere necessario dell’azione intestata alla Procura) che assumerà il Procuratore federale riveste ancora maggiore rilievo sol che si consideri come, nell’ordinamento sportivo, non è prevista una verifica sulle determinazioni, appunto, in ordine allo svolgimento dell'azione, da parte di un diverso organo di natura giurisdizionale, come accade, invece, nell’ambito dell’esercizio dell’azione penale. È, dunque, interesse, per quanto detto, tanto dell’ordinamento, quanto dell’indagato, consentire che, in contesti procedimentali complessi e con più parti, quale quello oggetto del presente giudizio, la Procura federale possa disporre di un congruo spazio temporale al fine di verificare, alla luce, lo si ribadisce,  delle complessive argomentazioni difensive e della documentazione offerte dagli indagati, se sussistano effettivamente o meno quegli elementi probatori idonei a sostenere l’accusa in giudizio che lo stesso legislatore federale ha posto quale presupposto per l’esercizio dell’azione disciplinare. Si osservi, più in generale, come il procedimento della Procura federale non rivesta di certo natura di procedimento amministrativo e, del pari, come non rivesta di certo natura giurisdizionale vera e propria. Pertanto, al procedimento istruttorio di cui trattasi, se non sono applicabili i principi fondamentali che oggi regolano l'esercizio della funzione amministrativa tipicamente intesa (a titolo esemplificativo, accesso e contraddittorio, se non nei limiti delle specifiche disposizioni federali), non sono neppure applicabili principi e regole tipiche della fase processuale in senso stretto intesa. Si tratta, come detto, di una sequenza di attività successive legate da un ordine  logico  e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità). Fase, questa procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio.  Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caretterizzate da esigenze diverse e discipinate da differenti regole. Sotto diverso profilo, sia consentito anche osservare come l’affermazione della perentorietà del termine di cui si discute condurrebbe ad un esito abnorme (proscioglimento dell’indagato) in una fase che, come detto, non è neppure ancora quella cognitiva. L’indagato, in altri termini, ne trarrebbe un effetto sostanziale che andrebbe sicuramente al di là delle ragionevoli previsioni del sistema procedimentale nel cui ambito il termine di cui trattiamo è incardinato.La declaratoria di improcedibilità o irricevibilità, nella fattispecie, vestirebbe natura ed effetti di “proscioglimento”, a fronte, invece, della mera inosservanza di un termine, peraltro, come detto, di natura esclusivamente (pre-)processuale. In tale direzione, in fattispecie, ovviamente, solo in parte assimilabile a quella che qui ci occupa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di verifiche tributarie, che «il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione» (Cassazione, sez. trib., 5 ottobre 2012, n. 17002). Analogamente, come detto, apparirebbe, francamente, eccessiva la sanzione della improcedibilità dell’azione disciplinare volta all’accertamento (ed alla eventuale conseguente condanna) dell’indagato per il solo superamento (di qualche giorno) di un termine, a fronte del disagio arrecato all’indagato medesimo dall’assoggettamento, per qualche giorno in più di quanto indicato nella previsione normativa, alla mera incertezza dell’esercizio o meno dell’azione disciplinare nei suoi confronti. Richiamati i profili finalistici dell'azione di responsabilità disciplinare, comunque conformati, nei tratti essenziali, agli istituti civilistici, intesi a tutelare l'esigenza che l’adesione alla Federazione sia utilizzata per il raggiungimento di fini propri e non già per finalità illecite, unitamente con l'esigenza di sanzionare le condotte devianti dai fondamentali principi posti dall’ordinamento federale, occorre, ancora una volta, osservare come non sia prevista alcuna decadenza del potere del Procuratore federale di emettere l'atto di deferimento in giudizio per il mancato rispetto del termine di cui trattasi. Anzi, l'imposizione di un obbligo di alternativamente emettere l'atto di citazione o disporre l'archiviazione, ha fatto affermare a consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, a proposito del procedimento erariale per certi versi assimilabile, sotto gli aspetti qui in rilievo, a quello disciplinare-sportivo, «che detto potere (rectius, obbligo) permane pur dopo la scadenza del termine, non  potendosi logicamente e sistematicamente ammettere che l'attività istruttoria del Procuratore regionale non abbia alcun esito né positivo né negativo» (Corte dei Conti, sezioni riunite, 9 marzo 2005, n. 1), per poi concludere che «gli effetti della mancata osservanza del termine ordinatorio vanno individuati di volta in volta in relazione alla natura dell'atto rispetto al quale il termine è stabilito, ovvero al mancato rispetto del termine fissato dal giudice nel provvedimento di proroga ovvero mediante il collegamento a termini fissati per altri atti connessi», con la inequivoca precisazione che, in ogni caso, «la pronuncia del giudice dovrà essere di natura meramente processuale, con esclusione di effetti diretti sul diritto sostanziale». Del resto, non è casuale che l'ordinamento federale tenga ben distinti i termini di prescrizione e di decadenza dai termini procedimentali, come quello di trenta giorni per emettere l'atto di deferimento a giudizio, in quanto (solo) i primi, a differenza degli altri, operano sul piano del diritto sostanziale. Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi deve escludersi che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. La ratio di tale conclusione è anche desumbile dalla semplice, quanto inequivoca, considerazione che, diversamente ragionando, l'azione della Procura federale sarebbe limitata e compressa da un ulteriore e ben più penalizzante limite (di natura decadenziale) rispetto a quello ben più lungo legato alla prescrizione, limite incompatibile con le prima ricordate finalità ordinamentali del giudizio di responsabilità disciplinare. A tale conclusione non è di ostacolo il principio costituzionale di ragionevole durata  del processo, atteso che il diritto di accesso ai tribunali, previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, con disposizione cui il giudice italiano deve dare applicazione a norma dell'art. 117 Cost., implica l'esigenza di evitare che un'interpretazione troppo formalistica delle regole di procedura dettate dalla disciplina nazionale impedisca l'esame nel merito dell’eventuale incolpazione (cfr. Cassazione, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 7020). In definitiva, questa Corte ritiene che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. La necessità di definizione della fase preprocessuale riflette, infatti, non vi è dubbio, l’esigenza di tutela del soggetto sottoposto alle indagini volte all’accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità a vedere risolta una situazione di incertezza che incide sulla sua vita associativa e, sovente, anche di relazione, con un provvedimento di archiviazione oppure con il deferimento, provvedimento, questo, a partire dal quale le sue garanzie difensive trovano la Massima espansione, in applicazione dei principi del giusto processo e di quello, in particolare, dell’accertamento della responsabilità nel contesto di un contraddittorio pieno, proprio della fase di cognizione. Nel contempo, tuttavia, è chiara l’insistenza di altra esigenza, quella della repressione delle condotte che si pongano in contrasto con la nomativa federale, così come altrettanto chiaro l’interesse alla giustizia, in generale, ma anche nello specifico, essendo, come detto, interesse, appunto, non solo dell’ordinamento, ma anche del singolo indagato consentire una adeguata valutazione del complessivo materiale  istruttorio al fine della  adozione del provvedimento di archiviazione o di esercizio dell’azione disciplinare, onde evitare tanto un inutile dispendio di attività processuale, quanto un inutile onere ulteriore di difesa in capo all’indagato, nelle ipotesi in cui, all’esito delle rappresentazioni difensive dello stesso (o degli altri coindagati), possano ritenersi sussistenti gli elementi per escludere la responsabilità dell’indagato medesimo, o, comunque, insussistenti sufficienti elementi per sostenerne l’accusa in giudizio. La sede è impropria per richiamare una seppur sintetica ricostruzione dottrinaria del termine processuale, ma non appare inutile, ai fini propri del presente giudizio, ricordare che nel nostro panorama giuridico il “termine” indica il periodo di tempo entro cui, secondo la disposizione di legge o il provvedimento del giudice, un determinato atto debba o possa essere compiuto, così divenendo,  il  termine  medesimo,  un  requisito  dell’atto  o  un  fatto  giuridico,  strutturalmente autonomo e caratterizzato da una propria efficacia (di tipo estintivo o meno a seconda della classificazione perentoria o ordinatoria allo stesso assegnata). La locuzione “perentorio” conduce poi, attraverso un breve esame etimologico, alla perenzione, ossia a quel tipico effetto di cancellazione di quanto già realizzato. Insomma, il termine perentorio può essere inteso come quella condizione che, in caso di inosservanza dello stesso, conduce, come effetto ipso iure, alla decadenza del correlato diritto. Ecco perché dottrina e giurisprudenza definiscono come perentorio quel termine stabilito, appunto, a pena di decadenza. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare come i termini del procedimento disciplinare siano «da qualificarsi — di regola — ordinatori e non perentori, ad eccezione di quelli previsti per l'inizio e la conclusione del procedimento stesso nonché di quello massimo di 90 giorni che può intercorrere tra un atto e l'altro del procedimento. Più in generale, i termini del procedimento disciplinare devono intendersi ordinatori in tutti i casi in cui la fonte regolatrice del rapporto non commini — in caso dell'inosservanza degli stessi — effetti decadenziali, in relazione al principio sancito dall'art. 152 c.p.c.» (così, ad esempio, TAR Lazio, sez. I, 14 febbraio 2012, n. 1491). «Il carattere ordinatorio o perentorio dei termini stabiliti in materia di procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti discende dagli effetti che la fonte regolatrice del rapporto ricollega alla loro osservanza, tenuto conto che, in base al principio sancito dall'art. 152 c.p.c., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari perentori; per quanto riguarda le norme degli artt. 16 e 17, d.lg. 30 ottobre 1992 n. 449, esse hanno chiara natura ordinatoria non essendo prevista alcuna decadenza nell'ipotesi di loro inosservanza» (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2189). Ne consegue che il mancato rispetto di un termine non perentorio non può determinare effetti invalidanti dei provvedimenti adottati (nel caso di specie, deferimento), fermo restando, peraltro, che «l’azione di responsabilità amministrativa può essere riproposta, salva la prescrizione quinquennale, per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi soggetti, anche dopo una pronuncia di inammissibilità dell'azione per il superamento del termine di proposizione dell'atto di citazione» (Corte dei Conti, sez. giurisd. Lazio, 6 marzo 2012, n. 270). Analogamente, in materia tributaria si è osservato che «ogni decadenza non può che essere testuale, dovendo essere espressamente sancita dalla legge, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., comma 2, sicchè, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto, ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa, ovverosia costituisce un invito a non indugiare, e l'atto può essere compiuto dall'interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto» (cfr. Cassazione, sez. tributaria, 8 maggio 2013, n. 10761; Cassazione, n. 12259 del 2010; Cassazione, sez. unite, n. 21498 del 2004). In breve, mentre il termine perentorio è strettamente correlato alla decadenza, per quello ordinatorio il decorso del termine non spiega una incidenza sull’atto a quo, ma solo un effetto relativo su quello ad quem. La differenza tra termini perentori e ordinatori, allora, non risiede tanto nell’effetto della loro inosservanza, connaturata in entrambi i casi, ma nella modalità di realizzazione di tale effetto: ipso iure, in un caso; previa valutazione discrezionale del giudice, nell’altro. In applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, dai quali questa Corte non intende discostarsi, deve concludersi che il termine in questione ha, come detto, natura sollecitatoria e non già perentoria. Si tratta, cioè, di un termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itineraprocedimentali, ossia diretto ad imprimere un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei  procedimenti istruttori, tesi ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio. Certo, per contro, la Procura federale è indubbiamente tenuta alla osservanza di detto termine, pur previsto dal sistema: disattendere il termine acceleratorio di cui trattasi (come nel caso di specie) per pochi giorni o in occasione di procedimenti complessi con molteplici indagati le cui condotte violative risultano tra loro intrecciate, è eccezione che l’ordinamento è in  grado  di assorbire e tollerare, alla luce delle specifiche variegate esigenze di cui si è detto; un sistematico mancato rispetto dello stesso predetto termine denoterebbe, invece, una insufficienza (per “definizione”, per così dire) del termine di cui trattasi oppure una disfunzione dell’organizzazione dell’attività investigativa, con la connessa esigenza di un eventualmente apposito esame e valutazione nelle opportune sedi istituzionali. Sotto ulteriore profilo, diversamente ritenendo e considerando, quindi, perentori tutti i termini che regolano lo svolgimento della fase procedimentale, che precede, cioè, l’eventuale giudizio innanzi al giudice sportivo, si dovrebbe ritenere perentorio, a titolo meramente esemplificativo, anche quello di cui all’art. 32 quinquies, comma 4, CGS, che così recita: “Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all’archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l’archiviazione con determinazione succintamente motivata.”. Orbene, se il Procuratore federale non comunicasse il suo intendimento di archiviare entro cinque giorni ed il termine, per effetto del richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, dovesse reputarsi perentorio, l’eventuale archiviazione successivamente disposta dovrebbe reputarsi inammissibile o la Procura decaduta da tale possibilità. Con la conseguenza che il Procuratore dovrebbe procedere necessariamente al deferimento, avendo consumato la possibilità di optare per l’archiviazione? Evidente, il paradosso, che smentice anche l’assunto secondo cui la perentorietà dei termini è posta a garanzia dell’indagato o dell’incolpato.  Ed allora, riepilogando, l’art. 32 ter, comma 4, CGS, non qualifica espressamente come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare (trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa assegnati dalla Procura federale con l’avviso di conclusione delle indagini). Occorre, pertanto, desumerne la natura in via necessariamente interpretativa. Orbene, in tale prospettiva occorre ricercare il il riferimento positivo, il dato normativo, nell’ambito, anzitutto, del codice di giustizia sportiva. In tale direzione, tuttavia, deve escludersi, per quanto detto, la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6,  CGS. Soccorre, allora, una interpretazione di tipo logico-sistematica che, come detto, sembra portare ad escludere la natura perentoria del termine di cui trattasi. In breve, in difetto di qualificazione, da parte dell’ordinamento federale, della natura del termine de quo occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”. Nel predetto codice Coni non vi è alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. Né, per inciso, risulta esservi una norma replica dell’art. 38, comma 6, CGS. Correttamente, a tal proposito, il Procuratore federale evidenzia come «dal che appare logico ricavare l’intenzione del legislatore del codice Coni di non stabilire la perentorietà di tale termine per la formulazione del deferimento, prevedendone una conseguenza specifica. Anche in tal ottica, quindi, non appare certo casuale che il codice di giustizia sportiva Figc abbia previsto delle conseguenze sanzionatorie soltanto con riferimento al mancato rispetto dei termini per la conclusione delle indagini (inutilizzabilità di quanto successivamente compiuto), di quelli per la proposizione dei reclami (inammissibilità, non impugnabilità delle decisioni) e di quelli per la pronuncia delle decisioni degli organi giudicanti (estinzione del procedimento disciplinare); non prevedendo, di contro, alcuna sanzione per il mancato rispetto dei termini per l’adozione della comunicazione di conclusione delle indagini e dell’atto di deferimento». Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Per l’effetto del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento è, dunque, quella dettata dall’art. 152 c.p.c.(rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. Detta disposizione reca un principio generale del nostro ordinamento giuridico (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6430; Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3431), con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. È, infatti, principio generale dell’ordinamento giuridico quello secondo cui è  perentorio  il termine stabilito a pena di decadenza, inammissibilità, improcedibilità e tale è dichiarato dalla legge (o dal Giudice nei casi consentiti dalla legge medesima).Riprendendo un arresto giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, «gli artt. 152 e 156 c.p.c., traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità» (Cassazione, sez. V, 27 giugno 2011, n. 14020). È vero che l’espressa qualificazione normativa può anche mancare, potendosi, la perentorietà di un termine, desumersi dallo scopo e dalla funzione che esso è chiamato a svolgere o dagli effetti riconnessi dalla legge al suo infruttuoso decorso (cfr. Corte Costituzionale, 1 aprile 2003, n. 107; Cassazione, 5 marzo 2004, n. 4530). In particolare, di recente la Suprema Corte, nella sentenza, resa a sezioni unite, 23 settembre 2014, n. 19980 (richiamata sia dall’accusa, che dalla difesa) ha affermato che la perentorietà può anche desumersi «dalla considerazione dello scopo» e «l’espressa qualificazione può anche risultare dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l’inutile decorso di esso produce secondo l’espressa sanzione normativa». Orbene, a tal riguardo, il termine posto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS, non è, come detto, espressamente qualificato come perentorio e detta sua asserita natura non è desumibile da altri indici, quali l’espressa previsione di una data conseguenza sanzionatoria. Nel caso di specie, insomma, difetta tanto la formale qualificazione, quanto il riferimento ad un espresso effetto sanzionatorio: c’è la norma-precetto, manca la norma-sanzione. Tutte le suesposte considerazioni conducono questa Corte ad escludere che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non comporta l’improcedibilità o irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso. Con il secondo mezzo di doglianza la Procura federale censura, comunque, la decisione di prime cure nella parte in cui ritiene che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorra, per ciascun deferito, dal momento di comunicazione allo stesso dell’avviso di conclusione delle indagini. Anche questo motivo è fondato. La disposizione normativa in materia fa riferimento alla “scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”, disciplinando, con ogni evidenza, l’ipotesi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un solo indagato. Difetta, invece, una esplicita disciplina per l’ipotesi del procedimento con pluralità di indagati. Pertanto, occorre desumere in via interpretativa la disciplina applicabile alla fattispecie, che, ai sensi del combinato disposto delle norme, già sopra richiamate, di cui all’art. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni deve essere rintracciata nel codice di rito civile. Orbene, detto impianto codicistico (e, segnatamente, per quanto qui rileva, le norme di cui agli artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c.) prevede, appunto, che il termine decorra dall’ultima delle notifiche effettuate. In particolare, recita l’art. 165, comma 2, c.p.c., “se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”. Detta norma, nel disporre che “l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”, «non soltanto precisa che, in tal caso, si verifica una protrazione delle formalità, di cui la costituzione dell'attore si compone; a è altrettanto significativo del fatto che il differimento di questa modalità implica anche il logico differimento del termine stesso di costituzione a decorrere dall'ultima notificazione» (Cassazione, 18 gennaio 2001, n. 718).

