Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Terza: Decisione n. 117 del 23/12/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 060/CFA del 6 marzo 2020, notificata in pari data, con la quale è stata confermata, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione di quattro mesi, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare FIGC, con la decisione n. 99/TFN-SD del 30 gennaio u.s., per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, di cui all'art. 4, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 31, comma 1, CGS e 80 NOIF

Impugnazione Istanza: C. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:….Non è condivisibile, inoltre, la tesi secondo cui i termini del menzionato art. 85 decorrerebbero dalla ricezione effettiva dell’atto di deferimento: in questo modo, infatti, la decorrenza sarebbe rimessa alla discrezionalità del destinatario, il quale potrebbe consapevolmente scegliere di ritardare il ritiro dell’atto (presso l’ufficio postale) e così ritardare l’avvio del procedimento.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0040/CFA del 9 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 2 del 28.10.2021

Impugnazione – istanza: US Pergolettese 1932 S.r.l.-sigg.ri M.M.-M.A.M.A-F.C.A. Procura Federale

Massima: Su ricorso della Procura Federale, annullata con rinvio la decisione del TFT Campania che aveva dichiarato improcedibile il deferimento per tardività e dunque in violazione dei termini recati agli artt. 123, comma 1, e 125, comma 2, C.G.S. con riferimento alla contestazione del dies a quo, in quanto il deferimento del 6.10.2021 è avvenuto nei termini considerando che l’avviso di conclusioni indagini è stato notificato e ricevuto dall’ultimo indagato il 23/08/2021

……. Occorre preliminarmente ricordare, infatti, che, ai sensi dell’art. 44, comma 6, del CGS della FIGC, tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori. Ciò vale, ancor più, con riferimento al termine entro cui la Procura deve emettere l’atto di deferimento, da considerarsi termine perentorio in quanto non solo posto a difesa dell’incolpato ma, soprattutto, diretto ad evitare una eccessiva dilatazione della durata del procedimento disciplinare, come più volte affermato da questa Corte federale (in tal senso, la recente decisione delle Sezioni Unite  n. 38/2021- 2022;  ma v. anche CFA, SSUU n. 32/2020-2021 ove si ribadisce che “il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 123 e 125 C.G.S. deve considerarsi perentorio, in quanto la sua ratio è quella di garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’indagato, di evitare che lo stesso resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti. E ciò secondo principi già espressi dal Collegio di garanzia dello sport (parere n. 7/2018; Sez. IV, n. 23/2017; Sez. IV, n. 17/2016)”. Premesso quanto sopra, ai fini della presente decisione occorre innanzitutto tener conto di quanto previsto dall’art. 125, secondo comma, CGS, a norma del quale l'atto di deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. Alla luce del chiaro disposto del secondo periodo della norma in esame merita, dunque, di essere innanzitutto accolta la tesi della Procura secondo cui, in relazione all’unitarietà dell’atto di deferimento, occorre tener conto dell’ultima notifica dell’atto di conclusioni delle indagini.

……. Con riferimento alla questione in esame merita di essere ribadito che il contraddittorio antecedente all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare si può perfezionare solamente con lo spirare del termine per controdedurre da parte dell’ultimo dei soggetti interessati. E ciò per l’evidente ragione, anche sottolineata in passato da questa Corte, secondo cui: “gli argomenti eventualmente addotti da costui/costei potrebbero riverberare a vantaggio anche degli altri destinatari della comunicazione di conclusione delle indagini. Si tratta quindi di una forma di garanzia ulteriore per tutti i coindagati” (in tal senso la decisione della Prima Sezione n. 24/2021-2022). Poiché tuttavia, nel caso in esame alcune delle comunicazioni effettuate nei confronti dei coindagati sono avvenute a mezzo posta, nell’interpretazione degli artt. 123 e 125 occorre anche tener conto, nel computo dei termini di decadenza, del principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta, i quali devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre, per quanto riguarda il destinatario, vale il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Il termine di cui all’art. 125, infatti, decorre dalla scadenza del precedente termine fissato dall’art.  123, comma 1, CGS, secondo cui il Procuratore federale, “se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all’interessato avviso di conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare memoria” (CFA, sez. I, n. 83-2019/2020). Come detto, è dall’ultimo termine assegnato che decorre l’ulteriore termine entro il quale la Procura decida di archiviare o di avviare il procedimento, tenuto conto che tale decisione può essere influenzata dagli elementi difensivi presentati anche dall’ultimo degli incolpati cui sia pervenuta la notizia delle conclusioni delle indagini. Considerato che il termine assegnato agli indagati è un termine a difesa, necessariamente, ai fini della individuazione del dies a quo per calcolare la tempestività del deferimento occorre fare riferimento alla data in cui l’atto di conclusioni sia effettivamente pervenuto a conoscenza dell’incolpato e da questo termine far decorrere il termine a difesa di quindici giorni. Dallo spirare di quest’ultimo, decorrerà a sua volta il termine assegnato alla Procura per valutare - alla luce della piena conoscenza delle posizioni delle parti e degli elementi eventualmente addotti a discarico - se procedere all’archiviazione o disporre il deferimento.

……. Sulla decorrenza del termine a difesa dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti dell’indagato si è già  espressa questa Corte con decisione  n. 24/2021-2022:  “E’ superfluo ribadire che il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo ossia dalla data di ricezione della comunicazione medesima avvenuta (cfr. Corte federale d’appello, Sez. I, n. 83/2019-2020” ma anche con decisione a Sezioni Unite  n. 165/2019-2020:  “ Sul punto, questa Corte federale d’appello, sezione I, ha già avuto modo di chiaramente pronunciarsi, affermando che “il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive” previste dall’articolo 123, comma 1, “a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo, ossia dalla data di ricezione della comunicazione” di conclusione delle indagini (CFA, sezione I, n. 83-2019/2020 del 30 giugno 2020). E’ chiara, infatti, la ratio dell’interpretazione qui sostenuta, da ritenersi più coerente con la natura del termine previsto dall’articolo 123, comma 1: “trattandosi di un termine a difesa, affinché sia effettivo deve necessariamente decorrere dalla data di ricezione dell’avviso e non della sua spedizione, perché è solo dopo la ricezione che il diritto di difesa può essere esercitato” (CFA, Sezioni Unite, n. 165/2019-2020).

…….Nel caso di specie, risulta agli atti che l’ultima indagata cui è stato notificato l’atto di conclusione delle indagini è la società Internapoli Kennedy, come risulta dalla raccomandata, presente nel fascicolo di primo grado, spedita presso la sede della società (quale risultante dal foglio di censimento in atti), e consegnata il 23 agosto 2021. Le ulteriori comunicazioni recano tutte una data precedente, in quanto la comunicazione di avvenuta conclusione delle indagini risulta effettuata a mezzo PEC nei confronti del Sig D’A. il 4 agosto 2021 e, dunque, perfezionata in pari data; nei confronti del F. e della soc. Cantera Napoli con raccomandata pervenuta il 16 agosto 2021. Di qui la tempestività del deferimento in data 6 ottobre 2021 in quanto precedente al decorso del complessivo termine di 45 gg previsto dagli artt. 123 e 125, computato secondo i criteri suindicati, a far data dal 23 agosto 2021 (maturato il 7 ottobre 2021).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0038/CFA del 17 Novembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte federale d'appello - sezioni unite n. 095/CFA 2019-2020 del 24 luglio 2020 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – I Sezione - Decisione n. 91 del 18 ottobre 2021

Impugnazione – istanza: Giudizio di rinvio C.O.N.I./Sig. L.

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia, la Corte accoglie l’eccezione preliminare di nullità dell’atto di deferimento per omessa notifica, in quanto la stessa andava notificata presso la residenza del deferito, di cui manca la prova e per l’effetto va dichiarata l’estinzione del procedimento per decorso dei termini di cui all’art. 125 del CGS, in quanto il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dal termine di cui all’art. 123 comma 1, vale a dire dalla notifica all’interessato dell’avviso di conclusione delle indagini

….L’interessato ha sostenuto che l’atto di deferimento non gli è mai stato comunicato, sicché l’azione disciplinare non avrebbe potuto avere alcuna efficacia nei suoi confronti ed ogni atto successivo al deferimento non avrebbe potuto che essere privo di qualsiasi efficacia giuridica nei suoi confronti. La Corte, in primo luogo, rileva che l’art. 142 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, entrato in vigore il 17 giugno 2019, detta tra le disposizioni transitorie, al terzo comma, che “Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l’art. 53 [recante la disciplina delle modalità di comunicazione degli atti] entra in vigore dal 1° luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”. Di talché, al fine di accertare la corretta comunicazione dell’atto di deferimento al signor L., occorre fare riferimento all’art. 38 del previgente Codice, il cui comma 8, stabilisce che, in ambito non professionistico - quale quello della specie - gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: - per le persone fisiche 1. nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l’Ufficio dell’Organo giudicante; 2. presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La Società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato; 3. presso la residenza o il domicilio. Il caso di specie: Agli atti del fascicolo, risulta che, in data 29 luglio 2019, il signor ….residente a Catanzaro ….ha dichiarato di nominare difensore di fiducia l’avv. …..ed ha dichiarato “di eleggere domicilio presso la mia residenza”. Sempre agli atti del giudizio, è depositato un certificato di residenza rilasciato dal Comune di Catanzaro, Servizi Demografici, in data 10 luglio 2020, che attesta come …., …con abitazione in …L’atto di deferimento reca la data del 20 gennaio 2020 e, a tale data, l’interessato risiedeva a Catanzaro al …. risultante anche nell’atto di deferimento come indirizzo di destinazione della raccomandata a/r. Sulla base della norma medio tempore vigente e tenuto conto che alla data di instaurazione del procedimento il signor …. non era più tesserato per la società SSD Avis Pleiade Policoro s.r.l., la comunicazione all’interessato necessitava della notificazione personale del deferimento alla propria residenza, non essendo sufficiente a tal fine la notifica, andata a buon fine, indirizzata via pec all’avv. ….in data 20 gennaio 2020. Agli atti del fascicolo, come d’altra parte riconosciuto dalla stessa Procura Federale nel corso dell’udienza, non risultano elementi da cui possa desumersi la prova del perfezionamento della notifica dell’atto di deferimento alla residenza del signor L., né, tanto meno, la c.d. compiuta giacenza della raccomandata, ai sensi degli artt. 140 e ss. c.p.c.

Massima: L’atto di deferimento a giudizio, nel sistema di giustizia sportiva della FIGC, è l’atto di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura, in cui viene formulata la contestazione degli addebiti sottoposta all’esame del Tribunale e trova la sua corrispondenza nel decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p..), per quanto concerne la responsabilità penale, e nella contestazione degli estremi della violazione (art. 14 legge n. 689 del 1981) per quanto concerne la responsabilità amministrativa. (cfr. Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 73/2019-2020). Va da sé che, se l’atto di deferimento a giudizio costituisce esercizio dell’azione disciplinare, non può produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario in assenza della sua corretta comunicazione. Ai sensi dell’art. 110 CGS, rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare”, il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare e, come detto, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del CGS, l’azione disciplinare ha inizio con il deferimento a giudizio, sicché, essendo stato emesso l’atto di deferimento in data 20 gennaio 2020 ed essendo da annullare in parte qua la decisione di primo grado reclamata dinanzi alla Corte Federale di Appello, il rispetto del termine è oramai impossibile, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio, atteso che, ai sensi dell’art. 110, comma 4, del CGS, se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone. In proposito, occorre anche aggiungere che, ai sensi dell’art. 44, comma 6, del CGS della FIGC, tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori. Per altro verso, il giudizio dovrebbe essere dichiarato estinto anche ove volesse attribuirsi rilievo non alla data dell’atto di deferimento ma alla comunicazione dello stesso all’interessato. Infatti, considerato che la comunicazione al destinatario, nel caso di specie, non si è perfezionata, il giudizio sarebbe in ogni caso da ritenere estinto, in quanto l’atto di deferimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 125 del CGS, deve intervenire entro trenta giorni dal termine di cui all’art. 123 comma 1, vale a dire dalla notifica all’interessato dell’avviso di conclusione delle indagini, ovvero, in caso di pluralità di incolpati, entro trenta giorni dall’ultimo termine assegnato. Anche in tale ipotesi, quindi, che ha la sua ratio nell’evitare che l’indagato resti troppo a lungo in attesa di conoscere la sua sorte, la conseguenza dell’annullamento in parte qua della decisione impugnata comporterebbe l’estinzione del giudizio.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0024/CFA del 21 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN dell’8.9.2021

Impugnazione – istanza: Sig. B.L.

Massima: Prevede infatti l’art. 125, comma 2, secondo periodo, CGS, che, in caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. E’ evidente la ratio: in presenza di un unico deferimento che coinvolge una pluralità di soggetti, il contraddittorio preliminare e antecedente all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare si può perfezionare solamente con lo spirare del termine per controdedurre da parte dell’ultimo dei soggetti interessati, dal momento che gli argomenti eventualmente addotti da costui/costei potrebbero riverberare a vantaggio anche degli altri destinatari della comunicazione di conclusione delle indagini. Si tratta quindi di una forma di garanzia ulteriore per tutti i coindagati. Nel caso di specie, rispetto alla notifica della comunicazione di chiusura delle indagini del 14 giugno 2021 occorre considerare l’ultimo avviso di ricevimento, datato 25 giugno 2021, da parte di uno dei destinatari (M. P.). E’ superfluo ribadire che il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo, ossia dalla data di ricezione della comunicazione medesima avvenuta (cfr. Corte federale d’appello, Sez. I, n. 83/2019-2020). A partire da tale data, nel caso in esame, è decorso il termine di quindici giorni assegnato dalla Procura federale e poi i trenta giorni per la trasmissione dell’atto di deferimento. Quest’ultimo è stato tempestivamente emesso e notificato il 2 agosto 2021.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 88 del 13/10/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 018/2020-2021 della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, del 21 settembre 2020 con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della FIGC-LND, pubblicata con C.U. n. 343 del 19 giugno 2020, che aveva prosciolto i suddetti ricorrenti, è stato accolto il reclamo della Procura Federale Interregionale ed è stata irrogata, a carico degli stessi signori A. M. e R. B., la sanzione dell'inibizione per cinque mesi ciascuno e, a carico delle società A.S.D. SVS Roma e A.S.D. Accademy SVS Roma, l'ammenda di € 500,00 ciascuna.

Impugnazione Istanza: A. M.-R. B./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio, attese le oscillanti interpretazioni non univoche, rimette gli atti alle Sezioni Unite affinchè si pronuncino circa in ordine alla natura dei termini che regolano l’azione del Procuratore Federale, con riferimento a quello di 30 giorni previsto dalla conclusion indagini al deferimento

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 31/TFN - SD del 13 Settembre 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 337/614pf20-21/GC/am del 10 luglio 2021 nei confronti del sig. G.T. e Deferimento n. 948/614pf20-21/GC/am del 4 agosto 2021 nei confronti della società Foligno Calcio SSD ARL - Reg. Prot. 6-17/TFN-SD

Massima:il Collegio non considera fondata l’eccezione sollevata dalla difesa circa l’improcedibilità del deferimento, atteso che il procedimento disciplinare è stato iscritto in data 18 marzo 2021. In data 27 maggio 2021- in ossequio al termine di cui all’art. 119, co. 4, C.G.S. - è stata ritualmente notificata a mezzo pec alle parti la comunicazione di conclusione delle indagini, nella quale è stato concesso, tra l’altro, il termine di 15 giorni – e non di 3 giorni come sostenuto dalla difesa - dalla notifica (ossia sino all’11 giugno 2021) per la presentazione di memorie o la richiesta alternativa di audizione ai sensi dell’art. 123, co. 1, C.G.S. L’atto di deferimento avrebbe dovuto essere, quindi, notificato entro il 12 luglio 2021, ai sensi dell’art. 125 C.G.S. Ne deriva che il deferimento notificato al sig. T. in data 10 luglio 2021 deve ritenersi tempestivo.

