C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/11/2016 – Delibera – Gara del 16/10/2016 CALCIO FEMMINILE MENA – KERALPEN BELLUNO
Gara del 16/10/2016 CALCIO FEMMINILE MENA - KERALPEN BELLUNO
La società reclamante lamenta che la giocatrice Zanella Arianna, della società Keralpen Belluno, é stata inserita in lista pur sprovvista di documento di riconoscimento. La stessa sarebbe stata allontanata dai suoi dirigenti nel corso del secondo tempo, senza, così, partecipare al gioco, con aspettativa tradita. L'irregolarità, sembra di capire, così grave da giustificare la comminazione della sanzione della perdita della gara, si sarebbe consumata con la semplice indicazione nella lista consegnata all'Arbitro. Va premesso che qualsiasi impugnazione, per trovare giustificazione, prima della fondatezza nel merito, deve obbedire al principio dell'interesse ad agire, cioè a ottenere il provvedimento richiesto. Va, ancora, premesso che l'identificazione dei giocatori in lista non deve necessariamente avvenire mediante prova documentale, essendo ammessi mezzi equipollenti come la conoscenza personale del direttore di gara. Rilevante, quindi, agli effetti della regolarità della gara è che la giocatrice non sia stata utilizzata. Unico soggetto astrattamente legittimato a dolersi del mancato impiego della giocatrice, se in regola con la documentazione richiesta sarebbe la società reclamata. P.Q.M. il Giudice Sportivo, a scioglimento della delibera assunta con C.U. n. 35 del 19.10.2016, convalida il risultato conseguito sul campo Calcio Femminile Menà - Keralpen Belluno 2 a 3 ; dichiara inammissibile il proposto reclamo; dispone l'addebito della tassa non versata.