Tesi, questa, inaugurata da Cassazione 6 novembre 1958, n. 3601, secondo cui l'art. 165, comma 2, c.p.c. nell'affermare che “se la citazione è notificata a più persone l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”, intendeva differire non solo tale formalità, ma anche i termini per la costituzione dell'attore e, senza dubbio, più convincente, anche per le ragioni di seguito meglio precisate. Non è, anzitutto, consentito all’interprete ritenere che l’art. 165, comma 1, c.p.c. permetta di affermare che, nel caso di più notificazioni, il dies a quo deve essere individuato nella prima notificazione. Anzi, il comma 2 della medesima disposizione, con gli incisi “se la notificazione è notificata a più persone” e “dall’ultima notificazione” sembra imporre, più che suggerire, all’interprete di cristallizare il dies a quo dall’ultima delle notifiche, e non già dalla prima. Si aggiunga che, in sede processuale di valutazione degli atti, occorre privilegiare la sostanza sulla forma e, dunque, ritenere valido l’atto nei casi in cui abbia raggiunto il suo scopo e sia funzionale alle esigenze allo stesso sottese. Tale ricostruzione ermeneutica appare anche in linea con evidenti ragioni di logica-giuridica e di economia processuale. Diversamente opinando, del resto, se anche nel processo pluriparte il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare dovesse farsi decorrere dal primo avviso di comunicazione di conclusione delle indagini, ne conseguirebbe un effetto, per certi versi, paradossale, che imporrebbe alla Procura federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo. Conclusione, questa, che, nel contempo, risulterebbe sia irragionevole, sia contraria tanto all’interesse di ciascun incolpato, quanto all’interesse superiore della giustizia ed al principio di economia del giudizio. È, infatti, di certo, interesse dell’ordinamento federale esaminare in un unico giudizio, ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare personale di ciascuno, il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti e che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi. Nel caso di istruttoria unica si realizza una connessione soggettiva e oggettiva delle vicende, dei fatti, delle condotte e delle circostanze che coinvolgono i singoli soggetti sottoposti al procedimento: unico (o, comunque, comune a più deferiti), dunque, il materiale istruttorio, unitario e congiunto è opportuno che sia l’esame dello stesso e delle singole posizioni disciplinari dedotte in giudizio. Ciò non significa, come già più volte affermato dalla giurisprudenza endofedereale, che singole posizioni, per ragioni eccezionali o, comunque, particolari, possano (o debbano) essere stralciate: ma non occorre operare confusione tra eccezione e regola. Ma, nello stesso tempo, non nutre alcun dubbio, questo Collegio, che è anche interesse degli incolpati poter esaminare, in modo integrale, le emergenze probatorie complessivamente acquisite dalla Procura e di quelle offerte a discarico da ciascun incolpato, unitamente alle argomentazioni difensive degli stessi, al fine di potersi difendere da tutti gli elementi che potenzialmente possono incidere sfavorevolmente in ordine all’accertamento della responsabilità dello stesso e, contemporaneamente, desumere dal predetto materiale eventuali utili elementi a discarico. Senza dire, ancora, che, fino alla scadenza dell’ultimo termine a difesa assegnato agli indagati, l’organo inquirente potrebbe acquisire documenti, elementi e argomentazioni difensive di un indagato che potrebbero rivelarsi utili anche per la posizione di altro o altri coindagati, tanto da poter anche giungere, in ipotesi, all’archiviazione dell’azione nei confronti dello stesso o di alcuni degli indagati. Né possono, a supporto della tesi contraria, essere richiamate generiche esigenze di celerità dei procedimenti e di rapida celebrazione dei processi, essendo evidente che, laddove si ritenesse che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorra dalla notifica dell’anzidetta comunicazione a ciascun indagato, ne deriverebbe una moltiplicazione dei giudizi, con un inutile e diseconomico dispendio di attività giudiziaria e con connesso inevitabile rallentamento della celebrazione dei processi e dell’accertamento delle responsabilità di ciascuno. In altri termini, l’instaurazione di diversi autonomi processi, con riferimento a fattispecie complesse,  specie  se  con  molteplici  tesserati  coinvolti,  produrrebbe  una  proliferazione  di procedimenti, che rallenterebbero, anziché accelerare, il corso della giustizia sportiva, con evidente vulnus al principio di economia processuale e potenziale lesione del principio di efficienza dell’azione disciplinare e celerità dei procedimenti, cui tutto l’ordinamento sportivo è informato. E, ancora, non si può neppure affermare che, così argomentando, si lascerebbe l’indagato alla mercè di una valutazione meramente discrezionale dell’organo inquirente, atteso che, in ogni caso, a garantire tempi certi per la definizione del procedimento disciplinare, vi è, appunto, il termine per la decisione di primo grado che deve, comunque, intervenire, a pena di estinzione, come noto, entro novanta giorni dal deferimento a giudizio. Del resto, occorre anche considerare che quello della notificazione è un procedimento e, come tale, deve essere considerato unitario, una sequela di atti tra loro correlati. Se, dunque, il procedimento di notificazione è unitario, non sembra possibile immaginare una formazione progressiva della fattispecie rappresentata dalla finalità dello stesso, costituito dalla rituale instaurazione del giudizio. Anche l'interpretazione finalistica della norma,  dunque, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e delle specifiche (sopra in sintesi ricordate) molteplici esigenze del procedimento disciplinare sportivo depone nel senso di ancorare all’ultima notificazione la decorrenza del termine per la concreta emissione dell’atto di deferimento. Una siffatta interpretazione non lede né il principio della durata ragionevole del processo, nè il diritto di difesa delle parti. D’altronde, la soluzione qui accolta è comunque idonea ad assicurare i principi inderogabili del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c. ed art. 24 Cost. Anzi, a ben vedere, realizza un equo contemperamento delle molteplici esigenze che insistono sulla fattispecie, oltre che degli interessi della parte pubblica (accusa federale) e di quelle private. La decorrenza del termine dall’ultima notifica appare anche più funzionale, per quanto già osservato, al complessivo esercizio del diritto di difesa di ognuno dei deferiti, oltre che alle esigenze di economia processuale. Da ultimo, ritiene questa Corte, inconferente il richiamo della difesa alla decisione n. 58 del 2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, secondo cui i termini per il valido esercizio dell’azione disciplinare decorrerebbero dalla prima notifica. Invero, la fattispecie oggetto del giudizio che ha trovato, poi, esito nella predetta decisione è del tutto differente da quella che costituisce oggetto del presente giudizio disciplinare. Il Collegio di Garanzia ha, infatti, affermato il principio secondo cui, nel caso di reiterazione di un deferimento, in origine viziato, il termine di estinzione (novanta giorni) del giudizio di primo grado decorre non già dal deferimento validamente effettuato, ma dal primo seppur invalidamente emesso o per qualche ragione non efficace.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  060/CFA del 10 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. L. P. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5, CON PRECLUSIONE ALLA          PERMANENZA        IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; - AMMENDA DI € 150.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FIGC, E ALL’ART. 21 NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 8, COMMI 1 E 2 C.G.S. – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.T. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5; -     AMMENDA DI € 150.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE E AGLI ARTT. 21 E 37 N.O.I.F., NONCHÉ ALL’ART.  8,  COMMI  1  E  2  C.G.S.  –  NOTA  N.15711/634  PF15-16  AM/SP/MA  DEL 30.06.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. G. T. E IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI P. G., E. K., S. G., A. R., G.S., A. B., R. B., G. S., G. P., E. G., G. M., M. B., F. S., M. M. E O. F. R. IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ PARMA FC S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016

Massima: Quanto all’eccezione…della violazione da parte del Procuratore Federale del termine posto per l’attivazione del deferimento a giudizio, queste Sezioni Unite, indipendentemente delle numerose puntualizzazioni esternate in udienza, ritengono assorbente e decisiva la considerazione che il dies a quo per l’esercizio dell’azione, nel caso di compresenza di più soggetti incolpati, debba essere ancorato con effetto per tutti (perché discendente da un principio di carattere generale) alla data dell’ultima notifica della chiusura delle indagini effettuata. Nella fattispecie, l’ultima notifica datata 13 maggio 2016 è quella inviata al sig. A. R. e nell’avviso è stato indicato il termine di 20 giorni utile per fare richiesta di essere sentito o depositare memoria difensiva. Dalla scadenza di detti 20 giorni (2 giugno 2016) inutilmente decorsi, il termine ultimo per procedere al deferimento (2 luglio 2016, dopo 30 giorni) è stato senz’altro rispettato, essendo il deferimento intervenuto il 30 giugno 2016.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  080/CFA del 14 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 12.10.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DELSIG. P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA     DEL     27.4.2015     -     NOTA     N. 924/86PF15-16/SP/CC     DEL 20.7.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. A. FERNANDO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3; -           AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016;PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA  DEL  27.4.2015  -  NOTA  N. 924/86PF15-16/SP/CC  DEL  20.7.2016

Massima: L’eccezione di nullità/improcedibilità/irricevibilità/inammissibilità dell’atto di deferimento per superamento del termine di decadenza di cui agli artt. 44, comma 4 C.G.S. CONI e 32-ter, comma 4, C.G.S. FIGC è infondata, atteso che, come già chiarito da queste Sezioni Unite con la decisione del 23 novembre 2016 di cui al C.U. n. 075/CFA, il termine di cui all’art. 32-ter, comma 4, C.G.S. non ha natura perentoria così che l’atto di deferimento emesso oltre la sua scadenza non incorre in nessuna delle forme di invalidità contestate dal sig. A..

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  080/CFA del 14 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 3.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE  FEDERALEAVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DI: SIG. R.V. ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 16, COMMA 1 REGOLAMENTO AGENTI; CALC. F.P.D. ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANDRIA BAT, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 16, COMMA 1 REGOLAMENTO AGENTI; CALC. C.O.B.R. ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANDRIA BAT, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 21, COMMA 5 REGOLAMENTO AGENTI, NONCHÉ DELL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.; CALC. E.M. ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANDRIA BAT, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 21, COMMA 5 REGOLAMENTO AGENTI, NONCHÉ DELL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F., SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  –  NOTA  N.  2449/400  PF14-15  GP/MA  DEL 6.09.2016

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento  per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini e concessi agli incolpati per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, in quanto il termine di cui trattasi non può essere qualificato perentorio ma acceleratorio. La Corte rimette gli atti al TFN per l’esame nel merito. Ritiene questa Corte che il termine di cui trattasi non possa essere qualificato perentorio. Difetta, anzitutto, una specifica ed espressa disposizione normativa in tal senso. Una lettura sistematica delle norme federali in materia disciplinare, condotta alla luce delle previsioni del codice di rito civile, induce a ritenere che ai termini previsti per l’apertura e la conclusione del procedimento disciplinare può essere attribuita natura perentoria solo se e in quanto così siano espressamente qualificati dal legislatore federale o sia previsto uno specifico effetto sanzionatorio. Occorre muovere dalla lettera della norma di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, già ricordata e che per facilità di lettura qui si riporta: «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un  termine  per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la  propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ora, non si può, anzitutto, che prendere atto del fatto, come già sopra osservato, che la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (la norma, peraltro, non senso significato, prevede, appunto, che il Procuratore “esercita” e non già “deve” esercitare l’azione disciplinare). È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi. E qui viene, appunto, in rilievo la disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS (“Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”) invocata dai deferiti odierni appellati e richiamata dal Tribunale di prime cure a fondamento della propria decisione. Detta norma, si applicherebbe, questo, in sintesi, l’assunto anche al termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. L’assunto non può essere condiviso. Rimessa al legislatore federale ogni eventuale valutazione in ordine alla opportunità di un espresso e più chiaro coordinamento con la norma di cui all’art. 38, comma 6, CGS, ragioni di natura sistematica, in primo luogo, inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato. A  partire  da  quella  di  cui  all’art.  34  bis(rubricato  “Termini  di  estinzione  del  giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”): “1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all’Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone”. Così, invece, l’art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti: “… L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo”. Nello stesso senso, l’art. 32 sexies CGS (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”): “… Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’accordo, alle sanzioni pecuniarie in esso contenute”.