Massima: fondata l’eccezione sollevata dalla difesa circa l’improcedibilità del deferimento a carico della società per violazione dell’art. 125 CGS…la comunicazione di conclusione indagini è intervenuta in data 27 maggio 2021 e, nel rispetto dell’art. 125 C.G.S., il deferimento sarebbe dovuto intervenire entro il 12 luglio 2021. Sul punto, si rileva come la tardività del deferimento sia evidentemente legata alla circostanza che la richiesta di accedere a un accordo da parte della società sia intervenuta solo in data 9 luglio 2021. In ogni caso, stante la perentorietà e inderogabilità del termine fissato dall’art 125 C.G.S., l’atto di deferimento nei confronti della società deve ritenersi tardivo e, quindi, improcedibile

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 68 del 27/08/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 104/CFA/2020-2021 del 10 maggio 2021

Impugnazione Istanza: M. A./Federazione Italiana Giuoco Calcio - T.B./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Infondata è la questione di tardività del deferimento della Procura. Come correttamente rappresentato dalla CFA, sebbene sia vero che i procedimenti, dopo il deferimento, prendano strade diverse, non può non considerarsi la oggettiva unicità della fase precedenteal deferimento, e cioè la fase delle indagini svolte nei confronti tanto dei ricorrenti, signori A. e B.i, che del club. Indagini – rileva ora il Collegio di Garanzia – che si sono svolte unitariamente e che, nel caso di specie, avevano ad oggetto gli stessi fatti e le stesse questioni  controverse.  Ed  allora,  proprio  in  ragione  della  identità  o,  almeno,  della  stretta connessione delle questioni trattate, appare legittima la celta della orte ederale di di porre la riunione dei reclami e di trattarli con iuntamente celta, peraltro, c e non pre iudica – e, in concreto, non appare iudicato – il diritto di difesa, in quanto non viene meno la individualità delle posizioni dei ricorrenti, che sono rimaste distinte ed autonome. Ed invero i ricorrenti si sono entrambi distintamente ed ampiamente difesi. Proprio l’ oggettiva unici  della fase delle indagini svolte unitariamente nei confronti tanto del club che dei ricorrenti comporta la piena applicazione dellart. 125, comma 2, CGS, in virtù del quale il termine per la notifica del deferimento decorre dall'ultimo termine assegnato. Pertanto, come correttamente rilevato dalla Corte Federale, poichè latto di deferimento è  stato notificato a tutte le parti, a mezzo pec il febbraio  , esso  chiaramente tempestivo(pag. 5 della decisione impugnata). Si rammenta che, a seguito delle indagini espletate nei confronti dei soggetti sopra indicati, la Procura ha notificato la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federalevia pec, in data 17 dicembre 2020, al sig. B.e al club Florentia; via raccomandata, ricevuta in data 29 dicembre 2020, al sig. A.. La nota avvisava tutti i soggetti sottoposti alle indaginidel “termine di 15 giorni dalla notifica del presente avvisoper articolare le proprie difese. Il termine de quo decorreva: per il sig. B. e per la Florentia dal 17 dicembre 2020, dunque con scadenza al 1° gennaio 2021; per il sig. A. dal 29 dicembre 2020, dunque con scadenza al 13 gennaio 2021. Del tutto correttamente e tempestivamente, pertanto, secondo la regola dettata dallart. 125, 2° comma, del CGS della FIGC, la Procura ha quindi notificato il deferimento in data 3 febbraio 2021 e, dunque, entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato, ovvero il 13 gennaio 2021.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 104/CFA del 10 Maggio 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare – n. 124 del 29 marzo 2021, e della decisione della Commissione disciplinare del settore tecnico adottata con comunicato ufficiale n. 302 del 9 aprile 2021

Impugnazione – istanza:  T.B. - Florentia San Giminiano SSDARL – M.A./Procura federale

Massima: Sulla eccepita tardività del deferimento della Procura. Il Collegio ritiene che la questione sia infondata, secondo la corretta prospettazione della Procura. La comunicazione di conclusione delle indagini è stata invero notificata alla società sportiva e al suo Presidente il 17 dicembre 2020, al tecnico il 29 dicembre 2020. Il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 123, comma 1, CGS, per depositare memorie o chiedere di essere sentiti, veniva dunque a scadere, per i primi, il 1^ gennaio 2021, per il tecnico, il 13 gennaio (la decorrenza del predetto termine dalla data di ricezione della comunicazione, e non dalla sua adozione - ove eventualmente diversa - è stata recentemente affermata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte Federale d’appello, con sentenza n. 23-2020/2021 del 28 settembre 2020). Ai sensi dell'art. 125, comma 2, seconda parte, CGS, il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare decorre, in caso di pluralità di incolpati, dall'ultimo termine assegnato. Sostengono i reclamanti, al riguardo, che nel caso di specie tale disposizione non troverebbe applicazione, posto che i procedimenti seguono strade diverse, l’uno di fronte al Tribunale federale – sezione disciplinare, l’altro di fronte alla Commissione disciplinare del settore tecnico. Sebbene sia vero che i procedimenti, dopo il deferimento, prendano strade diverse, l’oggettiva unicità della fase precedente conduce, ad avviso del Collegio, alla piana applicazione del disposto di cui all’articolo 125, comma 2, seconda parte, CGS; nel caso di specie, il termine ultimo per procedere al deferimento, decorrendo dallo spirare dell’ultimo dei termini assegnati ai sensi dell’articolo 123, comma 1, CGS, dunque dal 13 gennaio 2021, veniva a scadere il 12 febbraio 2021. Poiché l’atto di deferimento è stato notificato a tutte le parti, a mezzo PEC il 3 febbraio 2021, esso è chiaramente tempestivo.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda : Decisione n. 13/2021 del 10 febbraio 2021

Decisione impugnata: Decisione  della  Corte  Federale  di Appello,  Terza  Sezione,  della  Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), emessa con Comunicato Ufficiale n. 37/CFA e pubblicata in data 18 maggio 2020, con la quale, in parziale riforma della delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67/TFN - Sezione Disciplinare del 10 giugno 2019), che aveva inflitto al ricorrente la sanzione dell’inibizione di anni 2 e l’ammenda di € 1.000,00, sono state ridotte le sanzioni dell’inibizione ad anni 1 e dell’ammenda a € 500,00.

Parti: B. V./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Annullata la decisione impugnata per violazione dell’art. 32-ter CGS-FIGC, in quanto l’atto di deferimento è stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine a difesa, con conseguente decadenza dell’azione disciplinare, improcedibilità ed estinzione del procedimento…..A fronte dell’oscillante andamento delle richiamate pronunce sul punto, questo Collegio condivide l’orientamento espresso in ordine al carattere perentorio dei termini in questione, ritenendo così fondata la censura del ricorrente, erroneamente respinta dal Tribunale Federale e dalla Corte Federale di Appello, relativa all’improcedibilità del deferimento e all’estinzione del procedimento disciplinare. Anzitutto, ad avviso di questo Collegio, se è vero che l’art. 32 CGS FIGC non qualifica espressamente i termini in esso previsti, esso andrebbe letto in combinato disposto con l’art. 38, comma 6, CGS FIGC, secondo cui: «Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori». Non si comprende, infatti, perché quest’ultima disposizione debba ritenersi applicabile solo alla fase contenziosa, dato che si riferisce a tutti i termini del “presente Codice” e non del “presente Titolo”. Al di là del dato meramente letterale, si osserva, poi, che argomenti in senso contrario non sembrano potersi desumere neppure sotto il profilo sistematico. L’art. 32 ter è collocato all’interno del Titolo III, dedicato agli “Organi della giustizia sportiva”, quindi ai giudici sportivi territoriali e nazionali, al Tribunale Federale, alla Corte Federale, etc.; l’art. 38, nel Titolo IV, rubricato “Norme generali del procedimento”.  Si osserva, tra l’altro, che indicazioni in senso contrario non possono nemmeno desumersi dalla lettura e dalla collocazione delle norme all’interno del nuovo Codice di Giustizia FIGC. Le norme che qui ci interessano sono, infatti, tutte collocate all’interno della Parte Seconda, dedicata al «Processo Sportivo». Segnatamente, l’art. 44, rubricato “Principi del processo sportivo”, dispone che «Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori». La disposizione è collocata nel Capo I, «Principi del processo sportivo» del Titolo I, «Norme generali del processo sportivo». Seguono, poi (oltre al Titolo II, dedicato a «Revocazione e revisione», composto del solo art. 63), il Titolo III, dedicato ai «Giudici sportivi»; il Titolo IV, dedicato ai «Giudici Federali», per arrivare al Titolo V, dedicato  alla «Procura Federale», ove, al Capo II, «Procedimento disciplinare», l’art. 125 fissa il termine di trenta giorni per l’atto di deferimento. Ma anche a voler ritenere che l’art. 38 non si applichi alla fase pre-contenziosa, questo Collegio evidenzia che a militare per la perentorietà del termine in questione vi sono soprattutto ragioni di ordine logico e funzionale. La funzione perseguita dalla norma, di celerità del procedimento di giustizia sportiva, ma soprattutto di garanzia dell’esigenza di una rapida definizione della posizione dell’incolpato e del suo diritto di difesa, induce a considerazioni che possono anche prescindere dalla espressa qualificazione del termine in questione: è la ratio legis sottesa alla previsione di cui all’art. 32 ter, comma 4, che può valere a fondare la natura perentoria del termine in essa previsto. A tale proposito, giova richiamare sempre le osservazioni della Quarta Sezione sul costante indirizzo di dottrina e giurisprudenza in ordine all’interpretazione dell’art. 152, 2° comma, c.p.c. (secondo cui «i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori»). La Quarta Sezione richiama, in particolare,  l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui alla perentorietà del termine non «osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l’art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz’altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio» (cfr. Cass. civ., n. 17978/2008 e Cass. civ., n. 14692/2007; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cass. civ., n. 21365/2010 e Cass. civ., n. 5060/2016)”. Passando alle considerazioni circa le eventuali complessità che può presentare il caso concreto, questo Collegio non nega che la durata del procedimento debba tenerne conto. Il sistema di proroghe previsto dal legislatore, tuttavia, già offre al Procuratore gli strumenti necessari per rimediare   a   eventuali   complessità;   strumenti   che,   beninteso,    operano    in    una fase precedente alla conclusione delle indagini. A tale proposito, giova richiamare l’art. 32 quinquies il quale, al comma 3, dispone che «La durata delle indagini non può  superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni». Appare dunque chiara la scansione temporale: l’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante apre la fase delle indagini, durante la quale la Procura Federale ha a disposizione strumenti per modularne diversamente la durata in base alla complessità del caso concreto; terminate le indagini, il Procuratore può disporre l’archiviazione ovvero informare l’interessato (non ancora incolpato) della propria intenzione di procedere al deferimento, indicandone gli elementi a sostegno, e assegnando all’interessato un termine (non superiore a 15 gg., ex art. 123 del nuovo CGS FIGC) per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria; trascorso questo termine, il Procuratore ha trenta giorni per esercitare l’azione disciplinare. Una volta che inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare, ossia per la formulazione dell’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (comunicato all’incolpato e agli altri organi previsti dalla norma), l’unica esigenza è quella di evitare che l’incolpato rimanga, oltre quei trenta giorni e per un tempo indefinito, assoggettato alle determinazioni della Procura Federale, in una situazione di totale incertezza. Le  eventuali ragioni di complessità del caso concreto operano in una fase precedente (quella che si dipana dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante fino alla conclusione delle indagini) e non possono comportare, ex post (ossia dopo l’ormai avvenuta conclusione delle indagini), una deroga alla cadenza procedimentale di cui all’art. 32 ter, comma 4, posta evidentemente a tutela dell’incolpato. Peraltro, ferme le considerazioni svolte, nel caso in esame il Collegio neppure ravvisa particolari ragioni di complessità idonee a giustificare una dilatazione dei termini.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 064 CFA del 07 Gennaio 2021

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare C.U. n. 48 del 24.11.2020;

Impugnazione – istanza: Sig. B.F.P. - A.S.D. Vastese Calcio 1902/Procura Federale

Massima: Annullata senza rinvio la decisione del TFN per violazione dei termini del deferimento con conseguente estinzione del procedimento atteso che il termine di decorrenza era da individuarsi nella prima notitia criminis del 10/01/2020 e non in quella identica del 29 luglio 2020, con l’effetto che è tardivo il deferimento del 29/10/2020. Occorre cionondimeno, per questa ragione, che il Collegio si pronunci anche sui restanti profili di illegittimità denunciati dai reclamanti e precisamente sulla violazione dei termini della procedura di deferimento (art. 119, comma 3^ e 4^, art. 123, comma 1^ e 125, comma 2^ del CGS), termini che il primo giudice ha qualificato come ordinatori, seguendo l’indirizzo prevalente nel vecchio codice e che sono ormai ritenuti perentori sulla scorta delle norme del nuovo codice di Giustizia Sportiva (cfr. per tutte CFA Sez. 1^ n. 053 del 25 Novembre 2020 e CFA sez. 4^ n. 101 del 3 agosto 2020). Dirimente a questo fine è perciò stabilire il momento in cui la Procura Federale ha avviato il procedimento  disciplinare  nei  confronti  degli  incolpati:  momento  che  i  reclamanti individuano nell’iscrizione nel registro effettuata in data 10/01/2020 e che, al contrario, la Procura Federale fissa nella diversa data del 29 luglio 2020 con iscrizione nel registro al n. 120 pfi 20/21 contestualmente alla nota di trasmissione atti del TFN avvenuta in pari data. Per meglio comprendere i profili di divergenza tra le due date occorre rammentare che la prima iscrizione era avvenuta in esito all’ordinanza istruttoria n. 8/TFN-SVE del 19 Dicembre  2019, con la quale la Sezione vertenze economiche del TFN investiva la Procura Federale degli accertamenti relativi al numero di spettatori presenti alla partita del 12 maggio 2019 tra Olympia  Agnonese  e  ASD  Vastese  Calcio  1902,  ciò  che  aveva  generato  la  vertenza economica dinanzi alla S.V.E. del TFN e altresì in ordine alla mancata presentazione dinanzi allo stesso TNF del Sig. … presidente della squadra di calcio, convocato per produrre la documentazione richiesta dallo stesso TFN. Ciò premesso il Collegio ritiene, considerata anche l’assenza di difesa della controparte federale, che il motivo di reclamo sia fondato. Infatti milita a favore di questa conclusione sia la documentata iscrizione in data 10 Gennaio 2020, nel registro dei procedimenti, della notitia criminis, sia la circostanza, parimenti riscontrabile in atti, che i due procedimenti avviati in tempi diversi ineriscono alla stessa notitia criminis e dunque è provato che la Procura Federale in data 10 Gennaio 2020 disponeva già degli stessi elementi circostanziati, utilizzati anche in seguito, per procedere nei confronti degli incolpati. E per quanto in particolare riguarda il B., della cui condotta la Procura Federale era stata espressamente investita con l’ordinanza del 19 Dicembre  2019 (doc. 34 in atti), non solo la Procura ha omesso gli accertamenti in sede di verifica istruttoria ma, con la seconda iscrizione del 29 luglio 2020, ha sostanzialmente riavviato lo stesso procedimento disciplinare che non aveva coltivato dopo la prima iscrizione del 10 Gennaio 2020. Per queste ragioni sono stati violati i termini perentori di cui alle norme sopracitate e ciò ha comportato l’estinzione del procedimento disciplinare inutilmente promosso ex novo con l’atto di deferimento adottato in data 29.10.2020. I reclami vanno quindi accolti e per l’effetto è annullata la decisione impugnata e dichiarata l’estinzione del procedimento disciplinare nei confronti di ambedue le parti reclamanti.

 

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 053 CFA del 25 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione assunta dal Tribunale federale territoriale presso la L.N.D. – C.R. Liguria, di cui al C.U. n. 24/TFT – CR Liguria, in esito al procedimento relativo all’accertamento di presunta frase discriminatoria dal contenuto razziale (“stai zitto negretto”) pronunciata nei confronti di un calciatore della società U.S.D. Santerenzina, in occasione della gara U.S.D. Calvarese 1923 – U.S.D. Santerenzina, valevole per il campionato juniores, disputatasi il 9 Febbraio 2019.

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale/U.S. Calvarese 1923 ed altri

Massima: Il procedimento disciplinare aperto in data anteriore al nuovo codice, continua con i termini di natura ordinantoria e non perentoria per quanto concerne il deferimento. È poi un dato oggettivo che il vigente Codice di Giustizia Sportiva contenga una norma transitoria, all’art. 142, comma 1, di difficile fraintendimento: “I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell’entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”. Così disponendo, il Legislatore ha tenuto a rimarcare con precisione il fatto che ciò che determina l’applicabilità del previgente C.G.S. a un dato procedimento sportivo è la sua pendenza innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva. Nessun dubbio può sorgere in ordine a quali siano gli organi del sistema della giustizia sportiva, i cui procedimenti pendenti continuano a svolgersi in base alle disposizioni del previgente C.G.S. È infatti l’art. 45, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva a stabilire che: “Sono organi del sistema della giustizia sportiva:…Considerato, quindi, che tra gli organi del sistema della giustizia sportiva rientra per espressa disposizione normativa anche la Procura Federale, ben difficilmente si potrà ritenere, sulla base del combinato disposto degli artt. 45 e 142 C.G.S., che un procedimento sportivo pendente aperto in data antecedente all’entrata in vigore del nuovo C.G.S. non debba essere regolamentato dal Codice all’epoca vigente, con tutto ciò che a questo consegue in ordine alla natura ordinatoria dei termini della fase pre-dibattimentale del procedimento. Può dirsi insomma acclarato che il procedimento n. 1440 pfi 18-19 è stato aperto in data anteriore rispetto all’entrata in vigore del nuovo C.G.S. e che quindi, in forza del combinato disposto degli artt. 45 e 142 C.G.S., ad esso debba applicarsi la normativa del previgente Codice di Giustizia Sportiva. Ma se così è, sulla base dei principi sanciti dalla già citata pronuncia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n. 25 dell’8.3.2017, è innegabile che il termine tra la comunicazione di conclusione delle indagini e il deferimento degli incolpati abbia natura ordinatoria e non già perentoria, così come invece sostenuto dal Tribunale Federale Nazionale per giungere a una pronuncia di proscioglimento dei deferiti.

Massima: “Ai sensi dell’art. 142, comma 1, del CGS vigente i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”. Ne discende che, in deroga al principio del tempus regit actum, il legislatore del codice ha espressamente previsto l’ultrattività del precedente codice con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi agli organi della giustizia sportiva. Sotto un profilo soggettivo, l’ambito applicativo della disposizione è riferibile agli organi del sistema della giustizia sportiva Sotto un profilo oggettivo, la disposizione fa riferimento ai procedimenti pendenti innanzi ai suddetti organi. Il Capo II, del Titolo V del Codice è espressamente riferito al “Procedimento disciplinare” ed anche le successive disposizioni di cui agli artt. 118 ss. del codice individuano il procedimento disciplinare come unico e le indagini come fase dello stesso procedimento. A tale conclusione si perviene, in base al criterio sistematico, argomentando dalla collocazione della disciplina delle indagini all’interno del capo dedicato al procedimento disciplinare. Sempre in chiave sistematica può ancora evidenziarsi che il deferimento costituisce solo uno degli alternativi esiti di una fase del procedimento disciplinare, come emerge dalle disposizioni in tema di archiviazione, se si considera che l’art. 122, comma 3, CGS qualifica espressamente l’archiviazione come “provvedimento”, da intendersi, quindi, come atto conclusivo di un procedimento instaurato. L’archiviazione prescinde dal deferimento ma costituisce una possibile e alternativa conclusione del procedimento disciplinare. Il legislatore peraltro non distingue tra atto interno e atto a rilevanza esterna (in senso differente si esprime il Collegio di Garanzia dello Sport n. 58 del 2016) al fine di individuare il momento di avvio del procedimento, potendosi eventualmente solo distinguere tra fasi di un unico procedimento, distinzione tra fasi procedimentali che tuttavia non appare dall’esame dell’art. 142. Ne discende che anche sotto il profilo oggettivo appaiono ricorrere i presupposti per applicare l’art. 142 CGS” (CFA 011/2020-2021). Nel caso di specie, il procedimento è stato iscritto il 12.06.2019, mentre il codice della giustizia sportiva vigente è entrato in vigore il 17 giugno 2019. Anche sotto il profilo temporale, pertanto, appare applicabile la citata disposizione». Ritiene questa Corte che, nella fattispecie, debbano trovare applicazione le disposizioni di cui al previgente codice di giustizia sportiva, applicabile ratione temporis, atteso che i fatti oggetto del procedimento disciplinare si riferiscono ad epoca precedente l’entrata in vigore delle nuove (vigenti) previsioni di giustizia sportiva (cfr., in tal senso, CFA, sez. I, decisione n. 30/2019-2020; CFA, Sezione IV, decisione n. 101/2019-2020). L’art. 142, comma 1, CGS vigente, infatti, prevede che «i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti».

