C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 07/09/2016 – Delibera – gara del 28/ 8/2016 SONA M.MAZZA – LUGAGNANO
gara del 28/ 8/2016 SONA M.MAZZA - LUGAGNANO
La società Lugagnano ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la posizione irregolare del giocatore COTTINI ALESSANDRO, già appartenente nella scorsa stagione alla società Ambrosiana, che non avrebbe scontato la squalifica subita nell'ultima gara di Coppa Italia 15/16. Svolte le verifiche, la doglianza ha trovato conferma
P.Q.M. il G.S. delibera di: - non omologare il risultato ottenuto sul campo (Sona Mazza 2 Lugagnano 0); - sanzionare la società Sona Mazza con la perdita della gara col punteggio Sona Mazza - Lugagnano 0 a 3 e l'ammenda di euro 50,00; - sanzionare il giocatore Cottini Alessandro con una giornata di squalifica. - sanzionare il dirigente accompagnatore Martini Diego (Sona Mazza) con l'inibizione a tutto il 19.09.2016.