Se ne ricava che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente: o attraverso una formale qualificazione o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Del resto, se l’art. 38, comma 6, CGS valesse effettivamente a qualificare come perentori tutti i termini del codice, le suddette menzionate espresse qualificazioni non troverebbero agevole spiegazione e rischierebbero di tradursi in una mera, inutiliter data, duplicazione della prima richiamata disposizione, già di per sé, secondo la prospettazione difensiva degli appellati resistenti, esaustiva e sufficiente. Occorre, dunque, rinunciare ad ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, avendo il legislatore sportivo previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi. E, per quanto qui segnatamente interessa, in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria. Sempre sul piano sistematico occorre, poi, considerare che la norma di cui all’art. 32 ter è inserita nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), mentre quella di cui all’art. 38 è inserita nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Una siffatta collocazione sembra confortare  il convincimento di questo Collegio secondo cui il riferimento alla perentorietà, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, è effettuato ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, qui affermata, appare coerente con il sistema e non contrasta con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, richiamata dal Tribunale federale nazionale, considerato che l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso, appunto, proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte. In tale contesto complessivo di riferimento sistematico è, poi, possibile osservare che il pubblico ministero federale, i cui atti dotati di efficacia endoprocessuale esauriscono i loro effetti nella fase delle indagini preliminari, agisce come organo di investigazione caratterizzato da ampia libertà ed autonomia, seppur, ovviamente, nell’ambito del reticolato normativo dettato per tale fase. Con riguardo, in particolare, ai tempi ed ai termini dell’attività istruttoria il legislatore della riforma del codice di giustizia sportiva ha indicato delle previsioni di Massima volte a regolamentare, per quanto possibile e con efficacia essenzialmente ordinatoria, il susseguirsi delle attività tipiche della fase procedimentale, ferme fatte, ovviamente, le disposizioni dettate ai fini prescrizionali. Traspare, in modo chiaro, dalle suddette indicazioni normative, l’esigenza di una definizione della fase istruttoria preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi, esigenza, questa, più volte, del resto, messa in evidenza dalla dottrina in materia e affermata dalla giurisprudenza sportiva. Non, dunque, una illimitata discrezionalità nella determinazione della durata delle indagini nella fase che precede il deferimento, ma una cadenza temporale ordinamentale affidata al prudente apprezzamento del Procuratore federale da “adeguare” al singolo procedimento istruttorio, in relazione alla complessità della fattispecie ed alle eventuali difficoltà delle acquisizioni probatorie e compatibilmente anche con le esigenze organizzative del suo Ufficio, non facilmente valutabili all’esterno. Non ci si può, qui, esimere dall’evidenziare, seppur rapidamente ed in via incidentale, come il predetto termine di trenta giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare dalla scadenza del termine a difesa assegnato dalla Procura si rivelerebbe, laddove ritenuto posto in modo perentorio, probabilmente inadeguato, specie laddove si tenga conto che nello stesso predetto termine la Procura federale dovrebbe esaminare le deduzioni dell’indagato, valutarne le argomentazioni difensive o sentire lo stesso in audizione (se richiesto), rivalutare il materiale probatorio acquisito alla luce delle prospettazioni difensive e delle indicazioni formulate dall’indagato medesimo. Per ciò che concerne, in particolare, l’audizione richiesta dall’interessato è possibile osservare come la stessa sia evidentemente volta a soddisfare esigenze istruttorie dell'indagato medesimo e non già a garantire  un  necessario  contraddittorio  preliminare  o  consentire  all’inquirente  di  acquisire (eventuali) ulteriori elementi a suo carico, per cui deve ritenersi che, laddove richiesta dal destinatario dell’invito a difendersi, l’audizione diventi un onere per la Procura federale.A tal proposito è bene rimarcare come la Procura federale, anche in sede di acquisizione ante causam di materiale istruttorio, agisce pur sempre nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, avvalendosi di un regime probatorio che sposta al momento del processo le esigenze del contraddittorio pieno; regime, questo, non solo correlato a quella che è la natura stessa delle sue funzioni, ma anche non sovrapponibile agli schemi civilistici fondati sul principio dell’onere della prova piena da parte dell’attore, né a quelli penalistici volti ad anticipare alla fase del procedimento le garanzie tipiche della fase contenziosa piena. Non occorre neppure trascurare di considerare, in questo ambito valutativo, che, come segnalato nell’atto di appello, laddove la notificazione sia eseguita a mezzo servizio postale, «la prova dell’avvenuta notifica, da rinvenirsi nell’avviso di ricevimento ovvero nella certificazione di compiuta giacenza apposta sul plico, nella maggior parte dei casi si acquisisce ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni per promuovere il deferimento, sempre con la medesima conseguenza della improcedibilità, ove detto termine venisse ritenuto perentorio». In altri termini, sotto questo angolo visuale, la perentorietà del termine di cui trattasi sembra in contrasto, non solo con il principio della obbligatorietà dell’azione disciplinare desumibile dallo stesso art. 32 ter CGS (azione, cioè, da esercitarsi obbligatoriamente in presenza di un minimo di fumus di fondatezza della fattispecie illecita accertata e di sufficienza di elementi probatori atti a sostenere l’accusa in giudizio), ma anche con lo stesso interesse dell’indagato, le cui garanzie difensive sarebbero frustrate laddove non si riconoscesse alla Procura federale la (concreta) possibilità di esaminare gli elementi e documenti a discarico dallo stesso offerti nella memoria difensiva o in sede di audizione, specie in procedimenti complessi, quali quelli, come il caso di specie, che coinvolgono un numero consistente di indagati, le cui posizioni si intrecciano e nelle quali, dunque, le deduzioni di uno possono anche influire sulla posizione di altro coindagato. La lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, dunque, non incide in alcun modo sulle garanzie difensive dell’indagato. Anzi. La previsione di una fase pre-processuale è volta, da un lato, a proteggere la funzione del pubblico ministero federale, nel senso di sollevarlo dal disagio di un deferimento in difetto di sufficienti elementi idonei a sostenere la responsabilità dell’incolpato, dall’altro, a garantire l’indagato di non essere portato a giudizio in ipotesi in cui non vi siano sufficienti elementi probatori da cui desumere la responsabilità dello stesso. Premesso che, considerata l'obbligatorietà e la irretrattabilità dell'azione di cui trattasi e vista l'indisponibilità del bene tutelato, quella della pubblica accusa federale deve considerarsi, con riferimento all’ordinamento sportivo nel cui ambito ci troviamo, quale azione iurispublici al pari dell'azione penale, il Procuratore federale deve, dunque, muoversi con equilibrio tra le opposte esigenze connesse, l’una, all’obbligo di richiedere l’accertamento della responsabilità dell’indagato l’altra, all’esigenza di non gravare inutilmente la posizione dell’indagato medesimo, portando fino al processo notizie di illecito che, all’esito dell’attività istruttoria, si rivelino prive di fondamento o, quantomeno, incapaci di reggere  al confronto contenzioso. In tale direzione, non vi è dubbio che, pur essendo inconfutabile l'interesse dell’ordinamento federale al corretto esercizio della funzione inquirente e, quindi, della repressione delle condotte illecite, lo stesso non può, tuttavia, soverchiare l'interesse del tesserato a non sopportare l'onere di un processo manifestamente inutile. Da qui il necessario contemperamento delle due esigenze che vede il suo momento di maggior rilievo proprio nello spatiumdeliberandi esistente tra le difese presentate dall’indagato dopo l’avviso di conclusione delle indagini ed il concreto esercizio dell’azione disciplinare. Alla Procura federale, infatti, organo neutrale e indipendente, che agisce nell’interesse dell’ordinamento e a fini di giustizia, è demandata la ricerca delle prove tanto a carico, quanto a discarico.Del resto, nello svolgimento della sua autonoma e discrezionale attività di indagine, funzionalizzata alla verifica della non manifesta infondatezza dell'evento illecito di cui è venuto a conoscenza, il Procuratore federale è tenuto, al pari del Pubblico ministero penale, a svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore del presunto responsabile. E l’importanza della decisione di archiviazione o di esercizio dell’azione disciplinare (deferimento  e  archiviazione  rappresentano,  in  alternativa,  l’effetto  ineludibile  del  carattere necessario dell’azione intestata alla Procura) che assumerà il Procuratore federale riveste ancora maggiore rilievo sol che si consideri come, nell’ordinamento sportivo, non è prevista una verifica sulle determinazioni, appunto, in ordine allo svolgimento dell'azione, da parte di un diverso organo di natura giurisdizionale, come accade, invece, nell’ambito dell’esercizio dell’azione penale. È, dunque, interesse, per quanto detto, tanto dell’ordinamento, quanto dell’indagato, consentire che, in contesti procedimentali complessi e con più parti, quale quello oggetto del presente giudizio, la Procura federale possa disporre di un congruo spazio temporale al fine di verificare, alla luce, lo si ribadisce,  delle complessive argomentazioni difensive e della documentazione offerte dagli indagati, se sussistano effettivamente o meno quegli elementi probatori idonei a sostenere l’accusa in giudizio che lo stesso legislatore federale ha posto quale presupposto per l’esercizio dell’azione disciplinare. Si osservi, più in generale, come il procedimento della Procura federale non rivesta di certo natura di procedimento amministrativo e, del pari, come non rivesta di certo natura giurisdizionale vera e propria. Pertanto, al procedimento istruttorio di cui trattasi, se non sono applicabili i principi fondamentali che oggi regolano l'esercizio della funzione amministrativa tipicamente intesa (a titolo esemplificativo, accesso e contraddittorio, se non nei limiti delle specifiche disposizioni federali), non sono neppure applicabili principi e regole tipiche della fase processuale in senso stretto intesa. Si tratta, come detto, di una sequenza di attività successive legate da un ordine  logico  e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità). Fase, questa procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caretterizzate da esigenze diverse e discipinate da differenti regole. Sotto diverso profilo, sia consentito anche osservare come l’affermazione della perentorietà del termine di cui si discute condurrebbe ad un esito abnorme (proscioglimento dell’indagato) in una fase che, come detto, non è neppure ancora quella cognitiva. L’indagato, in altri termini, ne trarrebbe un effetto sostanziale che andrebbe sicuramente al di là delle ragionevoli previsioni del sistema procedimentale nel cui ambito il termine di cui trattiamo è incardinato.La declaratoria di improcedibilità o irricevibilità, nella fattispecie, vestirebbe natura ed effetti di “proscioglimento”, a fronte, invece, della mera inosservanza di un termine, peraltro, come detto, di natura esclusivamente (pre-)processuale. In tale direzione, in fattispecie, ovviamente, solo in parte assimilabile a quella che qui ci occupa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di verifiche tributarie, che «il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione» (Cassazione, sez. trib., 5 ottobre 2012, n. 17002). Analogamente, come detto, apparirebbe, francamente, eccessiva la sanzione della improcedibilità dell’azione disciplinare volta all’accertamento (ed alla eventuale conseguente condanna) dell’indagato per il solo superamento (di qualche giorno) di un termine, a fronte del disagio arrecato all’indagato medesimo dall’assoggettamento, per qualche giorno in più di quanto indicato nella previsione normativa, alla mera incertezza dell’esercizio o meno dell’azione disciplinare nei suoi confronti.

Richiamati i profili finalistici dell'azione di responsabilità disciplinare, comunque conformati, nei tratti essenziali, agli istituti civilistici, intesi a tutelare l'esigenza che l’adesione alla Federazione sia utilizzata per il raggiungimento di fini propri e non già per finalità illecite, unitamente con l'esigenza di sanzionare le condotte devianti dai fondamentali principi posti dall’ordinamento federale, occorre, ancora una volta, osservare come non sia prevista alcuna decadenza del potere del Procuratore federale di emettere l'atto di deferimento in giudizio per il mancato rispetto del termine di cui trattasi. Anzi, l'imposizione di un obbligo di alternativamente emettere l'atto di citazione o disporre l'archiviazione, ha fatto affermare a consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, a proposito del procedimento erariale per certi versi assimilabile, sotto gli aspetti qui in rilievo, a quello disciplinare-sportivo, «che detto potere (rectius, obbligo) permane pur dopo la scadenza del termine, non  potendosi logicamente e sistematicamente ammettere che l'attività istruttoria del Procuratore regionale non abbia alcun esito né positivo né negativo» (Corte dei Conti, sezioni riunite, 9 marzo 2005, n. 1), per poi concludere che «gli effetti della mancata osservanza del termine ordinatorio vanno individuati di volta in volta in relazione alla natura dell'atto rispetto al quale il termine è stabilito, ovvero al mancato rispetto del termine fissato dal giudice nel provvedimento di proroga ovvero mediante il collegamento a termini fissati per altri atti connessi», con la inequivoca precisazione che, in ogni caso, «la pronuncia del giudice dovrà essere di natura meramente processuale, con esclusione di effetti diretti sul diritto sostanziale». Del resto, non è casuale che l'ordinamento federale tenga ben distinti i termini di prescrizione e di decadenza dai termini procedimentali, come quello di trenta giorni per emettere l'atto di deferimento a giudizio, in quanto (solo) i primi, a differenza degli altri, operano sul piano del diritto sostanziale. Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi deve escludersi che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. La ratio di tale conclusione è anche desumbile dalla semplice, quanto inequivoca, considerazione che, diversamente ragionando, l'azione della Procura federale sarebbe limitata e compressa da un ulteriore e ben più penalizzante limite (di natura decadenziale) rispetto a quello ben più lungo legato alla prescrizione, limite incompatibile con le prima ricordate finalità ordinamentali del giudizio di responsabilità disciplinare.