Massima: Pacifico, altresì, che le indagini hanno avuto avvio a seguito di denuncia sporta dalla società Santerenzina presso gli organi federali in data 11 Marzo  2019 e che il fatto denunciato è stato iscritto nel registro della Procura in data 12 giugno 2019. Il procedimento disciplinare, dunque, al momento (17 giugno 2019) dell’entrata in vigore del nuovo (vigente) codice di giustizia sportiva, era già pendente dinanzi alla Procura federale (ossia, dinanzi ad un organo del “sistema di giustizia sportiva”): di conseguenza, al caso di specie, non può che trovare applicazione il previgente codice di giustizia sportiva. In tale quadro normativo di riferimento, occorre osservare come non fosse previsto, dal previgente codice di giustizia sportiva, alcuno specifico termine per l’iscrizione della notizia di illecito nell’apposito registro della Procura. Pertanto, ha errato – il Tribunale federale del C.R. Liguria della L.N.D. – laddove ha fatto applicazione, al caso di specie, della disposizione di cui all’art. 119, comma 3, del vigente codice giustizia sportiva (“la notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa”) ed a dichiarare, per l’effetto, estinta l’azione disciplinare. Del pari, il Tribunale federale territoriale ha erroneamente applicato le ulteriori disposizioni del vigente CGS che ha ritenuto violate e, segnatamente: l’art. 119, comma 3, (“la durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”); l’art. 123, comma 1, (“il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”); l’art. 125, comma 2, (“l'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”). Difatti, sotto il vigore del previgente codice giustizia sportiva, questa Corte federale, con orientamento consolidato, ha escluso la natura perentoria dei termini procedimentali connessi all’esercizio dell’azione disciplinare (ex multis: CFA,  SS.UU., n. 65/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 92/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 102-2016/2017; CFA, Sez. IV, n. 140/2016- 2017). Tale è stato anche l’orientamento del Collegio di garanzia (decisione n. 25-2017). A tali decisioni pertanto si rinvia, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del vigente codice giustizia sportiva, secondo cui “In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva.”. Privo di pregio l’assunto di parti appellate secondo cui il nuovo codice di giustizia sportiva troverebbe applicazione quantomeno per gli atti dell’organo inquirente successivi alla iscrizione della notizia di illecito nel registro: le norme di diritto sostanziale e processuali applicabili al caso di specie sono quelle vigenti al momento del fatto o, al più, della iscrizione dello stesso nell’apposito registro. Per le suddette ragioni, in conclusione, visto l’art. 106, comma 2, CGS, e considerato che l’organo di giustizia di prime cure non ha provveduto sulle domande della Procura ed ha erroneamente  dichiarato  l’estinzione  dell’azione  disciplinare  nei  confronti  del  Sig.  …omissis… e della società U.S. Calvarese 1923, e che, in ogni caso, non ha esaminato il merito, occorre annullare la decisione impugnata e rinviare, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione medesima.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 48/TFN del 24.11.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5184/ 120 pf 20-21/LDF/GC/am del 29.10.2020 nei confronti del sig. F.P.B.e della società ASD Vastese Calcio 1902 - Reg. Prot. n. 34/TFN-SD)

Massima: Quanto ai termini di svolgimento dell’attività della Procura Federale nell’ambito dell’odierno deferimento, è innegabile che, rispetto alle date nelle quali i fatti si erano concretizzati (gara Vastese Calcio / Olimpia Agnonese del 12 maggio 2019), ad essi deve applicarsi, ai sensi dell’attuale art. 142 CGS - FIGC, la disciplina del previgente CGS - FIGC, che è stato in vigore sino alla data del nuovo, approvato quest’ultimo dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 258 dell’11 giugno 2019 e pubblicato sul C.U. n. 139/A del 17 giugno 2019, di guisa che la natura di tali termini, secondo il consolidato orientamento degli Organi di giustizia sportiva, non è indirizzata verso la loro perentorietà, trattandosi di termini ordinatori. Ed infatti è stato al riguardo osservato che, nel mentre sussiste in capo alla Procura Federale l’obbligo di avviare tempestivamente  e  portare  celermente  a  compimento  l’azione  disciplinare  non  appena  avuto  notizia  di  fatti disciplinarmente  rilevanti,  i  termini  previsti  dal  CGS  per  lo  svolgimento  delle  indagini  e  l’emanazione  dell’atto  di deferimento non hanno natura perentoria (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite, 8 marzo 2018 n. 11 e 7 aprile 2017 n. 25, in Corte Federale di Appello Sezione IV, 3 agosto 2020). In questo preciso contesto nessun vizio è riscontrabile nell’attività svolta dalla Procura Federale.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 050 CFA del 12 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione  del  Tribunale  Federale  Territoriale  presso  il  Comitato  Regionale  Puglia pubblicata con C.U. n. 36 C.R. Puglia in data 29.09.2020;

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale/Sig.ra L.A. - ASD Football Club CAPURSO

Massima: Annullata con rinvio la decisione del TFT per aver erroneamente dichiarato improcedibile il deferimento per il mancato rispetto del termine fissato dall’art. 125 CGS per essere stata esercitata l’azione disciplinare dopo il decorso del trentesimo giorno dalla data ultima per il deposito di memorie e ulteriore improcedibilità del procedimento per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 93 CGS per essere stata fissata l’udienza dopo il decorso del trentesimo giorno dalla data del deferimento…Questa Corte a SS.UU. ha affermato, nella recentissima decisione n. 23-2020/2021 R.D. depositata il 25 Settembre  2020 che questa Sezione condivide e ha già condiviso integralmente (cfr. Sez. IV, dec. N. 43 depositata in data 06.11.2020), che i termini endoprocessuali dettati dall’art. 93 per la fissazione dell’udienza e per il suo svolgimento non hanno natura perentoria ma “svolgono una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata Massima del giudizio”. Né, in contrario, può essere data prevalenza al disposto dell’art. 44 CGS. Tale disposizione prevede che la natura perentoria di “tutti i termini stabiliti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”. In proposito, l’art. 54 CGS stabilisce che “fatto salvo quanto previsto dall’art. 110” per i giudizi disciplinari “tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo in secondo grado”. Tale disposizione fissa, senza alcun richiamo ai termini endoprocedimentali succitati, solo i termini per la decisione – essendo sufficiente al riguardo, come noto, il deposito del dispositivo – in primo e secondo grado. Dal suo canto, l’art. 110 CGS fissa proprio i “Termini di estinzione del giudizio disciplinare” chiarendone sin dal titolo la natura perentoria dei termini che riguardano esclusivamente i gradi di merito del giudizio disciplinare e non fasi endoprocedimentali di entrambi i gradi. Né può essere apprezzata in senso contrario la deduzione delle reclamate secondo la quale la decisione della Corte a SS.UU. n. 23-2020/2021 avrebbe affermato che la valutazione sui termini endo-processuali debba avvenire caso per caso. In realtà, il passaggio cui si riferiscono le reclamate, contenuto alla pag. 8, afferma solo, in un obiter, che va indagato caso per caso se considerare il termine come perentorio conduca a un effetto opposto a quello che il termine stesso intendeva assicurare. Ma, il principio nomofilattico affermato dalla Corte a SS.UU nella ridetta decisione, contenuto alla pag. 10, è il seguente: “ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini dell’estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato. Ciò premesso, atteso che il presente procedimento ha natura disciplinare e che la fissazione dell’udienza per la decisione al 28 Settembre  2020 risultava in tempi congrui rispetto al termine di novanta giorni ex art. 110, comma 1 prima parte, nel caso in scadenza alla data del 2 Novembre 2020, il reclamo non può che essere accolto. Conseguentemente, la decisione di primo grado reclamata va annullata e il procedimento va rinviato al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, del CGS.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 045 CFA del 9 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata con il comunicato ufficiale n.14 del 02.10.2020 relativa al deferimento a carico della società A.S.D. Città di Gragnano;

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale-ASD Città di Gragnano

Massima: Annullata con rinvio la decisione del TFT per aver erroneamente dichiarato improcedibile il deferimento ex art. 125 CGS Invero, anche a prescindere dall’erronea indicazione del dies a quo (indicato nella data del 21/02/2020 laddove il timbro della notifica poco leggibile induce a ritenere plausibile la data del 26 ovvero del 28 Febbraio) e dall’erroneo computo del periodo di sospensione dei termini (dal 9 Marzo  all’11 maggio ex art. 83 DL 18/2020) la cui scadenza in realtà è quella del 15 giugno 2020, il TFT trascura che ai sensi dell’art. 125 comma 2 del CGS “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1.”. I trenta giorni, pertanto, decorrono dalla scadenza del termine di cui all’art. 123 comma 1 il quale stabilisce che: “ Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini […………] notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.” Pertanto appare chiaro che il deferimento deve essere adottato (qualora il termine assegnato nella CCI ai sensi dell’art.123 comma1 sia di 15 giorni, come nel caso di specie) entro quarantacinque giorni e non trenta giorni, come ritenuto nella decisione appellata. Ne consegue che a partire dalla corretta data corretta di notifica del CCI e tenuto conto della sospensione dei termini dal 9 Marzo  al 15 giugno 2020, la notifica del deferimento, intervenuta il 12 giugno 2020 rientra nel calcolo dei 45 giorni di legge, per come sopra ampiamente spiegato.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 032 CFA del 20 Ottobre 2020

Decisione Impugnata:  decisione del Tribunale Federale Territoriale Reg. Campania della F.I.G.C. – L.N.D. (proc. 302 pfi 19-20), C.U. 4/TFT del 13/17.07.2020

Impugnazione – istanza: PFI-SIG M.-SIG. Q.-ASD Torrese/ASD San Sebastiano FC

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato improcedibile il deferimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma 2, 119, comma 2 e 44, comma 6, C.G.S., rilevando che – stante il principio di perentorietà dei termini (art. 44, comma 6, C.G.S.) – le indagini si sarebbero protratte oltre i 60 gg. decorrenti dalla data (22.10.2019) di iscrizione nel registro dei procedimenti ai sensi dell’art. 119, comma 2, C.G.S., senza che fosse intervenuta alcuna richiesta – e conseguente provvedimento – di proroga delle indagini medesime. In merito, conviene prendere le mosse da quanto recentemente statuito dalle Sezioni unite con decisione n. 23/2020-2021. In quella circostanza questa Corte, per quanto può rilevare nel caso in esame, ha ritenuto: che la disposizione di cui all’art. 44 del Codice vigente ha generalizzato l’attribuzione della natura perentoria a “tutti i termini stabiliti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”, affermazione questa in linea con quella già contenuta all’articolo 38, comma 6, del codice previgente con l’elemento di novità che risiede nella specificazione secondo cui i termini devono intendersi perentori “salvo che non sia diversamente indicato”; specificazione questa - che ribalta il rapporto della regola di cui all’articolo 152, secondo comma, cpc, - tesa a sensibilizzare tutti gli attori del processo sportivo nella direzione della celerità del giudizio, per raggiungere l’obiettivo della effettività della tutela; che i termini a difesa sono, di norma, a consumazione immediata dell’interesse presidiato, a differenza di quanto accade per i termini propriamente endoprocessuali; che la ratio sottesa alla previsione in esame, volta a garantire l’effettività della tutela, impone all’interprete di indagare caso per caso se considerare il termine come perentorio o meno. Inoltre questa Corte, in altra decisione delle Sezioni Unite (n. 73/2019-2020), aveva già avuto modo di osservare che “…Nel sistema della giustizia sportiva, l’interessato viene a conoscenza del fatto che la Procura sta svolgendo indagini sul suo conto attraverso la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ma non sa se tali indagini (peraltro sottoposte anch’esse ad un termine di durata ai sensi dell’art. 119 comma 4 CGS) sfoceranno in un atto di archiviazione, oppure in un atto di esercizio dell’azione disciplinare che è rappresentato appunto dall’atto di deferimento a giudizio. In tale contesto l’art. 125, comma 2 prevede che l'atto di deferimento debba intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1, (ovvero al massimo quindici giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini). L’inosservanza di tale termine determina l’improcedibilità dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 44, comma 6, CGS secondo il quale “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori…”. A questo proposito è stato posto in evidenza, nella stessa decisione appena riportata, che “…occorre ricercare l’intenzione del legislatore attraverso la ratio della disposizione in modo da attribuirle un significato che sia coerente con il suo scopo (art. 12, comma 1 preleggi). Tale ricerca non può prescindere da una analisi di tipo sistematico perché la norma decadenziale in esame è espressione di un principio generale del diritto punitivo (al quale appartiene il sotto-sistema del diritto disciplinare della giustizia sportiva) secondo il  quale l’esercizio dell’azione  di responsabilità deve essere sottoposto ad un limite temporale onde evitare che il soggetto che la subisce sia chiamato a rispondere della sua condotta e ad esercitare il suo diritto di difesa dopo un eccessivo lasso di tempo. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa, tale principio è sancito dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale gli estremi della violazione debbono essere “notificati” agli interessati entro un termine di decadenza (quindi certamente portati a conoscenza dell’incolpato). Ed è in applicazione di tale principio che il CGS prevede dapprima un termine di conclusione delle indagini e poi un termine di esercizio dell’azione disciplinare i quali perseguono la medesima finalità: evitare che l’indagato resti troppo a lungo in attesa di conoscere la sua sorte…”. Facendo applicazione di tali principi, pertanto, il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 123 e 125 C.G.S. deve considerarsi perentorio, in quanto la sua ratio è quella di garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’indagato, di evitare che lo stesso resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti. E ciò secondo principi già espressi dal Collegio di garanzia dello sport (parere n. 7/2018; Sez. IV, n. 23/2017; Sez. IV, n. 17/2016). )           Orbene, così come eccepito dalla difesa del M. e non contestato, è indubbio che l’avviso di conclusione delle indagini datato 10.01.2020 (prot. n. 8508/302 pfi 19-20/MDL/gb) è stato trasmesso al Q. ad un indirizzo diverso da quello dal medesimo dichiarato in sede di interrogatorio in data 13.11.2019, e non è mai giunto pertanto a destinazione, essendo stata restituita al mittente la relativa raccomandata A/R…. Al riguardo, infatti, la comunicazione effettuata al Qualano, datata 10.01.2020, non può che ritenersi come inesistente – come tale priva di qualsivoglia effetto comunque sanabile da un successivo tempestivo nuovo atto di notificazione – in quanto la mancata fase di consegna della comunicazione di conclusione delle indagini, del 10.01.2020, fa sì che si tratti di una notificazione meramente tentata ma non compiuta “…cioè in definitiva omessa…” (cfr. in tal senso, Cass. Sez. VI Civ., ord. 12259/2020, del 23.06.2020; nonché Cass., Sez. Un., 14916/2016 del 20.07.2016).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 035 CFA del 26 Ottobre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 6/TFN-SD 2020/2021 del 15 Settembre  2020

Impugnazione – istanza: U.S. Città di Pontedera C.F. - Florentia San Gimignano S.S.D. - A.S.D. Real Aglianese - Sig.ra L.G./Procura federale

