C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 07/09/2016 – Delibera – gara del 28/ 8/2016 SERATICENSE – VIRTUS CORNEDO
gara del 28/ 8/2016 SERATICENSE - VIRTUS CORNEDO
La società Seraticense ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 28.08.2016 contro il Virtus Cornedo, lamentando la posizione irregolare dei giocatori POPOVIC VELIMIR, ASIAMAH AUGUSTINE, BIASIOLO LUCA e NWANYANWU HARRISON, perchè non tesserati per la società avversaria. A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 20 del 31.8.2016, acquisite informazioni sulle irregolarità denunciate e verificato che effettivamente Asiamah Augustine e Nwanyanwu Harrison non erano tesserati alla data della competizione (28.8.2016), essendo pervenuta, in quanto giocatori stranieri, l'autorizzazione della Federazione il 02.09.2016. E' emersa, invece, la regolarità della posizione per Popovic Velimir e Biasiolo Luca. Il reclamo, quindi, va accolto per quanto di ragione. P.Q.M. il G.S. delibera di: - non convalidare il risultato acquisito sul campo (Seraticense 2-Virtus Cornedo 2); - sanzionare la società VIRTUS CORNEDO con la perdita della gara col punteggio Seraticense - Virtus Cornedo 3 a 0, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 50,00; - di applicare al dirigente accompagnatore Paladino Pasquale l'inibizione a tutto il 19.09.2016.