A tale conclusione non è di ostacolo il principio costituzionale di ragionevole durata  del processo, atteso che il diritto di accesso ai tribunali, previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, con disposizione cui il giudice italiano deve dare applicazione a norma dell'art. 117 Cost., implica l'esigenza di evitare che un'interpretazione troppo formalistica delle regole di procedura dettate dalla disciplina nazionale impedisca l'esame nel merito dell’eventuale incolpazione (cfr. Cassazione, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 7020). In definitiva, questa Corte ritiene che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. La necessità di definizione della fase preprocessuale riflette, infatti, non vi è dubbio, l’esigenza di tutela del soggetto sottoposto alle indagini volte all’accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità a vedere risolta una situazione di incertezza che incide sulla sua vita associativa e, sovente, anche di relazione, con un provvedimento di archiviazione oppure con il deferimento, provvedimento, questo, a partire dal quale le sue garanzie difensive trovano la Massima espansione, in applicazione dei principi del giusto processo e di quello, in particolare, dell’accertamento della responsabilità nel contesto di un contraddittorio pieno, proprio della fase di cognizione. Nel contempo, tuttavia, è chiara l’insistenza di altra esigenza, quella della repressione delle condotte che si pongano in contrasto con la nomativa federale, così come altrettanto chiaro l’interesse alla giustizia, in generale, ma anche nello specifico, essendo, come detto, interesse, appunto, non solo dell’ordinamento, ma anche del singolo indagato consentire una adeguata valutazione del complessivo materiale  istruttorio al fine della  adozione del provvedimento di archiviazione o di esercizio dell’azione disciplinare, onde evitare tanto un inutile dispendio di attività processuale, quanto un inutile onere ulteriore di difesa in capo all’indagato, nelle ipotesi in cui, all’esito delle rappresentazioni difensive dello stesso (o degli altri coindagati), possano ritenersi sussistenti gli elementi per escludere la responsabilità dell’indagato medesimo, o, comunque, insussistenti sufficienti elementi per sostenerne l’accusa in giudizio. La sede è impropria per richiamare una seppur sintetica ricostruzione dottrinaria del termine processuale, ma non appare inutile, ai fini propri del presente giudizio, ricordare che nel nostro panorama giuridico il “termine” indica il periodo di tempo entro cui, secondo la disposizione di legge o il provvedimento del giudice, un determinato atto debba o possa essere compiuto, così divenendo,  il  termine  medesimo,  un  requisito  dell’atto  o  un  fatto  giuridico,  strutturalmente autonomo e caratterizzato da una propria efficacia (di tipo estintivo o meno a seconda della classificazione perentoria o ordinatoria allo stesso assegnata). La locuzione “perentorio” conduce poi, attraverso un breve esame etimologico, alla perenzione, ossia a quel tipico effetto di cancellazione di quanto già realizzato. Insomma, il termine perentorio può essere inteso come quella condizione che, in caso di inosservanza dello stesso, conduce, come effetto ipso iure, alla decadenza del correlato diritto. Ecco perché dottrina e giurisprudenza definiscono come perentorio quel termine stabilito, appunto, a pena di decadenza. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare come i termini del procedimento disciplinare siano «da qualificarsi — di regola — ordinatori e non perentori, ad eccezione di quelli previsti per l'inizio e la conclusione del procedimento stesso nonché di quello massimo di 90 giorni che può intercorrere tra un atto e l'altro del procedimento. Più in generale, i termini del procedimento disciplinare devono intendersi ordinatori in tutti i casi in cui la fonte regolatrice del rapporto non commini — in caso dell'inosservanza degli stessi — effetti decadenziali, in relazione al principio sancito dall'art. 152 c.p.c.» (così, ad esempio, TAR Lazio, sez. I, 14 febbraio 2012, n. 1491). «Il carattere ordinatorio o perentorio dei termini stabiliti in materia di procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti discende dagli effetti che la fonte regolatrice del rapporto ricollega alla loro osservanza, tenuto conto che, in base al principio sancito dall'art. 152 c.p.c., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari perentori; per quanto riguarda le norme degli artt. 16 e 17, d.lg. 30 ottobre 1992 n. 449, esse hanno chiara natura ordinatoria non essendo prevista alcuna decadenza nell'ipotesi di loro inosservanza» (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2189). Ne consegue che il mancato rispetto di un termine non perentorio non può determinare effetti invalidanti dei provvedimenti adottati (nel caso di specie, deferimento), fermo restando, peraltro, che «l’azione di responsabilità amministrativa può essere riproposta, salva la prescrizione quinquennale, per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi soggetti, anche dopo una pronuncia di inammissibilità dell'azione per il superamento del termine di proposizione dell'atto di citazione» (Corte dei Conti, sez. giurisd. Lazio, 6 marzo 2012, n. 270). Analogamente, in materia tributaria si è osservato che «ogni decadenza non può che essere testuale, dovendo essere espressamente sancita dalla legge, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., comma 2, sicchè, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto, ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa, ovverosia costituisce un invito a non indugiare, e l'atto può essere compiuto dall'interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto» (cfr. Cassazione, sez. tributaria, 8 maggio 2013, n. 10761; Cassazione, n. 12259 del 2010; Cassazione, sez. unite, n. 21498 del 2004). In breve, mentre il termine perentorio è strettamente correlato alla decadenza, per quello ordinatorio il decorso del termine non spiega una incidenza sull’atto a quo, ma solo un effetto relativo su quello ad quem. La differenza tra termini perentori e ordinatori, allora, non risiede tanto nell’effetto della loro inosservanza, connaturata in entrambi i casi, ma nella modalità di realizzazione di tale effetto: ipso iure, in un caso; previa valutazione discrezionale del giudice, nell’altro. In applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, dai quali questa Corte non intende discostarsi, deve concludersi che il termine in questione ha, come detto, natura sollecitatoria e non già perentoria. Si tratta, cioè, di un termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itineraprocedimentali, ossia diretto ad imprimere un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei  procedimenti istruttori, tesi ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio. Certo è, per contro, che la Procura federale è tenuta alla osservanza di detto termine, pur previsto dal sistema: disattendere il termine acceleratorio di cui trattasi (come nel caso di specie) per pochi giorni o in occasione di procedimenti complessi con molteplici indagati le cui condotte violative risultano tra loro intrecciate, è eccezione che l’ordinamento è in grado di assorbire e tollerare, alla luce delle specifiche variegate esigenze di cui si è detto; un sistematico mancato rispetto dello stesso predetto termine denoterebbe, invece, una insufficienza (per “definizione”, per così dire) del termine di cui trattasi oppure una disfunzione dell’organizzazione dell’attività investigativa, con la connessa esigenza di un eventualmente apposito esame e valutazione nelle opportune sedi istituzionali. Sotto ulteriore profilo, diversamente ritenendo e considerando, quindi, perentori tutti i termini che regolano lo svolgimento della fase procedimentale, che precede, cioè, l’eventuale giudizio innanzi al giudice sportivo, si dovrebbe ritenere perentorio, a titolo meramente esemplificativo, anche quello di cui all’art. 32 quinquies, comma 4, CGS, che così recita: “Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all’archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l’archiviazione con determinazione succintamente motivata.”. Orbene, se il Procuratore federale non comunicasse il suo intendimento di archiviare entro cinque giorni ed il termine, per effetto del richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, dovesse reputarsi perentorio, l’eventuale archiviazione successivamente disposta dovrebbe reputarsi inammissibile o la Procura decaduta da tale possibilità. Con la conseguenza che il Procuratore dovrebbe procedere necessariamente al deferimento, avendo consumato la possibilità di optare per l’archiviazione? Evidente, il paradosso, che smentice anche l’assunto secondo cui la perentorietà dei termini è posta a garanzia dell’indagato o dell’incolpato. Ed allora, riepilogando, l’art. 32 ter, comma 4, CGS, non qualifica espressamente come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare (trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa assegnati dalla Procura federale con l’avviso di conclusione delle indagini). Occorre, pertanto, desumerne la natura in via necessariamente interpretativa. Orbene, in tale prospettiva occorre ricercare il il riferimento positivo, il dato normativo, nell’ambito, anzitutto, del codice di giustizia sportiva. In tale direzione, tuttavia, deve escludersi, per quanto detto, la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6,  CGS. Soccorre, allora, una interpretazione di tipo logico-sistematica che, come detto, sembra portare ad escludere la natura perentoria del termine di cui trattasi. In breve, in difetto di qualificazione, da parte dell’ordinamento federale, della natura del termine de quo occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”. Nel predetto codice Coni non vi è alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. Né, per inciso, risulta esservi una norma replica dell’art. 38, comma 6, CGS. Correttamente, a tal proposito, il Procuratore federale evidenzia come «dal che appare logico ricavare l’intenzione del legislatore del codice Coni di non stabilire la perentorietà di tale termine per la formulazione del deferimento, prevedendone una conseguenza specifica. Anche in tal ottica, quindi, non appare certo casuale che il codice di giustizia sportiva Figc abbia previsto delle conseguenze sanzionatorie soltanto con riferimento al mancato rispetto dei termini per la conclusione delle indagini (inutilizzabilità di quanto successivamente compiuto), di quelli per la proposizione dei reclami (inammissibilità, non impugnabilità delle decisioni) e di quelli per la pronuncia delle decisioni degli organi giudicanti (estinzione del procedimento disciplinare); non prevedendo, di contro, alcuna sanzione per il mancato rispetto dei termini per l’adozione della comunicazione di conclusione delle indagini e dell’atto di deferimento». Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Per l’effetto del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento è, dunque, quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. Detta disposizione reca un principio generale del nostro ordinamento giuridico (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6430; Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3431), con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. È, infatti, principio generale dell’ordinamento giuridico quello secondo cui è  perentorio  il termine stabilito a pena di decadenza, inammissibilità, improcedibilità e tale è dichiarato dalla legge (o dal Giudice nei casi consentiti dalla legge medesima).Riprendendo un arresto giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, «gli artt. 152 e 156 c.p.c., traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità» (Cassazione, sez. V, 27 giugno 2011, n. 14020). È vero che l’espressa qualificazione normativa può anche mancare, potendosi, la perentorietà di un termine, desumersi dallo scopo e dalla funzione che esso è chiamato a svolgere o dagli effetti riconnessi dalla legge al suo infruttuoso decorso (cfr. Corte Costituzionale, 1 aprile 2003, n. 107; Cassazione, 5 marzo 2004, n. 4530). In particolare, di recente la Suprema Corte, nella sentenza, resa a sezioni unite, 23 settembre 2014, n. 19980 (richiamata sia dall’accusa, che dalla difesa) ha affermato che la perentorietà può anche desumersi «dalla considerazione dello scopo» e «l’espressa qualificazione può anche risultare dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l’inutile decorso di esso produce secondo l’espressa sanzione normativa». Orbene, a tal riguardo, il termine posto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS, non è, come detto, espressamente qualificato come perentorio e detta sua asserita natura non è desumibile da altri indici, quali l’espressa previsione di una data conseguenza sanzionatoria. Nel caso di specie, insomma, difetta tanto la formale qualificazione, quanto il riferimento ad un espresso effetto sanzionatorio: c’è la norma-precetto, manca la norma-sanzione. Tutte le suesposte considerazioni conducono questa Corte ad escludere che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non comporta l’improcedibilità o irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso. Con il secondo mezzo di doglianza la Procura federale censura, comunque, la decisione di prime cure nella parte in cui ritiene che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorra, per ciascun deferito, dal momento di comunicazione allo stesso dell’avviso di conclusione delle indagini. Anche questo motivo è fondato. La disposizione normativa in materia fa riferimento alla “scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”, disciplinando, con ogni evidenza, l’ipotesi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un solo indagato. Difetta, invece, una esplicita disciplina per l’ipotesi del procedimento con pluralità di indagati, con la conseguenza che occorre desumere la stessa in via interpretativa. Ritiene questo Collegio che, ai sensi del combinato disposto delle norme, già sopra richiamate, di cui all’art. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la regolamentazione della fattispecie di cui trattasi deve essere rintracciata nel codice di rito civile. Orbene, detto impianto codicistico (e, segnatamente, per quanto qui rileva, le norme di cui agli artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c.) prevede, appunto, che il termine decorra dall’ultima delle notifiche effettuate. In particolare, recita l’art. 165, comma 2, c.p.c., “se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”. Detta norma, nel disporre che “l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”, «non soltanto precisa che, in tal caso, si verifica una protrazione delle formalità, di cui la costituzione dell'attore si compone; ma è altrettanto significativo del fatto che il differimento di questa modalità implica anche il logico differimento del termine stesso di costituzione a decorrere dall'ultima notificazione» (Cassazione, 18 gennaio 2001, n. 718). Tesi, questa, inaugurata da Cassazione 6 novembre 1958, n. 3601, secondo cui l'art. 165, comma 2, c.p.c. nell'affermare che “se la citazione è notificata a più persone l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”, intendeva differire non solo tale formalità, ma anche i termini per la costituzione dell'attore e, senza dubbio, più convincente, anche per le ragioni di seguito meglio precisate. Non è, anzitutto, consentito all’interprete ritenere che l’art. 165, comma 1, c.p.c. permetta di affermare che, nel caso di più notificazioni, il dies a quo deve essere individuato nella prima notificazione. Anzi, il comma 2 della medesima disposizione, con gli incisi “se la notificazione è notificata a più persone” e “dall’ultima notificazione” sembra imporre, più che suggerire, all’interprete di cristallizare il dies a quo dall’ultima delle notifiche, e non già dalla prima. Si aggiunga che, in sede processuale di valutazione degli atti, occorre privilegiare la sostanza sulla forma e, dunque, ritenere valido l’atto nei casi in cui abbia raggiunto il suo scopo e sia funzionale alle esigenze allo stesso sottese. Tale ricostruzione ermeneutica appare anche in linea con evidenti ragioni di logica-giuridica e di economia processuale. Diversamente opinando, del resto, se anche nel processo pluriparte il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare dovesse farsi decorrere dal primo avviso di comunicazione di conclusione delle indagini, ne conseguirebbe un effetto, per certi versi, paradossale, che imporrebbe alla Procura federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo. Conclusione, questa, che, nel contempo, risulterebbe sia irragionevole, sia contraria tanto all’interesse di ciascun incolpato, quanto all’interesse superiore della giustizia ed al principio di economia del giudizio. È, infatti, di certo, interesse dell’ordinamento federale esaminare in un unico giudizio, ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare personale di ciascuno, il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti e che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi. Nel caso di istruttoria unica si realizza una connessione soggettiva e oggettiva delle vicende, dei fatti, delle condotte e delle circostanze che coinvolgono i singoli soggetti sottoposti al procedimento: unico (o, comunque, comune a più deferiti), dunque, il materiale istruttorio, unitario e congiunto è opportuno che sia l’esame dello stesso e delle singole posizioni disciplinari dedotte in giudizio. Ciò non significa, come già più volte affermato dalla giurisprudenza endofedereale, che singole posizioni, per ragioni eccezionali o, comunque, particolari, possano (o debbano) essere stralciate: ma non occorre sovrapporre eccezione e regola. Nello stesso tempo, non nutre alcun dubbio, questa Corte, che è anche interesse degli incolpati poter esaminare, in modo integrale, le emergenze probatorie complessivamente acquisite dalla Procura e di quelle offerte a discarico da ciascun incolpato, unitamente alle argomentazioni difensive degli stessi, al fine di potersi difendere da tutti gli elementi che potenzialmente possono incidere sfavorevolmente in ordine all’accertamento della responsabilità dello stesso e, contemporaneamente, desumere dal predetto materiale eventuali utili elementi a discarico. Senza dire, ancora, che, fino alla scadenza dell’ultimo termine a difesa assegnato agli indagati, l’organo inquirente potrebbe acquisire documenti, elementi e argomentazioni difensive di un indagato che potrebbero rivelarsi utili anche per la posizione di altro o altri coindagati, tanto da poter anche giungere, in ipotesi, all’archiviazione dell’azione nei confronti dello stesso o di alcuni degli indagati. Né possono, a supporto della tesi contraria, essere richiamate generiche esigenze di celerità dei procedimenti e di rapida celebrazione dei processi, essendo evidente che, laddove si ritenesse che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorra dalla notifica dell’anzidetta comunicazione a ciascun indagato, ne deriverebbe una moltiplicazione dei giudizi, con un inutile e diseconomico dispendio di attività giudiziaria e con connesso inevitabile rallentamento della celebrazione dei processi e dell’accertamento delle responsabilità di ciascuno. In altri termini, l’instaurazione di diversi autonomi processi, con riferimento a fattispecie complesse, specie se con molteplici tesserati coinvolti, produrrebbe una proliferazione di procedimenti, che rallenterebbero, anziché accelerare, il corso della giustizia sportiva, con evidente vulnus al principio di economia processuale e potenziale lesione del principio di efficienza dell’azione disciplinare e celerità dei procedimenti, cui tutto l’ordinamento sportivo è informato. E, ancora, non si può neppure affermare che, così argomentando, si lascerebbe l’indagato alla mercè di una valutazione meramente discrezionale dell’organo inquirente, atteso che, in ogni caso, a garantire tempi certi per la definizione del procedimento disciplinare, vi è, appunto, il termine per la decisione di primo grado che deve, comunque, intervenire, a pena di estinzione, come noto, entro novanta giorni dal deferimento a giudizio. Del resto, occorre anche considerare che quello della notificazione è un procedimento e, come tale, deve essere considerato unitario, una sequela di atti tra loro correlati. Se, dunque, il procedimento di notificazione è unitario, non sembra possibile immaginare una formazione progressiva della fattispecie rappresentata dalla finalità dello stesso, costituito dalla rituale instaurazione del giudizio.Anche l'interpretazione finalistica della norma,  dunque, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e delle specifiche (sopra in sintesi ricordate) molteplici esigenze del procedimento disciplinare sportivo depone nel senso di ancorare all’ultima notificazione la decorrenza del termine per la concreta emissione dell’atto di deferimento. Una siffatta interpretazione non lede né il principio della durata ragionevole del processo, nè il diritto di difesa delle parti. D’altronde, la soluzione qui accolta è comunque idonea ad assicurare i principi inderogabili del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c. ed art. 24 Cost. Anzi, a ben vedere, realizza un equo contemperamento delle molteplici esigenze che insistono sulla fattispecie, oltre che degli interessi della parte pubblica (accusa federale) e di quelle private. La decorrenza del termine dall’ultima notifica appare anche più funzionale, per quanto già osservato, al complessivo esercizio del diritto di difesa di ognuno dei deferiti, oltre che alle esigenze di economia processuale. Da ultimo, ritiene questa Corte, inconferente il richiamo effettuato alla decisione n. 58 del 2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, secondo cui i termini per il valido esercizio dell’azione disciplinare decorrerebbero dalla prima notifica. Invero, la fattispecie oggetto del giudizio che ha trovato, poi, esito nella predetta decisione è del tutto differente da quella che costituisce oggetto del presente giudizio disciplinare. Il Collegio di Garanzia ha, infatti, affermato il principio secondo cui, nel caso di reiterazione di un deferimento, in origine viziato, il termine di estinzione (novanta giorni) del giudizio di primo grado decorre non già dal deferimento validamente effettuato, ma dal primo seppur invalidamente emesso o per qualche ragione non efficace.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 53/TFN-SD del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.T. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Torrecuso), Società ASD TORRECUSO - (nota n. 5494/200 pf16-17 GM/GP/ma del 21.11.2016).