Massima: Annullata la decisione del TFN per violazione da parte della Procura degli artt. 123 e 125 CGS, e dunque dei termini per l’esercizio dell’azione disciplinare I reclami devono essere accolti con annullamento della decisione impugnata, per violazione degli artt. 123 e 125 CGS. Ai sensi dell’art. 123, primo comma, CGS, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Ai sensi del successivo art. 125, secondo comma, CGS, l’atto di deferimento di cui al comma 1, mediante il quale viene formulata l’incolpazione, deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. Il procedimento disciplinare è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 13 Gennaio 2020, con la conseguenza che il termine di 60 giorni per lo svolgimento delle indagini è decorso, tenuto conto delle sospensioni dei termini disposte per causa Covid, in data 22 maggio 2020. La prima notifica nei confronti della US Pontedera veniva effettuata in data 3 giugno 2020, ma a un indirizzo non corrispondente a quello della società, con la conseguenza che la società veniva indicata come irreperibile al citato indirizzo. Veniva quindi effettuata una nuova notifica alla medesima società che si perfezionava regolarmente in data 7 luglio 2020. Il deferimento veniva quindi emesso in data 13.8.2020. Nel caso di specie, come anticipato, il termine per la conclusione delle indagini è spirato in data 22 maggio 2020. La prima notifica effettuata alla società Pontedera in data 3 giugno 2020 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall’art. 123 CGS, è stata effettuata a un indirizzo in alcun modo collegabile alla società stessa. In particolare, la notifica veniva effettuata a Pontedera, Stadio Mannucci, via Vittorio Veneto, mentre la società aveva tempestivamente e ritualmente, sin dal momento dell’iscrizione al campionato 2019-2020, comunicato al Dipartimento Interregionale, oltre al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, l’indirizzo della propria sede – Pontedera, corso Matteotti, n. 51 – e l’indirizzo dell’impianto sportivo – Pontedera, via della Costituzione, n. 5 –. Come da costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di valutare la scissione degli effetti della notifica dell’atto per notificante e destinatario e la tempestività della notifica rinnovata in favore del Pontedera, occorre muovere dalla distinzione tra notifica inesistente – non sanabile - e nulla – sanabile -. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in particolare, è nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con quello della parte (tra le altre, Cass. civ., 25 Ottobre 2012, n. 18238). Ove il procedimento notificatorio, pertanto, non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. civ., 26 Marzo  2010, n. 7358; in senso conforme Cass. civ., 12 Ottobre 2017, n. 23968, con riferimento a persona trasferita dal luogo presso cui è effettuata la notifica). Nel caso di specie, si deve ritenere che il luogo presso il quale la notifica è stata effettuata non sia in alcun modo collegabile con la società sportiva di riferimento, non riscontrandosi alcun elemento di collegamento tra lo stesso e la società. L’erronea indicazione dell’indirizzo appare, inoltre, attribuibile alla sfera giuridica dello stesso notificante. Ne discende che: la prima notifica deve essere qualificata come inesistente; la seconda notifica non è qualificabile come rinnovazione, ma come nuova notifica e non può beneficiare della disciplina della sanatoria dei termini della notifica nulla. Nei confronti del Pontedera è stato quindi violato l’art. 123 comma 1, CGS essendo la notifica stata effettuata oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini. La violazione in questione si è tradotta, poi, nella violazione anche dell’art. 125, secondo comma, CGS, in quanto la procura ha calcolato il termine di trenta giorni – decorrente dalla scadenza del termine previsto dall’art. 123, comma 1, CGS concesso all’interessato per chiedere di essere sentito o per presentare memoria - entro il quale deve intervenire l’atto di deferimento, dal termine concesso al Pontedera con la notifica perfezionata in data 7 luglio 2020. In particolare, secondo la tesi della Procura il termine di 15 giorni scadeva il 22 luglio 2020 e da tale data occorre calcolare i trenta giorni previsti dall’art. 125, con conseguente tempestività del deferimento emesso in data 8 agosto 2020. Al contrario, muovendo dalla inesistenza della prima notifica, il deferimento dell’8 agosto risulta essere stato emesso in violazione dell’art. 125 CGS non solo nei confronti del Pontedera, ma anche nei confronti degli altri incolpati, per i quali il deferimento doveva essere adottato entro il termine di trenta giorni decorrenti dall’ultimo termine assegnato all’ultimo incolpato destinatario della notifica, diverso dal Pontedera. La violazione dei termini di cui agli artt. 123 e 125 CGS è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, dovendosi ritenere che tali termini siano posti a garanzia e presidio della posizione dell’incolpato e siano qualificabili come termini posti a tutela dell’ordine pubblico. Ne discende che non può trovare accoglimento l’eccezione formulata in udienza dalla procura in relazione alla mancata proposizione del motivo di reclamo in primo grado con riferimento alle società Aglianese e Pontedera, e in relazione alla mancata proposizione del motivo di reclamo con riferimento a G. In particolare, la funzione della fissazione degli indicati termini è quella di garantire l’esercizio di difesa dell’indagato, di evitare che resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti. In assenza di una eccezionale diversa previsione, l’inosservanza degli stessi determina la decadenza dal potere disciplinare della Procura Federale. L’interpretazione che si ritiene di accogliere, analogamente alla rilevabilità d’ufficio della prescrizione dell’illecito disciplinare, risulta coerente con l’esigenza di attribuire la Massima garanzia e certezza alla posizione degli incolpati e, al tempo stesso, appare coerente con i principi del giusto processo e del procedimento, anche costituzionalmente garantiti, che devono interessare, in modo particolare, lo svolgimento del processo disciplinare. In questo senso la giurisprudenza di legittimità ha d’altro canto osservato che il procedimento disciplinare nei confronti dei professionisti è dominato da un impulso pubblicistico per la tutela di interessi professionali di rilievo pubblico, onde la prescrizione deve ritenersi rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi fase e grado dello stesso, con la conseguenza che anche il Procuratore Generale, nell'esercizio delle sue funzioni di rappresentante della legge nei confronti delle parti, ben può (come avvenuto nella specie in sede di conclusioni) eccepire la prescrizione dell'azione disciplinare dinanzi alla Corte di cassazione e nel contraddittorio tra le parti medesime (Cass. civ., 11 Ottobre 2006, n. 21734; in senso conforme Cass. civ., 15 Gennaio 2007, n. 643; Cass. civ., 15 Gennaio 2007, n. 644; Cass. civ., 20 aprile 2007, n. 9521). I principi espressi dalla Corte di cassazione con riferimento al settore professionistico sono da ritenersi applicabili anche al settore dilettantistico, condividendone la ratio. Le esigenze di tutela del principio della certezza del diritto e della posizione del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare costituiscono adeguati elementi per estendere anche al settore dilettantistico quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ambito professionistico, se si considera che i principi del giusto processo e del giusto procedimento, anche nell’ambito di singoli e autonomi ordinamenti giuridici, quale quello sportivo, costituiscono elementi centrali del nostro sistema che non possono non trovare applicazione nel giudizio disciplinare.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 033 CFA del 19 Ottobre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Decisione n. 5/TFN-SD 2020/2021, pubblicata sul sito della FIGC l’11 Settembre  2020

Impugnazione – istanza: Procura Federale/F.R..

Massima: Annullata la decisione del TFN che ai sensi dell’art. 123, comma 1, del CGS, aveva dichiarato l’inammissibilità del deferimento per non essere stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini. Al riguardo è indubbio …che la mancata notifica sia stata determinata dall’erronea indicazione del proprio indirizzo da parte del sig. R. F.nei fogli di censimento della US Città di Palermo Spa nella stagione 2018/19 e, quindi, non da errore o negligenza della Procura Federale. Di conseguenza, questo Collegio ritiene che il termine perentorio è stato rispettato dalla Procura Federale nei confronti di tutti gli incolpati e, quindi, anche nei confronti del sig. R. F Vale la pena rammentare che questa Corte si è già chiaramente pronunciata - su una fattispecie in qualche modo assimilabile a quella oggetto della presente pronuncia - nella già citata decisione n. 91/2019-2020, nella quale veniva analogamente eccepita la violazione dell’art. 123, comma 1, del CGS in relazione alla mancata notificata della CCI - rilevando che: “Al fine di ritenere assolto, nel termine di decadenza, l’onere di comunicazione in questione[…] non è necessaria la prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario ma è sufficiente la prova del tempestivo invio dell’atto medesimo da parte della Procura. Nel caso di specie, tuttavia, sebbene l’avviso di avvenuta conclusione delle indagini sia stato tempestivamente inviato, esso non è andato a buon fine neanche dopo lo spirare del termine decadenziale, in quanto il destinatario risultava trasferito dalla sua sede. In tal caso, non è sufficiente prendere atto del mancato perfezionamento della notifica ma occorre anche verificare se tale mancata notifica non sia imputabile al notificante alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza civile che, in tal caso, ammette la possibilità di remissione in termini. In tal senso, Cass. civ., Sez. V, 12-03-2008, n. 6547 che, richiamando un previo conforme orientamento (Cass. n.7018/2004, S.U. n. 13970/2004, 2005/15616, S.U. 10216/2006, 22480 e 24702/2006), ritiene di darvi seguito affermando che “nell'ipotesi in cui l'atto da notificare sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, ma non essendosi perfezionato il procedimento, il notificante lo riavvii oltre il termine perentorio stabilito per l'impugnazione, questa non soggiace alla sanzione d'inammissibilità, se egli ha provveduto con sollecita diligenza - da valutare secondo un principio di ragionevolezza avuto riguardo al momento dell'acquisizione della notizia dell'esito negativo della prima notificazione e a quello in cui notificante provvede[] a riavviare validamente il procedimento - in tal modo non essendo vulnerato né l'interesse di rango costituzionale alla ragionevole durata del processo e al conseguimento della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche conseguenti alla pronunzia, né gli artt. 3 e 24 Cost., come avverrebbe invece nel caso in cui si addossassero al notificante le conseguenze di una notifica tardiva per fatti sottratti al suo potere di ingerenza ed impulso e non riconducibili a suo errore o negligenza”.In linea con la decisione di questa Corte Federale appena citata e, in particolare, con riguardo al principio della necessaria verifica della non imputabilità al notificante della mancata notifica, va ribadito che, in via generale, secondo quanto previsto dall’art. 153, comma 2, del codice di procedura civile, è consentita la rimessione in termini nel caso in cui l’inosservanza del termine non sia imputabile alla parte. Tale disposizione è sostanzialmente ribadita nel codice del processo amministrativo (art. 44, comma 4 del relativo codice) e, soprattutto, nel codice di giustizia sportiva che, all’art. 50, comma 5, prevede espressamente che: “E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.”.  E che nella fattispecie in esame la causa non sia imputabile alla Procura federale non v’è dubbio alcuno.  Non appare invece conferente con la questione che oggi ci occupa la decisione di queste Sezioni Unite n. 73/2019-2020, richiamata abilmente dalla difesa del sig. F., in quanto, in quella sede, la Corte Federale - affrontando il tema se, ai fini della tempestività dell’azione di deferimento, occorre considerare la data di adozione del deferimento medesimo ovvero quello della comunicazione dello stesso alle parti deferite - ha pronunciato il principio di diritto secondo cui “l’art. 125 CGS deve essere interpretato nel senso che, entro il termine decadenziale previsto dal comma 2, l’atto di deferimento a giudizio deve essere non solo adottato ma anche comunicato agli incolpati e che al fine di ritenere assolto tempestivamente tale onere di comunicazione non è necessaria la prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, essendo sufficiente la prova del tempestivo invio del medesimo”. Principio questo diverso e, quindi, pienamente compatibile con la fattispecie in esame, ove la mancata notifica dell’avviso di conclusione indagini - come si è visto - è stata determinata dall'erronea indicazione del proprio indirizzo da parte del destinatario nei fogli di censimento. In ogni caso, se può convenirsi che, ai fini del rispetto del termine, non è sufficiente l’adozione della CCI ma occorre che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario della notifica, certamente tale principio non può applicarsi allorché sia stato lo stesso destinatario a dar causa, con il suo comportamento, alla non conoscibilità dell’atto.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 020 CFA del 22 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020

Impugnazione – istanza: Procura Federale- Z.M. – G.L.-G.G.-B.A.-  altri)

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità di improcedibilità dell’azione disciplinare per nullità e/o invalidità dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 123 del C.G.S. e del provvedimento di deferimento di cui all’art. 125 del C.G.S. poiché essi sono stati predisposti esclusivamente in lingua italiana. A prescindere da ogni valutazione sulla eventualità che tutti gli atti della giustizia sportiva debbano essere tradotti in ciascuna lingua madre dei possibili deferiti, questa Corte ritiene che il sig. T. abbia esercitato in modo dettagliato e compiuto il proprio diritto alla difesa in tutte le fasi del procedimento.

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del deferimento per violazione del divieto di doppio giudizio per i medesimi fatti, con riferimento a quelli contestati nell’ambito del procedimento 816pf18/19, conclusosi con la decisione della Corte d’Appello Federale del 25 Ottobre 2019 (CU n. 030/CFA). Secondo tali argomentazioni difensive, nessuna nuova e diversa condotta viene addebitata al signor .. La suggestiva tesi difensiva ha meritato una approfondita valutazione della Corte anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, secondo i quali è stato correttamente affermato che “a nulla rileva, poi, che dal medesimo fatto storico siano derivate ulteriori conseguenze solo successivamente emerse…” (CU n. 118/TFN-SD 2019/20 del 27 Febbraio 2020), tesi confermata da questa Corte con decisione del 19 giugno 2020 (CU n. 076/CFA).

In realtà, come si vedrà più dettagliatamente nella disamina della posizione del sig. .., nell’atto di deferimento è contestata dalla Procura Federale la complessiva attività gestionale svolta in qualità di Presidente prima, consigliere delegato poi della US Città di Palermo Spa, nonché di socio di riferimento della stessa sino al 20 Dicembre  2018, valutata sulla effettiva situazione economico-patrimoniale al momento della cessione della quota sociale e nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento. Le vicende societarie ed economico-finanziarie della US Città di Palermo Spa nei due anni precedenti al fallimento ed alla revoca della affiliazione possono essere analizzate in quattro diverse fasi, poiché gli amministratori si sono succeduti in relazione ai tre passaggi di proprietà avvenuti in tale periodo.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 030 CFA del 19 Ottobre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione assunta dal Tribunale federale territoriale presso la L.N.D. – C.R. Basilicata, relativa al deferimento nel proc. n. 1187 pfi 18- 19, avente ad oggetto: “Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Tabaku Sajmir il quale, in occasione del tesseramento con la Società A.S. Scanzano, dichiarava, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera”

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale-Sig. C.F.-Sig. T.S.-A.S. Scanzano

Massima: Annullata con rinvio la decisione del TFT che ha dichiarato nullo il deferimento «notificato agli incolpati con atto del 24 Dicembre , ben oltre quindi il termine di scadenza di trenta giorni dall’art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva previgente regolato (ma anche oltre quello previsto dall’art. 125, comma 2, del C.G.S. vigente, qualora avesse trovato applicazione)», considerato che «i termini debbono qualificarsi ampiamente perenti». A tal proposito, in effetti, la motivazione della decisione del TFT appare contraddittoria. Infatti, pur muovendo dal presupposto che i fatti oggetto del deferimento si riferiscono «alla stagione sportiva 2018/2019 ed accertato come l’attività istruttoria sia stata, dalla Procura federale, assolta in periodo precedente l’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, avvenuta a seguito di pubblicazione su C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019» e pur esplicitando che «alla controversia in parola» deve «trovare applicazione il dettato dell’art. 142, comma 1, C.G.S. vigente (Disposizioni transitorie), in forza del quale: “I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo C.G.S. debbano continuare a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”», il giudice di prime cure ha poi considerato perentori i termini del procedimento curato dalla predetta Procura.       Orbene, ritiene questa Corte che, nel caso di specie, debba trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 32 ter, comma 4, del previgente codice di giustizia sportiva, applicabile ratione temporis, atteso che i fatti oggetto del procedimento disciplinare si riferiscono ad epoca precedente l’entrata in vigore delle nuove (vigenti) previsioni di giustizia sportiva e che anche tutta la fase inquirente si è svolta nella vigenza del precedente codice (cfr., in tal senso, CFA, Sezione IV, decisione n. 101/2019-2020). L’art. 142, comma 1, CGS vigente, infatti, prevede che «i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti». In tale prospettiva, non vi è dubbio che il presente procedimento, al momento dell’entrata in vigore del nuovo (vigente) codice di giustizia sportiva, era pendente dinanzi alla Procura federale, dunque, ad un organo del “sistema di giustizia sportiva”: di conseguenza, al caso di specie, non può che trovare applicazione il previgente codice di giustizia sportiva.          Recita(va) l’art. 32 ter, comma 4, CGS previgente: «Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell’incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell’atto di deferimento sono descritti  i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare». Orbene, in relazione alla suddetta norma ed al relativo termine di trenta giorni nello stesso previsto, occorre osservare come, sotto il vigore del previgente Codice di giustizia sportiva, questa Corte federale, con orientamento consolidato, abbia escluso la natura perentoria di tale termine (ex multis: CFA, SS.UU., n. 65/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 92/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 102-2016/2017; CFA, Sez. IV, n. 140/2016-2017). Tale è stato anche l’orientamento del Collegio di garanzia (decisione n. 25-2017). A tali decisioni pertanto si rinvia, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del vigente Codice secondo cui “In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva.”. Con la conseguenza che - ai sensi del codice previgente - anche se l’azione disciplinare era stata esercitata dalla Procura federale oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, si rivela errata la dichiarazione di nullità od inammissibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 011CFA del 14 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 153/TFN-SD 2019/2020

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale-R.A.-M.I.-ASD Atletico Grosseto-AS Progetto Intesa All Camp e altri

Massima:  Annullata con rinvio la decisione del TFN in quanto applicandosi al caso di specie il  vecchio CGS non vi è stata violazione degli artt. 45 e 142 C.G.S. in quanto i termini per lo svolgimento delle indagini erano ordinatori e non perentoristabilita l’applicabilità del CGS previgente…In seguito all’iscrizione del procedimento e alla proroga concessa alla prosecuzione delle indagini, veniva emessa in data 25.11.2019 la comunicazione di conclusione delle indagini, la cui ultima notifica si perfezionava in data 10.1.2020. Il deferimento veniva quindi emesso in data 20.5.2020. Il Tribunale ha in particolare ritenuto decorso il termine prescritto per legge dal nuovo codice (art. 125, secondo comma, ai sensi del quale “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”) tra la data del 10.1.2020 e quella del 20.5.2020. Occorre premettere, come da costante orientamento degli organi di giustizia sportiva (si veda Collegio di Garanzia dello Sport, sez. un., 1 giugno 2017, n. 42), che anche durante la vigenza del codice abrogato, il dies a quo per l’esercizio dell’azione disciplinare nel caso di compresenza di più soggetti incolpati, va individuato per tutti dalla data dell’ultima notifica della chiusura delle indagini effettuate. Tale conclusione, che discende da un principio di carattere generale, è coerente con la disciplina dell’ordinamento processuale civile, conforme all’orientamento espresso in una fattispecie analoga dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e alla volontà del legislatore sportivo di concentrare in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse. Le sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport (decisione 8 Marzo  2018, n. 11 e 7 aprile 2017, n. 25), con orientamento pienamente condivisibile, hanno ritenuto che sussiste, in capo alla Procura federale, un obbligo di avviare tempestivamente e portare celermente a compimento l’azione disciplinare non appena avuto notizia di fatti disciplinarmente rilevanti, tuttavia, i termini previsti dal CGS per lo svolgimento delle indagini e l’emanazione dell’atto di deferimento non hanno natura perentoria. In particolare, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto che “seguendo una diversa interpretazione di natura letterale, si può dedurre che la qualificazione perentoria dei termini indicati dall’art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC appare arbitraria e si pone in aperto contrasto con il disposto dell’art. 1, com. 2, del medesimo regolamento di giustizia federale. Infatti, tale norma chiama in ausilio il Codice della Giustizia Sportiva CONI emanato nel 2014 in seguito alla riforma del settore, in caso di carenza normativa all’interno del codice federale. A questo punto il passaggio logico impone il rimando al CGS CONI, il quale non contiene alcuna norma che determini i caratteri di perentorietà ai termini dell’azione disciplinare. Non si riscontra, nemmeno, una norma replica dell’art. 38, com. 6, CGS FIGC che stabilisce una perentorietà estesa a tutti i termini presenti nel medesimo codice. A fortiori, pertanto, codesto Collegio reputa opportuno richiamare l’art. 2, com. 6, CGS CONI che prevede espressamente il rimando alle norme generali del processo civile, per quanto compatibili, in caso di dubbio o vuoto normativo, che nella specie potrà eventualmente meglio puntualizzare il legislatore sportivo. A tal riguardo il riferimento ricade sull’art. 152, com. 2, c.p.c. che distingue le due tipologie di termini imposti dalla legge: ordinatori o perentori. Di regola ogni termine è considerato ordinatorio, a meno che la legge non dichiari espressamente la sua perentorietà che si traduce in cause di decadenza, inammissibilità o improcedibilità. La recente evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato, altresì, che la perentorietà può anche ricavarsi in assenza di un’espressa Pag 14 qualificazione normativa, purché si possa desumere “dalla considerazione dello scopo”, “dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l’inutile decorso di esso produce secondo l’espressa sanzione normativa” (Cass. Sez. Un., n. 19980/2014) Di conseguenza, sulla base di una lettura sistematica della norma endofederale (art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC) ed esofederale (art. 44, com. 4, CGS CONI), alla luce del richiamo delle norme processual-civilistiche operato dall’art. 2, com. 6, CGS CONI, sembra ragionevole escludere la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l’esercizio dell’azione disciplinare a cura delle procure federali”. Ne discende il carattere non perentorio del termine. Occorre, pertanto, valutare se il termine utilizzato dalla Procura sia stato o meno ragionevole. Il collegio ritiene che nel caso in esame, in cui sono stati deferiti più soggetti dell’ordinamento sportivo in relazione a fatti tra loro connessi, l’acquisizione del materiale probatorio, l’esame delle memorie delle parti (il termine assegnato era il 25.1.2020) e le notificazioni delle comunicazioni si distribuiscono fisiologicamente lungo un lasso di tempo superiore rispetto a quanto avviene nei procedimenti che coinvolgono un numero più ristretto di soggetti. Inoltre, nel caso controverso, alcuni elementi istruttori idonei a determinare l’avvio di ulteriore attività istruttoria sono emersi nel corso delle stesse indagini. Pertanto, l’eterogeneità e il numero delle posizioni e la pluralità e la complessità dei fatti giustificano il termine concretamente utilizzato dalla Procura per l’emissione del deferimento. Il reclamo deve pertanto essere accolto sul punto. La conseguenza derivante dall’accoglimento del citato motivo di reclamo è descritta all’art. 106 CGS, ai sensi del secondo comma del quale, tra l’altro, “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”. Ne discende che l’annullamento della decisione di primo grado sul punto comporta il rinvio al primo giudice per l’esame del merito. Mentre le parti hanno il diritto e il dovere di indicare i motivi di ricorso e formulare le relative richieste, le conseguenze derivanti dall’accoglimento di un motivo di ricorso devono essere valutate dal giudice, il quale in base alle disposizioni applicabili dovrà applicare la disciplina prevista dalla legge. Nel caso di specie, pertanto, la conseguenza dell’accoglimento del motivo di ricorso formulato da parte ricorrente è rappresentata dall’annullamento con rinvio al primo giudice, come previsto espressamente dalla legge e come necessario per garantire il rispetto del principio del doppio grado di giudizio. Non si riscontra d’altro canto un vizio di ultrapetizione o di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia perché nella richiesta di riforma della sentenza di primo grado formulata da parte reclamante deve ritenersi implicitamente contenuta anche quella di annullamento con rinvio, sia perché, come già evidenziato, gli effetti dell’annullamento della decisione sono determinati d’ufficio dal giudice in base alle previsioni di legge e a prescindere dalle richieste di parti (le ipotesi di annullamento senza rinvio così come quelle in cui è possibile la riforma nel merito della decisione sono descritte puntualmente dal citato art. 106 CGS).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 010CFA dell'11 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione pubblicata con C.U. n. 41 in data 31/07/2020, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C.

