C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 21/09/2016 – Delibera – gara del 11/ 9/2016 CALCIO TRISSINO – SANVITOCATRENTA
gara del 11/ 9/2016 CALCIO TRISSINO – SANVITOCATRENTA
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 24 CRV, la Società Calcio Trissino ha formalizzato il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione alla gara del Giocatore Miotello Corrado anno 1997 numero di matricola 4023887, che non risulterebbe tesserato con la soc. Sanvitocatrenta. La società Calcio Trissino produce elenco tabulato dei calciatori della soc. Sanvitocatrenta da cui emerge che il numero di matricola citato corrisponde a Miotello Thomas e non Miotello Corrado come riportato in distinta di giuoco. La Soc. Sanvitocatrenta ha fatto pervenire proprie osservazioni, riconoscendo di aver commesso un errore di compilazione della distinta di giuoco riportando tra i dati del calciatore il nome Corrado anzichè Thomas, ossia quello del padre, massaggiatore della stessa squadra nella stessa partita, come emerge sempre dalla distinta di giuoco. Produce altresì copia del cartellino di identificazione del giocatore e del dirigente. Rilevato pertanto che trattasi di errore materiale nella compilazione della distinta e che il giocatore che ha preso parte alla gara (Miotello Thomas) risulta regolarmente tesserato per la soc. Sanvitocatrenta alla data della disputa della gara; il G.S. delibera di: - respingere il reclamo inoltrato dalla soc. Calcio Trissino e per l'effetto omologare il risultato come ottenuto sul campo : CALCIO TRISSINO - SANVITOCATRENTA 2 - 3; - sanzionare la soc. Sanvitocatrenta con l'ammenda di euro 50,00 per aver compilato in modo errato la distinta tanto da trarre in inganno la consorella alla quale non sarà conseguentemente addebitata la tassa reclamo.