Massima: Il deferimento è improcedibile in quanto è intervenuto prima che fosse spirato il termine di 45 giorni concessi a difesa dalla Procura Federale nella propria comunicazione di conclusione delle indagini e dunque in violazione del termine a difesa concesso. Osserva il Collegio che il potere di deferimento disciplinare, in forza della medesima norma ed in coerenza ai più generali principi ordinamentali in tema di diritto di difesa, ai quali deve sempre uniformarsi per la tenuta del sistema l’interpretazione delle regole di diritto sportivo, può essere esercitato solo dopo spirato il termine che la stessa Procura Federale, nell’esercizio delle propria autonomia funzionale, si è  spontaneamente assegnato (sulla violazione del diritto di difesa cfr. in termini C.U. n. 4/TFNSezione Disciplinare s.s. 2016/2017; C.U. n. 16/TFN, decisione n. 30Sezione Disciplinare s.s. 2014/2015). Il termine procedimentale al quale si è autovincolata la Procura Federale rappresenta, infatti, un limite interno all’esercizio dell’azione disciplinare che, se violato come nella fattispecie, comporta il venir meno di una condizione stessa dell’azione rilevabile ex officio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 53/TFN-SD del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.T. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SC D. Ligorna 1922), Società SC D. LIGORNA 1922 - (nota n. 5488/192 pf16-17 GM/GP/ma del 21.11.2016).

Massima: Il deferimento è improcedibile in quanto è intervenuto prima che fosse spirato il termine di 45 giorni concessi a difesa dalla Procura Federale nella propria comunicazione di conclusione delle indagini e dunque in violazione del termine a difesa concesso. Osserva il Collegio che il potere di deferimento disciplinare, in forza della medesima norma ed in coerenza ai più generali principi ordinamentali in tema di diritto di difesa, ai quali deve sempre uniformarsi per la tenuta del sistema l’interpretazione delle regole di diritto sportivo, può essere esercitato solo dopo spirato il termine che la stessa Procura Federale, nell’esercizio delle propria autonomia funzionale, si è  spontaneamente assegnato (sulla violazione del diritto di difesa cfr. in termini C.U. n. 4/TFNSezione Disciplinare s.s. 2016/2017; C.U. n. 16/TFN, decisione n. 30Sezione Disciplinare s.s. 2014/2015). Il termine procedimentale al quale si è autovincolata la Procura Federale rappresenta, infatti, un limite interno all’esercizio dell’azione disciplinare che, se violato come nella fattispecie, comporta il venir meno di una condizione stessa dell’azione rilevabile ex officio..

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  082/CFA del 14 Dicembre  2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 129/TFT del 03.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO ASD SPORTING AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA RECLAMANTE; DELL’INIBIZIONE, EX ART. 19 N° 1 LETT. H) C.G.S., DI MESI 18 INFLITTA AL SIGNOR G.C.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43 COMMI 1, 2, 3 E 5 N.O.I.F., ART. 4, COMMI 1 E2 C.G.S. – NOTA N. 13799/848 PF 15-16 MS/AG DEL 21.09.2016

Massima: La recente pronuncia della Corte Federale d’Appello Sezioni Unite (Com. Uff. n. 065/CFA– riunione del 23.11.2016) esclude la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito illustrate. Ritiene indispensabile questa Corte ripercorrere i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici nella pronuncia in rilievo per traslarlo nella fattispecie in esame. L'indagine non può che muovere dal dato positivo: a norma dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria». Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite -e che qui evidentemente si condivide- «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi». E qui viene in rilievo l’art. 38, comma 6, C.G.S. a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 C.G.S. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, C.G.S., in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies C.G.S. (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, C.G.S., alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016) richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte». Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)», si tratta quindi di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio». Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dai giudici a Sezioni Unite attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, ter, comma 4 CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.«Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano  la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”». E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Ed allora, riepilogando, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello, riunita a Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  082/CFA del 14 Dicembre  2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 129/TFT del 03.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO ASD SPORTING AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA RECLAMANTE; DELL’INIBIZIONE, EX ART. 19 N° 1 LETT. H) C.G.S., DI MESI 18 INFLITTA AL SIGNOR G.C.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43 COMMI 1, 2, 3 E 5 N.O.I.F., ART. 4, COMMI 1 E2 C.G.S. – NOTA N. 13799/848 PF 15-16 MS/AG DEL 21.09.2016

Massima: La recente pronuncia della Corte Federale d’Appello Sezioni Unite (Com. Uff. n. 065/CFA– riunione del 23.11.2016) esclude la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito illustrate. Ritiene indispensabile questa Corte ripercorrere i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici nella pronuncia in rilievo per traslarlo nella fattispecie in esame. L'indagine non può che muovere dal dato positivo: a norma dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria». Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite -e che qui evidentemente si condivide- «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi». E qui viene in rilievo l’art. 38, comma 6, C.G.S. a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 C.G.S. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, C.G.S., in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies C.G.S. (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, C.G.S., alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016) richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte». Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)», si tratta quindi di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio». Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dai giudici a Sezioni Unite attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, ter, comma 4 CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.«Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano  la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”». E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Ed allora, riepilogando, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello, riunita a Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  082/CFA del 14 Dicembre  2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 150 TFT 17 del 15.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ART. 32, TER, COMMA 4 C.G.S. A CARICO DEI SIG.RI V.A., B.M. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL RAMET SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 2845/1337 PF15-16 AA/AC DEL 21.09.2016

Massima:Dalla documentazione in atti appare provato che la comunicazione di fine indagini è stata ricevuta l’1 agosto 2016, sicché il termine di venti giorni ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S. scadeva domenica 21 agosto, giorno festivo, prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, ex art. 38, comma 5, del C.G.S., consegue che il termine finale per l’esercizio dell’azione disciplinare, ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S. scadeva il 22 settembre e non già il 21 settembre, come erroneamente indicato dal TFT., per cui il deferimento risulta tempestivamente proposto. Per completezza di trattazione, peraltro, occorre richiamare la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, pubblicata il 2 dicembre u.s. nel C.U. n.075/CFA, le cui granitiche ed esaustive motivazioni si condividono nella loro interezza, ove è enunciato il principio di diritto secondo cui il termine stabilito dall’art. 32 ter, comma 4, CGS non può essere qualificato come perentorio. Va da sé, dunque, che, in ogni caso, il deferimento risulterebbe proposto tempestivamente.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  082/CFA del 14 Dicembre  2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 150 TFT 17 del 15.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ART. 32, TER, COMMA 4 C.G.S. A CARICO DEI SIG.RI VISALLI ANDREA, B.M. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL RAMET SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 2845/1337 PF15-16 AA/AC DEL 21.09.2016

Massima: Dalla documentazione in atti appare provato che la comunicazione di fine indagini è stata ricevuta l’1 agosto 2016, sicché il termine di venti giorni ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S. scadeva domenica 21 agosto, giorno festivo, prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, ex art. 38, comma 5, del C.G.S., consegue che il termine finale per l’esercizio dell’azione disciplinare, ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S. scadeva il 22 settembre e non già il 21 settembre, come erroneamente indicato dal TFT., per cui il deferimento risulta tempestivamente proposto. Per completezza di trattazione, peraltro, occorre richiamare la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, pubblicata il 2 dicembre u.s. nel C.U. n.075/CFA, le cui granitiche ed esaustive motivazioni si condividono nella loro interezza, ove è enunciato il principio di diritto secondo cui il termine stabilito dall’art. 32 ter, comma 4, CGS non può essere qualificato come perentorio. Va da sé, dunque, che, in ogni caso, il deferimento risulterebbe proposto tempestivamente.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  082/CFA del 14 Dicembre  2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il C.R. Toscana L.N.D. - Com. Uff. n. 23 del 3.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DI: SIG. M.C. ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA POL. CHIANTI NORD ASD, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, C. 1, DEL C.G.S.; POL. CHIANTI NORD ASD,PER LA CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ART. 4, C. 2, DEL C.G.S.; CALC. N.G., ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. D. CASOLESE, VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, C. 1, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 12, COMMI 5 E 6, DEL C.G.S.; POL. D. CASOLESE, IN APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 4, C. 2, DEL C.G.S. PER EFFETTO DI QUANTO CONTESTATO AL PROPRIO CALCIATORE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2779/1141 PF15-16 GC/VDB DEL 19.09.2016

Massima: Deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso. Infatti, questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concessi ai deferiti per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Toscana ad una dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate. Ritiene utile, questo Collegio, ripercorrere i tratti salienti essenziali del ragionamento giuridico articolato dai giudici nella pronuncia in rilievo per traslarlo nella fattispecie in esame. L'indagine non può che muovere dal dato positivo: a norma dell’art. 32 ter, comma 4, CGS, “quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Prosegue, quindi, la norma: “qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)”. Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva FIGC e CONI, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, “in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria”. Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite - e che qui evidentemente si condivide “la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi”.E qui viene, appunto, in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Detta norma, si applicherebbe, secondo la decisione impugnata, anche al termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. Tale assunto non può, tuttavia, essere condiviso. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, “non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato”. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia della Corte a Sezioni Unite, “il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione”. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema, senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Bene spiegano, infatti, i Giudici quando osservano: “l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte”. Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una “sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)”, si tratta quindi di una “fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole”. Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un “termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio”. Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, ter, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, “occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: «Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI»”, che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. “Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»”. E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  082/CFA del 14 Dicembre  2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il C.R. Toscana L.N.D. - Com. Uff. n. 23 del 3.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DI: SIG. M.C. ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA POL. CHIANTI NORD ASD, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, C. 1, DEL C.G.S.; POL. CHIANTI NORD ASD,PER LA CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ART. 4, C. 2, DEL C.G.S.; CALC. N.G., ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. D. CASOLESE, VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, C. 1, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 12, COMMI 5 E 6, DEL C.G.S.; POL. D. CASOLESE, IN APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 4, C. 2, DEL C.G.S. PER EFFETTO DI QUANTO CONTESTATO AL PROPRIO CALCIATORE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2779/1141 PF15-16 GC/VDB DEL 19.09.2016

Massima: Deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso. Infatti, questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concessi ai deferiti per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Toscana ad una dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate. Ritiene utile, questo Collegio, ripercorrere i tratti salienti essenziali del ragionamento giuridico articolato dai giudici nella pronuncia in rilievo per traslarlo nella fattispecie in esame. L'indagine non può che muovere dal dato positivo: a norma dell’art. 32 ter, comma 4, CGS, “quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Prosegue, quindi, la norma: “qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)”. Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva FIGC e CONI, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, “in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria”. Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite - e che qui evidentemente si condivide “la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi”.E qui viene, appunto, in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Detta norma, si applicherebbe, secondo la decisione impugnata, anche al termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. Tale assunto non può, tuttavia, essere condiviso. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, “non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato”. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia della Corte a Sezioni Unite, “il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione”. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema, senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Bene spiegano, infatti, i Giudici quando osservano: “l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte”. Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una “sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)”, si tratta quindi di una “fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole”. Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un “termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio”. Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, ter, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, “occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: «Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI»”, che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. “Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»”. E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 05 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CFA del 19 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Lombardia - Com. Uff. n. 29 del 4.11.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. M.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZ. DI SONDRIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1191 PF15-16 DEL 28.09.2016

Massima: La questione che attiene alla rilevabilità d’ufficio da parte di questa Corte della violazione dei termini ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S.. –non essendo stata eccepita la suddetta violazione nel corso del giudizio di primo grado- è da reputarsi superata e assorbita dalla natura non perentoria del termine de quo. Infatti, questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale del CRL, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate. Ritiene indispensabile questa Corte ripercorrere i tratti salienti essenziali del ragionamento giuridico articolato dai giudici nella pronuncia in rilievo per traslarlo nella fattispecie in esame. L'indagine non può che muovere dal dato positivo: a norma dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S. allo stesso deve essere negata natura perentoria». Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite -e che qui evidentemente si condivide- «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi». E qui viene, appunto, in rilievo l’art. 38, comma 6, C.G.S. a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, pure invocata dal ricorrente a sostegno della natura perentoria del termine entro il quale esercitare l’azione disciplinare. Detta norma, si applicherebbe, questo in sintesi l’assunto dell’odierno appellante, anche al termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.. Si tratta di un assunto, questo, si ribadisce, che non può essere condiviso. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 C.G.S.. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i Giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, C.G.S., in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies C.G.S. (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”). È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte federale d’appello, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, C.G.S., alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016) pure invocata dall’appellante a conforto della asserita natura perentoria del termine ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S. e richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte». Sotto altro profilo, poi,si evidenzia che il procedimento della Procura Federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)», si tratta quindi di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio». Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S.. Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, ter, comma 4 C.G.S.) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore Federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, C.G.S., «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. «Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, C.G.S. Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”». E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, C.G.S. Figc e 2, comma 6, C.G.S. Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.. Riepilogando, dunque, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  085/CFA del 21 Dicembre  2016   e  074/CFA del 23 Novembre  2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CFA del 19 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 26/TFN del 24.10.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.RI: - A.C., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA S.R.L.; - A.E. ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI; - B.A., ALL’EPOCA DEI FATTI PROCURATORE SPORTIVO E DIRIGENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ A.C. TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO S.R.L.; - B.F., OPERANTE NELL’AMBITO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA S.R.L.; - C.S., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.; - C.G., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELL’U.S. POGGIBONSI S.R.L.; - C.D., ALL’EPOCA DEI FATTI MAGAZZINIERE DELLA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.; - D.E.C., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.; - D.C.M., ALL’EPOCA DE FATTI ALLENATORE ISCRITTO NEI RUOLI TECNICI DELLA FIGC NON TESSERATO; - D.L.F. ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DI BASE ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO DELLA FIGC; - D.N.E., ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA TESSERATO PER LA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.; - F.N., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L.; - F.V., ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.; - F.A., ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S. MARTINA 1947 S.R.L.; - G.S., ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI; - M.F., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA S.R.L.; - M.D., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA; - M. – S.D.A., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ONORARIO DELLA A.S. MARTINA 1947 S.R.L.; - N.M., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.; - P.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.; - R.A., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER L’U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L.; - S.M., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO; - S.M., ALL’EPOCA DEI FATTI COLLABORATORE TECNICO DEL SAVONA FBC S.R.L.; - U.M., ALL’EPOCA DEI FATTI (SOCIO OCCULTO E DIRETTORE DI FATTO) DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.; A CARICO DELLE SOCIETÀ: - A.C. TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO S.R.L.; - A.S. MARTINA 1947 S.R.L.; - AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.; - L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.; - PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.; - SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.; - SAVONA FBC A.R.L.; - SSDARL VIGONTINA SAN PAOLO F.C. GIÀ SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO F.C. GIÀ SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA; - U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L.; - U.S. POGGIBONSI S.R.L.; - VIGOR LAMEZIA S.R.L.; 1. - SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.08.2016