Impugnazione – istanza: sig. D.R.-Procura Federale

Massima:  …Sulla lamentata violazione dell’art. 125, comma 2, C.G.S., il Collegio rileva che la norma prevede che “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1…”. Il termine di cui al comma 1 in questione non può che essere comprensivo di quello assegnato all’interessato per essere sentito o presentare memoria (di cui si è avvalso il reclamante, depositando memoria il 4 aprile 2020). Nel caso in esame, pertanto, dalla data dell’11 Febbraio 2020 deve conteggiarsi il termine così configurato, che, tenendo conto del periodo di sospensione per “Covid 19” dal 9 Marzo  al 17 maggio compresi, al 28 maggio 2020 risultava ugualmente rispettato dalla Procura Federale.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 010CFA dell'11 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione pubblicata con C.U. n. 41 in data 31/07/2020, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C.

Impugnazione – istanza: sig. D.R.-Procura Federale

Massima:  …Per quanto riguarda l’invocata improcedibilità del procedimento, ai sensi degli artt. 119, comma 4, e 123, comma 1, C.G.S., il Collegio rileva che nel caso di specie il combinato disposto delle due norme prevede che la notifica dell’avviso delle conclusioni delle indagini deve intervenire entro venti giorni dai sessanta di cui all’art. 119, comma 4 cit., per cui, nel caso di specie, il termine risulta rispettato alla data dell’11 Febbraio 2020 (dal 28 Novembre 2019).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 5/TFN del 11.09.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2292/358bis pf 19-20/GC/gb del 12.08.2020 nei confronti del sig. F.R. - Reg. Prot. n. 212/TFN-SD)

Massima: Il Collegio ritiene che debba accogliersi l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del deferito. Come è noto, infatti, l’art. 123 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC ha previsto che la Procura Federale deve notificare l’avviso di conclusione indagini, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini. Nel caso di specie il termine in questione è stato ampiamente superato. Giova evidenziare che la Procura Federale, a seguito della mancata notifica della prima comunicazione di conclusione indagini per erronea indicazione dell’indirizzo di residenza del deferito, ha proceduto a stralciare la posizione del sig. Foschi da quella degli altri deferiti (per i quali è già intervenuta la decisione degli organi di giustizia sportiva)., procedendo ad assegnare alla vicenda un nuovo numero di procedimento e ad emettere una nuova comunicazione di conclusione indagini datata 9 luglio 2020, sebbene riproduttiva di quella già emessa e datata 19 maggio 2020. Ma tale nuova comunicazione che, appunto, è successiva all’apertura del nuovo procedimento stralcio conseguente alla mancata notifica - per colpa fra l’altro in alcun modo imputabile al deferito che ha dimostrato di risiedere ad un diverso indirizzo da ormai 20 anni – della prima comunicazione di indagine, non può considerarsi coincidente e sovrapponibile alla precedente, sia per la sua diversità ontologica sia per espressa scelta della Procura federale che ha ritenuto, come già detto, di stralciare la posizione del deferito dal procedimento n. 13929/358, escludendo, pertanto che, ai fini del calcolo dei termini per procedere al deferimento relativo al predetto procedimento potessero computarsi anche quelli relativi all’odierno deferito, giusta il richiamo all’art. 125 comma 2 del CGS - FIGC che prevede che in caso di pluralità di incolpati il termine per procedere al deferimento decorre dall’ultimo termine assegnato, rilevando, in tali casi, proprio il differente momento in cui si perfezionano le notifiche per i deferiti. In conclusione, essendo stato emesso una nuova e diversa comunicazione di conclusione indagine, l’autonoma valenza della stessa non può non incidere, a prescindere dalle considerazioni formulate dalla difesa in ordine all’inesistenza della notifica non andata a buon fine, sul mancato rispetto dei termini, che per espressa previsione del nuovo CGS - FIGC (art. 44 comma 6) devono considerarsi perentori. Se così non fosse, verrebbero in tal modo violati i principi fondamentali posti a garanzia del diritto di difesa, fra i quali appunto, alla luce delle innovazioni codicistiche, devono annoverarsi anche quelli legati alla certezza della tempistica ed alla celerità del procedimento disciplinare.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 101 CFA del 3 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 153/TFN-SD 2019/2020

Impugnazione Istanza: Procura Federale Interregionale - Hellas Verona FC spa - Sig. G.F. - Torino FC spa - Sig. M.B. - ACD Giovani Fucecchio - Sig. B.V. - Genoa Cricket and Football Club spa - Sig. M.S. - Sig. M.B. - Città di Pontedera - Sig. P.P. - San Gimignano - Sig. S.N. - AS Roma spa - Sig. M.T.

Massima: Su ricorso della procura federale annullata la decisione del TFN che aveva dichiarato improcedibile il deferimento per la violazione dell’art. 125 CGS considerato che l’avviso di conclusioni delle indagini era pervenuto tra il 25 Novembre 2019 e il 10 Gennaio  2020, mentre il deferimento risultava notificato ai deferiti in data 20 maggio non trovando applicazione il nuovo codice, bensì il vecchio codice di giustizia sportiva con l’effetto che i termini sono ordinantori e non perontori….Ai sensi dell’art. 142, comma 1, del CGS vigente “I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”. Ne discende che, in deroga al principio del tempus regit actum, il legislatore del codice ha espressamente previsto l’ultrattività del precedente codice con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi agli organi della giustizia sportiva. Sotto un profilo soggettivo, l’ambito applicativo della disposizione è riferibile agli organi del sistema della giustizia sportiva. L’art. 45, rubricato organi del sistema della giustizia sportiva, prevede che “Sono organi del sistema della giustizia sportiva… e) la Procura federale”. Ne discende che la Procura federale è un organo della giustizia sportiva. La diversa tesi che vuole escludere la Procura dai soggetti di cui al citato art. 45 porterebbe alla conclusione, illogica e irrazionale, che dinanzi alla stessa non sia mai immaginabile una fase procedimentale, cosa non sostenibile anche alla luce del tenore letterale delle disposizioni dirette a trattare il procedimento disciplinare. Sotto un profilo oggettivo, la disposizione fa riferimento ai procedimenti pendenti innanzi ai suddetti organi. Il Capo II, del Titolo V del Codice è espressamente riferito al “Procedimento disciplinare” ed anche le successive disposizioni di cui agli artt. 118 ss. del codice individuano il procedimento disciplinare come unico e le indagini come fase dello stesso procedimento. A tale conclusione si perviene, in base al criterio sistematico, argomentando dalla collocazione della disciplina delle indagini all’interno del capo dedicato al procedimento disciplinare. Sempre in chiave sistematica può ancora evidenziarsi che il deferimento costituisce solo uno degli alternativi esiti di una fase del procedimento disciplinare, come emerge dalle disposizioni in tema di archiviazione, se si considera che l’art. 122, comma 3, CGS qualifica espressamente l’archiviazione come “provvedimento”, da intendersi, quindi, come atto conclusivo di un procedimento instaurato. L’archiviazione prescinde dal deferimento ma costituisce una possibile e alternativa conclusione del procedimento disciplinare. Il legislatore peraltro non distingue tra atto interno e atto a rilevanza esterna (in senso differente si esprime il Collegio di Garanzia dello Sport n. 58 del 2016) al fine di individuare il momento di avvio del procedimento, potendosi eventualmente solo distinguere tra fasi di un unico procedimento, distinzione tra fasi procedimentali che tuttavia non appare dall’esame dell’art. 142. Ne discende che anche sotto il profilo oggettivo appaiono ricorrere i presupposti per applicare l’art. 142 CGS. Nel caso di specie, il procedimento è stato iscritto il 12.3.2019, mentre il codice della giustizia sportiva vigente è entrato in vigore il 17 Giugno 2019. Anche sotto il profilo temporale, pertanto, appare applicabile la citata disposizione. Una volta stabilita l’applicabilità del CGS previgente, occorre pertanto analizzare la conformità della decisione alle disposizioni di tale codice. In seguito all’iscrizione del procedimento e alla proroga concessa alla prosecuzione delle indagini, veniva emessa in data 25.11.2019 la comunicazione di conclusione delle indagini, la cui ultima notifica si perfezionava in data 10.1.2020. Il deferimento veniva quindi emesso in data 20.5.2020. Il Tribunale ha in particolare ritenuto decorso il termine prescritto per legge dal nuovo codice (art. 125, secondo comma, ai sensi del quale “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”) tra la data del 10.1.2020 e quella del 20.5.2020. Occorre premettere, come da costante orientamento degli organi di giustizia sportiva (si veda Collegio di Garanzia dello Sport, sez. un., 1 Giugno 2017, n. 42), che anche durante la vigenza del codice abrogato, il dies a quo per l’esercizio dell’azione disciplinare nel caso di compresenza di più soggetti incolpati, va individuato per tutti dalla data dell’ultima notifica della chiusura delle indagini effettuate. Tale conclusione, che discende da un principio di carattere generale, è coerente con la disciplina dell’ordinamento processuale civile, conforme all’orientamento espresso in una fattispecie analoga dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e alla volontà del legislatore sportivo di concentrare in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse. Le sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport (decisione 8 Marzo 2018, n. 11 e 7 aprile 2017, n. 25), con orientamento pienamente condivisibile, hanno ritenuto che sussiste, in capo alla Procura federale, un obbligo di avviare tempestivamente e portare celermente a compimento l’azione disciplinare non appena avuto notizia di fatti disciplinarmente rilevanti, tuttavia, i termini previsti dal CGS per lo svolgimento delle indagini e l’emanazione dell’atto di deferimento non hanno natura perentoria. In particolare, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto che “seguendo una diversa interpretazione di natura letterale, si può dedurre che la qualificazione perentoria dei termini indicati dall’art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC appare arbitraria e si pone in aperto contrasto con il disposto dell’art. 1, com. 2, del medesimo regolamento di giustizia federale. Infatti, tale norma chiama in ausilio il Codice della Giustizia Sportiva CONI emanato nel 2014 in seguito alla riforma del settore, in caso di carenza normativa all’interno del codice federale. A questo punto il passaggio logico impone il rimando al CGS CONI, il quale non contiene alcuna norma che determini i caratteri di perentorietà ai termini dell’azione disciplinare. Non si riscontra, nemmeno, una norma replica dell’art. 38, com. 6, CGS FIGC che stabilisce una perentorietà estesa a tutti i termini presenti nel medesimo codice. A fortiori, pertanto, codesto Collegio reputa opportuno richiamare l’art. 2, com. 6, CGS CONI che prevede espressamente il rimando alle norme generali del processo civile, per quanto compatibili, in caso di dubbio o vuoto normativo, che nella specie potrà eventualmente meglio puntualizzare il legislatore sportivo. A tal riguardo il riferimento ricade sull’art. 152, com. 2, c.p.c. che distingue le due tipologie di termini imposti dalla legge: ordinatori o perentori. Di regola ogni termine è considerato ordinatorio, a meno che la legge non dichiari espressamente la sua perentorietà che si traduce in cause di decadenza, inammissibilità o improcedibilità. La recente evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato, altresì, che la perentorietà può anche ricavarsi in assenza di un’espressa Pag 14 qualificazione normativa, purché si possa desumere “dalla considerazione dello scopo”, “dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l’inutile decorso di esso produce secondo l’espressa sanzione normativa” (Cass. Sez. Un., n. 19980/2014) Di conseguenza, sulla base di una lettura sistematica della norma endofederale (art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC) ed esofederale (art. 44, com. 4, CGS CONI), alla luce del richiamo delle norme processual-civilistiche operato dall’art. 2, com. 6, CGS CONI, sembra ragionevole escludere la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l’esercizio dell’azione disciplinare a cura delle procure federali”. Ne discende il carattere non perentorio del termine. Occorre, pertanto, valutare se il termine utilizzato dalla Procura sia stato o meno ragionevole. Il collegio ritiene che nel caso in esame, in cui sono stati deferiti più soggetti dell’ordinamento sportivo in relazione a fatti tra loro connessi, l’acquisizione del materiale probatorio, l’esame delle memorie delle parti (il termine assegnato era il 25.1.2020) e le notificazioni delle comunicazioni si distribuiscono fisiologicamente lungo un lasso di tempo superiore rispetto a quanto avviene nei procedimenti che coinvolgono un numero più ristretto di soggetti. Inoltre, nel caso controverso, alcuni elementi istruttori idonei a determinare l’avvio di ulteriore attività istruttoria sono emersi nel corso delle stesse indagini. Pertanto, l’eterogeneità e il numero delle posizioni e la pluralità e la complessità dei fatti giustificano il termine concretamente utilizzato dalla Procura per l’emissione del deferimento. Il reclamo deve pertanto essere accolto sul punto. La conseguenza derivante dall’accoglimento del citato motivo di reclamo è descitta all’art. 106 CGS, ai sensi del secondo comma del quale, tra l’altro, “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”. Ne discende che l’annullamento della decisione di primo grado sul punto comporta il rinvio al primo giudice per l’esame del merito. Mentre le parti hanno il diritto e il dovere di indicare i motivi di ricorso e formulare le relative richieste, le conseguenze derivanti dall’accoglimento di un motivo di ricorso devono essere valutate dal giudice, il quale in base alle disposizioni applicabili dovrà applicare la disciplina prevista dalla legge. Nel caso di specie, pertanto, la conseguenza dell’accoglimento del motivo di ricorso formulato da parte ricorrente è rappresentata dall’annullamento con rinvio al primo giudice, come previsto espressamente dalla legge e come necessario per garantire il rispetto del principio del doppio grado di giudizio. Non si riscontra d’altro canto un vizio di ultrapetizione o di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia perché nella richiesta di riforma della sentenza di primo grado formulata da parte reclamante deve ritenersi implicitamente contenuta anche quella di annullamento con rinvio, sia perché, come già evidenziato, gli effetti dell’annullamento della decisione sono determinati d’ufficio dal giudice in base alle previsioni di legge e a prescindere dalle richieste di parti (le ipotesi di annullamento senza rinvio così come quelle in cui è possibile la riforma nel merito della decisione sono descritte puntualmente dal citato art. 106 CGS).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 091 CFA del 17 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Lombardia del 27.2.2020, comunicata in data 5 Marzo 2020

Impugnazione Istanza: Procura Federale Interregionale/F.C. Pavia 1911 SSD a r.l. – G.N.

Massima: Non risultando sussistente l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 123, comma 1, CGS, viene accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto, annullata la decisione impugnata con rinvio per l’esame del merito al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo C.G.S. Il caso di specie: la Procura ha comunicato la chiusura delle indagini in data 4 Novembre 2019, tale notifica non è andata a buon fine a causa dell’avvenuto trasferimento della società dalla sede di via Alzaia 127 in Pavia, la successiva comunicazione è avvenuta a mezzo pec in data 26.11.2020 oltre il termine previsto dall’art. 123, primo comma, del CGS…Detto termine, al pari di tutti i termini previsti dal Codice, deve ritenersi perentorio, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, come stabilito in modo inequivoco dall’art. 44, comma 6, C.G.S. Il principio, già contenuto nel Codice previgente, risulta da ultimo confermato anche con riferimento all’art. 123 C.G.S. dalla decisione della Corte federale a Sezioni Unite n. 73 del 2019, ove si ribadisce che l’inosservanza dei termini di cui agli artt. 123 e 125 C.G.S. determina l’improcedibilità dell’azione disciplinare e che, per quanto concerne, in particolare, la prima disposizione, l’adempimento necessario per evitare l’improcedibilità, indicato con una espressione univoca, è dato dalla comunicazione “all’interessato”. Come da ultimo ribadito dalle menzionate SS.UU., l’osservanza dei termini nel procedimento disciplinare “è espressione di un generale diritto punitivo (al quale appartiene il sotto- sistema del diritto disciplinare della giustizia sportiva), secondo il quale l’esercizio dell’azione di responsabilità deve essere sottoposto ad un limite temporale onde evitare che il soggetto che la subisce sia chiamato a rispondere della sua condotta e ad esercitare un diritto di difesa dopo un eccessivo lasso di tempo” . Al fine di ritenere assolto, nel termine di decadenza, l’onere di comunicazione in questione- si legge nella medesima decisione - non è necessaria la prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario ma è sufficiente la prova del tempestivo invio dell’atto medesimo da parte della Procura. Nel caso di specie, tuttavia, sebbene l’avviso di avvenuta conclusione delle indagini sia stato tempestivamente inviato, esso non è andato a buon fine neanche dopo lo spirare del termine decadenziale, in quanto il destinatario risultava trasferito dalla sua sede. In tal caso, non è sufficiente prendere atto del mancato perfezionamento della notifica ma occorre anche verificare se tale mancata notifica non sia imputabile al notificante alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza civile che, in tal caso, ammette la possibilità di remissione in termini. In tal senso, Cass. civ., Sez. V, 12-03-2008, n. 6547 che, richiamando un previo conforme orientamento (Cass. n.7018/2004, S.U. n. 13970/2004, 2005/15616, S.U. 10216/2006, 22480 e 24702/2006), ritiene di darvi seguito affermando che “nell'ipotesi in cui l'atto da notificare sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, ma non essendosi perfezionato il procedimento, il notificante lo riavvii oltre il termine perentorio stabilito per l'impugnazione, questa non soggiace alla sanzione d'inammissibilità, se egli ha provveduto con sollecita diligenza - da valutare secondo un principio di ragionevolezza avuto riguardo al momento dell'acquisizione della notizia dell'esito negativo della prima notificazione e a quello in cui notificante provvede[] a riavviare validamente il procedimento - in tal modo non essendo vulnerato né l'interesse di rango costituzionale alla ragionevole durata del processo e al conseguimento della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche conseguenti alla pronunzia, né gli artt. 3 e 24 Cost., come avverrebbe invece nel caso in cui si addossassero al notificante le conseguenze di una notifica tardiva per fatti sottratti al suo potere di ingerenza ed impulso e non riconducibili a suo errore o negligenza”. Al fine di verificare l’eventuale imputabilità del mancato buon fine della notifica occorre, innanzitutto, fare riferimento alle norme che regolano la comunicazione e notificazione degli atti previsti dal Codice di giustizia sportiva. Tenuto conto della previsione della disposizione transitoria di cui all’art. 142 del Codice, non è possibile applicare al caso di specie l’art. 53 C.G. S., non ancora entrato in vigore al momento della vicenda in esame e comunque ulteriormente rinviato, quanto alla sua efficacia, al 1° Luglio 2021. Devono, pertanto, applicarsi le norme previgenti e, per quel che qui interessa, l’art. 38, comma 7, secondo cui “Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari” ed il successivo comma 8 che, avuto riguardo alle società, prevede la comunicazione “con modalità da considerarsi alternative tra loro” : “a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso ove formalmente comunicato agli organi della giustizia sportiva; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l’ufficio dell’Organo giudicante; b) presso la sede della società”. Tali disposizioni vanno lette anche alla luce delle regole generali in tema di notificazione degli atti e, in particolare, dell’art. 145 c.p.c. secondo cui la notifica nei confronti delle persone giuridiche, ivi comprese le società non aventi personalità giuridica alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 38 e ss. del c.c., si esegue nella loro sede. Ai sensi dell’art. 18 NOIF, inoltre, la sede sociale è quella indicata all’atto dell’affiliazione ed il relativo trasferimento soggiace a particolari modalità di approvazione. Tale sede risulta indicata nel c.d. foglio di censimento, depositato all’inizio del campionato da ciascuna società partecipante, dove vengono registrati i principali mutamenti che interessano la singola società sportiva. Detto documento costituisce fonte privilegiata di riferimento, da considerare sostanzialmente equivalente ad un atto di elezione di domicilio, quanto meno fino a che non entri in vigore il sistema di comunicazione di cui all’art. 53 del Codice, destinato a completare il sistema attraverso la previsione di un rigoroso onere di comunicazione degli indirizzi di riferimento sia per i tesserati che per le società (all’atto del tesseramento per i primi e dell’affiliazione o del rinnovo per le seconde), in uno con l’obbligo di comunicare tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, esclusivamente a mezzo pec. Nel caso di specie, dai fogli di censimento già presenti nel fascicolo di primo grado e successivamente integrati a seguito di ordinanza istruttoria adottata dal Collegio in virtù dei poteri di indagine e di accertamento riconosciuti dall’art. 50, terzo comma C.G.S., la sede della società Pavia 1911 SSDD, tanto all’inizio del campionato quanto alla data delle comunicazioni in contestazione, risultava sempre situata in via Alzaia 127, Pavia, come confermato anche dall’ulteriore documentazione presente in atti, attestante le variazioni relative ad eventi di interesse della medesima società sportiva. Quanto detto vale a far ritenere assolto l’obbligo di diligenza della Procura non avendo essa l’onere, anche in rapporto alla brevità dei termini infraprocedimentali indicati dal Codice in relazione alle singole fasi in cui si articola il procedimento disciplinare, di effettuare ricerche anche al di là di quanto emerga formalmente dalle risultanze sopra descritte. Per contro, a fronte delle formali risultanze depositate presso gli organi federali, sarebbe stato onere della società dimostrare di avere effettuato per tempo le dovute comunicazioni di cambiamento di sede ma tale prova, sulla base della documentazione depositata e al di là di quanto dichiarato in sede di discussione, non risulta raggiunta. Non assume rilievo, a tale scopo, il fatto che, come documentato dalla società reclamata, con nota in data 8 Luglio 2019 il Comune di Pavia abbia intimato alla società F.C. Pavia 1911 di riconsegnare le chiavi dello stadio presso cui notoriamente, secondo il reclamato, si trovava la sede societaria, atteso che la Procura non è tenuta a conoscere i luoghi in cui di fatto e al di là di ogni registrazione ufficiale, si trovi la sede di ciascuna società, né può affermarsi che l’indisponibilità dell’impianto rappresentasse, i quel caso, un fatto notorio. Che la sede societaria risultasse inagibile, del resto, non costituiva un fatto pacifico, come sostenuto dalla società reclamata, atteso che, a quanto emerge dai documenti rinvenuti nel fascicolo di primo grado, la pretesa inagibilità era stata contestata dalla Procura la quale, proprio su tale prospettazione, aveva avviato il procedimento disciplinare, avendo ritenuto che la indisponibilità dell’impianto dipendesse, piuttosto, dalla situazione di morosità in cui versava la società Pavia. Di qui la possibilità di considerare tempestiva la prima notifica avvenuta in data 4 Novembre 2019, anche se non andata a buon fine, tenuto conto che la stessa risulta effettuata in conformità alle previsioni dell’art. 38 C.G.S. vigente ratione temporis, presso il luogo indicato dalla società stessa. La relativa prova non può considerarsi tardivamente fornita dalla reclamante con la produzione attestante la mancata consegna, avvenuta a seguito dell’ordinanza istruttoria emessa in corso di causa, in quanto tale circostanza era già stata ben evidenziata nel reclamo al quale risultava allegata copia della schermata del sito dell’Ente Poste, da cui emergono con chiarezza sia la data di spedizione della raccomandata sia i destinatari sia gli indirizzi cui le comunicazioni erano state effettuate. Nel caso di specie, giova inoltre osservare, la soluzione adottata non tocca il principio della perentorietà dei termini e della ragionevole durata del procedimento disciplinare, tenuto conto che l’accoglimento della tesi qui esposta presuppone, in ogni caso, che la comunicazione sia comunque andata a buon fine entro un termine ragionevole, da valutare caso per caso in ragione del tempo strettamente occorrente per avere notizia del mancato perfezionamento e per riavviare il procedimento notificatorio. E ciò, in modo da assicurare un equo contemperamento tra l’interesse alla certezza della durata del procedimento disciplinare e quello della effettività dell’azione disciplinare, che non può essere compressa al di là dei termini previsti dal Codice da interpretazioni di eccessivo rigore non fondate sulla violazione degli obblighi di diligenza effettivamente richiesti dalle norme di riferimento ai fini della comunicazione degli atti. Né d’altra parte, il principio del contraddittorio può ritenersi inciso dalle conclusioni così raggiunte atteso che l’ulteriore termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive previste dall’art. 123 C.G.S. a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, “deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo, ossia dalla data di ricezione della comunicazione medesima …” (in tal senso, da ultimo, Corte d’appello federale, decisione n. 83/2019-2020 del 30 Giugno 2020, in C.U. del 30 Giugno 2020). Non può, inoltre, considerarsi rilevante il fatto che, come osservato dalla società resistente, la notifica avrebbe potuto essere effettuata fin dall’inizio a mezzo pec. Al di là del fatto che nel foglio di censimento non risulta indicata la pec della società ma solo un indirizzo mail (il cui utilizzo, ai fini della comunicazione ex art. 123 C.G.S. non avrebbe comunque consentito la possibilità di attestare la prova della avvenuta ricezione, come per contro richiesto dall’art. 38, comma 7, CGS), in ogni caso, tale mezzo di comunicazione, allo stato, non può considerarsi obbligatorio alla luce della disciplina applicabile ratione temporis, l’art. 53 C.G.S., per quanto detto, non essendo in vigore all’epoca della comunicazione per cui è causa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 153/TFN del 01.07.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020 a carico del Sig. B.V. + altri - Reg. Prot. n. 162/TFN-SD)

Massima: E’ improcedibile il deferimento per il mancato rispetto dei termini in base al disposto degli artt. 123 e 125 del CGS…il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare rileva che l’avviso di conclusioni delle indagini è pervenuto tra il 25 Novembre 2019 ed il 10 Gennaio 2020, mentre il deferimento risulta notificato ai deferiti in data 20 Maggio 2020 o comunque successiva, con ampio superamento dei termini perentori previsti dall’art. 125 del CGS. L’eccezione  preliminare  sollevata  da  alcuni  deferiti,  che  risulta  essere  tra  quelle  rilevabili  d'ufficio,  fatti  salvi  i patteggiamenti già disposti, merita accoglimento nei riguardi di tutti gli incolpati.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 083CFA del 30 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, n. 46/TFT 2019/2020, in data 6.3.2020

Impugnazione Istanza: Procura Federale Interregionale/C.B.-D.M.E. –R.A.-U.S. Virtus Afragola Soccer

Massima: Annullata la decisione del TFT per l’insussistenza della causa di improcedibilità (deferimento “pervenuto” oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 125, comma 2, del CGS) con rinvio degli atti del procedimento al medesimo organo giudicante di primo grado per l’esame del merito, ai sensi dell’art. 106 del CGS. Nel caso di specie: l’atto di deferimento della Procura Federale è datato 24 Gennaio  2020 ed è stato spedito per la notificazione a ciascuno degli odierni incolpati a mezzo raccomandata A.R. in pari data, con consegna ai destinatari in data 31 Gennaio  2020; la Comunicazione di conclusione delle indagini è datata 28.11.2019 ed è stata spedita per la notificazione a mezzo Raccomandata AR in data 28.11.2019, con consegna a tutti i destinatari il 10 Dicembre  2019….Tanto precisato in fatto, il TFT ha ritenuto che, posto che “la notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini è avvenuta in data 28.11.2019”, “aggiungendo 15 giorni per la presentazione di memorie e di richiesta di audizione (…)”, l’atto di deferimento sarebbe dovuto “pervenire (…) entro e non oltre il 12 Gennaio  2020”, con la conseguenza che il deferimento “avvenuto in data 24 Gennaio  2020” risulterebbe adottato oltre il termine previsto a pena di decadenza dall’art. 125, comma 2, del CGS. Ebbene tale decisione si fonda su un’errata applicazione degli artt. 123, comma 1, e 125, comma 2, del CGS, giacché non tiene conto, nel computo dei termini di decadenza ivi previsti, del principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta, i quali devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, “al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo”; mentre, per quanto riguarda il destinatario, “vale il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo” (così Corte costituzionale n. 477/2002). Ciò precisato, l’art. 123, comma 1, del CGS prevede che: “Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria (comma 1). Conseguentemente, il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive ivi previste a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo, ossia dalla data di ricezione della Comunicazione medesima avvenuta, nel caso di specie, per tutti i soggetti interessati, il giorno 10 Dicembre  2019. Quanto poi al termine di decadenza per l’adozione dell’atto di deferimento, l’articolo 125 del CGS prevede che, qualora “il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio”, l'atto di deferimento “deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1” e, “in caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”. Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 73/2019-2020, hanno recentemente chiarito, in coerenza con il suddetto principio di scissione degli effetti della notificazione, oltre che di quello di ragionevole durata del processo sportivo (art. 44, comma 2, CGS), che l’art. 125 CGS deve essere interpretato nel senso che, entro il termine previsto dal comma 2, “l’atto di deferimento a giudizio deve essere non solo adottato ma anche comunicato agli incolpati e che al fine di ritenere assolto tempestivamente tale onere di comunicazione non è necessaria la prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, essendo sufficiente la prova del tempestivo invio del medesimo”. Pertanto, nella fattispecie sottoposta a scrutinio, il dies a quo del termine di trenta giorni entro il quale la Procura Federale avrebbe dovuto comunicare (nei termini appena specificati) l’atto di deferimento in esame era il 25 Dicembre  2019 (ossia decorsi 15 giorni dal perfezionamento della notifica della Comunicazione della conclusione delle indagini, ricevuta dagli incolpati il 10 Dicembre  2019). Ne consegue che l’atto di deferimento, in quanto adottato e spedito per la notificazione il 24 Gennaio  2020, è “intervenuto” l’ultimo giorno utile. Conseguentemente l’azione con esso esercitata deve ritenersi procedibile.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 073CFA del 17 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania della L.N.D. pubblicata con C.U. n. 34/TFT del 24 Gennaio  2020, notificata il 28 Gennaio  2020

Impugnazione Istanza: Casertana F.C. Srl/L. L./Procura Federale

Massima: Annullata la decisione del TFT per impricedibilità dell’azione disciplinare per violazione dell’art. 125 CGS….