Massima: La Corte, su ricorso del Procuratore Federale, annulla la decisione del TFN che aveva dichiarato irricevibile il deferimento per la inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale, perché non è stato formulato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini assegnati nell’atto di conclusione indagini, in quanto il termine di cui trattasi non può essere qualificato perentorio ma acceleratorio. La Corte rimette gli atti al TFN per l’esame nel merito. Difetta, anzitutto, una specifica ed espressa disposizione normativa in tal senso. Una lettura sistematica delle norme federali in materia disciplinare, condotta alla luce delle previsioni del codice di rito civile, induce a ritenere che ai termini previsti per l’apertura e la conclusione del procedimento disciplinare può essere attribuita natura perentoria solo se e in quanto così siano espressamente qualificati dal legislatore federale o sia previsto uno specifico effetto sanzionatorio. Occorre muovere dalla lettera della norma di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, già ricordata e che per facilità di lettura qui si riporta: «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)». Ora, non si può, anzitutto, che prendere atto del fatto, come già sopra osservato, che la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (la norma, 13 peraltro, non senso significato, prevede, appunto, che il Procuratore “esercita” e non già “deve” esercitare l’azione disciplinare). È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi. E qui viene, appunto, in rilievo la disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS (“Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”) invocata dai deferiti odierni appellati e richiamata dal Tribunale di prime cure a fondamento della propria decisione. Detta norma, si applicherebbe, questo, in sintesi, l’assunto anche al termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. L’assunto non può essere condiviso. Rimessa al legislatore federale ogni eventuale valutazione in ordine alla opportunità di un espresso e più chiaro coordinamento con la norma di cui all’art. 38, comma 6, CGS, ragioni di natura sistematica, in primo luogo, inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato. A partire da quella di cui all’art. 34 bis(rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”): “1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. 2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. 3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all’Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio. 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone”. Così, invece, l’art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti: “… L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo”. Nello stesso senso, l’art. 32 sexies CGS (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”): “… Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’accordo, alle sanzioni pecuniarie in esso contenute”. Se ne ricava che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente: o attraverso una formale qualificazione o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Del resto, se l’art. 38, comma 6, CGS valesse effettivamente a qualificare come perentori tutti i termini del codice, le suddette menzionate espresse qualificazioni non troverebbero agevole spiegazione e rischierebbero di tradursi in una mera, inutiliter data, duplicazione della prima richiamata disposizione, già di per sé, secondo la prospettazione difensiva degli appellati resistenti, esaustiva e sufficiente. Occorre, dunque, rinunciare ad ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, avendo il legislatore sportivo previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi. E, per quanto qui segnatamente interessa, in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria. Sempre sul piano sistematico occorre, poi, considerare che la norma di cui all’art. 32 ter è inserita nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), mentre quella di cui all’art. 38 è inserita nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Una siffatta collocazione sembra confortare il convincimento di questo Collegio secondo cui il riferimento alla perentorietà, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 14 38, comma 6, CGS, è effettuato ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, qui affermata, appare coerente con il sistema e non contrasta con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, richiamata dal Tribunale federale nazionale, considerato che l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso, appunto, proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte. In tale contesto complessivo di riferimento sistematico è, poi, possibile osservare che il pubblico ministero federale, i cui atti dotati di efficacia endoprocessuale esauriscono i loro effetti nella fase delle indagini preliminari, agisce come organo di investigazione caratterizzato da ampia libertà ed autonomia, seppur, ovviamente, nell’ambito del reticolato normativo dettato per tale fase. Con riguardo, in particolare, ai tempi ed ai termini dell’attività istruttoria il legislatore della riforma del codice di giustizia sportiva ha indicato delle previsioni di Massima volte a regolamentare, per quanto possibile e con efficacia essenzialmente ordinatoria, il susseguirsi delle attività tipiche della fase procedimentale, ferme fatte, ovviamente, le disposizioni dettate ai fini prescrizionali. Traspare, in modo chiaro, dalle suddette indicazioni normative, l’esigenza di una definizione della fase istruttoria preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi, esigenza, questa, più volte, del resto, messa in evidenza dalla dottrina in materia e affermata dalla giurisprudenza sportiva. Non, dunque, una illimitata discrezionalità nella determinazione della durata delle indagini nella fase che precede il deferimento, ma una cadenza temporale ordinamentale affidata al prudente apprezzamento del Procuratore federale da “adeguare” al singolo procedimento istruttorio, in relazione alla complessità della fattispecie ed alle eventuali difficoltà delle acquisizioni probatorie e compatibilmente anche con le esigenze organizzative del suo Ufficio, non facilmente valutabili all’esterno. Non ci si può, qui, esimere dall’evidenziare, seppur rapidamente ed in via incidentale, come il predetto termine di trenta giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare dalla scadenza del termine a difesa assegnato dalla Procura si rivelerebbe, laddove ritenuto posto in modo perentorio, probabilmente inadeguato, specie laddove si tenga conto che nello stesso predetto termine la Procura federale dovrebbe esaminare le deduzioni dell’indagato, valutarne le argomentazioni difensive o sentire lo stesso in audizione (se richiesto), rivalutare il materiale probatorio acquisito alla luce delle prospettazioni difensive e delle indicazioni formulate dall’indagato medesimo. Per ciò che concerne, in particolare, l’audizione richiesta dall’interessato è possibile osservare come la stessa sia evidentemente volta a soddisfare esigenze istruttorie dell'indagato medesimo e non già a garantire un necessario contraddittorio preliminare o consentire all’inquirente di acquisire (eventuali) ulteriori elementi a suo carico, per cui deve ritenersi che, laddove richiesta dal destinatario dell’invito a difendersi, l’audizione diventi un onere per la Procura federale.A tal proposito è bene rimarcare come la Procura federale, anche in sede di acquisizione ante causam di materiale istruttorio, agisce pur sempre nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, avvalendosi di un regime probatorio che sposta al momento del processo le esigenze del contraddittorio pieno; regime, questo, non solo correlato a quella che è la natura stessa delle sue funzioni, ma anche non sovrapponibile agli schemi civilistici fondati sul principio dell’onere della prova piena da parte dell’attore, né a quelli penalistici volti ad anticipare alla fase del procedimento le garanzie tipiche della fase contenziosa piena. Non occorre neppure trascurare di considerare, in questo ambito valutativo, che, come segnalato dalla stessa Procura, laddove la notificazione sia eseguita a mezzo servizio postale, la prova dell’avvenuta 15 notifica, da rinvenirsi nell’avviso di ricevimento ovvero nella certificazione di compiuta giacenza apposta sul plico, nella maggior parte dei casi si acquisisce ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni per promuovere il deferimento, sempre con la medesima conseguenza della improcedibilità, ove detto termine venisse ritenuto perentorio. In altri termini, sotto questo angolo visuale, la perentorietà del termine di cui trattasi sembra in contrasto, non solo con il principio della obbligatorietà dell’azione disciplinare desumibile dallo stesso art. 32 ter CGS (azione, cioè, da esercitarsi obbligatoriamente in presenza di un minimo di fumus di fondatezza della fattispecie illecita accertata e di sufficienza di elementi probatori atti a sostenere l’accusa in giudizio), ma anche con lo stesso interesse dell’indagato, le cui garanzie difensive sarebbero frustrate laddove non si riconoscesse alla Procura federale la (concreta) possibilità di esaminare gli elementi e documenti a discarico dallo stesso offerti nella memoria difensiva o in sede di audizione, specie in procedimenti complessi, quali quelli, come nel caso di specie, che coinvolgono un numero consistente di indagati, le cui posizioni si intrecciano e nelle quali, dunque, le deduzioni di uno possono anche influire sulla posizione di altro coindagato. La lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, dunque, non incide in alcun modo sulle garanzie difensive dell’indagato. Anzi. La previsione di una fase pre-processuale è volta, da un lato, a proteggere la funzione del pubblico ministero federale, nel senso di sollevarlo dal disagio di un deferimento in difetto di sufficienti elementi idonei a sostenere la responsabilità dell’incolpato, dall’altro, a garantire l’indagato di non essere portato a giudizio in ipotesi in cui non vi siano sufficienti elementi probatori da cui desumere la responsabilità dello stesso. Premesso che, considerata l'obbligatorietà e la irretrattabilità dell'azione di cui trattasi e vista l'indisponibilità del bene tutelato, quella della pubblica accusa federale deve considerarsi, con riferimento all’ordinamento sportivo nel cui ambito ci troviamo, quale azione iurispublici al pari dell'azione penale, il Procuratore federale deve, dunque, muoversi con equilibrio tra le opposte esigenze connesse, l’una, all’obbligo di richiedere l’accertamento della responsabilità dell’indagato l’altra, all’esigenza di non gravare inutilmente la posizione dell’indagato medesimo, portando fino al processo notizie di illecito che, all’esito dell’attività istruttoria, si rivelino prive di fondamento o, quantomeno, incapaci di reggere al confronto contenzioso. In tale direzione, non vi è dubbio che, pur essendo inconfutabile l'interesse dell’ordinamento federale al corretto esercizio della funzione inquirente e, quindi, della repressione delle condotte illecite, lo stesso non può, tuttavia, soverchiare l'interesse del tesserato a non sopportare l'onere di un processo manifestamente inutile. Da qui il necessario contemperamento delle due esigenze che vede il suo momento di maggior rilievo proprio nello spatiumdeliberandi esistente tra le difese presentate dall’indagato dopo l’avviso di conclusione delle indagini ed il concreto esercizio dell’azione disciplinare. Alla Procura federale, infatti, organo neutrale e indipendente, che agisce nell’interesse dell’ordinamento e a fini di giustizia, è demandata la ricerca delle prove tanto a carico, quanto a discarico.Del resto, nello svolgimento della sua autonoma e discrezionale attività di indagine, funzionalizzata alla verifica della non manifesta infondatezza dell'evento illecito di cui è venuto a conoscenza, il Procuratore federale è tenuto, al pari del Pubblico ministero penale, a svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore del presunto responsabile. E l’importanza della decisione di archiviazione o di esercizio dell’azione disciplinare (deferimento e archiviazione rappresentano, in alternativa, l’effetto ineludibile del carattere necessario dell’azione intestata alla Procura) che assumerà il Procuratore federale riveste ancora maggiore rilievo sol che si consideri come, nell’ordinamento sportivo, non è prevista una verifica sulle determinazioni, appunto, in ordine allo svolgimento dell'azione, da parte di un diverso organo di natura giurisdizionale, come accade, invece, nell’ambito dell’esercizio dell’azione penale. È, dunque, interesse, per quanto detto, tanto dell’ordinamento, quanto dell’indagato, consentire che, in contesti procedimentali complessi e con più parti, quale quello oggetto del presente giudizio, la Procura federale possa disporre di un congruo spazio temporale al fine di verificare, alla luce, lo si ribadisce, delle complessive argomentazioni difensive e della documentazione offerte dagli indagati, se sussistano effettivamente o meno quegli elementi probatori idonei a sostenere l’accusa in giudizio che lo stesso legislatore federale ha posto quale presupposto per l’esercizio dell’azione disciplinare. Si osservi, più in generale, come il procedimento della Procura federale non rivesta di certo natura di procedimento amministrativo e, del pari, come non rivesta di certo natura giurisdizionale vera e propria. 16 Pertanto, al procedimento istruttorio di cui trattasi, se non sono applicabili i principi fondamentali che oggi regolano l'esercizio della funzione amministrativa tipicamente intesa (a titolo esemplificativo, accesso e contraddittorio, se non nei limiti delle specifiche disposizioni federali), non sono neppure applicabili principi e regole tipiche della fase processuale in senso stretto intesa. Si tratta, come detto, di una sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità). Fase, questa procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caretterizzate da esigenze diverse e discipinate da differenti regole. Sotto diverso profilo, sia consentito anche osservare come l’affermazione della perentorietà del termine di cui si discute condurrebbe ad un esito abnorme (proscioglimento dell’indagato) in una fase che, come detto, non è neppure ancora quella cognitiva. L’indagato, in altri termini, ne trarrebbe un effetto sostanziale che andrebbe sicuramente al di là delle ragionevoli previsioni del sistema procedimentale nel cui ambito il termine di cui trattiamo è incardinato.La declaratoria di improcedibilità o irricevibilità, nella fattispecie, vestirebbe natura ed effetti di “proscioglimento”, a fronte, invece, della mera inosservanza di un termine, peraltro, come detto, di natura esclusivamente (pre-)processuale. In tale direzione, in fattispecie, ovviamente, solo in parte assimilabile a quella che qui ci occupa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di verifiche tributarie, che «il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione» (Cassazione, sez. trib., 5 ottobre 2012, n. 17002). Analogamente, come detto, apparirebbe, francamente, eccessiva la sanzione della improcedibilità dell’azione disciplinare volta all’accertamento (ed alla eventuale conseguente condanna) dell’indagato per il solo superamento (di qualche giorno) di un termine, a fronte del disagio arrecato all’indagato medesimo dall’assoggettamento, per qualche giorno in più di quanto indicato nella previsione normativa, alla mera incertezza dell’esercizio o meno dell’azione disciplinare nei suoi confronti. Richiamati i profili finalistici dell'azione di responsabilità disciplinare, comunque conformati, nei tratti essenziali, agli istituti civilistici, intesi a tutelare l'esigenza che l’adesione alla Federazione sia utilizzata per il raggiungimento di fini propri e non già per finalità illecite, unitamente con l'esigenza di sanzionare le condotte devianti dai fondamentali principi posti dall’ordinamento federale, occorre, ancora una volta, osservare come non sia prevista alcuna decadenza del potere del Procuratore federale di emettere l'atto di deferimento in giudizio per il mancato rispetto del termine di cui trattasi. Anzi, l'imposizione di un obbligo di alternativamente emettere l'atto di citazione o disporre l'archiviazione, ha fatto affermare a consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, a proposito del procedimento erariale per certi versi assimilabile, sotto gli aspetti qui in rilievo, a quello disciplinare-sportivo, «che detto potere (rectius, obbligo) permane pur dopo la scadenza del termine, non potendosi logicamente e sistematicamente ammettere che l'attività istruttoria del Procuratore regionale non abbia alcun esito né positivo né negativo» (Corte dei Conti, sezioni riunite, 9 marzo 2005, n. 1), per poi concludere che «gli effetti della mancata osservanza del termine ordinatorio vanno individuati di volta in volta in relazione alla natura dell'atto rispetto al quale il termine è stabilito, ovvero al mancato rispetto del termine fissato dal giudice nel provvedimento di proroga ovvero mediante il collegamento a termini fissati per altri atti connessi», con la inequivoca precisazione che, in ogni caso, «la pronuncia del giudice dovrà essere di natura meramente processuale, con esclusione di effetti diretti sul diritto sostanziale». Del resto, non è casuale che l'ordinamento federale tenga ben distinti i termini di prescrizione e di decadenza dai termini procedimentali, come quello di trenta giorni per emettere l'atto di deferimento a giudizio, in quanto (solo) i primi, a differenza degli altri, operano sul piano del diritto sostanziale. Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi deve escludersi che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. La ratio di tale conclusione è anche desumbile dalla semplice, quanto inequivoca, considerazione che, diversamente 17 ragionando, l'azione della Procura federale sarebbe limitata e compressa da un ulteriore e ben più penalizzante limite (di natura decadenziale) rispetto a quello ben più lungo legato alla prescrizione, limite incompatibile con le prima ricordate finalità ordinamentali del giudizio di responsabilità disciplinare. A tale conclusione non è di ostacolo il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che il diritto di accesso ai tribunali, previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, con disposizione cui il giudice italiano deve dare applicazione a norma dell'art. 117 Cost., implica l'esigenza di evitare che un'interpretazione troppo formalistica delle regole di procedura dettate dalla disciplina nazionale impedisca l'esame nel merito dell’eventuale incolpazione (cfr. Cassazione, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 7020). In definitiva, questa Corte ritiene che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. La necessità di definizione della fase preprocessuale riflette, infatti, non vi è dubbio, l’esigenza di tutela del soggetto sottoposto alle indagini volte all’accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità a vedere risolta una situazione di incertezza che incide sulla sua vita associativa e, sovente, anche di relazione, con un provvedimento di archiviazione oppure con il deferimento, provvedimento, questo, a partire dal quale le sue garanzie difensive trovano la Massima espansione, in applicazione dei principi del giusto processo e di quello, in particolare, dell’accertamento della responsabilità nel contesto di un contraddittorio pieno, proprio della fase di cognizione. Nel contempo, tuttavia, è chiara l’insistenza di altra esigenza, quella della repressione delle condotte che si pongano in contrasto con la nomativa federale, così come altrettanto chiaro l’interesse alla giustizia, in generale, ma anche nello specifico, essendo, come detto, interesse, appunto, non solo dell’ordinamento, ma anche del singolo indagato consentire una adeguata valutazione del complessivo materiale istruttorio al fine della adozione del provvedimento di archiviazione o di esercizio dell’azione disciplinare, onde evitare tanto un inutile dispendio di attività processuale, quanto un inutile onere ulteriore di difesa in capo all’indagato, nelle ipotesi in cui, all’esito delle rappresentazioni difensive dello stesso (o degli altri coindagati), possano ritenersi sussistenti gli elementi per escludere la responsabilità dell’indagato medesimo, o, comunque, insussistenti sufficienti elementi per sostenerne l’accusa in giudizio. La sede è impropria per richiamare una seppur sintetica ricostruzione dottrinaria del termine processuale, ma non appare inutile, ai fini propri del presente giudizio, ricordare che nel nostro panorama giuridico il “termine” indica il periodo di tempo entro cui, secondo la disposizione di legge o il provvedimento del giudice, un determinato atto debba o possa essere compiuto, così divenendo, il termine medesimo, un requisito dell’atto o un fatto giuridico, strutturalmente autonomo e caratterizzato da una propria efficacia (di tipo estintivo o meno a seconda della classificazione perentoria o ordinatoria allo stesso assegnata). La locuzione “perentorio” conduce poi, attraverso un breve esame etimologico, alla perenzione, ossia a quel tipico effetto di cancellazione di quanto già realizzato. Insomma, il termine perentorio può essere inteso come quella condizione che, in caso di inosservanza dello stesso, conduce, come effetto ipso iure, alla decadenza del correlato diritto. Ecco perché dottrina e giurisprudenza definiscono come perentorio quel termine stabilito, appunto, a pena di decadenza. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare come i termini del procedimento disciplinare siano «da qualificarsi — di regola — ordinatori e non perentori, ad eccezione di quelli previsti per l'inizio e la conclusione del procedimento stesso nonché di quello massimo di 90 giorni che può intercorrere tra un atto e l'altro del procedimento. Più in generale, i termini del procedimento disciplinare devono intendersi ordinatori in tutti i casi in cui la fonte regolatrice del rapporto non commini — in caso dell'inosservanza degli stessi — effetti decadenziali, in relazione al principio sancito dall'art. 152 c.p.c.» (così, ad esempio, TAR Lazio, sez. I, 14 febbraio 2012, n. 1491). «Il carattere ordinatorio o perentorio dei termini stabiliti in materia di procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti discende dagli effetti che la fonte regolatrice del rapporto ricollega alla loro osservanza, tenuto conto che, in base al principio sancito dall'art. 152 c.p.c., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari perentori; per quanto riguarda le norme degli artt. 16 e 17, d.lg. 30 ottobre 1992 n. 449, esse hanno chiara natura ordinatoria non essendo prevista alcuna decadenza nell'ipotesi di loro inosservanza» (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2189). Ne consegue che il mancato rispetto di un termine non perentorio non può determinare effetti 18 invalidanti dei provvedimenti adottati (nel caso di specie, deferimento), fermo restando, peraltro, che «l’azione di responsabilità amministrativa può essere riproposta, salva la prescrizione quinquennale, per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi soggetti, anche dopo una pronuncia di inammissibilità dell'azione per il superamento del termine di proposizione dell'atto di citazione» (Corte dei Conti, sez. giurisd. Lazio, 6 marzo 2012, n. 270). Analogamente, in materia tributaria si è osservato che «ogni decadenza non può che essere testuale, dovendo essere espressamente sancita dalla legge, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., comma 2, sicchè, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto, ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa, ovverosia costituisce un invito a non indugiare, e l'atto può essere compiuto dall'interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto» (cfr. Cassazione, sez. tributaria, 8 maggio 2013, n. 10761; Cassazione, n. 12259 del 2010; Cassazione, sez. unite, n. 21498 del 2004). In breve, mentre il termine perentorio è strettamente correlato alla decadenza, per quello ordinatorio il decorso del termine non spiega una incidenza sull’atto a quo, ma solo un effetto relativo su quello ad quem. La differenza tra termini perentori e ordinatori, allora, non risiede tanto nell’effetto della loro inosservanza, connaturata in entrambi i casi, ma nella modalità di realizzazione di tale effetto: ipso iure, in un caso; previa valutazione discrezionale del giudice, nell’altro. In applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, dai quali questa Corte non intende discostarsi, deve concludersi che il termine in questione ha, come detto, natura sollecitatoria e non già perentoria. Si tratta, cioè, di un termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itineraprocedimentali, ossia diretto ad imprimere un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, tesi ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio. Certo è, per contro, che la Procura federale è tenuta alla osservanza di detto termine, pur previsto dal sistema: disattendere il termine acceleratorio di cui trattasi (come nel caso di specie) per pochi giorni o in occasione di procedimenti complessi con molteplici indagati le cui condotte violative risultano tra loro intrecciate, è eccezione che l’ordinamento è in grado di assorbire e tollerare, alla luce delle specifiche variegate esigenze di cui si è detto; un sistematico mancato rispetto dello stesso predetto termine denoterebbe, invece, una insufficienza (per “definizione”, per così dire) del termine di cui trattasi oppure una disfunzione nell’organizzazione dell’attività investigativa, con la connessa esigenza di un eventualmente apposito esame e valutazione nelle opportune sedi istituzionali. Sotto ulteriore profilo, diversamente ritenendo e, quindi, considerando perentori tutti i termini che regolano lo svolgimento della fase procedimentale, che precede, cioè, l’eventuale giudizio innanzi al giudice sportivo, si dovrebbe ritenere perentorio, a titolo meramente esemplificativo, anche quello di cui all’art. 32 quinquies, comma 4, CGS, che così recita: “Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all’archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l’archiviazione con determinazione succintamente motivata.”. Orbene, se il Procuratore federale non comunicasse il suo intendimento di archiviare entro cinque giorni ed il termine, per effetto del richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, dovesse reputarsi perentorio, l’eventuale archiviazione successivamente disposta dovrebbe reputarsi inammissibile o la Procura decaduta da tale possibilità. Con la conseguenza che il Procuratore dovrebbe procedere necessariamente al deferimento, avendo consumato la possibilità di optare per l’archiviazione? Evidente, il paradosso, che smentice anche l’assunto secondo cui la perentorietà dei termini è posta a garanzia dell’indagato o dell’incolpato. Ed allora, riepilogando, l’art. 32 ter, comma 4, CGS, non qualifica espressamente come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare (trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa assegnati 19 dalla Procura federale con l’avviso di conclusione delle indagini). Occorre, pertanto, desumerne la natura in via necessariamente interpretativa. Orbene, in tale prospettiva occorre ricercare il il riferimento positivo, il dato normativo, nell’ambito, anzitutto, del codice di giustizia sportiva. In tale direzione, tuttavia, deve escludersi, per quanto detto, la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS. Soccorre, allora, una interpretazione di tipo logicosistematica che, come detto, sembra portare ad escludere la natura perentoria del termine di cui trattasi. In breve, in difetto di qualificazione, da parte dell’ordinamento federale, della natura del termine de quo occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”. Nel predetto codice Coni non vi è alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. Né, per inciso, risulta esservi una norma replica dell’art. 38, comma 6, CGS. Correttamente, a tal proposito, il Procuratore federale evidenzia come «dal che appare logico ricavare l’intenzione del legislatore del codice Coni di non stabilire la perentorietà di tale termine per la formulazione del deferimento, prevedendone una conseguenza specifica. Anche in tal ottica, quindi, non appare certo casuale che il codice di giustizia sportiva Figc abbia previsto delle conseguenze sanzionatorie soltanto con riferimento al mancato rispetto dei termini per la conclusione delle indagini (inutilizzabilità di quanto successivamente compiuto), di quelli per la proposizione dei reclami (inammissibilità, non impugnabilità delle decisioni) e di quelli per la pronuncia delle decisioni degli organi giudicanti (estinzione del procedimento disciplinare); non prevedendo, di contro, alcuna sanzione per il mancato rispetto dei termini per l’adozione della comunicazione di conclusione delle indagini e dell’atto di deferimento». Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Per l’effetto del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento è, dunque, quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. Detta disposizione reca un principio generale del nostro ordinamento giuridico (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6430; Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3431), con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. È, infatti, principio generale dell’ordinamento giuridico quello secondo cui è perentorio il termine stabilito a pena di decadenza, inammissibilità, improcedibilità e tale è dichiarato dalla legge (o dal Giudice nei casi consentiti dalla legge medesima).Riprendendo un arresto giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, «gli artt. 152 e 156 c.p.c., traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità» (Cassazione, sez. V, 27 giugno 2011, n. 14020). È vero che l’espressa qualificazione normativa può anche mancare, potendosi, la perentorietà di un termine, desumersi dallo scopo e dalla funzione che esso è chiamato a svolgere o dagli effetti riconnessi dalla legge al suo infruttuoso decorso (cfr. Corte Costituzionale, 1 aprile 2003, n. 107; Cassazione, 5 marzo 2004, n. 4530). In particolare, di recente la Suprema Corte, nella sentenza, resa a sezioni unite, 23 settembre 2014, n. 19980 (richiamata sia dall’accusa, che dalla difesa) ha affermato che la perentorietà può anche desumersi «dalla considerazione dello scopo» e «l’espressa qualificazione può anche risultare dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l’inutile decorso di esso produce secondo l’espressa sanzione normativa». Orbene, a tal riguardo, il termine posto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS, non è, come detto, espressamente qualificato come perentorio e detta sua asserita natura non è desumibile da altri indici, quali l’espressa previsione di una data conseguenza sanzionatoria. Nel caso di specie, insomma, difetta tanto la formale qualificazione, quanto il riferimento ad un espresso effetto sanzionatorio: c’è la normaprecetto, manca la norma-sanzione. 20 Tutte le suesposte considerazioni conducono questa Corte ad escludere che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non comporta l’improcedibilità o irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso. Con il secondo mezzo di doglianza la Procura federale censura, comunque, la decisione di prime cure nella parte in cui ritiene che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorra, per ciascun deferito, dal momento di comunicazione allo stesso dell’avviso di conclusione delle indagini. Anche questo motivo è fondato. La disposizione normativa in materia fa riferimento alla “scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”, disciplinando, con ogni evidenza, l’ipotesi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un solo indagato. Difetta, invece, una esplicita disciplina per l’ipotesi del procedimento con pluralità di indagati, con la conseguenza che occorre desumere la stessa in via interpretativa. Ritiene questo Collegio che, ai sensi del combinato disposto delle norme, già sopra richiamate, di cui all’art. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la regolamentazione della fattispecie di cui trattasi deve essere rintracciata nel codice di rito civile. Orbene, detto impianto codicistico (e, segnatamente, per quanto qui rileva, le norme di cui agli artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c.) prevede, appunto, che il termine decorra dall’ultima delle notifiche effettuate. In particolare, recita l’art. 165, comma 2, c.p.c., “se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”. Detta norma, nel disporre che “l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”, «non soltanto precisa che, in tal caso, si verifica una protrazione delle formalità, di cui la costituzione dell'attore si compone; ma è altrettanto significativo del fatto che il differimento di questa modalità implica anche il logico differimento del termine stesso di costituzione a decorrere dall'ultima notificazione» (Cassazione, 18 gennaio 2001, n. 718). Tesi, questa, inaugurata da Cassazione 6 novembre 1958, n. 3601, secondo cui l'art. 165, comma 2, c.p.c. nell'affermare che “se la citazione è notificata a più persone l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”, intendeva differire non solo tale formalità, ma anche i termini per la costituzione dell'attore e, senza dubbio, più convincente, anche per le ragioni di seguito meglio precisate. Non è, anzitutto, consentito all’interprete ritenere che l’art. 165, comma 1, c.p.c. permetta di affermare che, nel caso di più notificazioni, il dies a quo deve essere individuato nella prima notificazione. Anzi, il comma 2 della medesima disposizione, con gli incisi “se la notificazione è notificata a più persone” e “dall’ultima notificazione” sembra imporre, più che suggerire, all’interprete di cristallizare il dies a quo dall’ultima delle notifiche, e non già dalla prima. Si aggiunga che, in sede processuale di valutazione degli atti, occorre privilegiare la sostanza sulla forma e, dunque, ritenere valido l’atto nei casi in cui abbia raggiunto il suo scopo e sia funzionale alle esigenze allo stesso sottese. Tale ricostruzione ermeneutica appare anche in linea con evidenti ragioni di logica-giuridica e di economia processuale. Diversamente opinando, del resto, se anche nel processo pluriparte il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare dovesse farsi decorrere dal primo avviso di comunicazione di conclusione delle indagini, ne conseguirebbe un effetto, per certi versi, paradossale, che imporrebbe alla Procura federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo. Conclusione, questa, che, nel contempo, risulterebbe sia irragionevole, sia contraria tanto all’interesse di ciascun incolpato, quanto all’interesse superiore della giustizia ed al principio di economia del giudizio. È, infatti, di certo, interesse dell’ordinamento federale esaminare in un unico giudizio, ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare personale di ciascuno, il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti e che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi. Nel caso di istruttoria unica si realizza una connessione soggettiva e oggettiva delle vicende, dei fatti, delle condotte e delle circostanze che coinvolgono i singoli soggetti sottoposti al procedimento: unico (o, comunque, comune a più deferiti), dunque, il materiale istruttorio, unitario e congiunto è opportuno che sia l’esame dello stesso e delle singole posizioni disciplinari dedotte in giudizio. Ciò non significa, come già più volte affermato dalla giurisprudenza endofedereale, che singole posizioni, per ragioni eccezionali o, comunque, particolari, possano (o debbano) essere stralciate: ma non occorre sovrapporre eccezione e regola. 21 Nello stesso tempo, non nutre alcun dubbio, questa Corte, che è anche interesse degli incolpati poter esaminare, in modo integrale, le emergenze probatorie complessivamente acquisite dalla Procura e di quelle offerte a discarico da ciascun incolpato, unitamente alle argomentazioni difensive degli stessi, al fine di potersi difendere da tutti gli elementi che potenzialmente possono incidere sfavorevolmente in ordine all’accertamento della responsabilità dello stesso e, contemporaneamente, desumere dal predetto materiale eventuali utili elementi a discarico. Senza dire, ancora, che, fino alla scadenza dell’ultimo termine a difesa assegnato agli indagati, l’organo inquirente potrebbe acquisire documenti, elementi e argomentazioni difensive di un indagato che potrebbero rivelarsi utili anche per la posizione di altro o altri coindagati, tanto da poter anche giungere, in ipotesi, all’archiviazione dell’azione nei confronti dello stesso o di alcuni degli indagati. Né possono, a supporto della tesi contraria, essere richiamate generiche esigenze di celerità dei procedimenti e di rapida celebrazione dei processi, essendo evidente che, laddove si ritenesse che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorra dalla notifica dell’anzidetta comunicazione a ciascun indagato, ne deriverebbe una moltiplicazione dei giudizi, con un inutile e diseconomico dispendio di attività giudiziaria e con connesso inevitabile rallentamento della celebrazione dei processi e dell’accertamento delle responsabilità di ciascuno. In diverse parole, l’instaurazione di diversi autonomi processi, con riferimento a fattispecie complesse, specie se con molteplici tesserati coinvolti, produrrebbe una proliferazione di procedimenti, che rallenterebbero, anziché accelerare, il corso della giustizia sportiva, con evidente vulnus al principio di economia processuale e potenziale lesione del principio di efficienza dell’azione disciplinare e celerità dei procedimenti, cui tutto l’ordinamento sportivo è informato. E, ancora, non si può neppure affermare che, così argomentando, si lascerebbe l’indagato alla mercè di una valutazione meramente discrezionale dell’organo inquirente, atteso che, in ogni caso, a garantire tempi certi per la definizione del procedimento disciplinare, vi è, appunto, il termine per la decisione di primo grado che deve, comunque, intervenire, a pena di estinzione, come noto, entro novanta giorni dal deferimento a giudizio. Del resto, occorre anche considerare che quello della notificazione è un procedimento e, come tale, deve essere considerato unitario, una sequela di atti tra loro correlati. Se, dunque, il procedimento di notificazione è unitario, non sembra possibile immaginare una formazione progressiva della fattispecie rappresentata dalla finalità dello stesso, costituito dalla rituale instaurazione del giudizio. Anche l'interpretazione finalistica della norma, dunque, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e delle specifiche (sopra in sintesi ricordate) molteplici esigenze del procedimento disciplinare sportivo depone nel senso di ancorare all’ultima notificazione la decorrenza del termine per la concreta emissione dell’atto di deferimento. Una siffatta interpretazione non lede né il principio della durata ragionevole del processo, nè il diritto di difesa delle parti. D’altronde, la soluzione qui accolta è comunque idonea ad assicurare i principi inderogabili del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c. ed art. 24 Cost. Anzi, a ben vedere, realizza un equo contemperamento delle molteplici esigenze che insistono sulla fattispecie, oltre che degli interessi della parte pubblica (accusa federale) e di quelle private. La decorrenza del termine dall’ultima notifica appare anche più funzionale, per quanto già osservato, al complessivo esercizio del diritto di difesa di ognuno dei deferiti, oltre che alle esigenze di economia processuale. Da ultimo, ritiene questa Corte, inconferente il richiamo effettuato alla decisione n. 58 del 2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, secondo cui i termini per il valido esercizio dell’azione disciplinare decorrerebbero dalla prima notifica. Invero, la fattispecie oggetto del giudizio che ha trovato, poi, esito nella predetta decisione è del tutto differente da quella che costituisce oggetto del presente giudizio disciplinare. Il Collegio di Garanzia ha, infatti, affermato il principio secondo cui, nel caso di reiterazione di un deferimento, in origine viziato, il termine di estinzione (novanta giorni) del giudizio di primo grado decorre non già dal deferimento validamente effettuato, ma dal primo seppur invalidamente emesso o per qualche ragione non efficace. Ciò premesso e ritenuto, constatato che dalla documentazione in atti appare dimostrato, come correttamente evidenziato dalla ricorrente Procura federale, che l’ultima notifica della comunicazione di conclusione delle indagini è stata effettuata in data 23.5.2016, nei confronti del sig. Fabio Di Lauro e che, dunque, anche laddove ritenuto – il termine di cui trattasi – perentorio, lo stesso sarebbe venuto a 22 scadenza il giorno 6.8.2016 (45 + 30 gg.), l’atto di deferimento di cui trattasi (dd. 4.8.2016) risulta tempestivamente proposto. In conclusione, il Tribunale, all’esito di una ricostruzione interpretativa di sicuro pregio, ma, tuttavia, non condivisibile, ha erroneamente dichiarato la irricevibilità del deferimento. Il termine di cui trattasi, stabilito dall’art. 32 ter, comma 4, CGS non può, infatti, essere qualificato come perentorio e, ad ogni buon conto, anche laddove lo stesso predetto termine potesse essere considerato perentorio, l’azione disciplinare sarebbe stata, nel caso di specie, tempestivamente ed utilmente esercitata, mediante deferimento emesso nel termine indicato dalla norma che deve ritenersi decorrere dall’ultima notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, trattandosi di fattispecie complessa e con più parti.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 23 Novembre 2016 e 074/CFA del 01 Dicembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CFA del 18 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE DECLARATORIE DI: - NON SUSSISTENZA DELLE RESPONSABILITÀ A CARICO DEI SIGG.RI: G.M., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO CALCIO CATANIA; F.V., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER F.C. CROTONE; C.M., ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; B.S., ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898, - NON DOVERSI PROCEDERE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: M.P., ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; P.F., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO; A.S., ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELL’ASCOLI CALCIO 1898; P.G., ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; B.R., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; D.F.R., ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS C.G.S. – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. F.V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. G.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016