l’art. 125 CGS deve essere interpretato nel senso che, entro il termine decadenziale previsto dal comma 2, l’atto di deferimento a giudizio deve essere non solo adottato ma anche comunicato agli incolpati e che al fine di ritenere assolto tempestivamente tale onere di comunicazione non è necessaria la prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, essendo sufficiente la prova del tempestivo invio del medesimo”…Il quadro normativo in base al quale deve essere affrontata la suddetta questione di diritto è costituito dalle seguenti disposizioni del CGS. L’art. 119 (“Svolgimento delle indagini”) secondo il quale: Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”. L’art. 123 (“Avviso della conclusione delle indagini”) il quale dispone: Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e il luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.” L’art. 125 (“Esercizio della azione disciplinare”) in cui si legge: Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.” La Sezione remittente rileva che nella lettera dell’art. 125, comma 2, CGS compaiono espressioni (“intervenire”, “adottato”) che farebbero propendere per la soluzione interpretativa secondo la quale ai fini della tempestività del deferimento sia sufficiente la sua adozione, senza necessità della sua comunicazione, in quanto quest’ultima, non prevista nel comma 2, viene disciplinata solo nel comma 3 che appare contemplarla come un adempimento successivo ed ininfluente ai fini del rispetto del termine di decadenza. Tuttavia, prosegue la Sezione remittente, tale norma appare suscettibile anche di una interpretazione che, valorizzandone la ratio nel sistema del diritto punitivo, porterebbe a ritenere necessaria non solo l’adozione del deferimento ma anche la sua comunicazione all’incolpato entro il termine in questione in quanto in assenza di comunicazione il deferimento non produrrebbe i suoi effetti trattandosi di atto assimilabile agli atti ricettizi. Preliminarmente, si osserva che l’atto di deferimento a giudizio è l’atto di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura in cui viene formulata la contestazione degli addebiti sottoposta all’esame del Tribunale (come si legge nella rubrica dell’art. 125). Esso trova la sua corrispondenza nel decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), per quanto concerne la responsabilità penale, e nella contestazione degli estremi della violazione (art. 14 legge 689/1981) per quanto riguarda la responsabilità amministrativa. Analogamente a quanto previsto per questi ultimi atti di esercizio delle relative azioni di responsabilità, l’atto di deferimento a giudizio ex art. 125 CGS deve contenere gli estremi di fatto e di diritto dell’illecito contestato nonché gli elementi di prova su cui si basa la contestazione ed ha la duplice funzione di circoscrivere l’oggetto del giudizio di responsabilità disciplinare e di consentire all’incolpato di esercitare il suo diritto di difesa. Nel sistema della giustizia sportiva, l’interessato viene a conoscenza del fatto che la Procura sta svolgendo indagini sul suo conto attraverso la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ma non sa se tali indagini (peraltro sottoposte anch’esse ad un termine di durata ai sensi dell’art. 119 comma 4 CGS) sfoceranno in un atto di archiviazione, oppure in un atto di esercizio dell’azione disciplinare che è rappresentato appunto dall’atto di deferimento a giudizio. In tale contesto l’art. 125, comma 2 prevede che l'atto di deferimento debba intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1, (ovvero al massimo quindici giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini). L’inosservanza di tale termine determina l’improcedibilità dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 44, comma 6, CGS secondo il quale “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”. Dal descritto quadro normativo emergono alcune ambiguità di carattere letterale riguardo all’esatta individuazione dell’adempimento necessario per il rispetto del suddetto termine decadenziale. Da un lato, l’art. 123, comma 1, prevede che la Procura “notifica all’interessato” l’avviso di conclusione delle indagini, dall’altro l’art. 125 prevede, al comma 2, che l’atto di deferimento “deve intervenire” o “deve essere adottato” e poi aggiunge, al comma 3, che il deferimento “è comunicato all’incolpato”. Quindi, l’adempimento richiesto alla Procura per rispettare il termine di cui all’art. 123, comma 1, è indicato con una espressione univoca (la notifica), invece l’adempimento necessario per rispettare il termine di cui all’art. 125, comma 2, (oggetto del quesito di diritto sottoposto alle Sezioni Unite) è descritto con espressioni letterali non univoche. Infatti, mentre nel comma 2 dell’art. 125 si parla di un deferimento che “deve intervenire” o “deve essere adottato” entro il termine ivi previsto, nel comma 3 si dispone che esso deve essere anche “comunicato all’incolpato” ma non si chiarisce se tale comunicazione debba avvenire anch’essa nel rispetto del termine di cui al comma 2 o costituisca invece un adempimento doveroso ma successivo e quindi sottratto al suddetto onere di tempestività. Quindi, la formulazione letterale delle norme richiamate, che delinea il primo confine all’interno del quale può spaziare l’esegesi, non preclude all’interprete di affermare che il comma 3 debba essere interpretato in combinato disposto con il comma 2, nel senso che la comunicazione del deferimento (ivi espressamente prevista) non costituisca un adempimento successivo ed indifferente ai fini del rispetto del termine decadenziale. Una volta fissata la prima linea di confine dell’analisi esegetica, secondo il principio per cui alla norma non può essere attribuito un significato diverso da quello fatto palese dalle parole nella loro connessione, occorre ricercare l’intenzione del legislatore attraverso la ratio della disposizione in modo da attribuirle un significato che sia coerente con il suo scopo (art. 12, comma 1 preleggi). Tale ricerca non può prescindere da una analisi di tipo sistematico perché la norma decadenziale in esame è espressione di un principio generale del diritto punitivo (al quale appartiene il sotto-sistema del diritto disciplinare della giustizia sportiva) secondo il quale l’esercizio dell’azione di responsabilità deve essere sottoposto ad un limite temporale onde evitare che il soggetto che la subisce sia chiamato a rispondere della sua condotta e ad esercitare il suo diritto di difesa dopo un eccessivo lasso di tempo. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa, tale principio è sancito dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale gli estremi della violazione debbono essere “notificati” agli interessati entro un termine di decadenza (quindi certamente portati a conoscenza dell’incolpato). Ed è in applicazione di tale principio che il CGS prevede dapprima un termine di conclusione delle indagini e poi un termine di esercizio dell’azione disciplinare i quali perseguono la medesima finalità: evitare che l’indagato resti troppo a lungo in attesa di conoscere la sua sorte. Se questa è la ratio dell’art. 123, comma 1, e dell’art. 125, comma 2, appare doverosa una interpretazione teleologica che, in conformità con il sistema del diritto punitivo, sia coerente con il suddetto obiettivo di garanzia per la difesa. Sotto tale profilo appare evidente che la sola adozione dell’atto da parte della Procura, non accompagnata dalla sua comunicazione all’interessato, non costituisce un adempimento sufficiente per salvaguardare la suddetta esigenza di garanzia difensiva. E se questo vale per il termine di conclusione delle indagini, dove è espressamente prevista la notifica del relativo avviso, non può che valere – a maggior ragione - anche per il termine di esercizio dell’azione disciplinare attraverso l’atto di deferimento a giudizio. Sarebbe infatti irragionevole un diverso regime decadenziale secondo il quale l’indagato avrebbe diritto di ricevere tempestiva notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ma non anche tempestiva comunicazione dell’atto di deferimento a giudizio il quale sancisce la sua sottoposizione al giudizio di responsabilità attraverso la formulazione dell’accusa. Se l’atto di deferimento a giudizio costituisce esercizio dell’azione disciplinare esso non può produrre effetto nella sfera giuridica del destinatario in assenza della sua comunicazione perché colui che subisce le conseguenze sfavorevoli di un atto deve averne conoscenza e l’esercizio dell’azione passa inevitabilmente attraverso l’instaurazione del contraddittorio. In assenza di comunicazione l’indagato non sa di essere diventato incolpato e quindi resta in attesa di conoscere il suo destino, senza poter assumere nessuna iniziativa a sua difesa. Infine, occorre anche considerare che ritenere non necessaria la tempestiva comunicazione all’incolpato dell’atto di deferimento non sarebbe coerente con il principio di ragionevole durata del processo sportivo (art. 44, comma 2) perché in teoria non vi sarebbe nessun limite temporale per tale adempimento da parte della Procura. Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che la comunicazione dell’atto di deferimento a giudizio costituisca un adempimento necessario per ritenere rispettato il termine decadenziale previsto dall’art. 125, comma 2. Occorre, tuttavia, aggiungere che tale soluzione interpretativa, essendo basata sull’esigenza di garantire il diritto di difesa del destinatario dell’azione disciplinare, porta a ritenere doveroso il suddetto tempestivo adempimento nei confronti del solo incolpato e non anche nei confronti degli altri soggetti a cui il deferimento deve essere pure comunicato ai sensi dell’art. 125, comma 3 (“ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza”). Da ultimo, è opportuno anche precisare che al fine di ritenere assolto, nel termine di decadenza, l’onere di comunicazione in questione non è necessaria la prova che l’atto di deferimento abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, essendo sufficiente la prova del tempestivo invio dell’atto medesimo da parte della Procura. Ciò sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il tempo necessario per recapitare una missiva non può andare a detrimento del termine assegnato al mittente il quale ha solo l’onere di affidare tempestivamente la spedizione al servizio postale a nulla rilevando che la missiva sia consegnata al destinatario dopo la scadenza del termine (Cass. n. 17625 del 01/09/2004; n. 12447 del 7/7/2004; in conformità con il principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione degli atti processuali sancito dall'art. 149 c.p.c., comma 3, così come introdotto dalla L. 28 Dicembre  2005, n. 263 a seguito della sent. C. Cost. n. 477/2002). E tale principio deve ritenersi applicabile anche in caso di comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata. Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite ritengono che “l’art. 125 CGS deve essere interpretato nel senso che, entro il termine decadenziale previsto dal comma 2, l’atto di deferimento a giudizio deve essere non solo adottato ma anche comunicato agli incolpati e che al fine di ritenere assolto tempestivamente tale onere di comunicazione non è necessaria la prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, essendo sufficiente la prova del tempestivo invio del medesimo”. Ne consegue, sulla base di quanto già accertato in fatto dalla Sezione remittente, l’improcedibilità di entrambe le azioni disciplinari per inosservanza del termine decadenziale in questione.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 063CFA del 9 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 34 TFT del 24.01.2020

Impugnazione Istanza: A.S.D. BOYS CAIVANESE - SIG. D.M.G..

Massima: Infondata è l’eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione dei termini fissati dal combinato disposto dell’art. 125, comma 2 CGS, e dell’art. 123, comma 1 del medesimo Codice….Secondo la ricostruzione dei reclamanti il termine ivi contemplato per la notificazione dell’atto di deferimento sarebbe di 45 giorni decorrenti dalla data dell’avviso di conclusione delle indagini (12 Settembre  2019): poiché l’atto di deferimento sarebbe stato notificato dall’Organo requirente solo in data 28 Ottobre 2019, e pertanto al di là del limite cronologico imposto dal vigente CGS, il deferimento medesimo sarebbe improcedibile, con la naturale conseguenza dell’annullamento della decisione di primo grado. Entrambi i reclami appuntano critiche al contenuto della decisione di primo grado che (invero in termini non del tutto chiari) ha ritenuto applicabile alla fattispecie ratione temporis le disposizioni del previgente CGS. Il motivo non merita accoglimento, e ciò proprio in base alla sequenza degli atti ritenuta nei reclami e confermata dalla documentazione versata in atti. Secondo la prospettazione dei reclamanti la notificazione sarebbe intervenuta in data 28 Ottobre a mezzo PEC (la medesima data è quella dell’inoltro della spedizione a mezzo raccomandata ordinaria): ma ciò sarebbe stato possibile, come eccepito dalla Procura Federale, perché la scadenza del termine di 45 giorni sarebbe stata il 27 Ottobre 2019, e cioè un giorno festivo (domenica). Trova quindi applicazione quanto previsto dall’art. 52, comma 4 CGS a mente del quale se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo: ne deriva che (e ciò appare pienamente coerente con la ricostruzione fattuale resa dai reclamanti) la Procura federale - con tutta evidenza - ha rispettato le previsioni di cui agli artt. 125 e 123 CGS. Ne consegue la radicale infondatezza del motivo di annullamento della decisione per improcedibilità dell’azione disciplinare.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 058CFA del 4 Marzo 2020

Decisione Impugnata: decisione del Tribunale Federale Territoriale pubblicata sul C.U. n. 254 del 24 Gennaio  2020 e notificata in data 27 Gennaio  2020

Impugnazione Istanza: A.S.D. TRIGORIA - SIG. S. D. - SIG. D. D. P. - PROCURA FEDERALE

Massima: …l’art. 123, commi 1 e 2, del CGS prevede che: “Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria (comma 1). L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e il  luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni” (comma 2). La disposizione appena richiamata, attuando i principi del diritto di difesa, della parità delle parti e del contradditorio nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, contiene due fondamentali garanzie per l’incolpato: quella di poter essere sentito o presentare memorie a seguito della conoscenza degli elementi essenziali dell’illecito contestato (mediante l’invio da parte del Procuratore Federale dell’avviso della conclusione delle indagini), nonché quella di ottenere la discovery degli atti di indagine espletati dall’organo inquirente, esercitando la “facoltà di prenderne visione ed estrarne copia” entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione di conclusione delle indagini. Nel caso in esame, l’avviso della conclusione delle indagini è stato correttamente comunicato a tutti gli interessati, i quali hanno quindi avuto pienamente contezza dell’esistenza del procedimento a loro carico e del fatto contestato. La comunicazione di conclusione delle indagini in concreto inviata conteneva, inoltre, una dettagliata descrizione degli atti di indagini compiuti e ritenuti rilevanti, consentendone l’esatta identificazione. Ciò che viene lamentato è, quindi, il materiale mancato invio degli atti di indagine suddetti da parte della Procura Federale, richiesti telematicamente dalla difesa in data 20 Settembre  2019. Ebbene, deve rilevarsi che, sulla base del tenore testuale dell’art. 123, comma 2, del CGS, l’obbligo posto a carico della Procura Federale è solo quello di mettere a disposizione gli atti di indagine mediante il “deposito” degli stessi presso la Segreteria, mentre è onere della parte richiedere l’estrazione di copia entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di conclusione suddetta. Pertanto, l’invio telematico dei documenti dietro richiesta della difesa dell’interessato costituisce una mera agevolazione dell’ostensione degli atti del procedimento che, qualora, come nel caso in esame, risulti manifestamente incompleta per un evidente errore materiale, può essere superata, in base ai principi di buona fede e lealtà processuale, o rinnovando la medesima istanza di invio telematico, ovvero, richiedendo di prendere personalmente visione degli atti  di indagine  e di  estrarne copia direttamente  presso la Segreteria dell’organo inquirente, come prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva. Ciò, del resto, risulta conforme agli avvisi in ordine alle facoltà esercitabili dai “soggetti sottoposti alle indagini” espressamente contenuti anche nell’atto conclusivo delle indagini inviato agli odierni ricorrenti, fra le quali, per l’appunto, vi era quella “di chiedere copia degli atti del procedimento”, ovvero “di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti nel termine di quindici giorni dalla notifica” della comunicazione di conclusione medesima. Né può rilevare in senso contrario a quanto sin qui affermato, la recente decisione di questa Corte di cui al C.U. 34/CFA del 18 Dicembre  2019, giacché la fattispecie considerata in quel giudizio era completamente eterogenea, riguardando un’ipotesi di inesistenza assoluta di contraddittorio a causa dell’omessa comunicazione, al calciatore incolpato, sia dell’avviso di conclusione delle indagini, sia dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale Federale Territoriale. Quindi, nel caso in esame, l’omesso invio degli atti del procedimento puntualmente richiamati nell’avviso di conclusione delle indagini, in quanto riconoscibile con l’ordinaria diligenza e superabile senza alcun aggravamento procedimentale, non era idoneo a violare la garanzia difensiva prevista dall’art. 123 CGS, con la conseguenza che la censura deve essere respinta.

Massima: Infondata è la censura di improcedibilità del deferimento, derivante dall’asserita tardività dell’avvio dell’azione disciplinare, poiché esercitata il 4 Novembre 2019, ossia quando sarebbe risultato già scaduto il termine inderogabile di “trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1” del CGS, calcolato dalla data di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini effettuata all’A.S.D. Trigoria e al Sig. D. S., in data 18 Settembre  2019….Ed invero, l’articolo 125, commi 1 e 2, del CGS stabilisce che: “Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (comma 1). L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato (comma 2). Ebbene, premesso che il termine di cui all’art. 123, comma 1, richiamato dalla disposizione de qua, concerne quello “non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”, nella fattispecie sottoposta a giudizio risulta che l’ultima notifica dell’avviso di conclusione delle indagini è stata quella indirizzata, a mezzo raccomandata A.R., al Sig. D. D.P. (raccomandata n. 617813211165), non ritirata personalmente dal destinatario a causa della sua temporanea assenza, ma consegnata mediante rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale, del 20 Settembre  2019. Pertanto, come correttamente osservato dal Tribunale Territoriale Federale, il termine di 15 giorni entro cui esercitare le facoltà difensive previste dall’art. 123, comma 1, CGS decorreva, nel caso di specie, dalla data del 20 Settembre  2019, quale giorno di effettiva “messa a disposizione del plico”, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di perfezionamento della notificazione a mezzo posta, secondo i quali, in caso di assenza o rifiuto del destinatario o delle persone abilitate, la raccomandata si “presume pervenuta” alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (Cass., Sez. III, 10 Dicembre  2013, n. 27526). Conseguentemente il termine per l’esercizio delle facoltà difensive da parte dell’ultimo incolpato scadeva il 5 Ottobre 2019; sicché il deferimento inoltrato il 4 Novembre 2019 deve considerarsi tempestivo, in quanto effettuato nell’ultimo giorno utile, ai sensi dell’art. 125, comma 2, CGS. Né del resto, alla decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare in questione, potrebbe essere applicata la giurisprudenza di legittimità citata dai ricorrenti, secondo cui il computo del termine de quo decorrerebbe dalla “prima notificazione”, poiché una siffatta interpretazione si porrebbe in aperto contrasto con l’art. 125, comma 2, suddetto, il quale ha inteso operare un bilanciamento fra l’interesse alla speditezza e celerità del processo sportivo e quello, contrapposto, al necessario rispetto delle garanzie difensive del soggetto sottoposto ad indagini, assicurando in tal modo, in caso di pluralità di incolpati, l’interezza del termine a difesa previsto dall’art. 123, comma 1, per ciascuno di essi.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0052 CFA del 17 Febbraio  2020

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare assunta nella seduta del 9.01.2020 e pubblicata sul C.U. n. 85/TFN – SD 2019/2020 del 14.01.2020

Impugnazione Istanza: F.C. Rieti S.r.l./Procura Federale

Massima: Infondata è l’eccezione di improcedibilità dei deferimenti per violazione dell’art. 125, comma 2, del C.G.S.,. Eccepisce la reclamante l’intempestivo esercizio da parte della Procura Federale dell’azione disciplinare, dal momento che gli atti di deferimento sono stati notificati in data 17 Dicembre  2019 e, dunque, il giorno successivo a quello di effettiva scadenza del termine previsto dall’art. 125, comma 2, C.G.S., termine che, nel caso di specie, è dimezzato a quindici giorni, ai sensi dell’art. 124, comma 2, del C.G.S., e decorre, secondo la F.C. RIETI S.r.l., dal 2 Dicembre  2019, giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1, del C.G.S., ottenuto sommando al 27 Novembre 2019, data dell’avviso della conclusione delle indagini della Procura Federale, l’ulteriore termine di quattro giorni ivi concesso agli indagati per la presentazione di memorie o, in alternativa, per chiedere di essere sentiti. L’eccezione è infondata e va rigettata, atteso che, nella fattispecie, il termine dimezzato di quindici giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare di cui all’art. 125, comma 2, del C.G.S., decorre non dal 2 Dicembre  2019, termine concesso agli indagati nell’avviso della conclusione delle indagini dalla Procura Federale per la presentazione di memorie o in alternativa per chiedere di essere sentiti, ma dal 12 Dicembre  2019, giorno di effettiva scadenza del termine di cui all’art. 123, comma, del C.G.S., nel quale risulta essersi tenuta presso gli Uffici della Procura Federale la richiesta audizione del legale rappresentante in carica della F.C. RIETI S.r.l.. Rispetto a tale ultimo termine, l’esercizio dell’azione disciplinare è dunque tempestivo, dal momento che gli atti di deferimento sono stati notificati in data 17 Dicembre  2019.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N.  0030/CFA del 12 Dicembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Nazionale federale - Sezione Disciplinare pubblicata con C.U. n. 35/TFN-SD del 25 Ottobre 2019

Impugnazione Istanza: (RIMINI FOOTBALL CLUB SRL/SIG. G.G./PROCURA FEDERALE) n. 58/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Il deferimento non è inammissibile, in quanto soggiace al vecchio codice il quale non prevedeva la perentorietà dei termini…È pacifico che, come è stato rilevato anche nel Parere n. 1, anno 2016, prot. n. 00124/16, del Collegio di garanzia, Sezione consultiva, del CONI, il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva, così come recentemente riformato, risulti essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento. L’art. 2, comma 2, del CGS del CONI, infatti, ripreso nei suoi contenuti precettivi dall’art. 44, comma 1, del CGS della FIGC, stabilisce espressamente  che  “Il  processo  sportivo  attua  i  principi  della  parità  delle  parti,  del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, mentre il comma 6 dello stesso articolo dispone che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Già dalle previsioni dell’art. 2 del CGS del CONI, dunque, è possibile cogliere l’orientamento del legislatore sportivo, a conferma della volontà di attrarre il procedimento alle garanzie sostanziali dell’attività giurisdizionale. Questa affermazione, peraltro, è confermata da una lettura sistematica delle norme contenute nel CGS della FIGC, dalla quale emerge chiaramente l’intento di affermare nel procedimento disciplinare una serie di garanzie processuali, al fine di conciliare la tutela della persona e l’esigenza di un corretto ed efficace raggiungimento dei fini istituzionali dell’ordinamento sportivo, in generale, e della FIGC, in particolare. In questa prospettiva, tuttavia, non appare possibile giungere a distinguere, come si sostiene nel reclamo, tra la fase propriamente “procedimentale”, che ha ad oggetto le indagini, e la fase propriamente “processuale”, che inizia con il deferimento, in considerazione del fatto che vi sarebbe una netta diversità delle funzioni esercitate dalla Procura federale e dai Giudici sportivi. Ciò sostanzialmente per due ragioni. La prima è di tipo generale e attiene alla natura del procedimento disciplinare, che è nettamente distinto dal processo giurisdizionale. Esso, per quanto sia articolato in fasi, mantiene sempre il carattere dell’unitarietà, essendo preordinato al raggiungimento del fine di volta in volta stabilito dalla norma, che, nel caso dell’ordinamento sportivo, è l’applicazione da parte degli Organi della giustizia sportiva di sanzioni in caso di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare (artt. 1 e 12 CGS). La seconda è di natura specifica e riguarda il “sistema” della giustizia sportiva: l’art. 45 del CGS individua gli Organi del “sistema” della giustizia sportiva in modo unitario, considerandoli nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente (la Procura Federale) e quelli che esercitano la funzione giudicante (i Giudici sportivi, la Corte sportiva di appello, il Tribunale federale, la Corte federale di appello). Se ne desume che, all’interno del procedimento disciplinare, non è possibile distinguere, come avviene nel processo giurisdizionale, due fasi funzionalmente autonome e, come tali, diversamente disciplinate. Una volta constatato che il procedimento amministrativo ha carattere unitario e indivisibile, va rilevato che, nel caso in esame, a seguito della denuncia presentata in data 13.5.2019, l’iscrizione nel registro delle indagini, che rappresenta l’atto iniziale del procedimento ai sensi dell’art. 119, comma 2, del CGS, è avvenuta in data 3.6.2019. Il procedimento in questione, quindi, ha avuto inizio prima dell’entrata in vigore del nuovo CGS, cioè il 17 Giugno 2019, sicché a tale ultima data esso risultava “pendente”. Di conseguenza, trova attuazione la previsione di cui all’art. 142 del CGS, secondo la quale “i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell’entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”. Dovendosi applicare le disposizioni del CGS precedentemente vigente, il deferimento deve ritenersi tempestivamente effettuato: non vi è dubbio, infatti, che il CGS precedentemente vigente non prevedeva termini perentori in materia (diversamente dal nuovo CGS, il quale all’art. 44, comma 6, stabilisce che “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: DECISIONE N. 39 - TFN del 31.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3945/1338 pf18-19 GP/GM/sds del 01.10.19 a carico del sig. G.G. e della società ASD Rimini Football Club Srl)

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del deferimento perché emesso in violazione dei termini previsti ed indicati all’art. 125, comma 2, CGS, a norma del quale “l’atto di deferimento deve intervenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine concesso con la conclusione di indagine”. Nel caso in esame la comunicazione di conclusione delle indagini è stata notificata al Club ed al Presidente Grassi in data 22 Luglio 2019 e con essa venivano concessi 30 giorni; il deferimento, pertanto, nella prospettazione assunta dalla difesa dei deferiti, avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il 20 Settembre 2019 (60 giorni – 30 gg concessi dalla conclusione delle indagini + 30 gg ex art. 125, comma 2, CGS – dalla chiusura delle indagini del 22 Luglio 2019). …. L’eccezione in questione è infondata per i seguenti motivi. Il nuovo CGS è entrato in vigore il 17 giugno 2019. Ai sensi dell’art. 142 CGS rubricato “Disposizioni transitorie”, “I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice  continuano  in ogni  caso a  svolgersi in  base alle disposizioni previgenti”. Il procedimento in questione pendeva dinanzi alla Procura Federale (organo del sistema della giustizia sportiva) dal 3 giugno 2019, quando è stato iscritto nel registro del procedimento della Procura Federale al n. 1338 pf 18-19 e, quindi, prima della entrata in vigore del nuovo CGS; pertanto, la perentorietà dei termini di cui al su richiamato art. 44, comma 6, CGS non vale per il procedimento de quo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 30/TFN del 23.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2860/149 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 a carico della società US Palmese ASD - Reg. Prot. 45/TFN-SD)

Massima: In ordine all’inammissibilità del deferimento per mancato rispetto dei termini processuali va evidenziata la non perentorietà dei predetti termini in vigenza del codice di giustizia FIGC in vigore nel corso delle attività di indagine poste in essere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/FTN del 17 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 4/FTN del 11 Luglio 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G. S. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato la società US Sassuolo Calcio Srl) - (nota n. 14553/443 pf18-19 GC/GP/ma del 17.6.2019).

Massima: É priva di pregio e va rigettata l’eccezione riferita alla presunta decadenza dell’azione disciplinare per violazione del termine di cui all’art. 125, II co., del CGS. La norma richiamata è quella rinveniente dal Nuovo CGS-FIGC approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 258 dell’11 giugno 2019, entrato in vigore il giorno successivo alla sua approvazione (art. 140 CGS cit.) e pubblicato il 17.6.2019 (C.U. n. 139/A del 17.6.2019). Tanto comporterebbe, a dire della difesa, l’improcedibilità del deferimento e l’estinzione del procedimento. Vi è però, che la stessa difesa, pur richiamato il principio di ordine generale del tempus regit actum, vorrebbe assoggettare l’azione disciplinare de qua ad un termine non ancora esistente al momento della chiusura delle indagini (29.3.2019) ed alla scadenza del termine concesso alle parti per richiedere di essere ascoltate o di inviare una memoria sostitutiva, nella specie cadente il 18.4.2019. Di talché, secondo la tesi difensiva, applicato anche alla fase istruttoria il CGS entrato in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta del CONI o, al più, il giorno della sua pubblicazione (C.U. n. 139/A del 17.6.2019), l’azione avrebbe dovuto essere promossa entro il 18.5.2019 e, dunque, prima ancora dell’entrata in vigore dello stesso codice. La tesi è palesemente contraria ad ogni principio di logica giuridica, né vale ad avvalorarla la deduzione che, trattandosi di norma più favorevole all’incolpato, dovrebbe prevalere sulla precedente. Il principio del favor rei impropriamente richiamato, infatti, si applica alle norme di natura sostanziale, non già a quelle di natura processuale come la norma richiamata che, in quanto tale, non incide sulla posizione del soggetto incolpato e non ne lede il diritto di difesa. Si osserva, da ultimo, che il termine non risulta disatteso nemmeno alla luce del precedente Codice, da applicarsi alla fase istruttoria e predibattimentale del presente procedimento, che pure prevedeva il termine di trenta giorni, in quanto termine, quello di cui all’art. 32 ter, co. 4, per consolidata giurisprudenza di questo Tribunale e dalla Corte Federale, di natura meramente ordinatoria, come del resto ricordato anche dalla difesa dell’incolpato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.B. (all’epoca dei fatti Presidente e proprietario della quota di maggioranza della SS Argentina Srl), S.A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e proprietario della quota di minoranza della SS Argentina Srl), SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL - (nota n. 10796/98 pf18-19 GC/GP/ma del 29.3.2019).

Massima: la stessa difesa … ha lamentato la violazione dell’art. 32 quinquies CGS per mancato rispetto del termine perentorio di durata delle indagini, con la conseguente inutilizzabilità degli atti, ed in particolare la relazione della Procura Federale con gli allegati. Anche riguardo a detta eccezione si osserva che per orientamento giurisprudenziale consolidato, ed al quale ci si uniforma, i termini non sono da considerarsi perentori. Per quanto concerne in particolare l’acquisizione della relazione della Procura Federale, e l’inutilizzabilità di essa, si osserva ancora che l’eccezione è da ritenersi infondata anche perché irrilevante nella sostanza. Il materiale istruttorio depositato dalla Procura Federale assieme alla Relazione non può essere considerato un mero “allegato” posto a corredo del contenuto della relazione stessa, avvilendolo al semplice ruolo di supporto del convincimento della Procura manifestato nella relazione. Esso è, al contrario, dotato di un’autonoma rilevanza probatoria che prescinde dalla relazione e dal tenore di questa, ed è da considerarsi acquisito nei termini. Sulla base della disamina dell’abbondante materiale istruttorio in atti il Tribunale è stato messo in grado di raggiungere un convincimento assolutamente autonomo e pieno in ordine alla decisione da pronunciare.

Massima: …la difesa del deferito … ha lamentato il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC, per giungere alla conclusione che il deferimento sia stato tardivamente emesso e sia, pertanto, da ritenersi illegittimo, con la conseguente improcedibilità ed estinzione del giudizio. Al riguardo si osserva che per orientamento giurisprudenziale consolidato, ed al quale ci si uniforma, i termini indicati non siano da considerarsi perentori. Dobbiamo al riguardo osservare che il sig. … ha avuto modo di depositare memorie difensive, di depositare documentazione, e di essere ascoltato in data 03.12.2018 dal rappresentante della Procura Federale. Nessuna lamentela può essere, pertanto avanzata in ordine alle sue facoltà difensive, pienamente esercitate. L’eccezione deve, pertanto essere respinta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 63/FTN del 13 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z.M. (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della Società US Città di Palermo Spa sino al 7 Marzo 2017 e, successivamente, Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società US Città di Palermo Spa sino al 3 maggio 2018), G.G. (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della Società US Città di Palermo Spa dall'8 novembre 2017 all'8 agosto 2018), M.A. (all'epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale della Società US Città di Palermo Spa) SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 12055/816 pf18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019).

Massima: E’ inammissibile il deferimento nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazioneper il mancato rispetto dei termini che devono intercorrere fra la notifica della comunicazione di conclusione indagini ed il deferimento. La verifica di tale presupposto si pone come antecedente logico rispetto alla successiva eccezione formulata in ordine al mancato rispetto dei termini minimi fra il deferimento  e l’udienza ed alla presunta violazione del diritto previsto dall’art. 34 del Codice di giustizia sportiva FIGC. Dagli atti emerge che le comunicazioni di conclusione indagini del 15 e del 18 aprile sono state notificate sia all’Avv. M. che allo Z. presso la propria abitazione; tanto, si ritiene, in base al convincimento che l’Avv. M.. fosse il difensore dello Z. nel procedimento in questione. Dalla disamina della cospicua mole degli atti posti a base del deferimento, tuttavia, non è dato rinvenire, né un conferimento di mandato (che pure non sarebbe sufficiente), né, ai fini del presente procedimento, una formale elezione di domicilio dello Z. presso lo studio dell’Avv. M.; né può desumersi che l’elezione di domicilio, quale atto di natura formale, possa avvenire per facta concludentia. In  mancanza,  si  ritiene  pertanto  che  la  notifica  da  ritenere  valida,  ai  fini  delle  avvenute notificazioni e comunicazioni di rito, è quella effettuata presso la residenza del deferito. Orbene, come evidenziato dalla difesa, l’avviso di conclusione indagini del 18 aprile 2019, a seguito del quale, poi, è stata emanato l’atto di deferimento, è stato ricevuto dallo Zamparini in data 29 aprile 2019, vale a dire lo stesso giorno in cui la Procura Federale ha emesso l’atto di deferimento, in palese violazione dei termini a difesa che l’ordinamento sportivo garantisce a tutela dei presunti responsabili. Al riguardo non hanno rilievo le considerazioni formulate dalla Procura Federale in ordine alla sostanziale identità delle contestazioni formulate nella due comunicazioni di chiusura indagini del 15 aprile e del 18 aprile 2019. Infatti, in disparte ogni considerazione, pure fondata, in ordine all’utilità della riproduzione dell’avviso di conclusione indagini per la mera indicazione della norma violata, in presenza dell’analitica indicazione dei fatti idonea ad individuare con chiarezza la fattispecie pur in assenza della specificazione della norma violata, ciò che rileva è che, con l’atto in questione, la Procura Federale ha riaperto i termini a difesa, concedendo ai deferiti, cinque giorni per presentare memorie difensive ovvero per essere ascoltati, già fissando, altresì, per il giorno 24 aprile, a data per l’eventuale audizione. Appare evidente che, ricevendo tale comunicazione il giorno 29 aprile 2019, vale a dire lo stesso giorno in cui la Procura Federale ha emesso il deferimento, l’indagato non ha potuto esercitare le prerogative difensive preprocessuali previste dall’ordinamento sportivo che pure erano state assicurate dalla Procura Federale, con ciò incorrendo in una violazione procedimentale che non può che riverberarsi sul successivo atto di deferimento che, nei confronti dello Z., si appalesa inammissibile. Non sembra esservi alcun dubbio in ordine alla circostanza che la comunicazione di conclusione indagini, ex art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce presupposto indefettibile per l’emanazione del successivo atto di deferimento; in particolare trattasi di atto interlocutorio volto a garantire nella fase delle indagini e, quindi, pre-processuale, la più ampia tutela del diritto di difesa del presunto incolpato. Infatti, a seguito della memoria e/o della eventuale audizione del probabile deferito, la Procura Federale ben potrebbe giungere ad un provvedimento di archiviazione, evitando il successivo giudizio disciplinare. Ne consegue che, il mancato raggiungimento dello scopo da parte dell’atto in questione comporta, come nel caso di specie, l’inammissibilità del conseguente deferimento. Al riguardo, anche la giurisprudenza penale, nell’ambito del simile iter procedimentale propedeutico all’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, ha affermato che "La proposizione della richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del termine di venti giorni, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, ove tempestivamente dedotta, determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti consecutivi che da esso dipendono. Per la configurabilità dell'interesse ad eccepire la suddetta nullità è sufficiente la semplice possibilità che il provvedimento viziato produca la lesione di un diritto o di un altro interesse giuridico del destinatario" (Cass., pen,, sez. II, 17 Marzo 2017, n. 12298) L’accoglimento di tale motivo rende superflua la valutazione degli altri motivi di inammissibilità, con riferimento alla posizione dello …

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 68CFA DEL  24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 119/TFT del 14.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS NEREO ROCCO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. M.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 NOIF E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE  NOTA   10416/467   PFI   17-18/CS/AM   DEL 18.4.2018

Massima: Ha infatti ripetutamente insegnato la Corte Federale d’Appello, anche a Sezioni Unite, che, in virtù della loro collocazione nel Codice di Giustizia Sportiva, gli unici termini da considerare perentori sono quelli dell’art. 38, non di altre norme, e ciò in quanto “il riferimento alla perentorietà può ritenersi effettuato nei termini indicati per lo svolgimento della fase processuale” – nella fattispecie rispettati – “ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria” (così Corte Federale 14/12/2016 in C.U. 080 CFA del 07/02/2017). In applicazione del principio come sopra affermato, il termine di cui all’art. 32 quinquies non è perentorio e pertanto non può determinare la declaratoria sollecitata dal reclamo. Del pari non può essere accolta la richiesta di pronuncia d’improcedibilità e/o di estinzione sotto il profilo del superamento di un termine ragionevole per concludere le indagini e dare inizio al giudizio disciplinare, ciò in quanto l’invocata ragionevolezza costituisce riferimento estremamente impalpabile, restando influenzato dalla sensibilità dei singoli Collegi e quindi potendo dar luogo a pronunce inopportunamente contrastanti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 40/FTN del 20 Dicembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società FC Isola Capo Rizzuto ASD), A.F. (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 5 CGS, attualmente svincolato), Z.V. (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della società FC Isola Capo Rizzuto ASD), SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO ASD - (nota n. 3360/1335 pf17-18 GC/GP/ma dell’8.10.2018).

Massima: In disparte la circostanza che, in materia di termini, laddove ne prevede la perentorietà, l’art. 38, comma 6, del CGS è norma riferita alla fase dibattimentale, come già ritenuto dalla Corte Federale d’Appello con la decisione del 23.11.2016 (C.U. n.75/CFA 2016/2017), vi è che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, del CGS, stante la mancata previsione di un’eventuale decadenza del potere disciplinare connesso alla sua inosservanza, ha natura meramente ordinatoria ed attiene unicamente allo svolgimento della fase “procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.L. (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società Taranto FC 1927) - (nota n. 4058/1286 pf17- 18/GC/GP/ma del 25/10/2018).

Massima: L'eccezione preliminare dell'incolpato attiene al disposto di cui all'art. 32 ter, c. 4°, CGS inerente i termini che debbono intercorrere tra la conclusione delle indagini e l'avviso all'interessato di procedere al deferimento e tra la scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva e la formulazione dell’atto di deferimento. Senonché i termini di cui all'art. 32 ter, c. 4°, CGS sono stati ritenuti non perentori secondo l'orientamento espresso dalla Corte Federale d'Appello con la decisione di cui al C.U. n. 75 del 2.12.2016 (Carpeggiani ed altri) ed in quelle successive, cui il Tribunale adito si è adeguato. La natura ordinatoria di tali termini è poi stata autorevolmente confermata dalla decisione del Collegio di Garanzia del Coni, a Sezioni Unite, n. 25 del 7.4.2017 alle cui ampie ed articolate motivazioni si rimanda.

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 95/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 21 del 2.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ APD AURORA INDUNO AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. M.R., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. C.R., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12203/1084 PF 16-17 MB/GR/PP DELL’11.9.2017

Massima: Per quanto attiene alla violazione dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., si osserva che non è dato all’interprete ritenere esistente un termine perentorio laddove lo stesso non sia espressamente indicato e così qualificato dal legislatore. Infatti, la perentorietà del termine, come è noto, richiede l’espressa previsione normativa e, per l’effetto, in difetto di una tal previsione, non è possibile sanzionare il mancato rispetto di un eventuale termine ordinatorio con una dichiarazione di inammissibilità dell’atto o di inutilizzabilità dell’attività sulla quale lo stesso si basi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 49/TFN-SD del 08 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B. A. (Presidente all’epoca dei fatti della ASD Kaos Futsal), C. M. (Dirigente accompagnatore),  F. L.F. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), A.  Z. G.(calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), N.  T. L.F. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal),  C. D. A. R. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal),  B. L. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), F. D.  L. T. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), N. G.  M. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), F. D. S.  O.H.(calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ASD KAOS  FUTSAL, C. G. (presidente dell’ASD Real Rogit all’epoca dei fatti), U.  M. H. (calciatore dell’ASD Real Rogit), ASD REAL ROGIT, G. C.  (presidente dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), D. G. (calciatore  dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), ASD CIOLI COGIANCO FUTSAL, I.  A.(Presidente all’epoca dei fatti dell’ASD Città di Montesilvano), ROSA MATIAS SEBASTIAN (calciatore dell’ASD Città di Montesilvano all’epoca dei fatti), ASD CITTÀ DI  MONTESILVANO, A. C. (presidente dell’ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei  fatti), D. G. (calciatore dell’ ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), ASD  INSIEME AM FERENTINO, C.B. H. (calciatore dell’ US Città di Palermo Spa  all’epoca dei fatti) - (nota n. 4737/1083 pf 16-17/GM/GP/ma del 30.11.17).

Massima: Secondo l’ormai sedimentato indirizzo degli Organi di Giustizia Sportiva il termine di cui all’art. 32 ter CGS richiamato dal deferito è di natura ordinatoria, sicché l’eccezione è infondata.

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