Massima: Ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, CGS non è improcedibile il deferimento per essere avvenuto oltre il termine di 30 giorni, assegnato nell’avviso di conclusione indagini. Ritiene questa Corte che una lettura sistematica delle norme federali in materia disciplinare, condotta alla luce delle previsioni del codice di rito civile, conduca a ritenere che al suddetto termine non possa essere attribuita natura perentoria, difettando sia una specifica ed espressa qualificazione in tal senso, sia la previsione di una data conseguenza sanzionatoria (i.e. decadenza). Quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato. Premessa l’opportunità di un espresso e più chiaro coordinamento con la norma di cui all’art. 38, comma 6, CGS, ragioni di natura sistematica, in primo luogo, inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato. Sempre sul piano sistematico occorre, poi, considerare che la norma di cui all’art. 32 ter è inserita nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), mentre quella di cui all’art. 38 è inserita nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Una siffatta collocazione sembra confortare il convincimento di questo Collegio secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà è effettuato ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro Massima espressione ed attuazione. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposta è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte. La perentorietà del termine di cui trattasi sembra, del resto, in contrasto, non solo con il principio della obbligatorietà dell’azione disciplinare desumibile dallo stesso art. 32 ter CGS (azione, cioè, da esercitarsi obbligatoriamente in presenza di un minimo di fumus di fondatezza della fattispecie illecita accertata e di sufficienza di elementi probatori atti a sostenere l’accusa in giudizio), ma anche con lo stesso interesse dell’indagato, le cui garanzie difensive sarebbero frustrate laddove non si riconoscesse alla Procura federale la (concreta) possibilità di esaminare gli elementi e documenti 22 a discarico dallo stesso offerti nella memoria difensiva o in sede di audizione, specie in procedimenti complessi, quali quelli, come il caso di specie, che coinvolgono un numero consistente di indagati, le cui posizioni si intrecciano e nelle quali, dunque, le deduzioni di uno possono anche influire sulla posizione di altro coindagato. Sotto diverso profilo, sia consentito anche osservare come l’affermazione della perentorietà del termine di cui si discute condurrebbe ad un esito abnorme (proscioglimento dell’indagato) in una fase che, come detto, non è neppure ancora quella cognitiva. L’indagato, in altri termini, ne trarrebbe un effetto sostanziale che andrebbe sicuramente al di là delle ragionevoli previsioni del sistema procedimentale nel cui ambito il termine di cui trattiamo è incardinato. La declaratoria di improcedibilità, nella fattispecie, vestirebbe natura ed effetti di “proscioglimento”, a fronte, invece, della inosservanza di un termine di natura esclusivamente (pre-)processuale. Considerata, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi deve escludersi che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. La ratio di tale conclusione è anche desumbile dalla semplice, quanto inequivoca, considerazione che, diversamente ragionando, l'azione della Procura federale sarebbe limitata e compressa da un ulteriore e ben più penalizzante limite (di natura decadenziale) rispetto a quello ben più lungo legato alla prescrizione, limite incompatibile con le prima ricordate finalità ordinamentali del giudizio di responsabilità disciplinare. A tale conclusione non è di ostacolo il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che il diritto di accesso ai tribunali, previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, con disposizione cui il giudice italiano deve dare applicazione a norma dell'art. 117 Cost., implica l'esigenza di evitare che un'interpretazione troppo formalistica delle regole di procedura dettate dalla disciplina nazionale impedisca l'esame nel merito dell’eventuale incolpazione (cfr. Cassazione, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 7020). In definitiva, il termine di cui trattasi può essere qualificato come acceleratorio. La necessità di definizione della fase preprocessuale riflette, infatti, non vi è dubbio, l’esigenza di tutela del soggetto sottoposto alle indagini volte all’accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità a vedere risolta una situazione di incertezza che incide sulla sua vita associativa e, sovente, anche di relazione, con un provvedimento di archiviazione oppure con il deferimento, provvedimento, questo, a partire dal quale le sue garanzie difensive trovano la Massima espansione, in applicazione dei principi del giusto processo e di quello, in particolare, dell’accertamento della responsabilità nel contesto di un contraddittorio pieno, proprio della fase di cognizione. Nel contempo, tuttavia, è chiara l’insistenza di altra esigenza, quella della repressione delle condotte che si pongano in contrasto con la nomativa federale, così come altrettanto chiaro l’interesse alla giustizia, in generale, ma anche nello specifico, essendo, come detto, interesse, appunto, non solo dell’ordinamento, ma anche del singolo indagato consentire una adeguata valutazione del complessivo materiale istruttorio al fine della adozione del provvedimento di archiviazione o di esercizio dell’azione disciplinare, onde evitare tanto un inutile dispendio di attività processuale, quanto un inutile onere ulteriore di difesa in capo all’indagato, nelle ipotesi in cui, all’esito delle rappresentazioni difensive dello stesso (o degli altri coindagati), possano ritenersi sussistenti gli elementi per escludere la responsabilità dell’indagato medesimo, o, comunque, insussistenti sufficienti elementi per sostenerne l’accusa in giudizio. Si aggiunga che anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare come i termini del procedimento disciplinare siano «da qualificarsi — di regola — ordinatori e non perentori, ad eccezione di quelli previsti per l'inizio e la conclusione del procedimento stesso nonché di quello massimo di 90 giorni che può intercorrere tra un atto e l'altro del procedimento. Più in generale, i termini del procedimento disciplinare devono intendersi ordinatori in tutti i casi in cui la fonte regolatrice del rapporto non commini — in caso dell'inosservanza degli stessi — effetti decadenziali, in relazione al principio sancito dall'art. 152 c.p.c.» (così, ad esempio, TAR Lazio, sez. I, 14 febbraio 2012, n. 1491). In definitiva, il termine in questione ha, come detto, natura sollecitatoria e non già perentoria. Si 23 tratta, cioè, di un termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio. In difetto di qualificazione, da parte dell’ordinamento federale, della natura del termine de quo occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”. Nel predetto codice Coni non vi è alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. Né, per inciso, risulta esservi una norma replica dell’art. 38, comma 6, CGS. Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Per l’effetto del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento è, dunque, quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. Detta disposizione reca un principio generale del nostro ordinamento giuridico (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6430; Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3431), con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. È, infatti, principio generale dell’ordinamento giuridico quello secondo cui è perentorio il termine stabilito a pena di decadenza, inammissibilità, improcedibilità e tale è dichiarato dalla legge (o dal Giudice nei casi consentiti dalla legge medesima). Riprendendo un arresto giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, «gli artt. 152 e 156 c.p.c., traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità» (Cassazione, sez. V, 27 giugno 2011, n. 14020). È vero che l’espressa qualificazione normativa può anche mancare, potendosi, la perentorietà di un termine, desumersi dallo scopo e dalla funzione che esso è chiamato a svolgere o dagli effetti riconnessi dalla legge al suo infruttuoso decorso (cfr. Corte Costituzionale, 1 aprile 2003, n. 107; Cassazione, 5 marzo 2004, n. 4530). In particolare, di recente la Suprema Corte, nella sentenza, resa a sezioni unite, 23 settembre 2014, n. 19980 ha affermato che la perentorietà può anche desumersi «dalla considerazione dello scopo» e «l’espressa qualificazione può anche risultare dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l’inutile decorso di esso produce secondo l’espressa sanzione normativa». Orbene, a tal riguardo, il termine posto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS, non è, come detto, espressamente qualificato come perentorio e detta sua asserita natura non è desumibile da altri indici, quali l’espressa previsione di una data conseguenza sanzionatoria. Nel caso di specie, insomma, difetta tanto la formale qualificazione, quanto il riferimento ad un espresso effetto sanzionatorio: c’è la norma-precetto, manca la norma-sanzione. Tutte le suesposte considerazioni conducono questa Corte ad escludere che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non comporta l’improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso. Ad ogni buon conto, a prescindere dalla perentorietà o meno del termine, risulta agli atti come il deferimento sia stato effettuato nel termine previsto dalla norma, considerato che, nel caso caso di specie, lo stesso deve farsi decorrere dall’ultima notifica di avviso di conclusione delle indagini. Occorre, infatti, desumere in via interpretativa la disciplina applicabile alla fattispecie, che, ai sensi del combinato disposto delle norme, già sopra richiamate, di cui all’art. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni deve essere rintracciata nel codice di rito civile. Orbene, detto impianto codicistico (e, segnatamente, per quanto qui rileva, le norme di cui agli artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c.) prevede, appunto, che il termine decorra dall’ultima delle notifiche effettuate. In particolare, recita l’art. 165, comma 2, c.p.c., “se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”. Tale ricostruzione ermeneutica appare anche in linea con evidenti ragioni di logica-giuridica e di economia processuale. Diversamente opinando, del resto, se anche nel processo pluriparte il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare dovesse farsi decorrere dal primo avviso di comunicazione di conclusione delle indagini, ne conseguirebbe un effetto, per certi versi, paradossale, che imporrebbe alla Procura federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo. Conclusione, questa, che, nel contempo, risulterebbe sia irragionevole, sia contraria tanto all’interesse di ciascun incolpato, quanto all’interesse superiore della giustizia ed al principio di economia del giudizio. È, infatti, di certo interesse dell’ordinamento federale esaminare in un unico giudizio, ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare personale di ciascuno, il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti e che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi. Nel caso di istruttoria unica si realizza una connessione soggettiva e oggettiva delle vicende, dei fatti, delle condotte e delle circostanze che coinvolgono i singoli soggetti sottoposti al procedimento: unico (o, comunque, comune a più deferiti), dunque, il materiale istruttorio, unitario e congiunto è opportuno che sia l’esame dello stesso e delle singole posizioni disciplinari dedotte in giudizio. Ma, nello stesso tempo, non nutre alcun dubbio, questo Collegio, che è anche interesse degli incolpati poter esaminare, in modo integrale, le emergenze probatorie complessivamente acquisite dalla Procura e di quelle offerte a discarico da ciascun incolpato, unitamente alle argomentazioni difensive degli stessi, al fine di potersi difendere da tutti gli elementi che potenzialmente possono incidere sfavorevolmente in ordine all’accertamento della responsabilità dello stesso e, contemporaneamente, desumere dal predetto materiale eventuali utili elementi a discarico. Senza dire, ancora, che, fino alla scadenza dell’ultimo termine a difesa assegnato agli indagati, l’organo inquirente potrebbe acquisire documenti, elementi e argomentazioni difensive di un indagato che potrebbero rivelarsi utili anche per la posizione di altro o altri coindagati, tanto da poter anche giungere, in ipotesi, all’archiviazione dell’azione nei confronti dello stesso o di alcuni degli indagati. Né possono, a supporto della tesi contraria, essere richiamate generiche esigenze di celerità dei procedimenti e di rapida celebrazione dei processi, essendo evidente che, laddove si ritenesse che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorra dalla notifica dell’anzidetta comunicazione a ciascun indagato, ne deriverebbe una moltiplicazione dei giudizi, con un inutile e diseconomico dispendio di attività giudiziaria e con connesso inevitabile rallentamento della celebrazione dei processi e dell’accertamento delle responsabilità di ciascuno. In altri termini, l’instaurazione di diversi autonomi processi, con riferimento a fattispecie complesse, specie se con molteplici tesserati coinvolti, produrrebbe una proliferazione di procedimenti, che rallenterebbero, anziché accelerare, il corso della giustizia sportiva, con evidente vulnus al principio di economia processuale e potenziale lesione del principio di efficienza dell’azione disciplinare e celerità dei procedimenti, cui tutto l’ordinamento sportivo è informato. Del resto, occorre anche considerare che quello della notificazione è un procedimento e, come tale, deve essere considerato unitario, una sequela di atti tra loro correlati. Se, dunque, il procedimento di notificazione è unitario, non sembra possibile immaginare una formazione progressiva della fattispecie rappresentata dalla finalità dello stesso, costituito dalla rituale instaurazione del giudizio. Anche l'interpretazione finalistica della norma, dunque, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e delle specifiche (sopra in sintesi ricordate) molteplici esigenze del procedimento disciplinare sportivo depone nel senso di ancorare all’ultima notificazione la decorrenza del termine per la concreto emissione dell’atto di deferimento. Una siffatta interpretazione non lede né il principio della durata ragionevole del processo, nè il diritto di difesa delle parti. D’altronde, la soluzione qui accolta è comunque idonea ad assicurare i principi inderogabili del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c. ed art. 24 Cost. Anzi, a ben vedere, realizza un equo contemperamento delle molteplici esigenze che insistono sulla fattispecie, oltre che degli interessi della parte pubblica (accusa federale) e di quelle private. La decorrenza del termine dall’ultima notifica appare anche più funzionale, per quanto già osservato, al complessivo esercizio del diritto di difesa di ognuno dei deferiti, oltre che alle esigenze di economia processuale. »

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